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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 31/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 717/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 717/2022
promossa da:
p.iva , con sede Parte_1 P.IVA_1 in Narni (TR), via Ara Murata n. 14, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Fabrizio Ceppi e Silvia Ceppi, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio, sito in Perugia, via Favorita n. 9
appellante
contro p.i. , in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale in Torino (TO), piazza San Carlo 156, iscritta all'Albo delle banche al n.5361, aderente al fondo interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di garanzia, incorporante con sede in Terni, via Tacito n. 49 c.f.. Controparte_2
, già quale società incorporante, giusto P.IVA_3 Controparte_3 atto di fusione del 16.11.2012 ai rogiti Notaio Dr rep. n. 78695, racc. 18177, Persona_1 registrato a Perugia il 26.11.2012 al n.24579 serie 1t, di Controparte_4
giusto
[...] Controparte_5 atto di fusione per incorporazione del 21.11.2016 a rogito Notaio Persona_2 rep.n.2490, racc.n.1306, in persona del Procuratore Avv. Elisa Billi in forza di procura del
10.06.2022, rep. n. 46679 – racc. n. 15454, per autentica del Notaio Dott.ssa
[...]
, ed elettivamente domiciliata in , via Cairoli n. 38, presso e nello Studio Per_3 CP_4 dell'Avv. Lorenzo Battisti
appellata
Oggetto: azione di accertamento del saldo di conti correnti bancari per corrispondenza
e domanda di condanna alla restituzione di somme illegittimamente addebitate.
Conclusioni delle parti
Come nelle note predisposte in funzione del verbale di udienza del 20.6.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato Parte_1
(breviter anche ha proposto appello avverso la
[...] Parte_1 sentenza n. 360/2022, emessa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dal Tribunale di Terni in data 26.4.2022 nella causa iscritta al R.G.C. n. 3021/2019 con la quale venivano respinte le sue domande nei confronti di (breviter anche “la banca”) dirette Controparte_6 all'accertamento del saldo di conti correnti bancari di corrispondenza (uno, il n. 246, ancora in essere, l'altro, il n. 800554, estinto) e ad ottenere la condanna alla restituzione di somme illegittimamente addebitate.
La banca aveva resistito eccependo l'inammissibilità delle domande per intervenuto accordo transattivo, e, in via preliminare, la prescrizione in virtù del trascorso termine decennale di cui all'art. 1946 c.c., per tutte le operazioni compiute anteriormente al
4.12.2009.
I motivi di appello sono stati formulati in varie articolazioni del gravame, rubricate ai numeri I-IX.
col primo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza per inesatta Parte_1 qualificazione delle domande azionate per accertare l'inesistenza dei contratti di conto corrente (rapporto n. 246 [ancora aperto] e n. 80554 [estinto], originariamente e rispettivamente stipulati con e con la Controparte_7 CP_3
e la nullità degli stessi per carenza della forma scritta e la
[...] Controparte_3 conseguente illegittimità di quanto indebitamente percepito e trattenuto dalla banca in carenza di pattuizione. Ha precisato che: le domande di inesistenza dei contratti e/o di nullità per carenza di forma erano tese ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell'applicazione degli interessi ultra-legali e composti, delle c.m.s., delle antergazioni e postergazioni delle valute e di qualsiasi altra spesa e commissione richiesta dalla banca, mentre il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente qualificato le domande dell'appellante quali domande di nullità del contratto per violazione di norme imperative o per indeterminatezza dell'oggetto; ciò avrebbe dovuto determinare l'istituto di credito a offrire la prova contraria dell'esistenza del rapporto in cui erano stati pattuiti gli interessi ultra-legali e le altre poste applicate nel rapporto di c/c di riferimento, cosa che non sarebbe avvenuta.
Col secondo e terzo motivo ha censurato la sentenza perché il primo Giudice non aveva disposto la c.t.u. ravvisando una carenza “contabile” per l'incompletezza della documentazione prodotta mentre neppure medio-tempore ciò avrebbe impedito la ricostruzione del rapporto, potendosi comunque operare il raccordo tra l'ultimo saldo finale disponibile ed il primo saldo iniziale disponibile.
Col quarto motivo la doglianza è stata rivolta al fatto che il Giudice non aveva tratto alcun effetto concludente dalla mancata produzione della documentazione contrattuale e degli estratti conto, domandata ex art. 210 c.p.c..
Col quinto motivo la critica si è incentrata sulla ritenuta illegittima applicazione da parte della banca di interessi passivi, calcolati in misura superiore a quella legale, adozione di pratiche anatocistiche e capitalizzazione trimestrale di interessi passivi laddove l'adeguamento alla delibera CICR del 2000 avrebbe imposto, in caso di applicazioni peggiorative la necessaria approvazione per iscritto da parte del cliente;
per entrambi i rapporti di conto corrente vi sarebbe stata l'applicazione di commissioni di massimo scoperto nulle per carenza di forma, o comunque per l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto; erano state poste in essere antergazioni e postergazioni di valuta aggiungendo o sottraendo un certo numero di c.d. “giorni banca” alla valuta effettiva al fine di lucrare competenze e percepire interessi non dovuti, pratica non pattuita e, comunque, nulla.
L'appellante, in ordine agli interessi ritenuti superiori al tasso soglia, con il sesto motivo ha domandato l'accertamento dell'esistenza di usura pattizia, sostenendo lo sforamento trimestrale nei documenti già prodotti argomentando come le somme versate dalla cliente fossero da ritenersi illegittime, secondo i crismi che attengono la disciplina dell'indebito oggettivo con conseguente rettifica del saldo quanto al rapporto di c/c n.246
(ancora in essere) per la somma di € 73.016,76 e la ripetizione dell'indebito per la somma di € 23.324,81, quanto al c/c n. 80554 (estinto).
Col settimo motivo ha censurato la sentenza per non avere tenuto conto che i rapporti di conto corrente fossero assistiti da affidamento bancario, benché soltanto dichiarato incidentalmente dall'istituto di credito nelle proprie comunicazioni.
Ha precisato, infine, che non era stata stipulata tra le parti alcuna transazione ma, al più, un mero riconoscimento di debito con piano di rientro che non impedirebbe la rilevata nullità dei rapporti e che l'assenza di contestazione degli estratti conto non potesse considerarsi rilevante, riguardando la controversia aspetti meramente contabili.
Con comparsa del 16.2.2022, ritualmente depositata, si è costituita in giudizio la banca, sostenendo l'infondatezza dell'appello ed evidenziando l'incompletezza della documentazione versata in atti.
Su tale aspetto ha precisato, quanto all'onere della prova, che incomberebbe sull'appellante, quale correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, oltre all'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto evidenzianti le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute per dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa.
Ha evidenziato: la mancata produzione del contratto di conto corrente, da parte della società appellante, di cui era stato domandato, a vario titolo, l'accertamento della nullità, senza la produzione di scritture di raccordo, documenti comunque ritenuti non utili al fine di procedere all'integrale ricalcolo per i periodi di vuoto documentale;
la natura esplorativa dell'istanza di c.t.u. e che non avesse mai richiesto alla Parte_1 banca la documentazione ex art. 119 t.u.b. prima dell'introduzione del giudizio;
la piena liceità della c.m.s.; rispetto alla capitalizzazione trimestrale aveva ritenuto indimostrato l'onere probatorio in capo alla società correntista e che l'anatocismo era legittimo a decorrere dall'1.7.2000 in ragione della delibera CICR;
in ordine al c.d. gioco delle valute erano generiche e sfornite di prova le affermazioni di e sin dal 2009 la Parte_1 questione relativa all'integrazione e postergazione dei giorni di valuta non era più attuale;
l'applicazione dei tassi era conforme alla legge n.108/1996 e ha contestato la metodologia seguita per la determinazione delle somme che la banca sarebbe chiamata a restituire;
il TAEG consisterebbe in un'informazione da fornire secondo la delibera Cicr
2003 nei contratti di apertura di credito, e non invece nei contratti di conto corrente destinati a non consumatori e nel caso di accoglimento delle domande dovesse essere tenuta alla restituzione della sola differenza tra gli interessi applicati e il tasso soglia pro tempore vigente;
le parti avevano definito i rapporti di dare-avere attraverso una proposta transattiva instata da e da lei accettata, sicché la posizione debitoria Parte_1 era definita con il pagamento in favore della di € 38.392,22, secondo un piano di CP_8 rientro concordato.
Ha poi eccepito, in via subordinata, la prescrizione in relazione ai rapporti cessati ante decennio rispetto alla data di notifica dell'atto di citazione (e cioè in data 4.12.2019), ex art. 2946 c.c., ed anche in relazione alle rimesse confluite sui conti ante decennio.
