Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4698 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del
11.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 20983/2024 RG Lav. prev.
TRA
, rappresentata e difesa da gli avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Mazzella e Salvia Antonelli con i quali elettivamente domicilia in Procida (NA) alla Via
Vittorio Emanuele n. 262, come da procura versata in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Roberto Maisto con elezione di domicilio in Napoli alla via A. De Gasperi n.55, come da procura versata in atti resistente
Oggetto: Assegno sociale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 3.10.2024 la ricorrente in epigrafe ha esposto che il 2.04.2021 presentava domanda amministrativa per l'assegno sociale ex art. 3 L. 335/1995; che l rigettava la domanda stanti le donazioni immobiliari compiute nell'anno 2019, tali da CP_1 far presumere l'insussistenza di uno stato di bisogno economico, nella sostanza per difetto del requisito reddituale.
Ha dedotto di trovarsi nelle condizioni economiche (stato di bisogno) per percepire l'assegno sociale, evidenziando in particolare che le due unità abitative e il piccolo deposito oggetto delle donazioni compiute in favore dei figli, non avevano mai prodotto reddito.
Ha quindi concluso per l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione dell'assegno sociale dalla domanda amministrativa, con condanna dell' alla liquidazione delle CP_1 relative provvidenze, con la medesima decorrenza, oltre accessori;
spese vinte con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si è costituito l che ha resistito alla domanda, contestandone il fondamento, in CP_2 particolare sotto il profilo del requisito dello stato di bisogno. Ha concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
****
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Si premette che l'assegno sociale trova la sua disciplina normativa nell'art. 3 comma 6 l. 335/1995 secondo il quale “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano
è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”. L'ampia formula usata dal legislatore (“redditi di qualsiasi natura”), unitamente alla considerazione della non coincidenza con la nozione di reddito “fiscale” (dimostrata dal fatto che il l'art. 3 cit. espressamente ricomprende anche i redditi esenti da imposte) porta a ritenere che l'assegno sociale sia prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili che escludano l'esistenza della predetta condizione, ferma l'irrilevanza di eventuali altri indici di autosufficienza economica quale, in particolare, quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato (Cass. 24954 del 2021).
Tale interpretazione è conforme al dettato costituzionale - art. 38 - laddove la norma ricollega il diritto al mantenimento da parte dello Stato all'essere “sprovvisto dei mezzi necessari per vivere” (Corte di Appello di Torino n. 293 del 2008). In conformità a tali principi, di recente la Suprema Corte ha ribadito che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole.” Ciò in quanto “Non vi è, nè nella lettera nè nella ratio della l. n.
335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole” (Cass. Civ., Sez. lavoro, sent., 13 marzo 2023, n. 7235 Va considerato, tuttavia, che è assolutamente pacifico in giurisprudenza che “in tema di assegno sociale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale” (così ad es. Cass. n. 13577/2013) e, dunque, è certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma. Benché quest'ultima faccia riferimento soltanto ad una dichiarazione del richiedente (ai fini dell'erogazione in via provvisoria dell'assegno) e alla “dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti” (ai fini del conguaglio nell'anno successivo), è pacifico in giurisprudenza che non sempre è sufficiente una mera dichiarazione fiscale negativa.
Sono numerose le sentenze di merito e di legittimità che valorizzano ulteriori elementi concernenti la vita del richiedente - come ad esempio il tenore vita, l'esistenza di depositi bancari o investimenti, la titolarità di un'impresa - quali indicatori dell'esistenza di un reddito superiore a quello previsto dalla legge (così ad es. Cass. 13577/2013 già citata).
L'assolvimento dell'onere probatorio, dunque, va necessariamente valutato alla luce della situazione concreta, tenendo conto di ogni elemento che consenta di ricostruire la concreta situazione economica. Vi sono situazioni di fatto, in particolare, che risultano idonee a fondare una presunzione di sufficienza dei mezzi a disposizione del richiedente e dunque richiedono una specifica prova contraria da parte di quest'ultimo in aggiunta alla mera ricognizione dell'assenza di redditi dal punto di vista fiscale, pur restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi solo potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno ( Cass Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020).
Tanto premesso, nel caso di specie la ricorrente ha dedotto che le donazioni compiute in favore dei figli non avevano mai prodotto reddito;
ha documentato che le stesse avevano ad oggetto 2 unità abitative ed un piccolo deposito;
che, in particolare, l'immobile donato alla figlia , era già dalla stessa precedentemente occupato con Per_1 Parte_2 contratto di comodato d'uso regolarmente registrato;
che aveva donato al figlio
[...]
la nuda proprietà di altro immobile, vincolato da usufrutto in proprio Persona_2 Pt_2 favore.
Ha dunque asserito di versare nelle condizioni reddituali (stato di bisogno) richieste dalla legge per il godimento della prestazione, allegando attestazione ISEE.
Ebbene, tale documento, redatto sulla scorta delle dichiarazioni dell'assistito, non può ritenersi idoneo a dimostrare, con pieno valore probatorio nell'ambito di un giudizio civile, la sussistenza del requisito reddituale richiesto per accedere alla prestazione assistenziale richiesta, in applicazione del principio secondo il quale nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione della parte, al fine di costituire elementi di prova a proprio favore ( Cass. civile sez. I, 22 Ottobre 2024, n. 27288; sentenza n. 11596/2017, che richiama a sua volta v. Cass. ord. 26/06/2014 n. 14494).
Pertanto, in assenza di ulteriori allegazioni utili a far luce sulla complessiva, concreta situazione economica in cui versa il ricorrente - che alla luce delle superiori considerazioni dovrebbe consistere in una situazione di bisogno secondo l'accezione di cui all'art. 38 Cost. - ritenuta la non idoneità, sul piano probatorio, della documentazione allegata al ricorso, la domanda non può essere accolta.
Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. versata in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese.
Napoli, 11.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi