Decreto cautelare 16 maggio 2024
Ordinanza cautelare 17 giugno 2024
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00489/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00343/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 343 del 2024, proposto da
AZ. AGR. GALLI COSTANTINO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE DI BERGAMO, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell’intimazione di pagamento n. 019 2024 90024158 50/000 di data 15 marzo 2024, emessa dall''Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo, nella parte in cui è stato chiesto il pagamento della somma di € 457.631,97 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna indicata nella cartella di pagamento della Regione n. 019 2020 72800463 23/000 (notificata il 4 febbraio 2009);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di GE-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa ZA PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente Azienda Agricola Galli IN, produttrice di latte vaccino e come tale assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugna l’atto di intimazione di pagamento n. 019202490002415850000, dell’importo di euro 457.631,97, notificata in data 15 marzo 2024 dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione con la quale è stato chiesto il pagamento della somma a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per l’annata lattiera 2006/07 (e non 2008/09 come erroneamente riportato da ADER).
L’intimazione impugnata si fonda sulla cartella di pagamento n. 01920080127048987000 2005/2006 notificata al produttore il 4 febbraio 2009.
2. Il ricorso è articolato nelle seguenti censure con le quali la ricorrente contesta l’ an ed il quantum degli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare ed in particolare:
(i) il difetto di motivazione dell’atto impugnato per incomprensibilità del presupposto su cui si fonda la richiesta di pagamento, che nel provvedimento impugnato, viene indicato come anno di riferimento 2008/2009 e nel “dettaglio degli importi ancora dovuti” l’importo risulta corrispondere all’annata 2006/2007;
(ii) la quantificazione delle imputazioni di prelievo sarebbe inficiata, a monte, dalla illegittimità della normativa nazionale applicata, in quanto contrastante con il diritto dell’Unione, con particolare riferimento ai meccanismi di compensazione nazionale per categorie prioritarie e di rimborso del prelievo in eccesso escludendo i produttori che non hanno versato il prelievo; per l’effetto, nella quantificazione del prelievo supplementare dovrebbero essere disapplicate le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di procedere al ricalcolo del prelievo dovuto;
(iii) la quantificazione del prelievo dovuto dai produttori sarebbe altresì inficiata dalla incertezza sull’effettiva produzione nazionale di latte nell’intero periodo compreso tra la campagna 1995-1996 e la campagna 2014-2015, e di conseguenza mancherebbe addirittura il presupposto per poter applicare il prelievo supplementare ai produttori che avrebbero concorso a determinare il presunto esubero rispetto alla quota nazionale; in proposito, il ricorso richiama l’ordinanza del GIP di Roma del 5 giugno 2019 (nel procedimento n. 96592/2016 RG-NR e n. 101551/2016 RG-GIP); gli importi contenuti nella intimazione impugnata sarebbero pertanto frutto di dati e calcoli artefatti e, quindi, sbagliati, sui quali AGEA non avrebbe effettuato alcuna verifica;
(iv) sull’importo del prelievo supplementare, ridefinito e ridotto in base alle operazioni di calcolo imposte dalle sentenze della Corte di Giustizia, dovrebbe poi essere effettuata un’ulteriore riduzione per tenere conto delle compensazioni con gli aiuti PAC già eseguite dagli organismi pagatori ai sensi dell’art. 8-ter comma 5 del d.l. 5/2009;
(v) i crediti azionati dall’amministrazione sarebbero prescritti, trattandosi di “ tributi coattivi ” riferiti alle annualità 2006/2007 e ingiunti con una cartella notificata nel 2009, sicché, alla data della notifica dell’intimazione di pagamento avvenuta in data 15 marzo 2024, sarebbe decorso sia il termine di prescrizione ordinario decennale, sia quello quadriennale previsto dal Regolamento CE 2988/95 (articolo 3 comma 1) in relazione agli importi ingiunti da autorità nazionali o comunitarie a titolo di sanzioni amministrative o di revoca di vantaggi indebitamente ottenuti.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone la reiezione depositando relazioni esplicative e documentazione finalizzata a ricostruire il contenzioso proposto dall’azienda agricola ricorrente nei confronti degli atti di accertamento o di intimazione del prelievo supplementare per la campagna oggetto del presente ricorso.
4. All’esito dell’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, è utile riepilogare i provvedimenti che sono stati adottati e le loro impugnazioni, con i relativi esiti.