Nel corso del giudizio è stata espletata una c.t.u..
Le parti hanno formulato le proprie conclusioni nelle note previste per l'udienza del
20.6.2024 e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei rituali termini per il deposito degli atti ex art. 190 c.p.c. Iniziando ad esaminare il primo motivo di appello va precisato che ad un certo punto verrà trattato unitamente ai successivi perché non è stato facile enuclearli precisamente dalla narrativa dell'appello secondo il criterio della specificità risultando enunciati in termini alquanto generici con impostazione più aderente ad un giudizio di primo grado piuttosto che a censure tipiche del mezzo di impugnazione.
Deve essere poi chiarito che la correntista sin dal giudizio di primo grado ha domandato l'accertamento dell'inesistenza di qualsiasi pattuizione e ha concluso per la dichiarazione di nullità in ragione della carenza della forma richiesta ad substantiam e, in subordine, ha chiesto l'accertamento della nullità per contrarietà a norme imperative delle pattuizioni operanti tra la società cliente e la banca (v. citazione, pagg. nn.16 e 27).
E allora, nonostante in sede di gravame abbia fatto riferimento all'“inesistenza del contratto e/o nullità per carenza di forma scritta” (pag. 8 atto di citazione in appello), dalla lettura del cennato atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e dalle memorie ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c., che hanno definito petitum e causa petendi, si evince che ha dedotto all'inizio del giudizio soltanto la mancata pattuizione scritta di specifiche clausole contrattuali (capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
commissione di massimo scoperto;
interessi ultralegali;
postergazioni e antergazioni) e non dell'intero contratto. Non depongono in tal senso neanche le precisazioni a pagina 4
e 5 della cennata memoria, ove, dopo aver ipotizzato il caso in cui è la banca a dover provare l'esistenza del contratto, puntualizza poi espressamente a pagina 5 “l'inesistenza di qualsiasi pattuizione”, non già del contratto.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di intervenuta transazione tra le parti che, in tesi, consentirebbe di ritenere le domande dell'appellante rinunciate (v. doc.
n. 6 allegato alla comparsa di risposta). L'atto, qualificabile come accordo transattivo avente carattere non novativo dei rapporti intercorrenti tra la banca e la società correntista, come si evince dall'art. 7 dell'atto, stante la dicitura ““il presente impegno non costituisce novazione alcuna delle obbligazioni originarie”, non vale quale rinuncia unilaterale a sollevare eccezioni sul debito, ma attesta una mera situazione debitoria di quest'ultima, con contestuale piano di rientro in favore dell'istituto di credito, sicché sul piano sostanziale consiste in un riconoscimento di debito che non può ritenersi preclusivo dell'accertamento delle questioni relative all'invalidità di clausole dei rapporti di conto corrente in esame, ovvero il conto corrente di corrispondenza n. 246, cui è collegato il conto SBF n. 3001103, aperto sin dal 1983, ed il conto corrente bancario di corrispondenza n. 80554, cui era collegato il conto SBF n. 60019, ad oggi estinto.
Ciò posto, vale rimarcare che il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, quindi, a dare conto sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.
L'assenza di pattuizione di valide clausole contrattuali per iscritto è stata allegata dall'appellante e, contestualmente, la banca convenuta ha opposto l'esistenza di un valido contratto, senza, tuttavia, curarne il deposito, anche se richiesto ex art. 210 c.p.c., unitamente alla produzione degli estratti conto mancanti.
Vero è anche che occorre distinguere i due rapporti di conto corrente in oggetto giacché il rapporto di c/c n. 246 è operativo sin dal 1983, tempo in cui non era vigente l'obbligo di forma scritta ad substantiam per i contratti bancari, introdotto soltanto a partire dall'entrata in vigore del t.u.b. nell'anno 1993. E va anche rimarcato che le domande dell'appellante rimangano confinate alla pronuncia dichiarativa (di mero accertamento) per quanto attiene il rapporto di c/c n. 246, mentre si estendono anche alla pronuncia di ripetizione dell'indebito per quanto attiene al rapporto di c/c n.80554.
Ora, se agisce in giudizio il correntista con azione di accertamento del saldo di conto corrente o di ripetizione dell'indebito, è onere dello stesso, in applicazione degli ordinari criteri di riparto sanciti dall'art. 2697 c.c., fornire la prova dei propri assunti e produrre quindi la documentazione posta a base delle proprie richieste. In particolare, il correntista che invochi l'adozione di una sentenza di accertamento della nullità del contratto di conto corrente o di singole clausole negoziali, poiché redatte in violazione delle disposizioni imperative in tema di divieto di anatocismo o di usura, e chiede la condanna della banca alla restituzione degli importi in ipotesi illegittimamente versati in applicazione delle clausole colpite da nullità, deve produrre in giudizio la sequenza degli estratti conto e ogni altra documentazione rilevante.
E', pertanto, a carico del correntista la produzione degli estratti conto e, soltanto quando il contratto sia stato effettivamente e pacificamente concluso in forma scritta, di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati attraverso la produzione del contratto (cfr. Cass. n. 4718/2022 e Cass. n. 33009/2019). Nel caso in cui l'allegazione della conclusione del contratto soltanto per fatti concludenti sia incontroversa tra le parti andrà dato atto, per il periodo successivo all'entrata in vigore del t.u.b., dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultra-legali e della commissione di massimo scoperto;
nella fattispecie in oggetto la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta è stata contrastata dalla banca, che ha sostenuto la valida conclusione, in quella forma, del negozio, sicché non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova di documentare l'inesistenza dell'accordo (fatto negativo), incombendo viceversa sulla banca convenuta di darne positivo riscontro (cfr. Cass. n.
6480/2021). Invero, la banca ha dedotto che non corrisponda al vero che non Parte_1 abbia sottoscritto i contratti di conto corrente, contrastando, quindi, l'assenza di forma scritta degli stessi, e, quindi, delle singole clausole, con la conseguenza che l'onere della prova incombeva su di lei. E nel caso in cui ci si trovi al cospetto di due allegazioni di segno opposto, ovvero quella negativa, attorea, e quella positiva, della banca, ambedue astrattamente sostenibili, il contrasto debba essere risolto, affermando il primato dell'allegazione negativa attorea, piuttosto che di quella positiva del convenuto, senza che si possa discorrere di inversione dell'onere probatorio e, tantomeno, di eccezione alla regola dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Corte di app. di Napoli, Sez. III,
n. 5197/2022; Corte di app. Napoli, Sez. III, n. 1362/2023).
Nello stesso senso, sul piano logico, l'eccezione, e cioè la conseguenza logica, rappresentata dal fatto che non si possa fornire prova di ciò che si assume essere nullo od inesistente, si porrebbe in ontologica incompatibilità con la premessa giuridica (la regola) dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. ricadente sulla stessa parte che ne afferma l'inesistenza finendo, non già per confermarla, bensì per annullarla. Quindi, la regola generale applicabile al caso in questione è che l'onere probatorio ricade sull'appellante, ma può ritenersi sufficientemente assolto pervenendo all'esame della documentazione allegata, ed in particolare avuto riguardo alla produzione degli estratti di conto corrente in possesso della correntista, ma anche escludendo il suo assolvimento a carico della banca avendo la correntista allegato l'inesistenza di condizioni economiche preventivamente pattuite. Si intende dire che avendo l'attrice affermato di aver versato somme di denaro indebitamente a controparte e dichiarato che il rapporto di conto corrente in questione non risulta supportato da alcuna preventiva pattuizione in ordine alle condizioni economiche, e, al contempo, essendosi la convenuta limitata ad allegare
(in modo del tutto generico) l'esistenza di condizioni economiche regolanti il rapporto, ci si trova dinanzi a due allegazioni, di segno opposto, ma del tutto equipollenti, ragion per cui l'allegazione negativa (generica) dell'attrice (inesistenza di condizioni economiche), per quanto temporalmente precedente quella positiva dell'avversario vale, da un lato, quale contestazione del fatto impeditivo o modificativo (dettato dall'esistenza di valide pattuizioni economiche), dall'altro, risulta sufficiente a rendere controverso e, quindi, bisognoso di prova, il fatto impeditivo (o modificativo) medesimo, in quanto allegato in modo altrettanto generico dal presunto debitore convenuto. Le due allegazioni allora si equivalgono nel difettare di specificità, ma l'allegazione negativa dell'attore conferisce a quella positiva del convenuto un carattere quantomeno controverso che trova un sicuro limite nel fatto pacifico di inizio del rapporto di conto corrente n. 246, operativo sin dal
1983 ed ancora in essere, sicché sottratto all'obbligo di stipula in forma scritta ad substantiam decorrente, come detto, soltanto dall'entrata in vigore del t.u.b..
