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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/12/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Paola Compagna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1443/2025 promossa congiuntamente da:
c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MARIA CRISTINA CIAFRE', presso il cui studio hanno eletto domicilio
RICORRENTI
con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27.10.2025, hanno proposto Parte_1 Parte_2 domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 05.12.1999 a
Carmignano, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune nel Registro atti di matrimonio dell'anno 1999, Parte 2, Serie A, atto n. 117.
1 I coniugi hanno dedotto di aver ottenuto la separazione personale con provvedimento emesso all'esito del procedimento RG n. 2452/2022 con decreto di omologa n. 8193/2022 del 07.12.2022
Tribunale di Prato, successivamente corretto in data 14.12.2022 per errore materiale, e di non aver più ripreso la convivenza.
Nelle note autorizzate ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e di non volersi riconciliare, insistendo nell'accoglimento delle condizioni di seguito riportate:
“
1. manterrà residenza e domicilio presso l'immobile ubicato a Prato, Via Parte_2
Spadini n. 15, unitamente ai figli e , entrambi maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
2. risiederà altrove.
3. Vista la maggiore età dei Parte_1 figli, le loro frequentazioni con i rispettivi genitori (in particolare con il padre) avverranno di comune accordo in base alle rispettive esigenze (universitarie, ludiche, sportive e di lavoro) di ognuno. In considerazione dell'assenza di rapporti conflittuali tra genitori e del reciproco spirito di collaborazione nella cura e nel mantenimento dei figli, i ricorrenti provvederanno al mantenimento ordinario dei figli in via diretta, nel senso che ciascuno dei genitori sarà tenuto ad assolvervi durante il periodo di permanenza insieme al/i figlio/i. Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie riguardanti i figli Per_2
e , secondo la ripartizione di cui alle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017 che i Per_1 coniugi dichiarano di ben conoscere e che viene allegato al ricorso.
4. Le parti convengono altresì che l'Assegno Unico Universale di cui al D.lgs. 230/21, erogato sino ad oggi a Pt_2
resti a beneficio esclusivo della medesima.
5. Nell'interesse dei figli e ,
[...] Per_1 Per_2 rinuncia nei confronti di ad ogni pretesa avente ad oggetto le Parte_1 Parte_2 somme versate per contribuire al pagamento delle rate del mutuo e per la ristrutturazione dell'immobile sito a Prato, in Via Spadini n. 15 (di proprietà di ), oltre che per Parte_2
l'acquisto degli arredi e suppellettili a corredo del predetto immobile (beni che rimarranno pertanto definitivamente acquisiti in capo a ); a fronte di tale rinuncia Parte_2 Pt_2 si obbliga a trasferire a propria cura e spese, in favore di ciascuno dei figli e
[...] Per_2
, senza oneri per questi ultimi, la quota pari al 25% (complessivamente corrispondente al Per_1
50%) di piena proprietà dell'immobile de quo, ubicato a Prato, Via Spadini 15 con relative pertinenze, comprese le parti comuni (al C.E.U. Comune di Prato il bene risulta identificato al
Foglio 64 particella 824, sub. 20, cat. A/2), con stipula del relativo rogito notarile da effettuarsi entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Rimarrà ad esclusivo carico di l'obbligo di Parte_2 estinguere la sorte residua del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile, oltre che
l'obbligo al pagamento delle spese condominiali, di ordinaria e straordinaria amministrazione
2 oltre che della Tari. Per tutto il periodo intercorrente dal deposito del presente ricorso sino alla stipula del predetto atto di cessione, si impegna altresì a non disporre in favore di Parte_2 terzi del predetto immobile, né a cederne a terzi ad alcun titolo la proprietà e/o il godimento, né a costituire in favore di terzi diritti reali che abbiano ad oggetto tale immobile.
6. I coniugi dichiarano che l'accordo patrimoniale di cui al succitato punto 5, in particolare l'accordo avente ad oggetto la cessione ad opera di in favore dei figli e della Parte_2 Per_2 Per_1 complessiva quota del 50% di piena proprietà dell'immobile ubicato a Prato in Via Spadini 15, e relative pertinenze, è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
7. Conseguentemente, con il buon esito del trasferimento della quota di proprietà in favore di e di cui al predetto punto 5 nei termini concordati, e Per_2 Parte_3 considerata l'indipendenza economica dei ricorrenti, le parti dichiarano di non vantare l'una nei confronti dell'altra alcuna pretesa economica, ad alcun titolo, che abbia causa e/o fondamento intercorso rapporto matrimoniale”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015, posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data del 23.11.2022 di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Prato, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
considerato che
la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente gli accordi patrimoniali tra i coniugi anche in relazione al mantenimento diretto dei figli e rispettivamente nati in Per_1 Persona_3 data 14.02.2002, ed in data 25.04.2007, entrambi maggiorenni e non economicamente indipendenti;
rilevato che in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge;
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Carmignano (PO) in data 05/12/1999, tra e , trascritto nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Carmignano (PO) nel Registro atti di matrimonio dell'anno 1999, parte II, serie A, atto n. 117.