In particolare, nella propria relazione GE ha chiarito quanto segue:
a) in data 21 luglio 2009 è stata notificata ai sensi dell’art. 8 quinquies d.l. 5/2009 convertito con modif. dalla l. 33/2009, l’intimazione di pagamento n. AGEA.AGA.2009.32448 del 19 giugno 2009. A seguito di tale intimazione il produttore ha presentato in data 25 gennaio 2010 istanza di rateizzazione, accolta da GE ed a cui ha fatto seguito la sottoscrizione in data 16 novembre 2010 da parte del produttore del contratto di rateizzazione allegato, con espresso riconoscimento del debito. Tuttavia, la rateizzazione è decaduta per mancato rispetto dei pagamenti da parte del produttore.
b) con decreto n. 518 del 9 febbraio 2017 il Tar Lazio ha dichiarato la perenzione del ricorso R.G. n. 10392/2007 proposto dal produttore (congiuntamente ad altri produttori) per l’annullamento dei provvedimenti aventi ad oggetto la compensazione nazionale e la conseguente determinazione del prelievo supplementare per la campagna 2006/2007.
Tale decreto di perenzione è stato opposto solo da alcuni produttori (fra i quali non figura l’azienda agricola ricorrente) e, conseguentemente, il Tar Lazio ha emesso l’ordinanza n. 13804 del 14 settembre 2023, a mezzo della quale ha rimesso sul ruolo il giudizio unicamente nei confronti degli opponenti.
6. Il ricorso è infondato e va respinto.
6.1. Le censure sollevate con il primo motivo di ricorso, con riferimento all’asserita carenza di chiarezza e comprensibilità dell’atto presupposto in ordine alla campagna di riferimento, non sono suscettibili di positivo apprezzamento.
La suddetta cartella di pagamento indica come anno di riferimento del debito il 2008, ma il prelievo supplementare sembra appartenere alla campagna 2006-2007.
In effetti, nel dettaglio del debito riportato all’interno dell’intimazione di pagamento oggetto di impugnazione la somma chiesta inizialmente a titolo di prelievo supplementare (€ 262.453,28) corrisponde al debito originario per la campagna 2006-2007, come si può osservare nel documento dell’AGEA denominato “Dettaglio importi ancora dovuti” .
Dalla documentazione depositata in giudizio da AGEA è emerso che tale importo corrisponde a quello risultante dal Registro Debitori alla voce “Prelievo ancora dovuto” relativamente alla campagna lattiera 2006/07 (cfr. all. 13, pag. 17).
A maggior riprova, si aggiunga che, dall’esame del documento relativo ai dati di accertamento delle iscrizioni a ruolo 2006 (cfr. all. 14, AGEA) emerge che, con riferimento alla suddetta cartella n. 01920080127048987000, tali dati risalgono al 19 luglio 2007.
Inoltre, sempre dall’esame del suddetto documento, si evince che il numero dell’atto è 133592792928, corrispondente a sua volta al numero della raccomandata inviata da AGEA al produttore per la comunicazione del prelievo supplementare relativo alla campagna 2006/07 (cfr. all. 07 pag. 05).
Altro elemento di riscontro è il riferimento numerico di cui alla documentazione contabile prodotta in atti dalla medesima parte ricorrente.
Evidentemente, nelle cartelle di pagamento della Regione il debito è associato all’anno di formazione del ruolo e non all’anno di inizio della campagna, come avviene invece per i ruoli dell’AGEA.
Non si può quindi presumere che vi sia incertezza insuperabile sul debito.
6.2. Con le censure di cui al secondo e al terzo motivo è stata dedotta l’illegittimità delle imputazioni di prelievo, sia perché determinate sulla base di criteri previsti dalla normativa nazionale contrastanti con il diritto dell’Unione, sia perché quantificate sulla base di dati relativi alla produzione nazionale di latte tuttora incerti e oggetto di indagini penali.
Al riguardo, si osserva che l’impugnativa in esame non ha ad oggetto l’atto di accertamento del prelievo supplementare, provvedimento tipicamente amministrativo emesso da AGEA, ma l’intimazione di pagamento, atto conseguente alla cartella di pagamento e riguardante la fase esecutiva della riscossione del prelievo dovuto, emesso dall’agente della riscossione.
Ne consegue che, in linea di principio, tutte le contestazioni che concernono o avrebbero dovuto essere fatte valere nei confronti delle presupposte cartelle di pagamento non possono essere fatte valere per la prima volta nei confronti dell’atto di intimazione de quo .
