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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/12/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Raffaela
CO ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1391 /2024 R.G. promossa da
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MORTILLARO IGNAZIO ed elettivamente domiciliato in VIA CACCIATORI 92010 CA SICULA
-ricorrente- contro
(C.F. . , rappresentato e difeso dall'Avv. DOA CP_1 P.IVA_2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA INPS
VIA LAURANA 59 PALERMO
-resistente-
già società del Gruppo , Controparte_2 CP_3
tra cui , Agente della Riscossione per la Controparte_4
regione Sicilia, con sede in con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14 -
00142, Codice Fiscale e P.ta IVA in P.IVA_3 Controparte_5
qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Per_1
- Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024,
[...] elettivamente domiciliata in Palermo, Via Ferdinando Ferri n° 8, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Di Francesco (C.F.: ) C.F._1 PEC: che la rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come formulate a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c. all'udienza del 22.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha proposto opposizione avverso la Parte_1 cartella n. 29620040138612700 000, relativa a presunti debiti nei confronti dell' e riferiti all'anno 2003 e non 2004 come erroneamente riportato CP_1
nell'invito a regolarizzare, chiedendo che il credito venga dichiarato estinto per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione ai sensi del disposto di cui l'art. 3 comma 9 della L. 335 dell'8 agosto1995
Si è costituita contestando l'ammissibilità dell'opposizione attesa la CP_6
mancata riassunzione della causa dinanzi il Tribunale competente, stante la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Palermo, e per l'effetto dichiarare tempestiva la notifica dell'invio impugnato , nel merito, rigettare le domande tutte di parte opponente perché infondate in fatto e in diritto
Si è costituito anche l' eccependo la decadenza, per non essere stata CP_1
impugnata la cartella di pagamento n. 29420040138612000, a cui si riferisce l'invito a regolarizzare per cui è causa datato 17.7.2024, la quale risulta ritualmente notificata, in data 2.2.2005, alla società opponente e si è pertanto consolidata per mancata opposizione nel termine decadenziale di legge.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va dichiarata ammissibile e fondata nel merito e pertanto va accolta, risultando destituite di fondamento le eccezioni sollevate dalle resistenti.
Nel caso in decisione, giova innanzitutto richiamare la disposizione di cui all'art.3 della L.335/95 che ha modificato la disciplina della prescrizione, statuendo al comma 9 che : “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto- legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” e prevedendo, al comma 10, che i nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge (17/08/1995) ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Nel merito, vanno condivisi i principi espressi dalla Cassazione civile a Sez.
Un., con sentenza del 17/11/2016, n.23397 di talché deve ritenersi che la scadenza del termine — pacificamente perentorio — per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lgs.26 febbraio 1999
n.46 art.24, determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche l'effetto della c.d. « conversione » del termine di prescrizione breve in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art.2953 c.c.
La cartella di pagamento qualora sia non opposta non può in alcun modo assimilarsi dunque ad un titolo giudiziale « poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In particolare le Sezioni Unite statuiscono che: « È notorio che soltanto un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata e, che il giudicato, dal punto di vista processuale, spiega effetto in ogni altro giudizio tra le stesse parti per lo stesso rapporto e dal punto di vista sostanziale rende inoppugnabile il diritto in esso consacrato, tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto”.
Tale principio di diritto, nella materia contributiva, implica l'applicazione del termine di prescrizione di anni cinque dalla notifica della cartella.
Pertanto se, nell'arco dei cinque anni dalla notifica della cartella, l
[...]
non procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un CP_7 atto interruttivo della prescrizione, non è più possibile agire esecutivamente.
Quanto allo strumento idoneo a far valere la prescrizione, sempre le SS.UU. hanno chiarito che, oltre all'impugnazione ex art. 24, comma 5, d.lgs. n.
46/1999, che va esperita nei termini, è sicuramente utilizzabile l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (in combinato disposto con l'art. 618-bis c.p.c. per via della competenza del Giudice del lavoro in materia di previdenza), al fine di contestare l'an dell'esecuzione, essendo noto che l'intervenuta prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo costituisce uno dei « vizi » che giustificano il ricorso all'art. 615 c.p.c.
