Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10267 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
FRANCESCO RINALDI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10267/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con gli avv.ti Alessandra Cristani e Parte_1 C.F._1
Stefania Nicoletta Pisano, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Brescia
e
(c.f. ), con gli avv.ti Sabrina Bresciani e NC Parte_2 CodiceFiscale_2
Ceccatelli, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Desenzano del Garda (BS)
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 16.10.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«I ricorrenti, signori e , chiedono congiuntamente che venga Parte_1 Parte_2 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ordine al Comune di Brescia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto al n° 245 Parte II Serie
A anno 2008 del relativo Registro del Comune di Brescia, alle seguenti
CONDIZIONI
Sotto il profilo personale
1) Il figlio NC rimane affidato ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto dei poteri di ordinaria amministrazione e con assunzione di comune accordo delle decisioni di maggiore interesse relative ad
2) NC rimarrà collocato presso la struttura sanitaria Villa Meardi – Paolo VI Onlus - sita a Retorbido
(PV), pur mantenendo la residenza anagrafica presso la casa materna sita in Castenedolo (BS) in Via A.
Volta n° 9/C.
I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi ed avendo cura di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori si impegnano, altresì, a mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse di NC in funzione della realizzazione del suo progetto di vita per preservarne un'equilibrata crescita, tenendo in primaria considerazione le sue fragili condizioni psico-fisiche.
3) I signori e vedranno e terranno NC secondo gli accordi assunti Parte_1 Parte_2 con la struttura ove il minore è ricoverato, nonché conformemente al progetto concordato con la NPI ed il
Servizio Sociale che curano la sua presa in carico. I genitori attualmente trascorrono con il figlio i giorni di sabato e domenica ogni tre settimane in modo che NC trascorra alternativamente un giorno con la madre ed un giorno con il padre presso le rispettive abitazioni. Gli ulteriori ed eventuali rientri del minore presso i genitori verranno definiti unitamente agli operatori di riferimento in funzione delle evoluzioni del percorso in essere.
4) I signori e continueranno a gestire congiuntamente ed a cadenza Parte_1 Parte_2 mensile i viaggi presso la struttura residenziale per far visita al figlio in modo da restituire a quest'ultimo un clima di condivisione e da suddividersi gli oneri del viaggio. In particolare, la madre sosterrà i costi del viaggio (carburante) ed il padre quelli relativi al vitto.
Sotto il profilo economico-patrimoniale a. Mantenimento e questioni economiche relative al figlio
5) Alla luce della collocazione del figlio NC presso la citata struttura residenziale Villa Meardi – Paolo
VI Onlus, le cui rette vengono, allo stato interamente sostenute dall'Azienda Territoriale Sanitaria e dalla
Regione Lombardia, alcun contributo di mantenimento in favore del figlio verrà disposto a carico del signor ed in favore della NO . Il padre sosterrà, comunque, nella misura Parte_2 Parte_1 dell'80% (mentre la rimanente quota del 20% sarà a carico della madre) le spese ordinarie di NC quali abbigliamento, medicinali, visite mediche di controllo e routinarie etc… richieste dalla struttura, o, comunque dalle esigenze quotidiane di vita del figlio.
6) La madre ed il padre concorreranno, rispettivamente nella misura del 20% e dell'80%, alle spese straordinarie per il figlio. Le predette spese dovranno in ogni caso essere documentate e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario come da
Protocollo del Tribunale di Brescia che precisamente si riporta: Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra/dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo Spese per il divertimento Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III ) viaggi e vacanze.
