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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/01/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice
Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5555 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, nella causa civile promossa
da
, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
• appellante - contro
rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Altomano; Controparte_1
• appellata - nonché contro
; Controparte_2
• appellato contumace -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto l'appello proposto dal Parte_1 avverso la sentenza n. 998/2023, pronunciata dal giudice di pace di Taranto il 21.4.2023,
che ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dal nei confronti di Parte_1 CP_2
e per il pregiudizio patrimoniale subito in seguito all'incidente
[...] Controparte_1
stradale avvenuto tra i dipendenti pubblici e a bordo del Parte_2 Parte_3
veicolo Ford Escort, di proprietà di e , alla guida della Controparte_3 Controparte_2
vettura Opel Astra, in data 28.2.2002 in località Talsano, in via Gargiulo, in occasione del quale i dipendenti suddetti subivano lesioni personali che li costringevano ad un periodo di malattia – e conseguente assenza dal lavoro –per i quali il appellante era Parte_1 comunque obbligato a corrispondere la somma di € 4.535,44 oltre accessori di legge a titolo di emolumenti e retribuzione. Nello specifico, la p.a. appellante ha censurato la sentenza sotto il profilo relativo alla declaratoria di prescrizione del credito azionato e alla valutazione delle risultanze documentali.
Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'appello, Controparte_1
chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 7.1.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è infondato.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il termine di prescrizione –
biennale – non risulta rispettato.
Secondo la Corte di Cassazione, difatti, “in tema di tutela aquiliana del credito, ove la lesione della pretesa creditoria (nella specie, da prestazione lavorativa del dipendente)
derivi da un fatto per la cui imputabilità la legge preveda uno speciale criterio di
imputazione - come nel caso dell'art. 2054, secondo comma, cod. civ. - quello stesso criterio trova applicazione anche nella causa promossa dal creditore nei confronti del
responsabile del fatto illecito, non essendovi ragioni per limitarne l'applicabilità al solo
caso della domanda proposta direttamente dalla vittima primaria, giacché il fatto genetico
del danno è il medesimo anche per gli altri soggetti danneggiati. Ne consegue -
nell'anzidetta fattispecie di lesione del credito derivante da sinistro stradale cui trovi
applicazione l'art. 2054 cod. civ. - che il diritto al risarcimento del terzo titolare del diritto di credito è soggetto allo stesso termine di prescrizione (nella specie, due anni ex art. 2947,
secondo comma, cod. civ.) ed alle stesse condizioni di proponibilità contemplate dalla legge
per far valere i diritti derivanti dai danni da circolazione stradale (nella specie, richiesta ex art. 22 della legge n. 990 del 1969)” (Cass. n. 22402/2011 e n. 5894/2016).
Nella specie, alla luce della mera dialettica processuale – stante l'assenza, agli atti,
della documentazione allegata dal nel primo grado del giudizio – è Parte_1 pacifico che la p.a. appellante non abbia interrotto il suddetto termine sia stato interrotto,
avendo parte appellante pacificamente prodotto atti interruttivi della decadenza sino alla data del 5.5.2015, avendo poi introdotto il giudizio nel 2022, in seguito all'invito alla negoziazione assistita del 2 agosto 2021.
Non v'è traccia, nel fascicolo d'ufficio, dell'ulteriore documentazione nominata dal nell'atto di appello, che comunque, anche ove versata agli atti del presente grado Parte_1 di giudizio, sarebbe inammissibile alla luce dell'art. 345 c.p.c.
Il diritto azionato è, pertanto, irrimediabilmente prescritto.
Tale rilievo appare assorbente. La sentenza impugnata deve pertanto essere integralmente confermata, dovendosi di converso rigettare l'appello.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dalla compagnia assicurativa, liquidate in € 1.100,00 oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 17.1.2025
La giudice
Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice
Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5555 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, nella causa civile promossa
da
, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
• appellante - contro
rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Altomano; Controparte_1
• appellata - nonché contro
; Controparte_2
• appellato contumace -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto l'appello proposto dal Parte_1 avverso la sentenza n. 998/2023, pronunciata dal giudice di pace di Taranto il 21.4.2023,
che ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dal nei confronti di Parte_1 CP_2
e per il pregiudizio patrimoniale subito in seguito all'incidente
[...] Controparte_1
stradale avvenuto tra i dipendenti pubblici e a bordo del Parte_2 Parte_3
veicolo Ford Escort, di proprietà di e , alla guida della Controparte_3 Controparte_2
vettura Opel Astra, in data 28.2.2002 in località Talsano, in via Gargiulo, in occasione del quale i dipendenti suddetti subivano lesioni personali che li costringevano ad un periodo di malattia – e conseguente assenza dal lavoro –per i quali il appellante era Parte_1 comunque obbligato a corrispondere la somma di € 4.535,44 oltre accessori di legge a titolo di emolumenti e retribuzione. Nello specifico, la p.a. appellante ha censurato la sentenza sotto il profilo relativo alla declaratoria di prescrizione del credito azionato e alla valutazione delle risultanze documentali.
Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'appello, Controparte_1
chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 7.1.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è infondato.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il termine di prescrizione –
biennale – non risulta rispettato.
Secondo la Corte di Cassazione, difatti, “in tema di tutela aquiliana del credito, ove la lesione della pretesa creditoria (nella specie, da prestazione lavorativa del dipendente)
derivi da un fatto per la cui imputabilità la legge preveda uno speciale criterio di
imputazione - come nel caso dell'art. 2054, secondo comma, cod. civ. - quello stesso criterio trova applicazione anche nella causa promossa dal creditore nei confronti del
responsabile del fatto illecito, non essendovi ragioni per limitarne l'applicabilità al solo
caso della domanda proposta direttamente dalla vittima primaria, giacché il fatto genetico
del danno è il medesimo anche per gli altri soggetti danneggiati. Ne consegue -
nell'anzidetta fattispecie di lesione del credito derivante da sinistro stradale cui trovi
applicazione l'art. 2054 cod. civ. - che il diritto al risarcimento del terzo titolare del diritto di credito è soggetto allo stesso termine di prescrizione (nella specie, due anni ex art. 2947,
secondo comma, cod. civ.) ed alle stesse condizioni di proponibilità contemplate dalla legge
per far valere i diritti derivanti dai danni da circolazione stradale (nella specie, richiesta ex art. 22 della legge n. 990 del 1969)” (Cass. n. 22402/2011 e n. 5894/2016).
Nella specie, alla luce della mera dialettica processuale – stante l'assenza, agli atti,
della documentazione allegata dal nel primo grado del giudizio – è Parte_1 pacifico che la p.a. appellante non abbia interrotto il suddetto termine sia stato interrotto,
avendo parte appellante pacificamente prodotto atti interruttivi della decadenza sino alla data del 5.5.2015, avendo poi introdotto il giudizio nel 2022, in seguito all'invito alla negoziazione assistita del 2 agosto 2021.
Non v'è traccia, nel fascicolo d'ufficio, dell'ulteriore documentazione nominata dal nell'atto di appello, che comunque, anche ove versata agli atti del presente grado Parte_1 di giudizio, sarebbe inammissibile alla luce dell'art. 345 c.p.c.
Il diritto azionato è, pertanto, irrimediabilmente prescritto.
Tale rilievo appare assorbente. La sentenza impugnata deve pertanto essere integralmente confermata, dovendosi di converso rigettare l'appello.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dalla compagnia assicurativa, liquidate in € 1.100,00 oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 17.1.2025
La giudice
Caterina Stasi