Sentenza 16 febbraio 2007
Massime • 1
L'attività di guida turistica deve essere inquadrata, ai fini previdenziali, nell'apposita gestione separata dei professionisti per i quali non esiste un albo professionale, prevista dal comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335 del 1995, la quale è stata espressamente esclusa, in via derogatoria, dalla gestione dei commercianti, per effetto dell'art. 1, comma 202 della legge n. 662 del 1996. Tale assunto trova conferma nel comma 205 della citata legge n. 662, che ricomprende nell'ambito di applicazione dei commi da 185 a 216 i soggetti che esercitino le attività di cui all'art. 11 della legge quadro per il turismo (n. 217 del 1983), che inserisce tra le attività professionali quella di guida turistica. Né è fondata l'affermazione secondo cui l'identificazione del professionista, avente diritto alla iscrizione presso la "gestione separata dei professionisti", sarebbe connotata dallo svolgimento di attività tipizzata dalla legge, che richiede l'iscrizione in albi professionali, atteso che detta tesi non considera che i professionisti iscritti in albi o elenchi non sono iscritti nella gestione di cui all'art. 2 comma 26 della legge n. 335 del 1995, ma nella gestione di cui al comma 25 dello stesso art. 2.
Commentari • 3
- 1. Vendita sottocosto e bancarotta per distrazione: serve il pericolo concreto per i creditori e una motivazione rigorosa sull’elemento soggettivo (Cass. Pen. n.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare, la vendita “sottocosto” di un bene sociale non integra di per sé una distrazione ex art. 216 L.F.: il giudice deve motivare in concreto sulla idoneità dell'atto a porre in pericolo la garanzia dei creditori (pericolo concreto) e sulla rimproverabilità soggettiva, tenendo conto del contesto economico, della collocazione temporale rispetto alla dichiarazione di fallimento e della destinazione del prezzo incassato. È viziata per manifesta illogicità la motivazione che, a fronte di condotte analoghe coeve (vendite sottocosto), assolve per una ritenendola funzionale a reperire liquidità per pagare debiti sociali e …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 24 luglio 2023 (reg. ord. n. 127 del 2023), la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi alla Cassa previdenziale di riferimento (cosiddetta Inarcassa), in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, per effetto del divieto di cui …
Leggi di più… - 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2007, n. 3622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3622 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RT IA, elettivamente domiciliata in ROMA L.RE FLAMINIO 46 PAL. 4/B, presso lo studio dell'avvocato STUDIO GREZ & ASSOCIATI SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato PERULLI GIANCARLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 480/03 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 15/12/03 - R.G.N. 597/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/12/06 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato IARIA per delega PERULLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 29 aprile 1998, FO GL conveniva in giudizio l'Inps per l'accertamento del suo diritto, in qualità di guida turistica, di non essere tenuta all'iscrizione nella gestione commercianti e che quindi i contributi pretesi dall'Inps non erano dovuti. Indi con successivi ricorsi del 14 dicembre 2000 e del 27 marzo 2001 la medesima proponeva opposizione alle cartelle di pagamento (119 2000 00425898 03 e n. 2001 00652099 15) notificatele per gli anni dal 1996 al 1999 dalla Gerico s.p.a. in qualità di concessionaria del servizio di riscossione. I tre giudizi venivano riuniti e, nel contraddittorio con l'Inps che si opponeva alle pretese, la causa veniva decisa con sentenza del Tribunale di Venezia n. 469/2001, con la quale venivano accolte tutte le domande proposte dalla FO.
