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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 677/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marco Di Pietro, giusta procura in atti
Appellante
CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2
( ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa dall'avv. Giuseppe Beretta, giusta procura in atti
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.5.2020 adiva il Tribunale di Parte_1
Catania chiedendo: “ Accertare la legittimità della richiesta effettuata dal ricorrente in data 20.04.2019 e la conseguente illegittimità del diniego opposto dalla , stante la sussistenza di tutti i requisiti Controparte_2
previsti dalla normativa di cui alla legge 145/2018 art 1 comma 184 e seguenti;
Ammettere il ricorrente ai benefici di cui alla legge 145/2018, art. 1 commi 184 e seguenti concedendo termine per il pagamento delle somme dovute;
Con vittoria di spese compensi ed onorari, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Con sentenza n.354/2022 del 28.01.2022, il tribunale, dichiarata la contumacia dell' , rigettava il ricorso e Controparte_1
compensava tra le parti le spese di lite.
Riteneva, in particolare, che il ricorrente non avesse fornito la prova della sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio richiesto, non avendo fornito né indicazioni né allegazioni sulla natura dei debiti di cui chiedeva l'estinzione tramite adesione agevolata, né specificato se i predetti debiti rientrassero tra quelli di cui all'art.4 D.L. 119/2018. Rilevava altresì che dalla documentazione in atti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la richiesta di adesione per estinzione era stata presentata anche per debiti diversi dall'omesso versamento fiscale o contributivo, ragione per cui l'istanza non era accoglibile ed era stata trasformata in c.d. rottamazione ter.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello con Parte_1
ricorso depositato il 28.7.2022.
L' si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_3
rigetto del gravame.
La causa è stata posta in decisione in data 6 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, per avere il tribunale rigettato il ricorso sulla base di questioni rilevate d'ufficio e non sottoposte alle parti, e per non avere tenuto conto che la domanda di adesione agevolata era stata limitata ai carichi di competenza del giudice del lavoro. 2. Con il secondo motivo si duole dell'errata valutazione della documentazione depositata in primo grado;
erroneamente il tribunale ha ritenuto che nella domanda non fosse stato specificato che i debiti non rientravano nella previsione dell'art.4 D. Lgs. n.119/2018, in quanto la suddetta norma si limita ad annullare i carichi pendenti al 31.12.2010 di importo inferiore ai
€.1.000,00, laddove invece i carichi per cui è stato chiesto il beneficio della definizione agevolata sono successivi al 2011, per cui non avrebbe avuto senso avanzare la richiesta di ammissione al saldo e stralcio con riferimento a partite già annullate ex lege. L'appellante aggiunge che nella domanda erano stati indicati le cartelle e gli avvisi di addebito per cui era stato chiesto il beneficio;
che dagli estratti di ruolo emergeva che non vi erano sanzioni emesse a seguito di accertamento;
che il comma 186 dell'art.1 della legge
145/2018 si limita a riconoscere la condizione di contribuente in grave difficoltà a coloro che sono in possesso di un ISEE non superiore a
€.20.000,00 e che null'altro è richiesto per accedere al beneficio;
che egli aveva depositato il proprio ISEE, con valore inferiore ad € 20.000,00 dimostrando di essere in possesso dei requisiti di legge;
che erroneamente il tribunale ha ritenuto necessario per l'ammissione al beneficio un ulteriore requisito non previsto dalla legge, ossia la prova della veridicità dei dati dell'ISEE; che la sentenza altrettanto erroneamente ha statuito che non erano stati allegati alla domanda i riferimenti della dichiarazione sostitutiva unica
(D.S.U.) presentata ai fini ISEE, in quanto nessun onere di allegazione è previsto in tal senso dall'art. 1 comma 189 L.145/2018, ben potendo il richiedente limitarsi a dichiarare di essere in possesso dei requisiti di legge.
Soggiunge che l avrebbe dovuto, ove Controparte_3
avesse ritenuto necessaria ai fini dell'ammissione al beneficio l'acquisizione dell'ISEE, richiederne copia al in conformità a quanto previsto dalla Pt_1
legge. L'appellante impugna infine la statuizione di compensazione delle spese processuali.
3. Tali le censure alla sentenza impugnata, va innanzi tutto rigettata l'eccezione della parte appellata di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. posto che, come di seguito si dirà, sussistono i presupposti per l'ammissione del al beneficio oggetto di causa. Pt_1
4. L'appello va infatti accolto nei limiti che seguono.
Premessa l'infondatezza del primo motivo di gravame, in quanto non ricorre alcuna ipotesi di nullità della sentenza impugnata essendosi il tribunale pronunciato sulle domande di cui al ricorso introduttivo e dunque su questioni su cui è stato regolarmente attivato il contraddittorio, non ravvisandosi questioni rilevate d'ufficio dal giudice e non sottoposte alle parti, è fondato il secondo motivo di appello.