Dunque l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, non rendendo incontrovertibile
(come avviene per i provvedimenti giurisdizionali a seguito della mancata impugnazione) la cartella esattoriale, preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo, lasciando al destinatario della cartella la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo (cfr. Cassazione civile sez. un., 17/11/2016, n.23397 e Cass. civ. n. 3160 del 2024, Cass, civ. n.8198 del 2023;
Cass. civ. n.20261 del 2021).
Essendo dimostrata la notifica, a mani proprie, della cartella di pagamento in data 02.02.2005, va valutata la circostanza se l'analogo giudizio radicato presso il Tribunale di Palermo (R.G. 790/2018) e definito con pronuncia di incompetenza pubblicata in data 21.5.2021 possa costituire atto interruttivo del termine di prescrizione.
Non manca di rilevare il decidente che la notifica dell'atto introduttivo, come un ricorso, interrompe la prescrizione.
Se il giudice si dichiara incompetente per territorio, rimette la causa al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione, se la parte non riassume la causa entro il termine, il processo si estingue.
L'interruzione della prescrizione operata dall'atto iniziale è istantanea, non permanente e non cancella l'interruzione, ma rende il diritto riproponibile in un nuovo giudizio, senza gli effetti interruttivi del processo estinto.
Sul punto, ritiene questo Tribunale che la prescrizione era già maturata al momento della notifica dell'invito a regolarizzare avvenuta in data
14.12.2017, quindi oltre il termine dei cinque anni dalla notifica della cartella.
Per concludere, ogni altra questione assorbita, l'opposizione va accolta e il credito di €.6.368,64 dichiarato prescritto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. 44/2014 e D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Di Trapani, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'avvenuta prescrizione dei crediti previdenziali per € 6.368,64. di cui alla cartella n.
29620040138612700 000; - condanna, in solido, l' e l' , in Controparte_8 CP_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese di lite, che liquida in €. 2.697,00 per compensi oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente
Trapani, 24/12/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Raffaela CO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Raffaela
CO ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1391 /2024 R.G. promossa da
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MORTILLARO IGNAZIO ed elettivamente domiciliato in VIA CACCIATORI 92010 CA SICULA
-ricorrente- contro
(C.F. . , rappresentato e difeso dall'Avv. DOA CP_1 P.IVA_2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA INPS
VIA LAURANA 59 PALERMO
-resistente-
già società del Gruppo , Controparte_2 CP_3
tra cui , Agente della Riscossione per la Controparte_4
regione Sicilia, con sede in con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14 -
00142, Codice Fiscale e P.ta IVA in P.IVA_3 Controparte_5
qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Per_1
- Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024,
[...] elettivamente domiciliata in Palermo, Via Ferdinando Ferri n° 8, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Di Francesco (C.F.: ) C.F._1 PEC: che la rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come formulate a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c. all'udienza del 22.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha proposto opposizione avverso la Parte_1 cartella n. 29620040138612700 000, relativa a presunti debiti nei confronti dell' e riferiti all'anno 2003 e non 2004 come erroneamente riportato CP_1
nell'invito a regolarizzare, chiedendo che il credito venga dichiarato estinto per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione ai sensi del disposto di cui l'art. 3 comma 9 della L. 335 dell'8 agosto1995
Si è costituita contestando l'ammissibilità dell'opposizione attesa la CP_6
mancata riassunzione della causa dinanzi il Tribunale competente, stante la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Palermo, e per l'effetto dichiarare tempestiva la notifica dell'invio impugnato , nel merito, rigettare le domande tutte di parte opponente perché infondate in fatto e in diritto
Si è costituito anche l' eccependo la decadenza, per non essere stata CP_1
impugnata la cartella di pagamento n. 29420040138612000, a cui si riferisce l'invito a regolarizzare per cui è causa datato 17.7.2024, la quale risulta ritualmente notificata, in data 2.2.2005, alla società opponente e si è pertanto consolidata per mancata opposizione nel termine decadenziale di legge.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va dichiarata ammissibile e fondata nel merito e pertanto va accolta, risultando destituite di fondamento le eccezioni sollevate dalle resistenti.