Tali profili, inerenti alla campagna 2006/2007, appaiono infatti coperti dal giudicato in rito formatosi tra le parti a seguito del decreto n. 518 del 9 febbraio 2017, con il quale il Tar Lazio ha dichiarato la perenzione del ricorso n. 10392/2007 proposto dal produttore (congiuntamente ad altri produttori) per l’annullamento dei provvedimenti aventi ad oggetto la compensazione nazionale e la conseguente determinazione del prelievo supplementare per la campagna 2006/2007, con l’effetto di rendere definitivi e non più contestabili tali provvedimenti.
6.2.1. Con riferimento alle censure di cui al secondo motivo, è opportuno rilevare che la sopravvenienza, dopo che la comunicazione di prelievo supplementare è divenuta inoppugnabile, delle tre sentenze della Corte di Giustizia UE che hanno affermato l’incompatibilità con il diritto europeo della disciplina italiana in materia di quote latte (Sez. VII, 27 giugno 2019, C-348/18, Barausse; Sez. II, 11 settembre 2019, C-46/18, San Rocco; Sez. II, 13 gennaio 2022, C-377/19, Benedetti), non consente alla parte ricorrente di rimettere in discussione l’accertamento del prelievo supplementare, invocando il contrasto dei parametri di calcolo dello stesso con i regolamenti europei in materia di quote latte alla luce delle predette sentenze.
Infatti, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, 7.8.2023, n. 7609, «in ordine al regime dei provvedimenti amministrativi nazionali assunti in violazione del diritto europeo, la giurisprudenza ampiamente prevalente ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce sempre e solo motivo di annullabilità e non di nullità.
5.1. In altri termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21 septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.
Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame.
La violazione del diritto europeo, quindi, implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela.
La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (Cons. St., sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Cons. St., sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; id. 25 marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. St., sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari.
5.2. La giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto ugualmente in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo” (cfr. sentenza Kuhne & Heitz del 13 gennaio 2004).
Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (le stesse recenti sentenze della CGUE Randstad del 21 dicembre 2021 e Hoffmann-La Roche del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori)» .
A questa pronuncia si è uniformata la giurisprudenza successiva della Sezione Sesta del Consiglio di Stato: v. le sentenze 15.11.2023, n. 9770; 21.11.2023, n. 9959; 29.11.2023, nn. 10299 e 10303; 14.12.2023, n. 10778; 27.12.2023, n. 11168; 2.2.2024, n. 1080; 9.2.2024, nn. 1316, 1319 e 1321; 27.3.2024, n. 2910; 5.4.2024, n. 3159; 8.4.2024, n. 3214; 16.4.2024, n. 3434; 22.5.2024, nn. 4542 e 4565; 4.6.2024, n. 4989; 3.7.2024, n. 5884; 9.7.2024, nn. 6078, 6079 e 6127; 24.7.2024, n. 6690; 29.10.2024, n. 8602; 18.11.2024, n. 9207. Nello stesso senso, TAR Brescia, sez. I, 3 dicembre 2024, n. 961.
Resta salvo, peraltro, il potere dell’Amministrazione, a fronte di specifiche istanze degli interessati, di riesaminare in autotutela gli atti pregressi di imputazione del prelievo esigibile alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia nelle sentenze C-348/18, C-46/18 e C-377/19, e di rideterminarsi in conseguenza, procedendo eventualmente agli opportuni ricalcoli, in ossequio ai principi della c.d. “autotutela doverosa” affermati dalla giurisprudenza comunitaria e amministrativa, anche nella specifica materia qui in esame (cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, 12 febbraio 2008 in C-2/2006 e 21 dicembre 2021 C-497/20, Randstad , punti 79 e 80; Corte di giustizia dell'Unione europea Sez. III 10 marzo 2022 C177/20, Grossmania , punto 64; Corte di giustizia dell'Unione europea Sez. II 11 settembre 2019 C46/18, San Rocco , punti 48-49; Cons. Stato Sez. sez. VI, 18 novembre 2024 n.9207; 20 novembre 2024 n. 9351; 11 dicembre 2024 n. 9999; T.A.R. Milano, sez. I, 01/04/2022, n.735).
