Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 4644/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4644/2024 R.G. promossa da
Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. FOSCHELLI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA, con domicilio in VIA MAZZINI N.40 27058 VOGHERA
e da
(Cod. Fis. , con il patrocinio dell'Avv. PROVENZANO Parte_2 C.F._2
ALESSANDRA, con domicilio in VIA SETTALA, 6 20124 MILANO
i quali hanno contratto matrimonio concordatario, in data 30/08/2015, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pieve Emanuele alla Parte II, Serie
A n. 10, dell'anno 2015;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
Per
“1. I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento presso la madre;
2. La casa familiare sita a Rosate (MI) via Sandro Pertini n. 2 viene assegnata alla sig.ra
[...]
con tutto quanto la arreda. Il sig. ha già rilasciato la casa coniugale Parte_1 Pt_2 asportando i propri effetti personali;
3. il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli la somma mensile di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 30 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio
2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4. il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo Pt_2 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Pavia che si richiama integralmente e si allega alla presente:
5. L'autovettura Dacia Duster di proprietà del Sig. rimarrà in uso alla moglie Parte_2 che provvederà a pagare bollo assicurazione e le spese inerenti;
6. - PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7. la frequentazione con i figli avverrà secondo il seguente schema: il Sig. potrà Parte_2 vedere e restare con i due figli minori nella settimana in cui ha il week end, un pomeriggio a settimana, indicativamente nel giorno di mercoledì, dalle ore 18,30 alle ore 21,30 mentre nella settimana in cui non ha il week end, due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì
e il mercoledì sempre dalle ore 18:30 alle 21:30. Il papà vedrà e terrà con sé i figli minori appoggiandosi presso la ex casa coniugale in Rosate Via Sandro Pertini n. 3 ove si recherà e provvederà a gestire in autonomia i due minori, provvedendo a portare la spesa, a cucinare per loro, a somministrare loro il pasto, a lavarli a cambiarli, metterli a letto ecc.Quando i due figli inizieranno attività ludico sportive il padre si impegna ad accompagnarli e a fare tutto quanto necessario al loro supporto nei giorni di propria spettanza.Il padre potrà vedere i figli anche a week end alternati, dal sabato mattina ore 9 alle 23 e la domenica dalle ore 9 alle 18 provvedendo a gestire in autonomia i due minori, provvedendo a portare la spesa, a cucinare per loro, a somministrare loro il pasto, a lavarli a cambiarli, metterli a letto ecc. sempre appoggiandosi presso la casa coniugale e se nei fine settimana di pertinenza i figli avranno attività ludico sportive il padre si impegna ad accompagnarli e a fare tutto quanto necessario al loro supporto nei giorni di propria spettanza.La Sig. , potrà allontanarsi dalla Parte_1 casa coniugale nei momenti in cui il marito si trova con i figli minori, fatto salvo che ciò non deve costituire un obbligo per la madre, che cercherà certamente di lasciare solo il papà con i due figli minori nei momenti di sua spettanza come sopra indicati. Tale schema potrà essere variato solo su accordo delle parti, tenendo sempre conto in via prioritaria delle esigenze dei minori e rimarrà valido sino al dicembre 2024.
In questi mesi, sino a dicembre 2024 il Sig. , dovrà reperire un'idonea Parte_2 abitazione, avente spazi idonei ad ospitare e tenere con sé i figli, cosicché a partire da quel momento le frequentazioni del padre con i figli avverranno anziché presso la ex casa familiare, presso la nuova abitazione paterna senza necessità di modificare il presente accordo.
8. Ciascun genitore, nei tempi di spettanza dell'altro, potrà effettuare una videochiamata al giorno, indicativamente all'ora di cena/ pranzo, per sentire e vedere i due bimbi. Entrambi i genitori si impegnano a rispondere e, in ipotesi in cui la videochiamata venga persa, si impegnano a richiamare l'altro genitore.
Pag. 2 di 4 9. Ciascun genitore si impegna a non far frequentare il partner dell'altro ai figli neanche occasionalmente sino a quando tale rapporto non assumerà canoni di stabilità e comunque nel rispetto delle esigenze dei figli minori e comunque non entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo.
10.Assegno unico andrà in via esclusiva alla sig.ra ma i figli resteranno fiscalmente a Pt_1 carico al 50%.
11. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 8.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito parziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c. ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione restante.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi da Parte_1 [...] he hanno contratto matrimonio il 30/08/2015, in Pieve Emanuele (atto Pt_2
n.10, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Pag. 3 di 4 3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 18/12/2024
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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