TRIB
Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/04/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Maria Teresa
Moscatelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1430/2019 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'avv. Eliana Gargiuolo (comunicazioni a Parte_1
Email_1
- -- attore-opponente
e
in persona del Curatore dott. Controparte_1 CP_2
Attore in riassunzione – contumace -
e
in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Controparte_3
Tariddi (comunicazioni a Email_2
-Convenuto -opposto
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo”
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 19.9.2024)
Come da verbale dell'udienza del 19.9.2024, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in persona Parte_1 Controparte_1
del l.r.p.t. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1722/2018 emesso nel procedimento r.g. n. 6027/2018 e notificato il 27.1.2019 con cui era ingiunto agli odierni opponenti in solido tra loro il pagamento della somma di euro 147.592,77 oltre spese ed accessori quale somma dovuta per forniture di capi di abbigliamento consegnati alla per Controparte_1
1 il cui importo era obbligato in virtù di lettera di fideiussione del 31.7.2015. Parte_1
Deduceva, quali motivi di opposizione, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti di sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
atteso che, in primo luogo accadeva che il richiedente, avv. dopo aver tentato CP_1 CP_4
invano la notifica a mani, reiterava la richiesta di notifica ex art. 143 c.p.c. ad un indirizzo errato, e l'ufficiale giudiziario provvedeva spontaneamente a correggere l'indiritto (via Barberini n. 233 in luogo dell'erroneo indirizzo via Barberini n. 223 chiesto dalla parte) ed a notificare il decreto ingiuntivo presso la residenza del legale rappresentante ex art. 140 c.p.c., sicchè l'ingerenza dell'ufficiale giudiziario che, evidentemente andando extra petitum, consentiva il perfezionamento del processo notificatorio;
inoltre, deduceva l'ulteriore vizio della notifica essendo il decreto ingiuntivo notificato al presso la sua residenza anche nella qualità di legale Pt_1
rappresentante della “ , che è società diversa dalla CP_1 Controparte_1
Inoltre, deduceva non essere chiara la data della notifica del decreto ingiuntivo al essendo Pt_1
apposti due timbri – 29 novembre 2018 ed 11 gennaio 2019 – oltre alla data a mani del 7.12.2019.
Evidenziava, poi, la presenza della doppia relata di notifica: una consegnata a mani senza identificazione del soggetto che l'avrebbe ricevuta, e l'altra ex art. 140 c.p.c. interlineata ed annullata senza motivazione e priva di sottoscrizione.
Nel merito, contestava e disconosceva ex artt. 2712 e 2719 c.c. la documentazione prodotta da controparte e le fatture a base del decreto ingiuntivo poichè in copia e non conforme agli originali;
inoltre contestava la circostanza che la abbia mai eseguito le forniture per cui è CP_3
ingiunzione di pagamento, disconoscendo il valore probatorio delle fatture emesse.
Disconosceva, inoltre, la qualità di fideiussore di poiché affermava di non avere Parte_1
mai sottoscritto la lettera di fideiussione;
inoltre, contestava la richiesta di escussione del fideiussore poiché formulata dal legale rappresentante della pur essendo la società in CP_3
liquidazione; inoltre osservando la generica formulazione della richiesta di escussione, infine osservando che il fideiussore non è stato informato dello stato di insolvenza della società che assumeva di essere garantita per il credito dedotto.
Per queste ragioni, chiedeva revocare il decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, ritenere infondata l'avversa domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'
1.10.2019 si costituiva il convenuto (avv. N. CP_3
2 Tariddi) che deduceva, in via preliminare la tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo,
notificata all'avv. il 7 marzo 2019, essendo il decreto ingiuntivo opposto notificato ex art. CP_4
139 c.p.c. in data 18.1.2019 e dunque ben oltre il termine di legge di otto giorni previsto per la proposizione dell'opposizione.