- omologa l'accordo raggiunto dalle parti che di seguito si riporta:
3 1. manterrà residenza e domicilio presso l'immobile ubicato a Prato, Via Parte_2
Spadini n. 15, unitamente ai figli e , entrambi maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
2. risiederà altrove. Parte_1
3. Vista la maggiore età dei figli, le loro frequentazioni con i rispettivi genitori (in particolare con il padre) avverranno di comune accordo in base alle rispettive esigenze
(universitarie, ludiche, sportive e di lavoro) di ognuno. In considerazione dell'assenza di rapporti conflittuali tra genitori e del reciproco spirito di collaborazione nella cura e nel mantenimento dei figli, i ricorrenti provvederanno al mantenimento ordinario dei figli in via diretta, nel senso che ciascuno dei genitori sarà tenuto ad assolvervi durante il periodo di permanenza insieme al/i figlio/i. Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie riguardanti i figli e , secondo la Per_2 Per_1 ripartizione di cui alle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017 che i coniugi dichiarano di ben conoscere e che viene allegato al ricorso.
4. Le parti convengono altresì che l'Assegno Unico Universale di cui al D.lgs. 230/21, erogato sino ad oggi a resti a beneficio esclusivo della medesima. Parte_2
- prende atto dell'accordo delle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
5. Nell'interesse dei figli e , rinuncia nei confronti di Per_1 Per_2 Parte_1 ad ogni pretesa avente ad oggetto le somme versate per contribuire al Parte_2 pagamento delle rate del mutuo e per la ristrutturazione dell'immobile sito a Prato, in Via
Spadini n. 15 (di proprietà di , oltre che per l'acquisto degli arredi e Parte_2 suppellettili a corredo del predetto immobile (beni che rimarranno pertanto definitivamente acquisiti in capo a;
a fronte di tale rinuncia si obbliga a Parte_2 Parte_2 trasferire a propria cura e spese, in favore di ciascuno dei figli e , senza Per_2 Per_1 oneri per questi ultimi, la quota pari al 25% (complessivamente corrispondente al 50%) di piena proprietà dell'immobile de quo, ubicato a Prato, Via Spadini 15 con relative pertinenze, comprese le parti comuni (al C.E.U. Comune di Prato il bene risulta identificato al Foglio 64 particella 824, sub. 20, cat. A/2), con stipula del relativo rogito notarile da effettuarsi entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Rimarrà ad esclusivo carico di l'obbligo di estinguere la sorte residua del mutuo ipotecario Parte_2 acceso per l'acquisto dell'immobile, oltre che l'obbligo al pagamento delle spese condominiali, di ordinaria e straordinaria amministrazione oltre che della Tari. Per tutto il periodo intercorrente dal deposito del presente ricorso sino alla stipula del predetto atto di
4 cessione, si impegna altresì a non disporre in favore di terzi del predetto Parte_2 immobile, né a cederne a terzi ad alcun titolo la proprietà e/o il godimento, né a costituire in favore di terzi diritti reali che abbiano ad oggetto tale immobile.
6. I coniugi dichiarano che l'accordo patrimoniale di cui al succitato punto 5, in particolare l'accordo avente ad oggetto la cessione ad opera di in favore dei figli Parte_2
e della complessiva quota del 50% di piena proprietà dell'immobile Per_2 Per_1 ubicato a Prato in Via Spadini 15, e relative pertinenze, è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
7. Conseguentemente, con il buon esito del trasferimento della quota di proprietà in favore di e di cui al predetto punto 5 nei termini concordati, e Per_2 Parte_3 considerata l'indipendenza economica dei ricorrenti, le parti dichiarano di non vantare l'una nei confronti dell'altra alcuna pretesa economica, ad alcun titolo, che abbia causa e/o fondamento intercorso rapporto matrimoniale.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carmignano (PO) di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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