Nel caso in decisione, giova innanzitutto richiamare la disposizione di cui all'art.3 della L.335/95 che ha modificato la disciplina della prescrizione, statuendo al comma 9 che : “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto- legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” e prevedendo, al comma 10, che i nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge (17/08/1995) ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Nel merito, vanno condivisi i principi espressi dalla Cassazione civile a Sez.
Un., con sentenza del 17/11/2016, n.23397 di talché deve ritenersi che la scadenza del termine — pacificamente perentorio — per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lgs.26 febbraio 1999
n.46 art.24, determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche l'effetto della c.d. « conversione » del termine di prescrizione breve in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art.2953 c.c.
La cartella di pagamento qualora sia non opposta non può in alcun modo assimilarsi dunque ad un titolo giudiziale « poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In particolare le Sezioni Unite statuiscono che: « È notorio che soltanto un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata e, che il giudicato, dal punto di vista processuale, spiega effetto in ogni altro giudizio tra le stesse parti per lo stesso rapporto e dal punto di vista sostanziale rende inoppugnabile il diritto in esso consacrato, tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto”.
Tale principio di diritto, nella materia contributiva, implica l'applicazione del termine di prescrizione di anni cinque dalla notifica della cartella.
Pertanto se, nell'arco dei cinque anni dalla notifica della cartella, l
[...]
non procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un CP_7 atto interruttivo della prescrizione, non è più possibile agire esecutivamente.
Quanto allo strumento idoneo a far valere la prescrizione, sempre le SS.UU. hanno chiarito che, oltre all'impugnazione ex art. 24, comma 5, d.lgs. n.
46/1999, che va esperita nei termini, è sicuramente utilizzabile l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (in combinato disposto con l'art. 618-bis c.p.c. per via della competenza del Giudice del lavoro in materia di previdenza), al fine di contestare l'an dell'esecuzione, essendo noto che l'intervenuta prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo costituisce uno dei « vizi » che giustificano il ricorso all'art. 615 c.p.c.
Dunque l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, non rendendo incontrovertibile
(come avviene per i provvedimenti giurisdizionali a seguito della mancata impugnazione) la cartella esattoriale, preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo, lasciando al destinatario della cartella la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo (cfr. Cassazione civile sez. un., 17/11/2016, n.23397 e Cass. civ. n. 3160 del 2024, Cass, civ. n.8198 del 2023;
Cass. civ. n.20261 del 2021).
Essendo dimostrata la notifica, a mani proprie, della cartella di pagamento in data 02.02.2005, va valutata la circostanza se l'analogo giudizio radicato presso il Tribunale di Palermo (R.G. 790/2018) e definito con pronuncia di incompetenza pubblicata in data 21.5.2021 possa costituire atto interruttivo del termine di prescrizione.
Non manca di rilevare il decidente che la notifica dell'atto introduttivo, come un ricorso, interrompe la prescrizione.
Se il giudice si dichiara incompetente per territorio, rimette la causa al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione, se la parte non riassume la causa entro il termine, il processo si estingue.
L'interruzione della prescrizione operata dall'atto iniziale è istantanea, non permanente e non cancella l'interruzione, ma rende il diritto riproponibile in un nuovo giudizio, senza gli effetti interruttivi del processo estinto.
Sul punto, ritiene questo Tribunale che la prescrizione era già maturata al momento della notifica dell'invito a regolarizzare avvenuta in data
14.12.2017, quindi oltre il termine dei cinque anni dalla notifica della cartella.
Per concludere, ogni altra questione assorbita, l'opposizione va accolta e il credito di €.6.368,64 dichiarato prescritto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. 44/2014 e D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Di Trapani, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'avvenuta prescrizione dei crediti previdenziali per € 6.368,64. di cui alla cartella n.
29620040138612700 000; - condanna, in solido, l' e l' , in Controparte_8 CP_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese di lite, che liquida in €. 2.697,00 per compensi oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente
Trapani, 24/12/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Raffaela CO