Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2004, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE MA CO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTÀ 10, presso l'Avvocato GEMMA PATERNOSTRO rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO LORAGNO, ANTONIO GUANTARIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, (Dipartimento delle dogane e delle imposte dirette - Direzione Compartimentale per le contabilità centralizzate) in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza del Tribunale di CAMPOBASSO, emessa il 20/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso e assorbito il secondo motivo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11-11-1998, la Guardia di Finanza notificava a De MA CO, quale dipendente della Patrunoli s.r.l., a seguito di accertamento del 26-9-1998, verbale di constatazione ai sensi degli artt. 14 della l. n. 689/81 e 4, lett. a della l. n. 898/86 a seguito della violazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 898/86 per avere, in concorso con altri, fatto conseguire indebitamente alla società Delizie Molisane di MB TE & C. s.a.s., negli anni 1996- 1997, mediante falsità materiali e documentali, aiuti comunitari in ordine alla produzione di olio di oliva impiegato nella fabbricazione di conserve di pesce e ortaggi di cui al Regolamento CEE n. 1963/79. Sulla base di detto verbale di constatazione, il Ministero delle Finanze emetteva nei confronti del De MA ordinanza-ingiunzione n. 12/99 avente ad oggetto il pagamento di L. 200.451.680 a titolo di sanzione amministrativa ex art. 3 della l. n. 898/86. Il De MA impugnava detta ordinanza-ingiunzione e l'adito Tribunale di Trani - sezione distaccata di Andria si dichiarava incompetente per essere territorialmente competente il Tribunale di Campobasso. Riassunta la causa, il Tribunale di Campobasso, sospendeva l'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 20-10-2000, in cui, rilevata l'assenza della parte opponente, "senza aver addotto alcun legittimo impedimento", dichiarava "chiuso" il procedimento, con conseguente conferma dell'ordinanza opposta e revoca della relativa "sospensione".
Ricorre per Cassazione, con cinque motivi, il De MA;
resiste con controricorso il Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 23, quinto comma, l. n. 689/81, secondo la formulazione vigente del testo di legge a seguito della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 534/90 della Corte Costituzionale, e relativo difetto di motivazione, in tema di prova del legittimo impedimento dell'opponente a comparire;
si aggiunge che il Tribunale nell'impugnato provvedimento non ha dato conto della ritenuta illegittimità, "allo stato degli atti", dell'ordinanza-ingiunzione in questione e che "nel caso che ci occupa l'ingiunzione impugnata si limita a dare atto che il ricorrente ha prodotto scritti difensivi ed è stato ascoltato ma nulla dice sull'avvenuto esame degli stessi ne' motiva sul perché sia fondato l'accertamento", con ulteriore violazione dell'art. 18, secondo comma, della l. n. 689/81. Con il secondo motivo si deduce l'avvenuta estinzione dell'obbligo di pagare la somma ingiunta ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della l. n. 689/81 in quanto, premesso che la contestazione della violazione va effettuata entro centottanta giorni "dalla conoscenza dei fatti da parte degli accertatoli", nel caso di specie "gli ultimi accertamenti risalgono al mese di luglio 1997 mentre il processo verbale di constatazione è stato notificato dai ricorrenti in data 11-11-1998".
Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 898/86, e relativo difetto di motivazione, in ordine alla "asserita rittizietà degli acquisti e vendita di olio". Con il quarto motivo, si deduce "l'assenza dei presupposti di tatto giustificativi della sanzione applicata per l'asserito contestato concorso nella violazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 898/86, e relativo difetto di motivazione"; si precisa che nella materia in esame "di concorso può parlarsi solo quando i due o più autori dell'illecito non solo abbiano contribuito al verificarsi dell'evento ma l'abbiano tatto con la volontà di cooperare nell'illecito e con la consapevolezza del concorso altrui prima dell'esaurirsi della propria condotta" e che di ciò non vi è alcuna prova nel caso in questione. Con il quinto motivo, infine, si deduce la violazione, sotto altro profilo, dell'art. 23, quinto comma, della l. n. 689/81, secondo la formulazione vigente nel testo vigente a seguito di declaratoria di incostituzionalità, sancita dalla sentenza n. 507/95 della Corte Costituzionale, in relazione all'omessa valutazione della circostanza che l'amministrazione irrogante aveva omesso il deposito dei documenti di cui al secondo comma dello stesso art. 23 soprarichiamato, anche con riferimento al profilo della prova documentale dell'illegittimità dell'atto impugnato;
si deduce, altresì, il difetto di motivazione sul punto.
Fondato è il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze di cui agli altri motivi.
Dal verbale della prima udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Campobasso, in data 20-10-2000, il G.I. emetteva questo testuale provvedimento: "dato atto dell'assenza della parte opponente, dichiara chiuso il presente procedimento e conferma, ai sensi dell'art. 23 della l. n. 689/81, l'ordinanza opposta, della quale revoca anche la sospensione".
L'adito giudice, quindi, con il suddetto provvedimento ha evidenziato, e sotto tale aspetto l'impugnata sentenza è fortemente censurabile, di non tenere assolutamente conto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 534/90 e della relativa declaratoria di illegittimità costituzionale, dell'art. 23, quinto comma, della l. n. 689/81, nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun fondato impedimento, anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. Tale sentenza deve, tra l'altro, "integrarsi" con quanto ulteriormente deciso dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 507/95 che ha confermato detta illegittimità (dell'art. 23, quinto comma, della l. n. 689/81) anche per l'ipotesi in cui la suddetta convalida, sempre in caso di assenza della parte opponente, avvenga "quando l'amministrazione irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di cui al secondo comma dello stesso art. 23". Pertanto, nella fattispecie in esame è evidente che il Tribunale, nel convalidare l'ordinanza-ingiunzione impugnata, ha del tutto omesso l'esame e la vantazione di quanto addotto e documentato dall'opponente e, comunque, non ne ha dato conto in sede di stesura del provvedimento in esame, con conseguente macroscopico difetto di motivazione.
Il G.I. non poteva sulla base della sola assenza dell'opponente, "prenderne atto" e "dichiarare chiuso il procedimento" senza entrare nel "merito" dell'ingiunzione amministrativa sottoposta al suo esame sulla base degli atti del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Campobasso in persona di diverso Magistrato. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004