Vale anche aggiungere che la banca non ha dato seguito all'ordine di esibizione, richiesto dalla società correntista ex art. 210 c.p.c., valutabile quale comportamento processuale rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.c., e non ha contestato che la società correntista abbia richiesto la documentazione dei rapporti in questione ex art. 119
TUB ante causam (v. atto di citazione: doc. nn. 7 e 8) e ciò ha rilevanza quale effetto interruttivo sul decorso della prescrizione.
Pertanto, la prova di resistenza in ordine al soddisfacimento dell'onere probatorio da parte dell'appellante (quale correntista) può ritenersi raggiunta (e soddisfatta) proprio nei limiti dei fatti concludenti, perché pacifici e non contestati.
Avendo avuto, dunque, il rapporto di conto corrente n. 246 origine in epoca antecedente al 1992, quando cioè non vi era l'obbligo di stipula per iscritto dei contratti bancari, non necessita la produzione del contratto, potendo essere la prova inferita da elementi diversi, ed anche addotti dalle parti del giudizio. L'incompletezza degli estratti conto e la mancanza di ulteriore documentazione spendibile allo scopo, avendo la cliente lamentato l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo, non impedisce cioè la ricostruzione del rapporto di conto corrente a far data dal primo estratto conto presente né la decisione della controversia in ordine al rapporto di conto corrente dedotto, se pur nei limiti di quanto effettivamente ricostruito non avendo dimostrato l'eventuale esistenza di un saldo più elevato a suo favore (ex multis: Cass. 8.7.2024, n. 18560 e Cass.
17.1.2024 n. 1763). Invero, la recente pronuncia della Corte di cassazione n. 1763 del 2024
(cui si rinvia in parte motiva unitamente alle motivazioni analoghe delle sentenze di
Cassazione nn. 4043, 4067, 5387, 11270 e 11577 del 2024) ha stabilito che nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario, al di là dei naturali oneri probatori imposti ex art. 2697 c.c., una volta esclusa la validità della pattuizione degli interessi ultra-legali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di commissioni di massimo scoperto o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni di valuta) e riscontrata la mancanza di parte degli estratti conto, l'accertamento del dare/avere può essere effettuato con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. anche: Cass. n. 22290 del
2023 e Cass. n. 10293 del 2023).
Né può applicarsi nella fattispecie l'orientamento secondo cui “nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali
o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa;
in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica
l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi” (cfr. Cass.
2.5.2024 n. 11735 e Cass. 29.10.2020 n. 23852) perché difettano il presupposto essenziale che vi siano domande reciproche tra correntista e banca, con onere probatorio a carico di entrambi, senza tacere del fatto che il primo estratto conto (in ordine cronologico) prodotto non reca un saldo iniziale a debito del cliente, essendo vero, viceversa, che il saldo è a credito (come si vedrà meglio in seguito) sicché il suo azzeramento non terrebbe in considerazione la prova del proprio credito (seppure limitata) fornita dall'attrice e si risolverebbe in un pregiudizio ingiustificato per la correntista. Venendo più specificamente all'esame delle censure che si riflettono sui rapporti intercorsi tra la cliente correntista e l'istituto di credito va analizzato, secondo i principi appena richiamati, l'esito della consulenza d'ufficio parametrato con le eccezioni e le domande azionate dalla correntista e con le contrastanti osservazioni della banca.
Precisazione preliminare è che il rapporto di c/c s.b.f. n.90053 - ricompreso dal c.t.u. in una delle due ipotesi di calcolo perché le competenze venivano girocontate nel rapporto di conto corrente n. 246 -, non va preso in considerazione in quanto non oggetto di domanda originaria, ovvero per non avere l'attrice allegato illegittimi addebiti sul conto tecnico in base a clausole invalide. Questo è il motivo per cui non è stato menzionato nel quesito. Si può pertanto recepire il calcolo (alternativo) effettuato senza tenere conto dello stesso.
L'indagine espletata va, dunque, correttamente limitata agli estratti conto rinvenuti e riferibili al rapporto n. 246 (senza considerare, per gli stessi motivi testé enunciati, il rapporto s.b.f. n. 3001103), intrattenuto presso la Controparte_7
ed agli estratti conto rinvenuti e riferibili al rapporto n. 80554 (senza considerare,
[...] per gli stessi motivi, il rapporto s.b.f. n. 60019), intrattenuto presso Controparte_3
Invero, nessuna censura è stata tempestivamente svolta dalla correntista
[...] rispetto ai due conti tecnici appoggiati sui conti di corrispondenza e in particolare Pt_2 in ordine alla previsione contrattuale di clausole invalide o all'applicazione di poste illegittime, ragion per cui una pronuncia che ne tenesse conto sarebbe viziata da ultrapetizione. Il riferimento ai due conti s.b.f. nel quesito al c.t.u. è stata una svista che in questa sede di intende emendare.
E' il caso di precisare, in ordine al rapporto di conto corrente s.b.f. n.3001103, che il c.t.u. non ha comunque effettuato alcun accertamento, consistendo le movimentazioni di dare/avere intervenute in operazioni di carico e scarico di effetti s.b.f. senza addebito di competenze e, quindi, senza alcun effetto anatocistico. Il rilievo è condivisibile, cosicché
l'indagine richiesta rimane confinata ai rapporti di conto corrente nn. 246 e 80554, ed al rapporto di conto corrente s.b.f. n. 60019.
Va poi rimarcato che il calcolo del dovuto doveva essere fatto tenendo conto che: a) non essendovi documentazione risalente all'inizio del rapporto, ma avendo il correntista dimostrato l'esistenza di un saldo positivo in suo favore si doveva partire da tale dato con successiva rideterminazione del saldo finale utilizzando la documentazione (seppure incompleta) relativa al periodo successivo fino alla data della domanda;
b) laddove è risultata mancante la documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, si dovevano calcolare le somme a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute nei limiti della corrispondente documentazione;
in caso contrario, la correntista avrebbe dovuto beneficiare del meccanismo di azzeramento dei saldi intermedi.
In conclusione, non può applicarsi il saldo zero inziale come stabilito dal c.t.u., che, peraltro, non sarebbe neanche un vantaggio per la correntista. E' emerso, infatti, che rispetto al rapporto di c/c n. 246 alcun estratto conto è stato prodotto con riferimento al periodo pregresso intercorso tra la data di inizio del rapporto e la data del 31.12.1999 e che il primo saldo risultante dal primo estratto conto prodotto in giudizio è pari ad £
7.817.438 (€ 4.037,36), ovvero in attivo per il cliente.
Il c.t.u. ha riferito che le rimesse solutorie quantificate sul conto corrente n. 246 nel periodo ultradecennale, pari a complessivi € 900.773,56, assorbono interamente gli addebiti effettuati dalla banca a titolo di competenze maturate su tale rapporto, pari ad €
14.068,19, fino al terzo trimestre 2009, potendosi, pertanto, le stesse considerare irripetibili con esclusione delle competenze relative al quarto trimestre 2009, pari a complessivi €
824,20, non assoggettabili a prescrizione, giacché è orientamento consolidato quello secondo cui la decorrenza della prescrizione delle rimesse solutorie matura sempre dalla data del pagamento (ad es. Cass. n. 29411/2020).
Quanto a tale rapporto, eliminando l'effetto anatocistico a partire dal 5.12.2009, ovvero al periodo successivo alla prescrizione decennale, ed ogni forma di capitalizzazione degli interessi, il consulente ha riferito che nel periodo ante decennio interessato da prescrizione (4.12.1999 – 4.12.2009), le rimesse solutorie ricalcolate sono state quantificate in complessivi € 14.068,19. Allora il saldo finale del conto corrente n.
246, che è stato da questa Corte rielaborato non partendo dal saldo zero come ha fatto il c.t.u., bensì dall'importo del primo estratto conto (positivo per € 4.037,36), nel periodo non soggetto a prescrizione (post 4.12.2009), conduce al risultato pari ad € - 29.775,77
(anziché - 36.340,11 come risultante dal calcolo del c.t.u. riportato a pagina 28 della relazione finale) con una variazione positiva del saldo di € 11.098,87, rispetto a quello bancario risultante dagli estratti conto alla data del 31.3.2018, pari ad € - 40.874,64. Quanto invece al rapporto di conto corrente n. 80554, ricompreso tra l'1.4.2004 (data di accensione) ed il 14.4.2014 (data di estinzione del rapporto), il c.t.u. ha quantificato le competenze complessivamente maturate in complessivi € 16.424,25.
