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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/12/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1276 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 9.7.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.) con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa DA (C.F./P.I. ), in persona del titolare, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Sele n. 9, presso lo studio dell'avv. Giovanni Bardari, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Controparte_1 C.F._1
(CZ), piazza G. Mazzini n. 28, presso lo studio dell'avv. Nicolina Perri, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 13/2018 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 5.1.2018, depositata in data 8.1.2018 e non notificata. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la ditta individuale ” di chiedeva al Pt_1 Persona_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme di ingiungere ad il pagamento della somma di euro Controparte_1
3.178,50, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, quale importo non corrisposto a fronte di lavori di edilizia dalla stessa eseguiti, dal mese di febbraio al mese di maggio dell'anno 2014, presso un immobile di proprietà della parte ingiunta. 1.1. Il Giudice di Pace di Lamezia Terme accoglieva il ricorso e ingiungeva, pertanto, ad CP_1
di pagare la somma complessiva di euro 3.178,50, oltre interessi legali e spese del monitorio,
[...] con decreto ingiuntivo n. 504/2014, depositato il 27.12.2014 e notificato, unitamente al ricorso monitorio, in data 14.1.2015. 1.2. Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione il quale rilevava, Controparte_1 preliminarmente, il suo difetto di legittimazione passiva in ordine alla pretesa creditoria azionata;
in particolare, adduceva la circostanza di non essere proprietario dell'immobile sito in via Gorizia n. 3 di Lamezia Terme (CZ), indicato dalla ditta ingiungente come quello presso il quale la stessa aveva eseguito i lavori di edilizia. Nel merito, sosteneva di non aver mai concluso alcun contratto d'appalto con la ditta ” di dunque di non aver mai avuto un rapporto contrattuale Pt_1 Persona_1 con quest'ultima; contestava, inoltre, le due fatture allegate dalla controparte in quanto sfornite di certificazione di autenticità apposta da un notaio, sottolineando, quindi, la circostanza che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso in assenza dei requisiti prescritti dalla legge. Infine, l'opponente 1 rappresentava che la questione insorta aveva peggiorato lo stato ansioso in cui versava, motivo per il quale, oltre a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la declaratoria di nulla debenza nei confronti della ditta ”, chiedeva il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; il tutto con Pt_1 condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari del giudizio. 1.3. Si costituiva nel giudizio di opposizione la ditta individuale ” in persona del suo titolare Pt_1
la quale specificava di aver emesso per l'attività prestata in favore dell'opponente Persona_1 due fatture, entrambe depositate agli atti, il cui importo era stato previamente concordato: la prima per un importo in acconto di euro 1.000,00, onorata dall'opponente e da questi non contestata, e la seconda - a saldo - per l'importo di euro 3.178,50 rimasta inadempiuta. Quanto all'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente, osservava anzitutto che la visura storica relativa all'immobile interessato dai lavori di edilizia dava atto che, nel periodo in cui la ditta aveva eseguito gli interventi di manutenzione ordinaria, l'opponente, unico soggetto con il quale la ditta aveva intrattenuto rapporti, ne era proprietario pro quota;
