Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5798 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 13885/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 13885/2022 r.g.a.c. TRA
, ( CF-P.IVA ), con sede lega- Parte_1 P.IVA_1
Com 3/A, in persona Pt_1 del D Generale ing. , rappresentata e difesa Parte_2 congiuntamente e separata Giuseppe Iervolino, e dall'avv. Gianpiero Mesco, tutti elettivamente domiciliati in Na- poli, Via Comunale rincipe, 13/A, presso il Servizio Affari Legal edetta in virtù di procura notarile alle liti per Parte notar di Fr nore rep. n. 42728, raccolta n. 16316 Per_1 del 0 , nonché delibera di conferimento incarico profes- sionale OPPONENTE
etta Controparte_1
con Controparte_2 sede legale in Assago, via del M itale
€ 55.900.000,00 - iscritta nel Regis ese di Milano a Lodi, codice fiscale e partita IVA P.IVA_2
, autorizzazione ed isc o unico degli P.IVA_3 nziari, in persona del Direttore Generale dr.ssa
, munita dei necessari poteri giusta delib Parte_3
.6.2020, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
in forza di procura generale alle CP_3
007 per autentica Notaio Dott.ssa Persona_2 del collegio notarile di Milano, Rep. 57.523 OPPOSTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 09/06/2025 destinata al- la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia.
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nel ricorso mo- nitorio. Deduceva a sostegno la carenza di legittimazione passiva dell'opposta, sia per insussistenza del titolo azionato dalla IN- TERNATIONAL FACTORS ITALIA S. essionaria del credito vantato dalla Controparte_4
a sua volta acquirente del ramo di a
[...] odak), sia per non essere stata ssione del credito in fa- vore dell'opposta accettata da essa opponente ex art. 69 e Parte
70 R.D. n. 2440 del 18/11/1923. Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della domanda per vio- lazione del divieto di frazionamento del credito, nonché la pre- scrizione dei crediti azionati, e l'infondatezza nel merito della pretesa. Contestata, infine, l'applicabilità nella specie, quanto alla misura degli interessi, del D.Lgs. 231/02, concludeva chiedendo
“dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile, pre- scritta e infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria dell'opposta e conseguentemente illegittimo, nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto farne revoca”; con vittoria di spese. i è costituita la Controparte_1 che ha contestat
[...] dell'opposizione. Dopo la trattazione, all'odierna udienza, destinata alla di- scussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. ___________________________________________
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'oppo- sta (da qualificarsi più propriamente come affermazione del di- fetto di titolarità dal lato attivo del diritto controverso) va disatte- sa. Ed invero, l'avvenuta cessione del credito azionato in fa- vore dell'opposta è implicitamente confermata dall'eccezione
2 dell'opponente, che sostiene che essa non le sarebbe opponibile. Sul punto va compiuto un breve excursus sulla normativa che regola la cessione di un credito vantato dalla PA. Il legislato- re infatti, sin dal R.D. 2440/1923 in materia di “nuove disposizio- ni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità genera- le dello Stato” richiamando la Legge 2248/1865, aveva previsto che, in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, il credito non potesse es- sere ceduto senza il consenso dell'amministrazione ceduta come stabilito dall'art. 9 della detta legge. Tale disciplina mirava, difatti, a coniugare il principio civi- listico della libera cessione del credito con le peculiari esigenze sottese alla regolare esecuzione dei contratti pubblici, che rendo- no rilevante anche la corretta individuazione del destinatario dei pagamenti dovuti dalla stazione appaltante. Sullo sfondo della di- sciplina normativa si staglia, infatti, l'interesse pubblico alla re- golare esecuzione della prestazione contrattuale, la cui tutela im- pone di evitare che durante la medesima prestazione possano ve- nir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa così risultare compromessa la rego- lare prosecuzione del rapporto. Le citate disposizioni, dunque, hanno previsto un maggiore coinvolgimento dell'amministrazio- ne rispetto alla cessione del credito, imponendo un suo consenso rispetto alla cessione stessa. Da qui, l'inefficacia della cessione finché non intervenga un formale atto di assenso dell'Amministrazione, la quale potreb- be rifiutare la cessione nei propri confronti anche per motivi di- versi da quelli afferenti alla forma utilizzata per la cessione. In considerazione della summenzionata ratio sottesa alle previsioni in esame, si è ritenuto in giurisprudenza che il regime derogatorio ivi previsto trovi applicazione solo fino a quando il contratto è in corso e termini alla conclusione del rapporto con- trattuale (Cass., sez. I, 21 dicembre 2018, n. 33344; Cass., sez. I, 8 maggio 2008, n. 11475; Cass., sez. I, 1 febbraio 2007, n. 2209). La predetta disciplina è stata poi integrata dal Codice dei Contratti pubblici che, all'art. 106, comma 13 relativamente alle cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e con- corso di progettazione, statuì che “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti da corrispettivo di appal- to, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e oppo- nibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche
3 qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della ces- sione”. Tale norma individua la disciplina oggi applicabile alla cessione dei crediti derivanti da appalti, concessioni e concorsi di progettazione, con la stessa è stato introdotto un meccanismo di silenzio-assenso, per cui le cessioni dei crediti nei confronti della P.A. sono opponibili alle medesime quando sia stata notificata la cessione e la P.A. non l'abbia espressamente rifiutata entro 45 giorni dalla notifica. Si ha, pertanto, una espressa deroga rispetto a quanto pre- visto dall'art. 1264 c.c., in quanto non basta la notifica della ces- sione affinchè il debitore sia obbligato, per liberarsi, a pagare al cessionario, ma serve anche l'assenso, espresso o tacito, del pri- mo, e ciò a garanzia della trasparenza dei rapporti economici del- la P.A.. La cessione, com vato dai documenti in atti, fu rego- larmente notificata alla opponente, la quale non oppose al- Parte cun rifiuto, onde le cess evono intendersi tacitamente accet- tate. Va altresì disattesa anche l'eccezione di prescrizione, giac- ché l'opposta, già in sede monitoria, ha prodotto validi atti inter- ruttivi, ivi compresa l del luglio 2019 che, ad onta di quan- to argomentato dalla appare contenere una inequivoca ri- Parte chiesta di pagament corrispettivo delle forniture in essa elencate, sebbene formulata con riserva dell'ipotesi in cui le stes- se fossero state già onorate, riserva che non ne inficia il valore. Per quanto riguarda, invece, l'eccezione di improcedibilità fondata sull'abusivo frazionamento del credito, appare opportuno osservare in via preliminare quanto segu Risulta dagli atti che la cedente Controparte_5
premesso di essere “subentrata in
[...] enda” alla Kodak S.p.A., ha notificato, in data 15.12.21, all'odierna opponente atto di citazione per il pagamento del corri- spettivo di 10 fatture, emesse da Kodak nel periodo dal giugno 2006 al dicembre 2010, inerenti i servizi di “manutenzione full- risk ed implementazione dei sistemi di stampa” di cui alla “co- municazione prot. n. 345/BIO del 17.05.2006”, di accettazione della “proposta del 14.12.2005 elaborata da Kodak”. L'opposta, nel le cessionaria di crediti vantati da che glieli ha Controparte_5
4 ceduti nella medesima qualità di cessionaria di ramo d'azienda di Kodak, ascrivibili o rapporto negoziale di cui all'azio- ne promossa dalla . CP_5
La circosta non essere specificamente contesta- ta, trova decisiva conferma nella produzione dell'opposta, e se- gnatamente nel “contratto” allegato al ricorso monitorio al fine di comprovare il rapporto negoziale su cui si fonda la pretesa, “con- tratto” che consta proprio della proposta del 14.12.2005 di Kodak e della successiva accettazione prot. n. 345/BIO del 17.05.2006. Le fatture azionate in questa sede sono state, poi, emesse nel giugno e nel dicembre 2010. Ad avviso di questo Giudice, tali circostanze, complessiva- mente considerate, inducono a ritenere integrata all'evidenza una fattispecie di abusivo frazionamento del credito. Tutti i crediti partitamente azionati in danno della op- Parte ponente di cui si è fin qui detto, trovano infatti titolo ne esi- mo rapporto negoziale, e sono insorti in epoca ampiamente ante- cedente alla proposizione della prima delle iniziative giudiziarie cui s ferim in precedenza (la citazione notificata dalla alla . CP_5 Parte econ rientamento ormai consolidato della S.C., pretese creditorie che facciano capo ad un medesimo rap- porto tra le stesse parti, in proiezione inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate se- paratamente se non a costo di una duplicazione di attività istrut- toria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'iden- tica vicenda sostanziale, possono essere fatte valere in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettiva- mente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass., S.U., 4090/2017; Cass. 31012/2017; Cass. 17893/2018; Cass. 6591/ 2019; Cass. S.U. 7299/25). Di un simile interesse, neppure meramente allegato, nel ca- so di specie non vi è traccia, essendosi l'opposta limitata a ri- marcare l'ovvia considerazione che i crediti sono stati azionati da soggetti diversi. La pretesa azionata in questa sede appare quindi impropo- nibile. Non coglie nel segno, infatti, la difesa dell'opposta, quan- do sostiene che, non essendo nza, sul piano soggettivo, tra essa opposta e la cedente , la fattispecie sanzionata CP_5
5 di improponibilità non potrebbe ritenersi integrata. Depone in senso contrario, in primo luogo, il generale principio dell'opponibilità al cessionario di tutte le eccezioni che il debitore ceduto avrebbe potuto opporre al cedente. Deve, inoltre, osservarsi che il cessionario subentra nella medesima posizione del cedente, onde la proposizione di una se- parata iniziativa giudiziaria per il recupero di un credito inscrivi- bile, sul piano soggettivo ed oggettivo, nel medesimo rapporto, non può giustificarsi sul mero rilievo che il cessionario è formal- mente estraneo al procedimento instaurato dal cedente. Anche nel caso di specie, infatti, si è verificata quella abu- siva moltiplicazione degli strumenti di soddisfazione processuale del credito che, secondo la prevalente giurisprudenza, va sanzio- nata con l'improponibilità delle plurime domande (v. in tal senso Trib. Milano sent. n.6099 del 14.5.2015, decisione, quest'ultima che, ancorchè resa in fattispecie relativa a credito risarcitorio, enuncia principi applicabili anche al caso di specie). Non resta, pertanto, che revocare il reso decreto ingiuntivo e dichiarare improponibile la domanda con esso azionata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione, e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara improponibile la domanda con esso azionata;
- condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponen- te delle spese di lite che si liquidano in Euro 406,50 per spese ed Euro 5.000,00 per compenso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge. Napoli, 09/06/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
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