7) Nel caso di spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedono il preventivo accordo dei genitori, così come meglio descritte nel Protocollo di cui al precedente punto 6, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo delle spesa sia consistente, potrà chiedere il versamento, in via anticipata, della quota di spettanza della relativa somma all'altro genitore, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. I genitori concordano, altresì, che l'accordo sulle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo si perfezionerà mediante proposta scritta (anche per le vie brevi quali posta elettronica ordinaria ovvero messaggi whatsapp). Il genitore che riceve la proposta di spesa avrà trenta giorni di tempo per manifestare il proprio dissenso: in mancanza di riscontro entro il predetto termine di trenta giorni, la proposta si intenderà accettata ed il relativo importo dovrà essere suddiviso tra i genitori secondo le percentuali di cui al precedente punto 6.
8) Qualora le rette della struttura sanitaria Villa Meardi - Paolo VI Onlus ovvero le rette di altra struttura che dovesse ospitare in futuro NC non venissero più sostenute integralmente dagli Enti Territoriali,
i genitori avranno cura di accordarsi in merito all'eventuale compartecipazione di ciascuno di essi alla voce di spesa che sarà oggetto di specifica contrattazione.
9) I signori e concordano che l'assegno unico universale riconosciuto Parte_1 Parte_2 dall per il figlio a carico sarà percepito integralmente dalla madre. CP_1
10) La pensione di invalidità erogata dall' in favore di NC continuerà ad essere accreditata sul CP_1 conto corrente a lui intestato ed acceso presso BPER Banca, con firma congiunta di entrambi i genitori.
11) Gli importi arretrati dovuti dall a titolo di assegni familiari di cui al punto 9 del sopra citato Verbale CP_1 di separazione del 5 novembre 2019, richiesti dal signor verranno interamente accreditati Parte_2 sulla polizza integrativa pensione aperta a nome del figlio NC. Il signor si impegna a Pt_2 consegnare alla NO copia della documentazione attestante i predetti importi e la Pt_1 documentazione relativa alla descritta polizza successivamente al versamento.
b. Questioni di natura economica tra coniugi
12) Il signor verserà alla NO , a titolo di assegno divorzile, la somma Parte_2 Parte_1 mensile di Euro 100,00 (cento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a far data dal mese e dall'anno successivi a quello indicato nell'emananda sentenza, entro il giorno venti di ogni mese.
13) Con “Atto di accertamento di avveramento di condizione sospensiva di trasferimento di diritti in esecuzione di accordi di separazione tra coniugi” n° 4081/2350 Rep. del 7 febbraio 2020 Notaio Per_1
i signori e hanno perfezionato i trasferimenti immobiliari
[...] Parte_1 Parte_2 stabiliti ai punti 10 e 11 del sopra citato Verbale di separazione del 5 novembre 2019. Le parti si danno, pertanto, reciprocamente atto di aver già definito tutte le questioni di natura economica e patrimoniale tra di loro pendenti in conseguenza del rapporto di coniugio e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo e/o ragione.
QUESTIONI PARTICOLARI
14) I genitori manifestano, sin d'ora, il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti equipollenti in favore del figlio NC.
15) I signori e concordano nel valutare l'ascolto del figlio minore nella Parte_1 Parte_2 presente sede manifestamente superfluo, considerata la circostanza che le esplicitate condizioni di natura personale ed economica tengono conto del suo superiore interesse, nonché a fronte delle condizioni psico- fisiche di NC.
16) I signori e concordano di porre in essere le condizioni come sopra Parte_1 Parte_2 concordate a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
17) I signori e rinunciano, sin da ora, all'appello dell'emananda sentenza.» Parte_1 Parte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30.05.2024 e proponevano domanda di Parte_1 Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Brescia (BS) il 13.09.2008, da cui era nato il figlio il 05.12.2009, premettendo che, dopo la comparizione Persona_2
delle parti in data 05.11.2019 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 28.11.2019 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza presidenziale celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
*** La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (05.11.2019), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze dei figli minori, il cui ascolto si reputa pertanto manifestamente superfluo.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
celebrato in Brescia (BS) il 13.09.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] del predetto Comune dell'anno 2008, parte II, serie A, n. 245;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 2.1.2025.
Il Presidente est.
Costanza Teti