Per ciò che concerne invece il conto s.b.f. n. 60019 gli interessi passivi ricalcolati ammontano a complessivi € 4.821,41, con una contrazione rispetto a quelli risultanti dagli estratti conto (pari ad € 6.480,01), di € 1.658,60. Però tale dato non può essere recepito perché si è già detto che il conto tecnico non è stato oggetto di censure nella domanda originaria esperita in primo grado.
A conclusione il saldo finale del conto corrente n. 80554, escludendo ogni forma di capitalizzazione per l'intero periodo di operatività ha generato nei due rapporti bancari oggetto di indagine una variazione coincidente con quella intervenuta sugli interessi passivi a seguito dei ricalcoli effettuati, pari alla somma di € +5.874,80.
Stante i rilievi della società cliente della banca, si precisa che siffatto accertamento in ordine alla minor esposizione debitoria della società cliente della banca, secondo le regole generali previste dall'ordinamento, e nel rispetto dell'art. 1409 c.c., oltre che della normativa inerente alla cessione di credito in operazioni di cartolarizzazione, potrà essere opposto anche alla cessionaria del credito originariamente fatto valere dalla banca. Ciò si ritiene vada precisato in quanto, successivamente all'introduzione del presente giudizio,
l'appellante ha documentato l'intervenuta cessione di credito maturato nei confronti di nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, da a Parte_1 Controparte_9
Controparte_10
L'esito delle conclusioni consentirebbe di ritenere assorbite le (ulteriori) questioni giuridiche sollevate intorno ai rapporti bancari, comunque definiti per mezzo di analisi econometrica.
Tuttavia, quanto all'anatocismo, pur se condivisibile che sia astrattamente scongiurato dall'ordinamento, giacché illegittima rimane la capitalizzazione trimestrale quando prescinda dalla concertazione tra la banca e la cliente correntista, è anche vero che in seguito alla introduzione dell'art. 25 d.lgs. 342/1999, e dell'emanazione della delibera CICR del 9.2.2000, la capitalizzazione degli interessi è stata resa lecita, purché pattuita in forma scritta con pari periodicità. Per il periodo precedente alla delibera ed alla cennata normativa, invece, tali clausole possono considerarsi nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. Ma la prescrizione decennale, derivante dalla notifica dell'atto di citazione in data 4.12.2019, più che dalle documentate richieste stragiudiziali ex artt. 117 e 119 T.U.B., non pianamente riferibili a tutti i rapporti oggetto di indagine, e non sottoscritte dalla titolare dei rapporti di conto corrente, operante sia per l'accertamento demandato, sia per la domanda di indebito, rende tale questione irrilevante.
Né è possibile stabilire, in assenza di prova se la banca nel corso dei rapporti in questione (e non interessati da prescrizione) possa aver effettivamente applicato condizioni peggiorative per la cliente, fermo restando che le condizioni applicate non possono definirsi “peggiorative” soltanto in presenza di capitalizzazione trimestrale degli interessi perché “sostituiscono” all'assenza di capitalizzazione la capitalizzazione trimestrale.
Identiche considerazioni possono spendersi in tema di cms (comunque adeguatamente imputata ai saldi ricalcolati dal consulente) e di assunta mancata indicazione del TAEG, aspetto quest'ultimo non sempre oggetto di aperta diatriba o speculare contestazione, ma piuttosto qualificabile come eccezione tralaticia che non aggiunge né toglie alcunché rispetto l'economia della decisione, fermo rimanendo che questa consista in una informazione che deve essere fornita ex delibera CICR 2003 nei contratti di apertura di credito, e non nei contratti di conto corrente destinati a non consumatori.
Solo per completezza, ferme restando le regole generali imposte dal riparto dell'onere probatorio, si osserva che alcuna usura oggettiva può riscontrarsi nei rapporti oggetto di indagine, ed in tema può essere ripreso l'insegnamento recepito dalle SS.UU. della suprema Corte con la pronuncia n. 16303/2018, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.ne, c.p.c., dovendosi aggiungere che mancando la prova dell'adeguamento dei rapporti di conto corrente alla delibera CICR 9.1.2000, il consulente abbia correttamente escluso dal capitale i precedenti interessi capitalizzati per definire il corretto importo al quale debbono essere raffrontati gli interessi contabilizzati.
L'eccezione in ordine all'illegittima antergazione o postergazione delle valute, che la banca avrebbe operato nel corso dei rapporti in assenza di apposita pattuizione, va disattesa per insufficienza di allegazione, in quanto non sono state analiticamente indicate le operazioni interessate dalla pretesa antergazione o postergazione.
In conclusione, quanto al rapporto di c/c n. 246, può accogliersi solo in parte la domanda relativa all'accertamento del ricalcolo effettivo del rapporto tenuto conto delle somme illegittimamente addebitate e, dunque, prendendo atto della variazione positiva in favore della correntista della somma di € 11.098,87, rispetto al saldo bancario risultante dagli estratti conto.
Del pari, la domanda relativa al rapporto esaurito di c/c n. 80554 (che può legittimamente considerarsi unitario con il rapporto di c/c s.b.f. n. 60019) vanno accolte, nei limiti dell'operatività della prescrizione, e solo in parte, le domande di ripetizione dell'indebito e di accertamento del ricalcolo effettivo del rapporto tenuto conto delle somme illegittimamente addebitate e, dunque, prendendo atto della variazione positiva in favore della correntista della somma di € 5.874,80 (riferita al rapporto di c/c 80554), in ipotesi comunque da compensare con il maturato controcredito fatto valere dalla banca
(o dalla legittimata società cessionaria) anche in via stragiudiziale nel rapporto sostanziale tra le parti e, comunque, oggetto di definitivo e separato accertamento.
Trattandosi di debito di valuta su quest'ultima somma dovrebbero decorrere gli interessi di mora in misura legale ex art. 1284, c.1 e c.4, c.c. (cfr. Cass. n. 7586/2011).
Tuttavia, la documentazione riferibile alla messa in mora ex artt. 117 e 119 T.U.B. si riferisce a diversi rapporti di conto corrente (la società rappresentata è tale
[...]
ed il rapporto dedotto imputato al conto corrente Controparte_11
n. 8944), potendosi soltanto in un caso risultare effettivamente riferibile ai rapporti di causa (e cioè al rapporto di c/c n.80554), la cui messa in mora è pervenuta all'istituto di credito mediante p.e.c. in data 11.2.2019.
L'appello va dunque accolto nei limiti esposti.
L'accoglimento delle domande formulate dall'appellante, seppure in senso limitato rispetto a quanto richiesto sin dal primigenio giudizio, rende necessaria la riliquidazione anche delle spese di lite di prime cure. Posto che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, c.2 c.p.c.” (cfr. Cass. SS.UU. n. 32061 del 31.10.2022), ricorrono le condizioni, considerata l'entità elevata delle originarie domande rispetto agli importi accolti, per compensare le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in ragione di ¾ e per condannare a corrispondere a Controparte_12 Parte_1 il restante ¼, che va distratto in favore dei procuratori di
[...] [...] dichiaratisi antistatari. Pt_1
Le spese di lite vengono, quindi, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, al valore indeterminabile (complessità media), al valore del decisum, all'importanza e alla natura dell'affare, nonché al risultato conseguito, ex art. 4 del d.m. 10.3.2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13.8.2022 n. 147, applicati i parametri di riferimento leggermente superiori al minimo e ricomprendendo l'espletata fase istruttoria soltanto per il presente grado di giudizio.