aggiungeva, tuttavia, che il credito vantato nei confronti del derivava dall'avere assunto, questi, le vesti di committente nei riguardi della ”, CP_1 Pt_1 senza che nella questione insorta avesse rilievo il titolo di proprietà relativo all'immobile oggetto degli interventi edilizi. Quanto all'ulteriore eccezione di merito proposta dal , parte opposta CP_1 evidenziava che il contratto d'appalto non necessita di forma scritta ad substantiam, essendo sufficiente lo scambio di volontà, e quindi l'accordo, oltreché la realizzazione delle opere. Domandava, quindi, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto delle ragioni poste a base della spiegata opposizione, con condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria e vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 1.4. La causa di primo grado veniva istruita esclusivamente mediante produzioni documentali a seguito della revoca da parte del Giudice di Pace dell'ordinanza del 30.7.2016 con la quale il giudice onorario aveva ammesso inizialmente la richiesta di prova testimoniale formulata dalle parti. 1.5. Con sentenza n. 13/2018, emessa il 5.1.2018 e depositata in data 8.1.2018, il Giudice di Pace di Lamezia Terme accoglieva l'opposizione proposta e, per l'effetto, annullava il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 504/2014, compensando fra le parti le spese di lite. 1.6. Con atto di citazione ritualmente notificato la ditta individuale ” di Pt_1 Persona_1 proponeva appello avverso la predetta sentenza e deduceva l'erroneità della stessa nella parte in cui il giudice a quo, se da un lato aveva riconosciuto, all'epoca dell'esecuzione dei lavori di edilizia, la comproprietà dell'immobile in capo al , dall'altro non aveva fatto applicazione del principio per CP_1 cui in tema di comunione ordinaria, i comproprietari, condebitori di un'obbligazione contratta per la cosa comune, sono tenuti in solido, ciascuno per l'intero salvo regresso, nei confronti del creditore. Evidenziava, altresì, il vizio di ultrapetizione nella parte in cui il Decidente di primo livello, preso atto della contitolarità dell'immobile oggetto dei lavori, aveva statuito che “la richiesta di pagamento azionata con ricorso per D.I. nei confronti di una sola parte non appare giustificata”, motivo per il quale
“va ritenuto pertanto mancante un presupposto necessario del decreto ingiuntivo ovvero la certezza del diritto nei confronti della sola parte citata”, andandosi a pronunciare – a dire dell'appellante - su una inesistente eccezione di esclusione della solidarietà del credito. Concludeva, quindi, chiedendo la condanna dell'appellato al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi legali, accertata la sua qualità di comproprietario dell'immobile oggetto di causa, in quanto tale tenuto in solido al pagamento delle somme dovute per i lavori commissionati ed eseguiti in favore dell'immobile oggetto di comunione;
il tutto con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in capo al procuratore dichiaratosi antistatario.
2 1.7. Si costituiva anche nel giudizio di secondo grado il quale eccepiva in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. per avere l'appellante introdotto una domanda nuova ovverosia per avere chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellato, accertate le sue vesti di comproprietario dell'appartamento, in quanto tale tenuto per l'intero – salvo regresso - all'adempimento delle obbligazioni contratte in favore della cosa comune. Proponeva, inoltre, appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nel punto in cui il Giudice di Pace, anziché accogliere la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva, stante l'assenza in capo a sé del titolo di proprietà rispetto all'immobile oggetto di causa, aveva affermato che “la documentazione prodotta dalle parti attesta inoltre che l'immobile oggetto dei riferiti lavori non è di proprietà esclusiva dell'opponente, circostanza questa non contestata”. Ribadiva la carenza di prova in ordine al rapporto contrattuale dedotto dall'appellante a sostegno della sua pretesa creditoria e la mancanza dei requisiti richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo revocato;
insisteva pertanto per il rigetto di ogni domanda avversaria siccome inammissibile e infondata, con liquidazione a suo beneficio delle spese del doppio grado di giudizio.
