Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2007, n. 3622
CASS
Sentenza 16 febbraio 2007

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'attività di guida turistica deve essere inquadrata, ai fini previdenziali, nell'apposita gestione separata dei professionisti per i quali non esiste un albo professionale, prevista dal comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335 del 1995, la quale è stata espressamente esclusa, in via derogatoria, dalla gestione dei commercianti, per effetto dell'art. 1, comma 202 della legge n. 662 del 1996. Tale assunto trova conferma nel comma 205 della citata legge n. 662, che ricomprende nell'ambito di applicazione dei commi da 185 a 216 i soggetti che esercitino le attività di cui all'art. 11 della legge quadro per il turismo (n. 217 del 1983), che inserisce tra le attività professionali quella di guida turistica. Né è fondata l'affermazione secondo cui l'identificazione del professionista, avente diritto alla iscrizione presso la "gestione separata dei professionisti", sarebbe connotata dallo svolgimento di attività tipizzata dalla legge, che richiede l'iscrizione in albi professionali, atteso che detta tesi non considera che i professionisti iscritti in albi o elenchi non sono iscritti nella gestione di cui all'art. 2 comma 26 della legge n. 335 del 1995, ma nella gestione di cui al comma 25 dello stesso art. 2.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2007, n. 3622
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3622
Data del deposito : 16 febbraio 2007

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