Decreto cautelare 21 aprile 2023
Sentenza breve 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 01/08/2023, n. 12933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12933 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/08/2023
N. 12933/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06425/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6425 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Lorenzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalita' Organizzata, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di sgombero ex art. 2-decies, comma 2, della legge n. 575/1965 (oggi trasfuso nell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, nonché tutti gli atti consequenziali e precedenti connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto il ricorso proposto avverso l’ordinanza di sgombero indicata in epigrafe;
Letti i motivi di doglianza;
Rilevato che la causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 10 maggio 2023 ed ivi trattenuta in decisione, con espresso avviso ai sensi dell’art. 60 del codice di rito;
Ritenuti i presupposti per definire la vertenza con decisione in forma semplificata ai sensi del surriferito articolo;
Considerato che il ricorso risulta infondato alla stregua della pertinente normativa recata dal d.lgs. 19/2011 ed in particolare:
- l’art. 38 che, al comma 3, dispone che l’amministrazione dei beni sia conferita all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata con il provvedimento di confisca e sino alla emissione del provvedimento di destinazione;
- l’art. 45-bis, il quale prevede, inoltre, che “L’Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare.”; -
l’art. 45, comma 1, secondo cui “a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV”;
Considerato che:
- una volta disposta la confisca, l’Agenzia preposta è tenuta a procedere allo sgombero ove il cespite risulti occupato, a ciò non ostando nemmeno l’esistenza di un diritto personale di godimento che, con la confisca, si risolve (artt. 54-bis e 52, co. 4 codice);
- il provvedimento de quo ha natura vincolata, in ragione dell’incompatibilità di precedenti diritti sui beni confiscati con la natura che gli stessi acquisiscono a seguito della confisca, atteggiandosi l'adozione dell'ordinanza di sgombero come atto dovuto, avendo quindi l’Agenzia il potere-dovere di ordinare di lasciare libero il bene (che ha acquisito, per effetto della confisca, natura pubblicistica, la quale non consente neanche una temporanea distrazione dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche, che determinano l'assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile) (v., in tal senso, Cons. Stato, 22 ottobre 2020, n.6387);
- la liberazione del cespite oggetto di misura di prevenzione patrimoniale, pur funzionale alla successiva destinazione, non presuppone che sia deciso l’utilizzo che del bene si dovrà fare ai sensi dell’art.48 del codice, posto che, come chiarito dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 23 giugno 2014, n. 3169), il potere-dovere dell’Agenzia non è in alcun modo condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene in questione;
- il potere/dovere di tutelare il demanio dello Stato di cui si tratta (art. 2-nonies, comma 1, primo periodo, l. 31 maggio 1965, n. 575) in via di autotutela prescinde del tutto dal provvedimento di destinazione (art. 2-decies, commi 2 e 3, l. n. 575 del 1965), il quale consegue ad un diverso procedimento, da attivare successivamente alla definitività della confisca, con riferimento ad un bene, che deve risultare libero da precedenti usi e destinazioni;
- l’atto è congruamente motivato in ragione del carattere doveroso e necessitato dello stesso, posto che l’amministrazione ha solo rilevato la definitività della confisca e agito nei sensi imposti dalla normativa de qua;
- alcuna rilevanza può avere la pendente istanza di revoca proposta ai sensi dell’articolo 7, comma 2 legge 1423/1956, posto che trattasi di separato procedimento che in nulla può neutralizzare la legittimità dell’ordine gravato;
- alcuna rilevanza può avere il dedotto regime di comunione legale del bene, posto che la confisca ha colpito l’immobile di cui il prevenuto è titolare per l’intero e non per quote (secondo la logica della comunione di tipo “germanico” che caratterizza la comunione legale tra coniugi) ed eventuali rimedi andavano proposti dall’esponente in altra e separata sede;
Ritenuto altresì che il giudice amministrativo non può entrare nel merito del provvedimento adottato dal Giudice della prevenzione, potendo solo sindacare la legittimità del gravato atto di sgombero, siccome vincolato e fondato sulla misura definitiva;
Considerato, pertanto e per quanto sopra esposto, che tutte le doglianze articolate in ricorso sono infondate, con riveniente rigetto della proposta impugnazione;
Ritenuto che non vi è pronuncia sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’Avvocatura;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Francesca Petrucciani, Consigliere
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Antonino Savo Amodio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.