1.8. La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, senza espletamento di attività istruttoria, dopo alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9.7.2025, sostituita con il deposito di note sostitutive ex artt. 127 e 127-ter c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello proposto è inammissibile e, pertanto, non merita di trovare accoglimento. 2.1. Occorre premettere che il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto una opposizione a d.i.. Al riguardo, va brevemente rammentato che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003). Oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002). L'opposizione a decreto ingiuntivo, quindi, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è investito del potere-dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione (vedi Cass. n. 5074/1999). Quanto detto finora vale per il giudizio di opposizione, di primo grado o svolto in grado d'appello. 2.2. Chiarito, quindi, che oggetto del giudizio di opposizione, tanto di primo grado quanto di secondo, è la pretesa fatta valere dal presunto creditore con il ricorso monitorio, occorre puntualizzare alcune regole di diritto che governano il giudizio di impugnazione. Ebbene, con l'atto di appello la parte ha l'onere di specificare i motivi di appello e ciò per una duplice finalità: delimitare l'ambito della cognizione del giudice e consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata. Tuttavia, nel giudizio di appello, non possono essere introdotte domande nuove rispetto quelle del giudizio di primo grado, in quanto vige in materia il divieto di ius novorum. Difatti, secondo quanto disposto dall'art 345 c.p.c., “nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non
3 siano rilevabili anche d'ufficio. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio”. Orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità è quello secondo il quale “il divieto di ius novorum in appello risponde ad esigenze di ordine pubblico poiché è un'applicazione del principio del doppio grado di giurisdizione” (cfr. Cass Civ. n. 383/2007; Cass. civ. n. 12147/2004). Da ciò consegue: 1) che l'inammissibilità della domanda nuova può essere pronunciata anche d'ufficio senza che possa avere rilevanza l'accettazione del contraddittorio da parte dell'appellato; 2) che il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità della domanda nuova che sia mancato in appello può essere fatto in sede di legittimità, con il solo limite della formazione del giudicato (v. Cass. civ. n. 15547/2003; Cass. civ. n. 4531/2000). 2.3. Passando al caso specifico in esame, è accaduto che la ditta ” di Pt_1 Persona_1 odierna appellante, ha fatto valere, in sede di ricorso monitorio, la sua pretesa creditoria avverso il
, odierno appellato, specificando che si trattava di un credito sorto da lavori di edilizia eseguiti, CP_1 su commissione di quest'ultimo, presso un immobile di cui lo stesso risultava essere comproprietario. Accolto il ricorso ingiuntivo, si è aperto un giudizio di opposizione in cui la difesa del Piacente ha eccepito, oltre all'inesistenza del rapporto contrattuale, anche il proprio difetto di legittimazione passiva, adducendo la circostanza di non essere proprietario dell'immobile, a dire della ditta ingiungente, interessato dai lavori di edilizia. Tale eccezione è stata oggetto di puntuale contestazione proveniente dalla controparte, che ha depositato visure storiche relative all'immobile de quo, a suo dire tese a dimostrare la comproprietà dell'appartamento in capo al nel periodo di esecuzione dei lavori. CP_1
Nonostante l'oggettiva inconferenza della questione, il Giudice di primo grado ha accolto l'opposizione affrontando la questione del titolo di proprietà in capo al e affermando che “la documentazione CP_1 prodotta dalle parti attesta inoltre che l'immobile oggetto dei riferiti lavori non è di proprietà esclusiva dell'opponente, circostanza questa non contestata, per cui la richiesta di pagamento azionata con il ricorso al decreto ingiuntivo nei confronti di una sola parte non appare giustificata”. Ha ancora aggiunto che “va ritenuto mancante un presupposto necessario del decreto ingiuntivo ovvero la certezza del credito nei confronti della sola parte citata, circostanza che giustifica l'accoglimento dell'opposizione”. Senonché parte appellante ha impugnato la decisione di primo grado, chiedendone la riforma e, quindi, la condanna del al pagamento di quanto dovuto in forza dei più volte menzionati lavori di CP_1 edilizia. 2.4. Tuttavia, la ditta ” ha poggiato la sua impugnazione non già sul rapporto contrattuale Pt_1 vantato in sede monitoria, e che vedeva il vestire i panni del committente, bensì partendo da CP_1 quello che a lui è sembrato un appiglio favorevole rispetto all'accoglimento della sua pretesa creditoria ovverosia la qualità di comproprietario del rispetto all'immobile ristrutturato, come affermata CP_1 dal Giudice di Pace. A dire della “ ”, dalla predetta qualità riconosciuta dal Giudice onorario ne Pt_1 sarebbe dovuta discendere – di diritto – una condanna del al pagamento dell'intero, salvo CP_1 regresso, in quanto condebitore solidale dell'obbligazione assunta in favore della cosa comune. Corretta sul punto è l'obiezione mossa dall'odierno appellato secondo il quale l'appello sarebbe affetto da inammissibilità, avendo parte appellante proposto, nel presente grado di impugnazione, una domanda nuova. Se, infatti, tanto in sede monitoria, quanto nel successivo giudizio di opposizione di primo grado, la ditta
