Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6862/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GO), il 11/08/1973, residente in V. AURELIA 1736/6B LAVAGNA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. PETROCCO
VITTORIO (C.F. ), che lo rappresenta e difende, C.F._2
come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 05/12/1990, residente in V. ANNUTI 49A CASARZA
LIGURE, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
PETROCCO VITTORIO (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Sestri Levante il 21/07/2018 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative aegli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa familiare condotta in locazione è stata rilasciata da entrambi i coniugi che hanno provveduto a dividersi i beni mobili presenti e a spostare la loro residenza in due distinte abitazioni;
3. La situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi è documentata nei modelli 473 bis cpc versati in atti;
1. Il sig. ha un figlio, , da precedente unione coniugale con Parte_1 Per_1
la sig.ra , per il quale corrisponde a titolo di Parte_3 mantenimento l'importo mensile di Euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate nella sentenza di divorzio di questo Tribunale civile 2014/1078 del 25 marzo 2014 che si produce;
2. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti;
3. Con l'adempimento di quanto previsto ai superiori punti, i coniugi ricorrenti dichiarano di aver definitivamente risolto e transatto ogni altro loro rapporto patrimoniale.
4. I coniugi si concedono, per quanto possa occorrere in assenza di prole, reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio (o di altro equipollente documento)”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in
3 giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2018, Numero 17, Parte
I) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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