Sull'appello dell'Istituto soccombente, la statuizione veniva confermata dalla locale Corte d'appello con sentenza del 15 dicembre 2003. La Corte territoriale affermava che la L. n. 160 del 1975, art. 29, che inseriva le guide turistiche nella assicurazione commercianti, era stato abrogato dalla L. n. 662 del 1996 con la conseguenza che la guida turistica doveva essere iscritta nella gestione commercianti solo nel caso di svolgimento dell'attività in forma imprenditoriale, mentre, in caso contrario, doveva essere iscritta nella gestione separa di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26. Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato a due motivi. Resiste la FO con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 3, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, nonché della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e dell'art. 15 preleggi e difetto di motivazione, per avere la Corte territoriale affermato che, per la iscrizione delle guide turistiche nella gestione commercianti, sia necessario lo svolgimento dell'attività in forma imprenditoriale, mentre, sostiene l'Istituto ricorrente, ciò sarebbe contraddetto dalla legislazione vigente. Premesso che la L. n. 613 del 1966 prescrive la iscrizione alla gestione commercianti ai fini della tutela previdenziale IVS dei soggetti che, ai sensi della L. n.1397 del 1960, usufruiscono della assicurazione contro le malattie perché esercitano attività commerciali e turistiche gestite in forma di impresa, ricorda l'Istituto ricorrente che detta disposizione sull'assicurazione malattie è stata modificata dalla L. n. 160 del 1975, art. 29, non abrogata dalla successiva L. n. 662 del 1996, che ha compreso nella medesima assicurazione malattie le guide turistiche sulla base del mero svolgimento di tale attività e quindi senza richiederne l'esercizio in forma imprenditoriale. In ogni caso, si aggiunge con il secondo motivo, dovrebbe essere esclusa la iscrizione delle guide turistiche nella gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, dal momento che, con detta disposizione, si intende assicurare la tutela previdenziale ai liberi professionisti, iscritti ad un albo professionale, i quali non abbiano però una apposita cassa, per cui sarebbe inapplicabile alle guide turistiche che, pur svolgendo una attività professionale, non sono professionisti in senso stretto, in quanto sprovvisti di albo. Infatti solo la prestazione professionale in senso stretto, avendo un contenuto di notevole qualità tecnica, rimane estranea al settore commerciale e trova la più consona collocazione nella gestione separata.
Il ricorso non è fondato.
Il problema va risolto, alla stregua di quanto già affermato da questa Corte con la sentenza n. 14069 del 19 giugno 2006, secondo i seguenti passaggi argomentativi.
1. Le guide turistiche erano già comprese tra i soggetti aventi diritto alla assicurazione malattie dei commercianti introdotta con la L. 27 novembre 1960, n. 1307, con obbligo di iscrizione nei relativi elenchi. Ancorché quest'ultima legge non le contemplasse nel testo originario, le guide turistiche vi furono incluse dalla L.3 giugno 1975, n. 160, art. 29, il quale, non prescrisse ai fini della relativa iscrizione, l'espletamento di detta attività in forma imprenditoriale, limitandosi a disporre "Sono compresi altresì tra i soggetti della presente legge le guide turistiche e le guide alpine...". Dalla iscrizione alla assicurazione malattie conseguiva automaticamente l'iscrizione nella gestione speciale Inps per i commercianti ai fini della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, dal momento che la L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1, la prevedeva, oltre che per gli imprenditori commerciali, anche per tutti i lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi. Detto articolo 1 infatti disponeva che "L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, istituita con L. 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi".
2. La inclusione nella gestione commercianti era peraltro l'unico modo, alla luce della legislazione allora vigente, per garantire una tutela previdenziale a detti lavoratori autonomi. Il quadro fu però modificato a seguito della introduzione di una specifica gestione assicurativa per i lavoratori autonomi. Si tratta della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, il quale dispone: "A decorrere dal 1
gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita gestione separata presso l'I.N.P.S., e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale ancorché non esclusiva attività di lavoro autonomo, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (T.U. delle imposte sui redditi) e successive modificazioni ed integrazioni.." Quest'ultima disposizione di legge stabilisce che "Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per l'esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo 6", e cioè diverse dalle attività d'impresa.
3. Con l'entrata in vigore di questa disposizione, si pose dunque il problema di precisare quali fossero le categorie dei lavoratori autonomi, già inseriti dalla L. n. 160 del 1975, che dovevano continuare ad essere iscritti all'assicurazione commercianti, e quali di essi dovevano invece transitare nella nuova gestione di cui alla L. n. 335 del 1995. 4. Fu emanata all'uopo la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, ha così statuito: "A decorrere dell'1.1.1997 l'assicurazione obbligatoria IVS di cui alla L n. 613 del 1966, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi l'attività di. cui alla L. n. 88 del 1989, art. 49, comma 1, lettera d, con esclusione dei professionisti ed artisti".
Con detta disposizione la gestione assicurazione commercianti, da una parte, è stata ampliata con l'inclusione di alcuni lavoratori autonomi, appartenenti al settore terziario, ossia gli addetti al commercio, al turismo e all'intermediazione e prestazione di servizi, che operano al di fuori di una struttura imprenditoriale, i quali prima erano esclusi da questa gestione proprio per mancanza di una organizzazione imprenditoriale.