Nel merito, deduceva l'infondatezza dell'avversa opposizione avendo la società convenuta effettuato la consegna della merce per cui è opposizione, ed il RE rilasciato regolare fideiussione.
Concludeva, pertanto, chiedendo rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto,
con vittoria di spese e competenze processuali da distrarsi in favore del procuratore costituito in quanto dichiaratosi antistatario.
All'udienza di prima comparizione dell'1.10.2019, dato atto dell'intervenuto fallimento dell'opponente il giudizio era interrotto e poi riassunto a seguito di ricorso in Controparte_1
riassunzione del 16.12.2019 proposto da , ed all'udienza del 15.12.2020 dichiarata Parte_1
la contumacia del cui l'atto in riassunzione era stato Controparte_1
ritualmente notificato ed assegnati, su richiesta, i termini ex art. 183 c.p.c. ed all'udienza successiva insistendo le parti per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati oltre che reiterando la parte attrice il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai ddt allegati dal convenuto alle memorie ex art. 183 c.p.c., invece il convenuto rinnovando l'istanza di verificazione ed esibendo l'originale della lettera di fideiussione sottoscritta dal il 31.7.2015, che erano rinviate dal Giudice Pt_1
onorario a successiva decisione;
concessa poi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in merito al disconoscimento ed all'istanza di verificazione, si osservava che il disconoscimento articolato dalla parte attrice nella parte motiva dell'atto di citazione (non rinnovato delle conclusioni dell'atto) era genericamente riferito alla conformità all'originale delle fatture e della lettera di fideiussione che si assume mai sottoscritta da , invece Parte_1
ribadita a verbale dell'udienza del 7.4.2022 con riferimento ai ddt. Il disconoscimento, invece, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, mediante allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta, risolvendosi diversamente in un rimedio esplorativo, sicchè difettando tali requisiti nel caso che ci occupa essendo il disconoscimento genericamente riferito alle fatture, ai ddt ed anche alla lettera di fideiussione senza l'indicazione di alcun elemento da cui far derivare le ragioni del disconoscimento, se ne dichiarava
3 l'inammissibilità ed erano rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti, in particolare rilevata la generica formulazione dell'unico capitolo di prova articolato da parte attrice e la causa,
matura per la decisione, era rinvitata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
19.9.2024 quando la causa era riservata in decisione ex art. 190 c.p.c. con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi che entrambe le parti non depositavano.
Diritto.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dalla parte convenuta/opposta, che va esaminata con il motivo di opposizione sollevato dalla parte attrice di nullità della notifica dell'atto di citazione.
Dalla documentazione in atti è dato rilevare che la notifica del decreto ingiuntivo era tentata dall'ufficiale giudiziario dapprima alla via Barberini n. 223 e poi alla via Barberini n. 233 all'esito di ricerche effettuate ed esplicitate nella relata di notifica depositata in atti (cfr. n. 2 alla comparsa di costituzione).
La notifica alla via Barberini n. 233 era effettuata ex art. 140 c.p.c. (con spedizione della ricevuta di deposito presso la casa comunale allegata dalla convenuta), e dalla documentazione in atti,
allegata al fascicolo di parte attrice, si dava atto del ritiro in data 28.1.2019, sicchè tempestiva è la proposizione dell'opposizione con notifica del 7.3.2019.
Neppure possono essere accolti i rilievi sollevati dall'opponente relativi all'iniziativa dell'ufficiale giudiziario nella ricerca dell'indirizzo corretto del convenuto, richiamata la recente pronuncia della S.C. in cui i giudici di legittimità riaffermano che “il pubblico ufficiale incaricato della notifica di
un atto ha il dovere, ai sensi dell'art. 148 c.p.c., nell'eseguire la notificazione, di fare ricerche al fine di
superare eventuali incertezze o errori nelle indicazioni dell'indirizzo o del destinatario, ma soltanto nella
misura in cui esse siano in concreto superabili con indagini da svolgere nel luogo della notifica” (Cass.,
sent. n. 7280/2024) né quelli relativi all'invalidità della notifica effettuata presso il domicilio del anche nella qualità di legale rappresentante della (cfr. Cass., ord. Pt_1 Controparte_5
18614/2013).