Le spese di c.t.u., resasi necessaria per un esatta ricostruzione delle movimentazioni dei conti, come liquidate nel corso dell'istruttoria, vanno poste definitivamente integralmente a carico di Controparte_6
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 360/2022 del
Tribunale di Terni:
dichiara che il saldo del rapporto di c/c n. 246 va rettificato nella somma di – 29.775,77
Euro alla data del 31.3.2018;
condanna in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in Controparte_1 favore di € 5.874,80, oltre Parte_1 interessi di mora in misura legale ex art. 1284, c.1 e c.3 c.c., a far data dall'11.2.2019; dichiara compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura di ¾ e condanna in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
a rifondere a il restante ¼, Parte_1 liquidato per il primo grado in € 1.000,00 per compensi professionali e per il grado di appello in € 1.700,00 per compensai professionali, oltre il rimborso forfettario delle spese generali i.v.a. e c.a.p. come per legge per tutte le somme liquidate, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
pone le spese di c.t.u., come liquidate nel corso dell'istruttoria, definitivamente integralmente a carico di Controparte_6
Perugia, 20.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Claudio Baglioni dott.ssa Claudia Matteini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 717/2022
promossa da:
p.iva , con sede Parte_1 P.IVA_1 in Narni (TR), via Ara Murata n. 14, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Fabrizio Ceppi e Silvia Ceppi, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio, sito in Perugia, via Favorita n. 9
appellante
contro p.i. , in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale in Torino (TO), piazza San Carlo 156, iscritta all'Albo delle banche al n.5361, aderente al fondo interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di garanzia, incorporante con sede in Terni, via Tacito n. 49 c.f.. Controparte_2
, già quale società incorporante, giusto P.IVA_3 Controparte_3 atto di fusione del 16.11.2012 ai rogiti Notaio Dr rep. n. 78695, racc. 18177, Persona_1 registrato a Perugia il 26.11.2012 al n.24579 serie 1t, di Controparte_4
giusto
[...] Controparte_5 atto di fusione per incorporazione del 21.11.2016 a rogito Notaio Persona_2 rep.n.2490, racc.n.1306, in persona del Procuratore Avv. Elisa Billi in forza di procura del
10.06.2022, rep. n. 46679 – racc. n. 15454, per autentica del Notaio Dott.ssa
[...]
, ed elettivamente domiciliata in , via Cairoli n. 38, presso e nello Studio Per_3 CP_4 dell'Avv. Lorenzo Battisti
appellata
Oggetto: azione di accertamento del saldo di conti correnti bancari per corrispondenza
e domanda di condanna alla restituzione di somme illegittimamente addebitate.
Conclusioni delle parti
Come nelle note predisposte in funzione del verbale di udienza del 20.6.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato Parte_1
(breviter anche ha proposto appello avverso la
[...] Parte_1 sentenza n. 360/2022, emessa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dal Tribunale di Terni in data 26.4.2022 nella causa iscritta al R.G.C. n. 3021/2019 con la quale venivano respinte le sue domande nei confronti di (breviter anche “la banca”) dirette Controparte_6 all'accertamento del saldo di conti correnti bancari di corrispondenza (uno, il n. 246, ancora in essere, l'altro, il n. 800554, estinto) e ad ottenere la condanna alla restituzione di somme illegittimamente addebitate.
La banca aveva resistito eccependo l'inammissibilità delle domande per intervenuto accordo transattivo, e, in via preliminare, la prescrizione in virtù del trascorso termine decennale di cui all'art. 1946 c.c., per tutte le operazioni compiute anteriormente al
4.12.2009.
I motivi di appello sono stati formulati in varie articolazioni del gravame, rubricate ai numeri I-IX.
col primo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza per inesatta Parte_1 qualificazione delle domande azionate per accertare l'inesistenza dei contratti di conto corrente (rapporto n. 246 [ancora aperto] e n. 80554 [estinto], originariamente e rispettivamente stipulati con e con la Controparte_7 CP_3
e la nullità degli stessi per carenza della forma scritta e la
[...] Controparte_3 conseguente illegittimità di quanto indebitamente percepito e trattenuto dalla banca in carenza di pattuizione. Ha precisato che: le domande di inesistenza dei contratti e/o di nullità per carenza di forma erano tese ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell'applicazione degli interessi ultra-legali e composti, delle c.m.s., delle antergazioni e postergazioni delle valute e di qualsiasi altra spesa e commissione richiesta dalla banca, mentre il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente qualificato le domande dell'appellante quali domande di nullità del contratto per violazione di norme imperative o per indeterminatezza dell'oggetto; ciò avrebbe dovuto determinare l'istituto di credito a offrire la prova contraria dell'esistenza del rapporto in cui erano stati pattuiti gli interessi ultra-legali e le altre poste applicate nel rapporto di c/c di riferimento, cosa che non sarebbe avvenuta.
Col secondo e terzo motivo ha censurato la sentenza perché il primo Giudice non aveva disposto la c.t.u. ravvisando una carenza “contabile” per l'incompletezza della documentazione prodotta mentre neppure medio-tempore ciò avrebbe impedito la ricostruzione del rapporto, potendosi comunque operare il raccordo tra l'ultimo saldo finale disponibile ed il primo saldo iniziale disponibile.
Col quarto motivo la doglianza è stata rivolta al fatto che il Giudice non aveva tratto alcun effetto concludente dalla mancata produzione della documentazione contrattuale e degli estratti conto, domandata ex art. 210 c.p.c..
Col quinto motivo la critica si è incentrata sulla ritenuta illegittima applicazione da parte della banca di interessi passivi, calcolati in misura superiore a quella legale, adozione di pratiche anatocistiche e capitalizzazione trimestrale di interessi passivi laddove l'adeguamento alla delibera CICR del 2000 avrebbe imposto, in caso di applicazioni peggiorative la necessaria approvazione per iscritto da parte del cliente;
per entrambi i rapporti di conto corrente vi sarebbe stata l'applicazione di commissioni di massimo scoperto nulle per carenza di forma, o comunque per l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto; erano state poste in essere antergazioni e postergazioni di valuta aggiungendo o sottraendo un certo numero di c.d. “giorni banca” alla valuta effettiva al fine di lucrare competenze e percepire interessi non dovuti, pratica non pattuita e, comunque, nulla.
L'appellante, in ordine agli interessi ritenuti superiori al tasso soglia, con il sesto motivo ha domandato l'accertamento dell'esistenza di usura pattizia, sostenendo lo sforamento trimestrale nei documenti già prodotti argomentando come le somme versate dalla cliente fossero da ritenersi illegittime, secondo i crismi che attengono la disciplina dell'indebito oggettivo con conseguente rettifica del saldo quanto al rapporto di c/c n.246
(ancora in essere) per la somma di € 73.016,76 e la ripetizione dell'indebito per la somma di € 23.324,81, quanto al c/c n. 80554 (estinto).
Col settimo motivo ha censurato la sentenza per non avere tenuto conto che i rapporti di conto corrente fossero assistiti da affidamento bancario, benché soltanto dichiarato incidentalmente dall'istituto di credito nelle proprie comunicazioni.
Ha precisato, infine, che non era stata stipulata tra le parti alcuna transazione ma, al più, un mero riconoscimento di debito con piano di rientro che non impedirebbe la rilevata nullità dei rapporti e che l'assenza di contestazione degli estratti conto non potesse considerarsi rilevante, riguardando la controversia aspetti meramente contabili.
Con comparsa del 16.2.2022, ritualmente depositata, si è costituita in giudizio la banca, sostenendo l'infondatezza dell'appello ed evidenziando l'incompletezza della documentazione versata in atti.
Su tale aspetto ha precisato, quanto all'onere della prova, che incomberebbe sull'appellante, quale correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, oltre all'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto evidenzianti le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute per dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa.
Ha evidenziato: la mancata produzione del contratto di conto corrente, da parte della società appellante, di cui era stato domandato, a vario titolo, l'accertamento della nullità, senza la produzione di scritture di raccordo, documenti comunque ritenuti non utili al fine di procedere all'integrale ricalcolo per i periodi di vuoto documentale;
la natura esplorativa dell'istanza di c.t.u. e che non avesse mai richiesto alla Parte_1 banca la documentazione ex art. 119 t.u.b. prima dell'introduzione del giudizio;
la piena liceità della c.m.s.; rispetto alla capitalizzazione trimestrale aveva ritenuto indimostrato l'onere probatorio in capo alla società correntista e che l'anatocismo era legittimo a decorrere dall'1.7.2000 in ragione della delibera CICR;
in ordine al c.d. gioco delle valute erano generiche e sfornite di prova le affermazioni di e sin dal 2009 la Parte_1 questione relativa all'integrazione e postergazione dei giorni di valuta non era più attuale;
l'applicazione dei tassi era conforme alla legge n.108/1996 e ha contestato la metodologia seguita per la determinazione delle somme che la banca sarebbe chiamata a restituire;
il TAEG consisterebbe in un'informazione da fornire secondo la delibera Cicr
2003 nei contratti di apertura di credito, e non invece nei contratti di conto corrente destinati a non consumatori e nel caso di accoglimento delle domande dovesse essere tenuta alla restituzione della sola differenza tra gli interessi applicati e il tasso soglia pro tempore vigente;
le parti avevano definito i rapporti di dare-avere attraverso una proposta transattiva instata da e da lei accettata, sicché la posizione debitoria Parte_1 era definita con il pagamento in favore della di € 38.392,22, secondo un piano di CP_8 rientro concordato.
Ha poi eccepito, in via subordinata, la prescrizione in relazione ai rapporti cessati ante decennio rispetto alla data di notifica dell'atto di citazione (e cioè in data 4.12.2019), ex art. 2946 c.c., ed anche in relazione alle rimesse confluite sui conti ante decennio.
