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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/12/2024, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO
CONGIUNTO (SCIOGLIMENTO DEL ) iscritta al RG. n. Parte_1
1580/2024 e promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. ), nato/a a AR Parte_2 C.F._1 DH (Marocco), l'11/06/1976 con l'avv. GIOVANNA VASCELLARI
e
(c.f. ), nato/a a OU AD EL CP_1 C.F._2
EK SA (Marocco), il 1/01/1964, con l'avv. ALICE DALL'ANTONIA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 15/03/2024, i coniugi e Parte_2 [...] hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro CP_1 separazione personale, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Con sentenza n. 154/2024 del 19.04.2024 (dep. 22.04.2024) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
*** *** ***
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (19.04.2024);
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 3/09/1992 tra e Parte_2 CP_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIO VENETO dell'anno 2024, al n. 34, Parte II, Serie , mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni concordate tra le parti – che si pongono in continuità con le previsioni oggetto dell'accordo separativo – si confermano congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 3/09/1992 da
, nato/a a AR DH (Marocco), l'11/06/1976 Parte_2 e nato/a a OU AD EL EK SA (Marocco), il CP_1 1/01/1964, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VITTORIO VENETO (TV) dell'anno 2024 al n. 34, Parte II, Serie C, alle seguenti condizioni:
“ … 2) Disporsi sulla casa familiare, sita a Vittorio Veneto (TV), in Via dei Molini n. 18 int. 2, di esclusiva proprietà del marito, con arredi e corredi, il diritto di abitazione a favore della SI.ra , che avrà in ogni momento Parte_2 facoltà di rinunciarvi senza necessità di consenso o preavviso al marito e senza che ciò possa, di per sé, legittimare una richiesta di modifica delle condizioni della separazione/divorzio. I coniugi stabiliscono sin d'ora che i costi di trascrizione del suddetto diritto di abitazione sono a carico del marito mentre quelli relativi all'eventuale trascrizione della cancellazione sono posti a carico della moglie. I coniugi chiedono, in relazione alla costituzione del diritto di abitazione, l'esenzione di ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della legge n.
898/70 e successive modifiche (Corte Cost. n. 154/1999).
3) Il marito provvederà al trasferimento della propria residenza anagrafica non appena verrà pronunciata la sentenza di separazione.
4) Disporsi che il SInor si impegni a provvedere direttamente al Pt_3 pagamento integrale delle utenze relative alla casa familiare per un periodo di tre mesi con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso con impegno di entrambi i coniugi a provvedere alla volturazione delle stesse entro il medesimo termine (tre mesi).
5) Il SInor corrisponderà mensilmente alla moglie la somma di Euro Pt_3
400,00 a titolo di concorso nel suo mantenimento, da versarsi entro e non oltre il giorno cinque del mese a mezzo bonifico bancario o con altre modalità da concordare per un periodo di dodici mesi con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso.
6) Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro e di avere definito ogni altra questione economica.
7) Ordinarsi la trascrizione a favore della SI.ra con costi a Parte_2 carico del marito del diritto di abitazione sulla casa familiare, sita a Vittorio
Veneto (TV), in Via dei Molini n. 18 int. 2, e catastalmente identificata al NCEU
Comune di Vittorio Veneto, Sezione H, Foglio 3, Particella 273
3 (duecentosettantatre), categoria A/4, classe 2, consistenza vani 3,5, rendita euro
130,51; indirizzo Viale Dei Molini n. 6, piano T – 1”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 2 dicembre 2024
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
4
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO
CONGIUNTO (SCIOGLIMENTO DEL ) iscritta al RG. n. Parte_1
1580/2024 e promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. ), nato/a a AR Parte_2 C.F._1 DH (Marocco), l'11/06/1976 con l'avv. GIOVANNA VASCELLARI
e
(c.f. ), nato/a a OU AD EL CP_1 C.F._2
EK SA (Marocco), il 1/01/1964, con l'avv. ALICE DALL'ANTONIA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 15/03/2024, i coniugi e Parte_2 [...] hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro CP_1 separazione personale, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Con sentenza n. 154/2024 del 19.04.2024 (dep. 22.04.2024) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
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Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (19.04.2024);
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 3/09/1992 tra e Parte_2 CP_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIO VENETO dell'anno 2024, al n. 34, Parte II, Serie , mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni concordate tra le parti – che si pongono in continuità con le previsioni oggetto dell'accordo separativo – si confermano congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 3/09/1992 da
, nato/a a AR DH (Marocco), l'11/06/1976 Parte_2 e nato/a a OU AD EL EK SA (Marocco), il CP_1 1/01/1964, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VITTORIO VENETO (TV) dell'anno 2024 al n. 34, Parte II, Serie C, alle seguenti condizioni:
“ … 2) Disporsi sulla casa familiare, sita a Vittorio Veneto (TV), in Via dei Molini n. 18 int. 2, di esclusiva proprietà del marito, con arredi e corredi, il diritto di abitazione a favore della SI.ra , che avrà in ogni momento Parte_2 facoltà di rinunciarvi senza necessità di consenso o preavviso al marito e senza che ciò possa, di per sé, legittimare una richiesta di modifica delle condizioni della separazione/divorzio. I coniugi stabiliscono sin d'ora che i costi di trascrizione del suddetto diritto di abitazione sono a carico del marito mentre quelli relativi all'eventuale trascrizione della cancellazione sono posti a carico della moglie. I coniugi chiedono, in relazione alla costituzione del diritto di abitazione, l'esenzione di ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della legge n.
898/70 e successive modifiche (Corte Cost. n. 154/1999).
3) Il marito provvederà al trasferimento della propria residenza anagrafica non appena verrà pronunciata la sentenza di separazione.
4) Disporsi che il SInor si impegni a provvedere direttamente al Pt_3 pagamento integrale delle utenze relative alla casa familiare per un periodo di tre mesi con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso con impegno di entrambi i coniugi a provvedere alla volturazione delle stesse entro il medesimo termine (tre mesi).
5) Il SInor corrisponderà mensilmente alla moglie la somma di Euro Pt_3
400,00 a titolo di concorso nel suo mantenimento, da versarsi entro e non oltre il giorno cinque del mese a mezzo bonifico bancario o con altre modalità da concordare per un periodo di dodici mesi con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso.
6) Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro e di avere definito ogni altra questione economica.
7) Ordinarsi la trascrizione a favore della SI.ra con costi a Parte_2 carico del marito del diritto di abitazione sulla casa familiare, sita a Vittorio
Veneto (TV), in Via dei Molini n. 18 int. 2, e catastalmente identificata al NCEU
Comune di Vittorio Veneto, Sezione H, Foglio 3, Particella 273
3 (duecentosettantatre), categoria A/4, classe 2, consistenza vani 3,5, rendita euro
130,51; indirizzo Viale Dei Molini n. 6, piano T – 1”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 2 dicembre 2024
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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