” ha individuato il focus della sua richiesta creditoria nel rapporto contrattuale intercorso con Pt_1 il , e quindi nella posizione di committente assunta da quest'ultimo, nel presente giudizio di CP_1
4 appello ha concentrato la sua difesa sull'affermazione del Giudice di Pace secondo la quale “l'immobile oggetto dei riferiti lavori non è di proprietà esclusiva dell'opponente”. Da ciò la ditta appellante avrebbe fatto discendere un riconoscimento della comproprietà in capo al , in quanto tale tenuto al CP_1 pagamento degli eseguiti lavori. 2.5. Appare doverosa, a questo punto, una breve parentesi sulla competenza del Giudice di Pace rispetto alla materia dei diritti reali. Bisogna richiamare, al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha affermato che è da escludere, sotto il profilo della materia, la competenza del Giudice di Pace per tutte le controversie immobiliari, cioè per tutte le cause aventi ad oggetto domande afferenti a diritti tanto reali, quanto personali relativi a beni immobili, cioè pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile (Cassazione civile, sez. II, 16/12/2010, n. 25480; Cass. n. 4304/2004; Cass. civ. n. 10787/1996; Cass. civ. n. 1021/1995). Da quanto richiamato ne discende l'impossibilità di inquadrare l'affermazione del Giudice di primo grado in termini di accertamento, per così dire incidentale, del diritto di proprietà, essendo incompetente per ogni relativa statuizione. 2.6. Dunque, ha errato l'appellante nel porre alla base della sua impugnazione una “causa petendi” nuova, individuata nella qualità di comproprietario del rispetto all'immobile oggetto dei lavori CP_1 di edilizia, a maggior ragione trattandosi di materia sulla quale – come sopra chiarito – è vietata ogni pronuncia di accertamento da parte del giudice onorario. Facendo ciò, parte appellante ha modificato il titolo, la ragione di pagamento come posta a base del ricorso monitorio e individuata nel contratto d'appello asseritamente concluso con il . CP_1
Si rammenta sul punto quanto già ampiamente approfondito: è il ricorso per decreto ingiuntivo che delimita il thema decidendum e il consequenziale thema probandum entro i cui perimetri deve necessariamente svolgersi il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., salvo la possibile modificazione della domanda che può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e sempre che la modifica avvenga tempestivamente (v. Cass. Sezioni Unite n. 12310 del 2015; Cass. Sezioni Unite n. 26727/2024), cosa certamente non capitata nel caso che qui occupa considerato che tale modificazione è intervenuta solamente in grado di appello e non davanti al giudice a quo entro il termine ultimo di operatività delle barriere assertive dinanzi ad esso. E' infondata, quindi, la difesa dell'appellante, il quale negli scritti conclusionali (cfr. memorie di replica del 27.10.2025) ha affermato che “nessuna domanda nuova è stata proposta in appello in quanto la richiesta del pagamento dei lavori effettuati anche in forma subordinata è l'unica domanda posta a base della vertenza sia in primo che in secondo grado”. Ed invero la novità non riguarda la richiesta di pagamento inoltrata, bensì la ragione posta a base della predetta richiesta che se nel ricorso monitorio è stata individuata nel rapporto contrattuale d'appalto intrattenuto direttamente con il , CP_1 nell'odierna sede d'appello è stata indicata nella qualità di quest'ultimo di comproprietario dell'appartamento asseritamente ristrutturato. Tanto detto, la difesa dell'appellante non può non essere inquadrata in termini di domanda nuova, in quanto tale destinataria di declaratoria di inammissibilità. 2.7. Ferma restando la carenza di interesse dell'appellato in ordine al proposto appello incidentale, non potendosi considerare – come già chiarito – l'affermazione del giudice a quo in termini di riconoscimento del diritto di proprietà, è da considerarsi assorbita, dalla dichiarazione di inammissibilità dell'appello principale, la pronuncia sull'appello incidentale, in quanto espressamente condizionata alla