Nel corso del giudizio è stata espletata una c.t.u..
Le parti hanno formulato le proprie conclusioni nelle note previste per l'udienza del
20.6.2024 e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei rituali termini per il deposito degli atti ex art. 190 c.p.c. Iniziando ad esaminare il primo motivo di appello va precisato che ad un certo punto verrà trattato unitamente ai successivi perché non è stato facile enuclearli precisamente dalla narrativa dell'appello secondo il criterio della specificità risultando enunciati in termini alquanto generici con impostazione più aderente ad un giudizio di primo grado piuttosto che a censure tipiche del mezzo di impugnazione.
Deve essere poi chiarito che la correntista sin dal giudizio di primo grado ha domandato l'accertamento dell'inesistenza di qualsiasi pattuizione e ha concluso per la dichiarazione di nullità in ragione della carenza della forma richiesta ad substantiam e, in subordine, ha chiesto l'accertamento della nullità per contrarietà a norme imperative delle pattuizioni operanti tra la società cliente e la banca (v. citazione, pagg. nn.16 e 27).
E allora, nonostante in sede di gravame abbia fatto riferimento all'“inesistenza del contratto e/o nullità per carenza di forma scritta” (pag. 8 atto di citazione in appello), dalla lettura del cennato atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e dalle memorie ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c., che hanno definito petitum e causa petendi, si evince che ha dedotto all'inizio del giudizio soltanto la mancata pattuizione scritta di specifiche clausole contrattuali (capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
commissione di massimo scoperto;
interessi ultralegali;
postergazioni e antergazioni) e non dell'intero contratto. Non depongono in tal senso neanche le precisazioni a pagina 4
e 5 della cennata memoria, ove, dopo aver ipotizzato il caso in cui è la banca a dover provare l'esistenza del contratto, puntualizza poi espressamente a pagina 5 “l'inesistenza di qualsiasi pattuizione”, non già del contratto.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di intervenuta transazione tra le parti che, in tesi, consentirebbe di ritenere le domande dell'appellante rinunciate (v. doc.
n. 6 allegato alla comparsa di risposta). L'atto, qualificabile come accordo transattivo avente carattere non novativo dei rapporti intercorrenti tra la banca e la società correntista, come si evince dall'art. 7 dell'atto, stante la dicitura ““il presente impegno non costituisce novazione alcuna delle obbligazioni originarie”, non vale quale rinuncia unilaterale a sollevare eccezioni sul debito, ma attesta una mera situazione debitoria di quest'ultima, con contestuale piano di rientro in favore dell'istituto di credito, sicché sul piano sostanziale consiste in un riconoscimento di debito che non può ritenersi preclusivo dell'accertamento delle questioni relative all'invalidità di clausole dei rapporti di conto corrente in esame, ovvero il conto corrente di corrispondenza n. 246, cui è collegato il conto SBF n. 3001103, aperto sin dal 1983, ed il conto corrente bancario di corrispondenza n. 80554, cui era collegato il conto SBF n. 60019, ad oggi estinto.
Ciò posto, vale rimarcare che il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, quindi, a dare conto sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.
L'assenza di pattuizione di valide clausole contrattuali per iscritto è stata allegata dall'appellante e, contestualmente, la banca convenuta ha opposto l'esistenza di un valido contratto, senza, tuttavia, curarne il deposito, anche se richiesto ex art. 210 c.p.c., unitamente alla produzione degli estratti conto mancanti.
Vero è anche che occorre distinguere i due rapporti di conto corrente in oggetto giacché il rapporto di c/c n. 246 è operativo sin dal 1983, tempo in cui non era vigente l'obbligo di forma scritta ad substantiam per i contratti bancari, introdotto soltanto a partire dall'entrata in vigore del t.u.b. nell'anno 1993. E va anche rimarcato che le domande dell'appellante rimangano confinate alla pronuncia dichiarativa (di mero accertamento) per quanto attiene il rapporto di c/c n. 246, mentre si estendono anche alla pronuncia di ripetizione dell'indebito per quanto attiene al rapporto di c/c n.80554.
Ora, se agisce in giudizio il correntista con azione di accertamento del saldo di conto corrente o di ripetizione dell'indebito, è onere dello stesso, in applicazione degli ordinari criteri di riparto sanciti dall'art. 2697 c.c., fornire la prova dei propri assunti e produrre quindi la documentazione posta a base delle proprie richieste. In particolare, il correntista che invochi l'adozione di una sentenza di accertamento della nullità del contratto di conto corrente o di singole clausole negoziali, poiché redatte in violazione delle disposizioni imperative in tema di divieto di anatocismo o di usura, e chiede la condanna della banca alla restituzione degli importi in ipotesi illegittimamente versati in applicazione delle clausole colpite da nullità, deve produrre in giudizio la sequenza degli estratti conto e ogni altra documentazione rilevante.
E', pertanto, a carico del correntista la produzione degli estratti conto e, soltanto quando il contratto sia stato effettivamente e pacificamente concluso in forma scritta, di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati attraverso la produzione del contratto (cfr. Cass. n. 4718/2022 e Cass. n. 33009/2019). Nel caso in cui l'allegazione della conclusione del contratto soltanto per fatti concludenti sia incontroversa tra le parti andrà dato atto, per il periodo successivo all'entrata in vigore del t.u.b., dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultra-legali e della commissione di massimo scoperto;
nella fattispecie in oggetto la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta è stata contrastata dalla banca, che ha sostenuto la valida conclusione, in quella forma, del negozio, sicché non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova di documentare l'inesistenza dell'accordo (fatto negativo), incombendo viceversa sulla banca convenuta di darne positivo riscontro (cfr. Cass. n.
6480/2021). Invero, la banca ha dedotto che non corrisponda al vero che non Parte_1 abbia sottoscritto i contratti di conto corrente, contrastando, quindi, l'assenza di forma scritta degli stessi, e, quindi, delle singole clausole, con la conseguenza che l'onere della prova incombeva su di lei. E nel caso in cui ci si trovi al cospetto di due allegazioni di segno opposto, ovvero quella negativa, attorea, e quella positiva, della banca, ambedue astrattamente sostenibili, il contrasto debba essere risolto, affermando il primato dell'allegazione negativa attorea, piuttosto che di quella positiva del convenuto, senza che si possa discorrere di inversione dell'onere probatorio e, tantomeno, di eccezione alla regola dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Corte di app. di Napoli, Sez. III,
n. 5197/2022; Corte di app. Napoli, Sez. III, n. 1362/2023).
Nello stesso senso, sul piano logico, l'eccezione, e cioè la conseguenza logica, rappresentata dal fatto che non si possa fornire prova di ciò che si assume essere nullo od inesistente, si porrebbe in ontologica incompatibilità con la premessa giuridica (la regola) dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. ricadente sulla stessa parte che ne afferma l'inesistenza finendo, non già per confermarla, bensì per annullarla. Quindi, la regola generale applicabile al caso in questione è che l'onere probatorio ricade sull'appellante, ma può ritenersi sufficientemente assolto pervenendo all'esame della documentazione allegata, ed in particolare avuto riguardo alla produzione degli estratti di conto corrente in possesso della correntista, ma anche escludendo il suo assolvimento a carico della banca avendo la correntista allegato l'inesistenza di condizioni economiche preventivamente pattuite. Si intende dire che avendo l'attrice affermato di aver versato somme di denaro indebitamente a controparte e dichiarato che il rapporto di conto corrente in questione non risulta supportato da alcuna preventiva pattuizione in ordine alle condizioni economiche, e, al contempo, essendosi la convenuta limitata ad allegare
(in modo del tutto generico) l'esistenza di condizioni economiche regolanti il rapporto, ci si trova dinanzi a due allegazioni, di segno opposto, ma del tutto equipollenti, ragion per cui l'allegazione negativa (generica) dell'attrice (inesistenza di condizioni economiche), per quanto temporalmente precedente quella positiva dell'avversario vale, da un lato, quale contestazione del fatto impeditivo o modificativo (dettato dall'esistenza di valide pattuizioni economiche), dall'altro, risulta sufficiente a rendere controverso e, quindi, bisognoso di prova, il fatto impeditivo (o modificativo) medesimo, in quanto allegato in modo altrettanto generico dal presunto debitore convenuto. Le due allegazioni allora si equivalgono nel difettare di specificità, ma l'allegazione negativa dell'attore conferisce a quella positiva del convenuto un carattere quantomeno controverso che trova un sicuro limite nel fatto pacifico di inizio del rapporto di conto corrente n. 246, operativo sin dal
1983 ed ancora in essere, sicché sottratto all'obbligo di stipula in forma scritta ad substantiam decorrente, come detto, soltanto dall'entrata in vigore del t.u.b..
Vale anche aggiungere che la banca non ha dato seguito all'ordine di esibizione, richiesto dalla società correntista ex art. 210 c.p.c., valutabile quale comportamento processuale rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.c., e non ha contestato che la società correntista abbia richiesto la documentazione dei rapporti in questione ex art. 119
TUB ante causam (v. atto di citazione: doc. nn. 7 e 8) e ciò ha rilevanza quale effetto interruttivo sul decorso della prescrizione.
Pertanto, la prova di resistenza in ordine al soddisfacimento dell'onere probatorio da parte dell'appellante (quale correntista) può ritenersi raggiunta (e soddisfatta) proprio nei limiti dei fatti concludenti, perché pacifici e non contestati.
Avendo avuto, dunque, il rapporto di conto corrente n. 246 origine in epoca antecedente al 1992, quando cioè non vi era l'obbligo di stipula per iscritto dei contratti bancari, non necessita la produzione del contratto, potendo essere la prova inferita da elementi diversi, ed anche addotti dalle parti del giudizio. L'incompletezza degli estratti conto e la mancanza di ulteriore documentazione spendibile allo scopo, avendo la cliente lamentato l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo, non impedisce cioè la ricostruzione del rapporto di conto corrente a far data dal primo estratto conto presente né la decisione della controversia in ordine al rapporto di conto corrente dedotto, se pur nei limiti di quanto effettivamente ricostruito non avendo dimostrato l'eventuale esistenza di un saldo più elevato a suo favore (ex multis: Cass. 8.7.2024, n. 18560 e Cass.
17.1.2024 n. 1763). Invero, la recente pronuncia della Corte di cassazione n. 1763 del 2024
(cui si rinvia in parte motiva unitamente alle motivazioni analoghe delle sentenze di
Cassazione nn. 4043, 4067, 5387, 11270 e 11577 del 2024) ha stabilito che nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario, al di là dei naturali oneri probatori imposti ex art. 2697 c.c., una volta esclusa la validità della pattuizione degli interessi ultra-legali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di commissioni di massimo scoperto o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni di valuta) e riscontrata la mancanza di parte degli estratti conto, l'accertamento del dare/avere può essere effettuato con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. anche: Cass. n. 22290 del
2023 e Cass. n. 10293 del 2023).
Né può applicarsi nella fattispecie l'orientamento secondo cui “nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali
o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa;
in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica
l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi” (cfr. Cass.
2.5.2024 n. 11735 e Cass. 29.10.2020 n. 23852) perché difettano il presupposto essenziale che vi siano domande reciproche tra correntista e banca, con onere probatorio a carico di entrambi, senza tacere del fatto che il primo estratto conto (in ordine cronologico) prodotto non reca un saldo iniziale a debito del cliente, essendo vero, viceversa, che il saldo è a credito (come si vedrà meglio in seguito) sicché il suo azzeramento non terrebbe in considerazione la prova del proprio credito (seppure limitata) fornita dall'attrice e si risolverebbe in un pregiudizio ingiustificato per la correntista. Venendo più specificamente all'esame delle censure che si riflettono sui rapporti intercorsi tra la cliente correntista e l'istituto di credito va analizzato, secondo i principi appena richiamati, l'esito della consulenza d'ufficio parametrato con le eccezioni e le domande azionate dalla correntista e con le contrastanti osservazioni della banca.
Precisazione preliminare è che il rapporto di c/c s.b.f. n.90053 - ricompreso dal c.t.u. in una delle due ipotesi di calcolo perché le competenze venivano girocontate nel rapporto di conto corrente n. 246 -, non va preso in considerazione in quanto non oggetto di domanda originaria, ovvero per non avere l'attrice allegato illegittimi addebiti sul conto tecnico in base a clausole invalide. Questo è il motivo per cui non è stato menzionato nel quesito. Si può pertanto recepire il calcolo (alternativo) effettuato senza tenere conto dello stesso.
L'indagine espletata va, dunque, correttamente limitata agli estratti conto rinvenuti e riferibili al rapporto n. 246 (senza considerare, per gli stessi motivi testé enunciati, il rapporto s.b.f. n. 3001103), intrattenuto presso la Controparte_7
ed agli estratti conto rinvenuti e riferibili al rapporto n. 80554 (senza considerare,
[...] per gli stessi motivi, il rapporto s.b.f. n. 60019), intrattenuto presso Controparte_3
Invero, nessuna censura è stata tempestivamente svolta dalla correntista
[...] rispetto ai due conti tecnici appoggiati sui conti di corrispondenza e in particolare Pt_2 in ordine alla previsione contrattuale di clausole invalide o all'applicazione di poste illegittime, ragion per cui una pronuncia che ne tenesse conto sarebbe viziata da ultrapetizione. Il riferimento ai due conti s.b.f. nel quesito al c.t.u. è stata una svista che in questa sede di intende emendare.
E' il caso di precisare, in ordine al rapporto di conto corrente s.b.f. n.3001103, che il c.t.u. non ha comunque effettuato alcun accertamento, consistendo le movimentazioni di dare/avere intervenute in operazioni di carico e scarico di effetti s.b.f. senza addebito di competenze e, quindi, senza alcun effetto anatocistico. Il rilievo è condivisibile, cosicché
l'indagine richiesta rimane confinata ai rapporti di conto corrente nn. 246 e 80554, ed al rapporto di conto corrente s.b.f. n. 60019.
Va poi rimarcato che il calcolo del dovuto doveva essere fatto tenendo conto che: a) non essendovi documentazione risalente all'inizio del rapporto, ma avendo il correntista dimostrato l'esistenza di un saldo positivo in suo favore si doveva partire da tale dato con successiva rideterminazione del saldo finale utilizzando la documentazione (seppure incompleta) relativa al periodo successivo fino alla data della domanda;
b) laddove è risultata mancante la documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, si dovevano calcolare le somme a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute nei limiti della corrispondente documentazione;
in caso contrario, la correntista avrebbe dovuto beneficiare del meccanismo di azzeramento dei saldi intermedi.
In conclusione, non può applicarsi il saldo zero inziale come stabilito dal c.t.u., che, peraltro, non sarebbe neanche un vantaggio per la correntista. E' emerso, infatti, che rispetto al rapporto di c/c n. 246 alcun estratto conto è stato prodotto con riferimento al periodo pregresso intercorso tra la data di inizio del rapporto e la data del 31.12.1999 e che il primo saldo risultante dal primo estratto conto prodotto in giudizio è pari ad £
7.817.438 (€ 4.037,36), ovvero in attivo per il cliente.
Il c.t.u. ha riferito che le rimesse solutorie quantificate sul conto corrente n. 246 nel periodo ultradecennale, pari a complessivi € 900.773,56, assorbono interamente gli addebiti effettuati dalla banca a titolo di competenze maturate su tale rapporto, pari ad €
14.068,19, fino al terzo trimestre 2009, potendosi, pertanto, le stesse considerare irripetibili con esclusione delle competenze relative al quarto trimestre 2009, pari a complessivi €
824,20, non assoggettabili a prescrizione, giacché è orientamento consolidato quello secondo cui la decorrenza della prescrizione delle rimesse solutorie matura sempre dalla data del pagamento (ad es. Cass. n. 29411/2020).
Quanto a tale rapporto, eliminando l'effetto anatocistico a partire dal 5.12.2009, ovvero al periodo successivo alla prescrizione decennale, ed ogni forma di capitalizzazione degli interessi, il consulente ha riferito che nel periodo ante decennio interessato da prescrizione (4.12.1999 – 4.12.2009), le rimesse solutorie ricalcolate sono state quantificate in complessivi € 14.068,19. Allora il saldo finale del conto corrente n.
246, che è stato da questa Corte rielaborato non partendo dal saldo zero come ha fatto il c.t.u., bensì dall'importo del primo estratto conto (positivo per € 4.037,36), nel periodo non soggetto a prescrizione (post 4.12.2009), conduce al risultato pari ad € - 29.775,77
(anziché - 36.340,11 come risultante dal calcolo del c.t.u. riportato a pagina 28 della relazione finale) con una variazione positiva del saldo di € 11.098,87, rispetto a quello bancario risultante dagli estratti conto alla data del 31.3.2018, pari ad € - 40.874,64. Quanto invece al rapporto di conto corrente n. 80554, ricompreso tra l'1.4.2004 (data di accensione) ed il 14.4.2014 (data di estinzione del rapporto), il c.t.u. ha quantificato le competenze complessivamente maturate in complessivi € 16.424,25.