6.2.2. Nel terzo motivo la ricorrente valorizza un’ordinanza del Tribunale penale di Roma, Sezione 21, del 5 giugno 2019, n. 96592/2016 RGNR e n. 101551/2016 RG GIP, Giudice dr.ssa Paola Di Nicola, la quale, richiamando i risultati della commissione di indagine istituita dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha affermato la totale inattendibilità e falsità dei dati forniti dagli allevatori e dai primi acquirenti, anche per l’inottemperanza degli organi di controllo degli assessorati all’agricoltura delle Regioni rispetto ai propri obblighi di accertamento .
Questo denoterebbe un difetto di istruttoria, e paleserebbe che l’intimazione di pagamento è stata formata in violazione dell’art. 8 ter , commi 2 e 4, d.l. 5/2009, i quali richiedono che l’iscrizione nel Registro dei debiti e la procedura di rateizzazione si riferiscano ad “ importi accertati come dovuti ”.
Anche tale censura è da ritenersi inammissibile perché contesta l’ an e il quantum del debito per imputazione di prelievo supplementare gravante sulla ricorrente, i quali trovano fondamento nell’originaria comunicazione di GE del 14 settembre 2006, divenuta inoppugnabile.
Peraltro, secondo l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, “ le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l'attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall'AIMA e poi dall'AGEA) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori … l'onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l'obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati ” (v., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VI, 19.3.2024, n. 2635; 2.1.2024, n. 64; 27.12.2023, n. 11168; 20.12.2023, n. 11050).
6.3. Le residue censure proposte sono del pari infondate.
6.4. Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene che le somme riportate nell’intimazione di pagamento impugnata siano state quantificate senza conteggiare gli importi che AGEA ha già percepito, mediante compensazione del debito per prelievo supplementare con le somme dovute alla ricorrente a titolo di aiuti PAC, omettendo altresì di accertare la ragione posta a fondamento della riscossione a mezzo ruolo.
La censura è infondata.
Essa è stata dedotta dai ricorrenti in termini del tutto generici e indimostrati, a cui peraltro l’Amministrazione ha fornito in giudizio documentata smentita (cfr. doc. 13 allegato alla relazione di GE). Dal Dettaglio degli Importi Dovuti e Riscossi emerge che GE ha proceduto alla contabilizzazione dei recuperi PAC medio tempore intervenuti ed ha regolarmente contabilizzato e detratto dai debiti originari tutte le somme recuperate.
6.5. È infine infondata l’eccezione di prescrizione.
In primo luogo, si osserva che gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante per l’obbligazione principale è quella decennale.
Non può essere condivisa l’argomentazione secondo la quale il prelievo sarebbe assoggettato al termine quinquennale previsto per le obbligazioni periodiche ex art. 2948 n. 4.
Queste ultime, per giurisprudenza pacifica, sono quelle periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, nell’ambito di rapporti obbligatori fondati su un titolo unico che genera adempimenti ripetuti ed autonomi gli uni rispetto agli altri. Di converso, alle obbligazioni unitarie, suscettibili di esecuzione istantanea, differita o ripartita, in cui è o può essere prevista una pluralità di termini successivi per l’adempimento di una prestazione strutturalmente eseguibile anche “ uno actu ”, si applica l’ordinaria prescrizione decennale, e ciò vale sia per le somme dovute a titolo di capitale che per gli interessi ad esse accessori.
Ancora, sempre secondo la giurisprudenza (vedasi sentenza T.A.R. Brescia, I, 6 febbraio 2017, n. 181; ed altresì T.A.R. Parma, 20 marzo 2017, n. 106, e T.A.R. Brescia, II, 27 maggio 2020 n. 400;), la prescrizione “ non decorre dopo che il legislatore ha concesso ai produttori di regolarizzare la propria posizione tramite rateizzazione. Se la procedura di recupero del prelievo supplementare viene sospesa o rallentata per legge allo scopo di consentire ai debitori di versare il dovuto con modalità più favorevoli, i debitori non possono utilizzare a proprio vantaggio il tempo in cui l’amministrazione attende la risposta circa l’adesione alla rateizzazione senza attivare procedure esecutive. La prescrizione presuppone infatti il disinteresse del creditore, che evidentemente non sussiste quando lo Stato, nel ribadire la volontà di recuperare il credito, si preoccupa della sopravvivenza economica del debitore. Pertanto, non vi può essere decorrenza della prescrizione dopo l’entrata in vigore del d.l. 49/2003 con riguardo alle intimazioni di pagamento inviate in precedenza ai produttori o ai primi acquirenti, né dopo l’entrata in vigore del d.l. 5/2009, con riguardo sia alle intimazioni di pagamento anteriori al d.l. 49/2003 sia a quelle inviate nel periodo intermedio .”