Dall'altra parte dalla medesima gestione commercianti sono stati invece espressamente esclusi i professionisti e gli artisti che devono essere assicurati presso la gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995. 5. Dal combinato disposto di queste nonne consegue, per quanto interessa la presente fattispecie, che gli addetti al settore turismo che operano come lavoratori autonomi e quindi anche se non gestiscono una struttura imprenditoriale, vanno assicurati alla gestione commercianti, a meno che non operino come professionisti, nel qual caso vengono assicurati nella gestione autonoma di cui alla L. n. 335 del 1995. 6. Lo conferma il comma 205 della già citata L. n. 662 del 1996, il quale recita "Sono altresì compresi nell'ambito di applicazione dei commi da 185 a 216 i soggetti che esercitino le attività di cui alla L. 17 maggio 1983, n. 217, art. 11". Quest'ultima è la legge quadro per il turismo che all'art. 11 inserisce, tra le "attività professionali", quella di "guida turistica" e di "interprete turistico", prescrivendo un accesso selezionato alla professione, giacché le regioni sono tenute all'accertamento del possesso, in capo ai richiedenti, di specifiche capacità professionali come "oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opera d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali o comunque delle risorse ambientali delle località in cui dovrà essere esercitata la professione". L'attività di guida turistica ha quindi un innegabile contenuto professionale, che determina la sua inclusione nella gestione separata ove si inseriscono i titolari di redditi di carattere professionale, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49 che sopra si è riportato.
Del resto, la qualifica come "professione" dell'attività di guida turistica si trova esplicitamente enunciata dalla L. n. 135 del 2001, art. 11, comma 5, non applicabile alla specie "ratione temporis" ma per tale parte indubbiamente ricognitiva di un dato già riferito all'ordinamento.
7. Appare poi infondata la tesi dell'I.N.P.S., secondo cui le guide turistiche non potrebbero considerarsi professionisti stricto sensu, in quanto sprovviste del relativo Albo. L'Istituto ricorrente, in particolare, tenta di dare consistenza a detta tesi, osservando che l'identificazione del professionista, avente diritto alla iscrizione presso la "gestione separata dei professionisti", sarebbe connotata dallo svolgimento di attività tipizzata dalla legge, che richiede l'iscrizione agli Albi professionali.
Questa tesi è errata perché non considera che i professionisti iscritti ad albi o elenchi non sono iscritti nella gestione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ma nella gestione di cui al comma 25 del citato art.
2. Va infatti rammentato che, nel complessivo piano di estensione della tutela previdenziale a categorie che in precedenza ne erano prive, la L. n. 335 del 1995 ha agito con due diverse disposizioni: da un lato, con l'art. 2, comma 25, ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi. Si trattava, in questo caso, di regolamentare quei liberi professionisti per i quali esisteva un ente deputato alla tenuta degli albi, ma che non avevano, a differenza di altre categorie, una apposita cassa di previdenza e che erano quindi privi di tutela previdenziale. In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, che ha demandato proprio agli enti abilitati alla tenuta degli albi di scegliere se partecipare ad un ente pluricategoriale ovvero se costituire un ente di categoria per gestire l'assicurazione di detti professionisti (D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 2). Pertanto per i professionisti iscritti all'albo, ossia per i professionisti stricto sensu secondo la dizione usata dall'Istituto ricorrente, il soggetto deputato alla gestione della tutela previdenziale obbligatoria, viene scelto dall'organo professionale competente e non è certo la gestione separata presso l'Inps, che invece è prevista, dal successivo comma 26, per quei lavoratori autonomi che svolgono attività professionale per la quale non è prevista l'iscrizione in albi o in elenchi e che quindi non hanno alcun ente deputato alla relativa tenuta che possa decidere sulla forma di gestione della tutela previdenziale.
Ne consegue, conclusivamente, che i professionisti iscritti negli albi sono esclusi dalla gestione separata presso l'Inps di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, mentre in questa sono inclusi i professionisti per i quali, come le guide turistiche, non esiste un albo professionale.
Il ricorso principale va quindi rigettato.
Stante la novità delle questioni le spese del presente giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2007