Per ciò che concerne invece il conto s.b.f. n. 60019 gli interessi passivi ricalcolati ammontano a complessivi € 4.821,41, con una contrazione rispetto a quelli risultanti dagli estratti conto (pari ad € 6.480,01), di € 1.658,60. Però tale dato non può essere recepito perché si è già detto che il conto tecnico non è stato oggetto di censure nella domanda originaria esperita in primo grado.
A conclusione il saldo finale del conto corrente n. 80554, escludendo ogni forma di capitalizzazione per l'intero periodo di operatività ha generato nei due rapporti bancari oggetto di indagine una variazione coincidente con quella intervenuta sugli interessi passivi a seguito dei ricalcoli effettuati, pari alla somma di € +5.874,80.
Stante i rilievi della società cliente della banca, si precisa che siffatto accertamento in ordine alla minor esposizione debitoria della società cliente della banca, secondo le regole generali previste dall'ordinamento, e nel rispetto dell'art. 1409 c.c., oltre che della normativa inerente alla cessione di credito in operazioni di cartolarizzazione, potrà essere opposto anche alla cessionaria del credito originariamente fatto valere dalla banca. Ciò si ritiene vada precisato in quanto, successivamente all'introduzione del presente giudizio,
l'appellante ha documentato l'intervenuta cessione di credito maturato nei confronti di nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, da a Parte_1 Controparte_9
Controparte_10
L'esito delle conclusioni consentirebbe di ritenere assorbite le (ulteriori) questioni giuridiche sollevate intorno ai rapporti bancari, comunque definiti per mezzo di analisi econometrica.
Tuttavia, quanto all'anatocismo, pur se condivisibile che sia astrattamente scongiurato dall'ordinamento, giacché illegittima rimane la capitalizzazione trimestrale quando prescinda dalla concertazione tra la banca e la cliente correntista, è anche vero che in seguito alla introduzione dell'art. 25 d.lgs. 342/1999, e dell'emanazione della delibera CICR del 9.2.2000, la capitalizzazione degli interessi è stata resa lecita, purché pattuita in forma scritta con pari periodicità. Per il periodo precedente alla delibera ed alla cennata normativa, invece, tali clausole possono considerarsi nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. Ma la prescrizione decennale, derivante dalla notifica dell'atto di citazione in data 4.12.2019, più che dalle documentate richieste stragiudiziali ex artt. 117 e 119 T.U.B., non pianamente riferibili a tutti i rapporti oggetto di indagine, e non sottoscritte dalla titolare dei rapporti di conto corrente, operante sia per l'accertamento demandato, sia per la domanda di indebito, rende tale questione irrilevante.
Né è possibile stabilire, in assenza di prova se la banca nel corso dei rapporti in questione (e non interessati da prescrizione) possa aver effettivamente applicato condizioni peggiorative per la cliente, fermo restando che le condizioni applicate non possono definirsi “peggiorative” soltanto in presenza di capitalizzazione trimestrale degli interessi perché “sostituiscono” all'assenza di capitalizzazione la capitalizzazione trimestrale.
Identiche considerazioni possono spendersi in tema di cms (comunque adeguatamente imputata ai saldi ricalcolati dal consulente) e di assunta mancata indicazione del TAEG, aspetto quest'ultimo non sempre oggetto di aperta diatriba o speculare contestazione, ma piuttosto qualificabile come eccezione tralaticia che non aggiunge né toglie alcunché rispetto l'economia della decisione, fermo rimanendo che questa consista in una informazione che deve essere fornita ex delibera CICR 2003 nei contratti di apertura di credito, e non nei contratti di conto corrente destinati a non consumatori.
Solo per completezza, ferme restando le regole generali imposte dal riparto dell'onere probatorio, si osserva che alcuna usura oggettiva può riscontrarsi nei rapporti oggetto di indagine, ed in tema può essere ripreso l'insegnamento recepito dalle SS.UU. della suprema Corte con la pronuncia n. 16303/2018, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.ne, c.p.c., dovendosi aggiungere che mancando la prova dell'adeguamento dei rapporti di conto corrente alla delibera CICR 9.1.2000, il consulente abbia correttamente escluso dal capitale i precedenti interessi capitalizzati per definire il corretto importo al quale debbono essere raffrontati gli interessi contabilizzati.
L'eccezione in ordine all'illegittima antergazione o postergazione delle valute, che la banca avrebbe operato nel corso dei rapporti in assenza di apposita pattuizione, va disattesa per insufficienza di allegazione, in quanto non sono state analiticamente indicate le operazioni interessate dalla pretesa antergazione o postergazione.
In conclusione, quanto al rapporto di c/c n. 246, può accogliersi solo in parte la domanda relativa all'accertamento del ricalcolo effettivo del rapporto tenuto conto delle somme illegittimamente addebitate e, dunque, prendendo atto della variazione positiva in favore della correntista della somma di € 11.098,87, rispetto al saldo bancario risultante dagli estratti conto.
Del pari, la domanda relativa al rapporto esaurito di c/c n. 80554 (che può legittimamente considerarsi unitario con il rapporto di c/c s.b.f. n. 60019) vanno accolte, nei limiti dell'operatività della prescrizione, e solo in parte, le domande di ripetizione dell'indebito e di accertamento del ricalcolo effettivo del rapporto tenuto conto delle somme illegittimamente addebitate e, dunque, prendendo atto della variazione positiva in favore della correntista della somma di € 5.874,80 (riferita al rapporto di c/c 80554), in ipotesi comunque da compensare con il maturato controcredito fatto valere dalla banca
(o dalla legittimata società cessionaria) anche in via stragiudiziale nel rapporto sostanziale tra le parti e, comunque, oggetto di definitivo e separato accertamento.
Trattandosi di debito di valuta su quest'ultima somma dovrebbero decorrere gli interessi di mora in misura legale ex art. 1284, c.1 e c.4, c.c. (cfr. Cass. n. 7586/2011).
Tuttavia, la documentazione riferibile alla messa in mora ex artt. 117 e 119 T.U.B. si riferisce a diversi rapporti di conto corrente (la società rappresentata è tale
[...]
ed il rapporto dedotto imputato al conto corrente Controparte_11
n. 8944), potendosi soltanto in un caso risultare effettivamente riferibile ai rapporti di causa (e cioè al rapporto di c/c n.80554), la cui messa in mora è pervenuta all'istituto di credito mediante p.e.c. in data 11.2.2019.
L'appello va dunque accolto nei limiti esposti.
L'accoglimento delle domande formulate dall'appellante, seppure in senso limitato rispetto a quanto richiesto sin dal primigenio giudizio, rende necessaria la riliquidazione anche delle spese di lite di prime cure. Posto che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, c.2 c.p.c.” (cfr. Cass. SS.UU. n. 32061 del 31.10.2022), ricorrono le condizioni, considerata l'entità elevata delle originarie domande rispetto agli importi accolti, per compensare le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in ragione di ¾ e per condannare a corrispondere a Controparte_12 Parte_1 il restante ¼, che va distratto in favore dei procuratori di
[...] [...] dichiaratisi antistatari. Pt_1
Le spese di lite vengono, quindi, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, al valore indeterminabile (complessità media), al valore del decisum, all'importanza e alla natura dell'affare, nonché al risultato conseguito, ex art. 4 del d.m. 10.3.2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13.8.2022 n. 147, applicati i parametri di riferimento leggermente superiori al minimo e ricomprendendo l'espletata fase istruttoria soltanto per il presente grado di giudizio.
Le spese di c.t.u., resasi necessaria per un esatta ricostruzione delle movimentazioni dei conti, come liquidate nel corso dell'istruttoria, vanno poste definitivamente integralmente a carico di Controparte_6
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 360/2022 del
Tribunale di Terni:
dichiara che il saldo del rapporto di c/c n. 246 va rettificato nella somma di – 29.775,77
Euro alla data del 31.3.2018;
condanna in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in Controparte_1 favore di € 5.874,80, oltre Parte_1 interessi di mora in misura legale ex art. 1284, c.1 e c.3 c.c., a far data dall'11.2.2019; dichiara compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura di ¾ e condanna in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
a rifondere a il restante ¼, Parte_1 liquidato per il primo grado in € 1.000,00 per compensi professionali e per il grado di appello in € 1.700,00 per compensai professionali, oltre il rimborso forfettario delle spese generali i.v.a. e c.a.p. come per legge per tutte le somme liquidate, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
pone le spese di c.t.u., come liquidate nel corso dell'istruttoria, definitivamente integralmente a carico di Controparte_6
Perugia, 20.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Claudio Baglioni dott.ssa Claudia Matteini