5 valutazione di ammissibilità di quello principale. Questo principio è consolidato nella giurisprudenza per quanto concerne l'appello incidentale tardivo (che è quello spiegato dalla parte appellata). Infatti, se l'appello incidentale è stato proposto, con il deposito della comparsa di risposta oltre che tempestivamente, ai sensi dell'art. 343 c.p.c., anche nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., l'appello è non solo ammissibile ma anche tempestivo e conserva, in quanto tale, la propria efficacia anche nel caso in cui l'appello principale, come può argomentarsi dall'art. 334 c.p.c., è dichiarato inammissibile. Di contro, l'appello incidentale tardivo, la cui stessa proponibilità è condizionata dall'esistenza di un'impugnazione principale valida, segue la sorte di quest'ultima. Se l'appello principale è dichiarato inammissibile o improcedibile, l'appello incidentale tardivo perde ogni efficacia, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. La giurisprudenza è unanime su questo punto: infatti, una sentenza della Corte di Appello di Napoli ha statuito che, una volta dichiarato inammissibile l'appello principale, "gli appelli incidentali...hanno perso efficacia, a sensi del secondo comma dell'art. 334 c.p.c." (Corte Appello Napoli, sentenza n. 2122/2024). La Suprema Corte ha ribadito che "se l'appello principale è dichiarato inammissibile, l'appello incidentale, a norma dell'art. 334 c.p.c, perde ogni efficacia". Ancora, si è affermato che "allorché l'appello incidentale è proposto [...] oltre il termine per la proposizione dell'appello, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde efficacia" (Cass. Civ., Sez. L, n. 672/2023). In un altro caso, la Cassazione ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale in quanto tardivo, a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale (Cass. Civ., Sez. L, n. 33896/2022). L'inefficacia dell'appello incidentale tardivo comporta che esso non possa essere esaminato nel merito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sui punti che ne erano oggetto (Cass. Civ., Sez. 5, n. 30782 del 26.11.2019).
3. Concludendo, per tutte le ragioni appena illustrate, occorre dichiarare inammissibile l'appello spiegato dalla ” avverso la sentenza di primo grado n. 13/2018 con ogni conseguenza Parte_1 Pt_1 di legge anche in punto di inefficacia dell'appello incidentale tardivo di parte appellata.
4. Le spese del giudizio di appello sono poste a carico dell'appellante in ragione della soccombenza, e vengono liquidate d'ufficio in favore della parte appellata come indicato in dispositivo, secondo i parametri contenuti nel D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (valore della controversia da euro 1.101,00 a euro 5.200,00; compensi nei valori minimi liquidati per tutte le fasi processuali nel modo seguente: fase di studio della controversia, valore minimo: euro 213,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 213,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: euro 426,00; fase decisionale, valore minimo: euro 426,00; compenso tabellare (valori minimi): euro 1.278,00). 4.1. Occorre dare atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'odierna appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord. 13.5.2014 n. 10306; cfr. Cass. sez. un. 18.2.2014 n. 3774; Cass. 14.3.2014 n. 5955). In base alla normativa e alla giurisprudenza consolidata, invece, la parte che ha proposto un appello incidentale tardivo, dichiarato inefficace a seguito della declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'appello principale, non è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, comunemente noto come "doppio contributo". Il principio si fonda sull'interpretazione dell'articolo 13,
6 comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia): tale norma prevede l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l'impugnazione (principale o incidentale) è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile. La giurisprudenza della Cassazione ha costantemente chiarito che la declaratoria di inefficacia dell'appello incidentale, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., non rientra in nessuna delle tre ipotesi tassativamente previste dalla legge per l'applicazione del raddoppio del contributo (Cass. Civ., Sez. 1, n. 19603/2025; Cass. Civ., Sez. 5, n. 1343 del 18.1.2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) dichiara inammissibile l'appello principale ed inefficace quello incidentale;
2) condanna la ditta ” alla rifusione, in favore di Parte_1 Pt_1 Controparte_2 CP_1
, delle spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 1.278,00 per
[...] compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della sola parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228; 4) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 28 novembre 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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