Passando ad esaminare il merito dell'opposizione, la domanda proposta da
[...]
non è fondata ed è pertanto rigettata. Controparte_6
In primo luogo, parte opponente disconosceva tutta la documentazione in atti, sostenendo di non avere mai ricevuto la merce per cui erano fatture, di non avere il fideiussore sottoscritto la Pt_1
4 relativa lettera di fideiussione, e poi, a seguito del deposito con memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.,
disconosceva altresì i documenti di trasporto allegati dalla parte creditrice convenuta.
E tuttavia il disconoscimento era effettuato in maniera del tutto generica, dovendo invece essere circostanziato in modo chiaro e preciso, attraverso l'indicazione specifica degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale, sicchè “la contestazione generica, frammista ad altre difese ed ad una
diversa versione dei fatti, non accompagnata dall'espresso disconoscimento della propria sottoscrizione e
dall'inequivocabile dichiarazione di voler negare ogni efficacia probatoria al documento, è da ritenere
inidonea allo scopo” (Cass. civ., sent. n. 17313/2021; Cass., sent. n. 12448/2012).
Sicchè si concludeva per l'inammissibilità dello stesso.
Parte convenuta, poi, allegava alle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. i documenti di trasporto sottoscritti dal ricevente relativi a ciascuna fornitura di merce per cui è emissione di fatture che,
dunque, costituiscono prova dell'intercorso rapporto contrattuale tra le parti.
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., poi, parte attrice si limitava ad articolare prova per testi in cui, con formulazione del tutto generica, intendeva provare la ricorrenza di vizi della merce fornita e, dunque, introducendo un motivo del tutto nuovo non proposto nell'atto di citazione.
Quanto ai motivi di opposizione relativi alla garanzia fideiussoria azionata con il ricorso monitorio e poi con il decreto ingiuntivo opposto, occorre precisare che il ricorso per decreto ingiuntivo era proposto dalla in persona del suo liquidatore e non del legale rappresentante come CP_3
affermato nell'atto di opposizione;
inoltre, la sottoscrizione apposta alla fideiussione è oggetto di disconoscimento del tutto generico poiché ci si limita ad affermare che la firma non sarebbe autentica.
Infine, non essendovi preventiva escussione del fideiussore, ma per responsabilità solidale, alcuna questione in termini di legittimità della escussione preventiva può porsi.
Per tali ragioni, la domanda proposta da in persona del Controparte_1
Curatore e non è fondata ed è pertanto rigettata, con conferma del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto che, pertanto, è dichiarato esecutivo.
Le competenze di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex d.m. n. 55
del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott.
Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1430/2019 del
5 Ruolo Generale, nella dichiarata contumacia di ogni contraria Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da in persona del Curatore Controparte_1
e e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 722/2018 Parte_1
pronunciato nel procedimento r.g. n. 6027/2018 che, pertanto, dichiara esecutivo;
2. dichiara tenuti e condanna in persona del Curatore e Controparte_1
in solido tra loro al pagamento delle competenze di lite del presente Parte_1
giudizio in favore del convenuto in persona del liquidatore che, Controparte_3
in relazione al valore della controversia, liquida in euro 4.570,50 per competenze (fase di studio, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria, - ridotta del 50% stante il solo deposito delle memorie istruttorie -, fase decisionale ridotta del 50% per il mancato deposito degli scritti conclusivi), con riduzione del 50%, ex art. 4 co. 1 d.m. n. 55 del 2014 in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, cui aggiungere il rimborso forfettario del
15% iva e cassa come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito avv. Nicola
Tariddi in quanto dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trani, 5.4.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
6