5. Ai sensi dell'art.1, commi 184, 185 e 186 della legge n.145 del 2018 :“ 184.I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto- legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188. 185. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del
31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell' , con esclusione di quelli CP_4
richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.186. Ai fini del comma 184 e del comma 185, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000”.
Inoltre, e per quel che rileva nel presente giudizio, il successivo comma 189 del medesimo art. 1 legge 145 del 2018, stabilisce che: “189. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo, entro il 30 aprile
2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o al comma 188 e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 190”.
6. Dalla documentazione prodotta in atti risulta che ha presentato la Pt_1
dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione in data 18.4.2019
(dunque nel termine di cui al citato comma 189), dichiarando di trovarsi nelle condizioni di cui al comma 186, e di avere presentato Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in quanto l'ISEE del suo nucleo familiare era inferiore ad €.20.000,00. A fronte di tale richiesta, del tutto erroneamente , con la Controparte_2
comunicazione del 24.10.2019, non ha ammesso il richiedente al beneficio richiesto (c.d. “saldo e stralcio”) convertendo la richiesta in c.d.
“rottamazione ter”.
La sentenza impugnata è errata per avere statuito che il richiedente era tenuto ad allegare la dichiarazione ISEE alla richiesta presentata all' CP_1
.
[...]
Osserva il collegio che, al contrario di quanto statuito dal primo giudice, ai fini dell'ammissione al beneficio oggetto di domanda, la normativa di riferimento sopra richiamata prevede che il debitore manifesti all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo una dichiarazione in cui va solo attestata la presenza dei requisiti di cui al comma
186 (tra cui il possesso di un ISEE non superiore a 20.000,00 euro) e in cui vanno indicati i debiti da definire ed il numero di rate per il pagamento.
La legge, dunque, si limita a prevede che il richiedente renda un'autodichiarazione, non essendo necessario che lo stesso alleghi l'ISEE, ciò che trova conferma nei commi 195,196 e 197 del medesimo art.1 della legge n.145 del 2018, che demandano all'agente della riscossione gli eventuali successivi controlli circa le dichiarazioni rese dal richiedente
Ed infatti le suddette norme stabiliscono: “195. Ai fini di cui all'articolo 11, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'agente della riscossione, in collaborazione con l entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo CP_3
sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione di cui al comma
186 del presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. 196. All'esito del controllo previsto dal comma 195 del presente articolo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto, anche nei casi di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a venti giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
197. Nell'ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 196, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 184 e al comma 185 e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate”.
Va comunque evidenziato che già in primo grado aveva depositato Pt_1
l'ISEE, da cui risultava la sussistenza del requisito economico per l'ammissione al beneficio dallo stesso richiesto, quale contribuente che versa in grave e comprovata situazione di difficoltà economica.
Deve poi aggiungersi che la sentenza impugnata è errata anche per avere ritenuto che non avrebbe specificato se i debiti per i quali aveva Pt_1
richiesto l'ammissione al beneficio del c.d. “saldo e stralcio” rientrassero o meno tra quelli annullati ex lege ai sensi dell'art. 4 del DL 119/2018.
Come chiaramente emerge dagli estratti di ruolo prodotti, la richiesta riguardava carichi successivi al 2011, laddove invece il citato art.4 prevede l'automatico annullamento per i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Inoltre, e come emerge dal ricorso di primo grado, ha limitato la Pt_1
richiesta di ammissione al beneficio oggetto di causa ai carichi iscritti a ruolo per debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti, che ovviamente rientrano nella competenza del giudice del lavoro;
anche sotto tale profilo, dunque, non vi erano ragioni per non ammettere l'appellante al beneficio dallo stesso richiesto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la sussistenza dei requisiti per l'ammissione di ai benefici di cui all'art. Parte_1
1, commi 184 e 185, della legge n.145 del 2018, limitatamente ai carichi derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del valore della causa (sulla base del decisum, determinato dai carichi attinenti a contributi previdenziali), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la sussistenza dei requisiti per l'ammissione di ai benefici di cui Parte_1
all'art. 1, commi 184 e 185, della legge n.145 del 2018, limitatamente ai carichi derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali;
condanna l a pagare le spese di entrambi i Controparte_5
gradi che liquida per il primo grado in € 2.700,00 e per il presente grado in €
2.906,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Marco Di Pietro.
Così deciso all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro. Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi