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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 444/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 444/2024
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...] - Germania, C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a via Giuseppe Simili, 23 Catania, presso lo studio dell'avvocato
AMORE CONCETTA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 15.01.2024, premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con a Belpasso il 12/05/2022, unione dalla quale non sono Controparte_1
nati figli, ha chiesto al Tribunale di pronunciare della separazione personale dal marito, senza ulteriori domande. Alla prima udienza del 09/09/2024 sono comparsi personalmente ed altresì Parte_1
anche se non costituito a mezzo di difensore, sicché il procuratore di Controparte_1
parte ricorrente ha chiesto un breve rinvio per verificare la volontà della propria assistita di riconciliarsi.
All'udienza del 26.02.2025, ha confermato la volontà di separarsi e il Parte_1
procuratore di parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa, sicché vi è stata la rimessione al
Collegio, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, nonostante sia Controparte_1
stato regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La natura delle doglianze esposte dalla parte ricorrente nel corso del giudizio e la deduzione del venir meno del legame coniugale rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata da parte ricorrente.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia del convenuto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 444/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA la contumacia di Controparte_1
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
DICHIARA irripetibili le spese processuali;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Belpasso
(CT) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio, all'atto n. 9, parte 1, anno 2022.
Così deciso a Catania il giorno 4.04.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale. IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 444/2024
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...] - Germania, C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a via Giuseppe Simili, 23 Catania, presso lo studio dell'avvocato
AMORE CONCETTA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 15.01.2024, premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con a Belpasso il 12/05/2022, unione dalla quale non sono Controparte_1
nati figli, ha chiesto al Tribunale di pronunciare della separazione personale dal marito, senza ulteriori domande. Alla prima udienza del 09/09/2024 sono comparsi personalmente ed altresì Parte_1
anche se non costituito a mezzo di difensore, sicché il procuratore di Controparte_1
parte ricorrente ha chiesto un breve rinvio per verificare la volontà della propria assistita di riconciliarsi.
All'udienza del 26.02.2025, ha confermato la volontà di separarsi e il Parte_1
procuratore di parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa, sicché vi è stata la rimessione al
Collegio, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, nonostante sia Controparte_1
stato regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La natura delle doglianze esposte dalla parte ricorrente nel corso del giudizio e la deduzione del venir meno del legame coniugale rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata da parte ricorrente.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia del convenuto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 444/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA la contumacia di Controparte_1
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
DICHIARA irripetibili le spese processuali;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Belpasso
(CT) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio, all'atto n. 9, parte 1, anno 2022.
Così deciso a Catania il giorno 4.04.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale. IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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