Il termine di prescrizione va computato tenendo conto anche dei due periodi di sospensione legale dal 1° aprile al 15 luglio 2019 ( ex art. 8 quinquies comma 10 l. 33/09 “ per consentire l’ordinato passaggio all’agente della riscossione dei residui di gestione ”) e poi dall’8 marzo al 31 agosto 2020 (in periodo di emergenza COVID, ex art. 68 d.l. n. 18/20 e s.m.i.) (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 2 ottobre 2023, n. 728).
Per quanto riguarda l’interruzione e la sospensione della prescrizione, si richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “ La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo ”) e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, “ Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione ” e “ Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio ”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore (odierno appellato) ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria (come quello di impugnazione dell’originaria cartella di pagamento). Tale lettura pare, invero, confortata sia dal dato letterale dello stesso art. 2943, comma 1 c.c. (che ricollega l'interruzione della prescrizione alla sola notificazione dell'atto introduttivo del giudizio senza indicare il soggetto che deve iniziare lo stesso) sia dalla ratio della previsione che è quella di mettere in quiescenza il meccanismo prescrizionale fintanto che l’accertamento dell’ an o quantum della pretesa creditoria risulta ancora sub judice . Inoltre, detta lettura sembra meglio sposarsi con l’esigenza di conciliare il dettato codicistico “comune” con la struttura impugnatoria del giudizio amministrativo che ha ad oggetto un provvedimento con il quale l’amministrazione ha in precedenza esercitato il suo potere secondo lo schema del diritto potestativo stragiudiziale (senza dimenticare che, peraltro, nella materia de qua, si ha una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo adito con cognizione naturalmente estesa all’intero rapporto controverso) (cfr. da ultimo Cons. di Stato, sent. n. 4989/2024, punto 5.5 della motivazione).
Altrimenti detto, la prescrizione non decorre nella pendenza di un giudizio, secondo la regola generale dell’art. 2945 comma 2 c.c., anche quando l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore. Più precisamente, nei giudizi impugnatori la prescrizione si interrompe con la costituzione in giudizio dell’amministrazione convenuta, e rimane sospesa fino alla decisione del ricorso.
Sotto un diverso profilo, in un giudizio impugnatorio la prescrizione rimane necessariamente sospesa, in quanto per l’amministrazione convenuta la proposizione di una domanda di accertamento negativo del credito da parte del debitore costituisce impedimento ex art. 2935 c.c. all’esercizio del diritto.
L’estinzione o la perenzione del giudizio non fanno venire meno l’effetto sospensivo della prescrizione. Non si applica la regola prevista dall’art. 2945 comma 3 c.c. per le controversie ordinarie (non impugnatorie), in quanto sulla tutela del credito assicurata nella pendenza del giudizio non può incidere retroattivamente la rinuncia all’azione da parte del debitore, e neppure l’inattività processuale che conduce alla perenzione.
Occorre inoltre sottolineare che il vincolo di solidarietà tra acquirenti e produttori (v. Cons. di Stato, sent. n. 1173/2020) impone di considerare interruttivi per i produttori ex art. 1310 c.c. anche gli atti notificati agli acquirenti.
Svolte tali premesse, nel caso in esame, con specifico riferimento all’imputazione del prelievo supplementare afferente alla campagna lattiero casearia 2006-2007 il Tar Lazio, con decreto presidenziale n. 518 del 9 febbraio 2017, ha dichiarato la perenzione del ricorso n. 10392/2007 proposto dal produttore (congiuntamente ad altri produttori) per l’annullamento dei provvedimenti aventi ad oggetto la compensazione nazionale e la conseguente determinazione del prelievo supplementare per la campagna 2006/2007.
Il termine di prescrizione è quindi stato interrotto dalla notificazione della comunicazione di prelievo supplementare e della cartella esattoriale della Regione, ed è rimasto sospeso in conseguenza della resistenza dell’Amministrazione nel giudizio relativo alla comunicazione di prelievo.
Di conseguenza, alcuna prescrizione può ritenersi maturata in relazione alla pretesa creditoria di AGEA.
7. Conclusivamente, il ricorso, siccome infondato, va respinto.
8. Data la complessità delle questioni che caratterizzano il contenzioso in materia di quota latte le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR ON, Presidente
ZA PE, Referendario, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZA PE | UR ON |
IL SEGRETARIO