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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/07/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3153/2024 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Fabio Luongo Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difeso e Parte_1 C.F._1 rappresentato dall'avv.to AMENTA MARIA ricorrente contro
) Controparte_1 C.F._2 difesa e rappresentata dall'avv.to DE SANTIS SUSANNA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente
Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che contrassero matrimonio a Cordoba il 10.3.1989 ordinandosi al competente ufficiale di stato civile di procedere alle conseguenti annotazioni alle seguenti condizioni: Prevedersi a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di mantenimento, un assegno
1 mensile di euro 150,00 annualmente rivalutabile ex indici ISTAT;
- Darsi atto che a definizione dei rapporti economici attualmente in essere relativamente ai rapporti di conto corrente, il sig. si impegna a versare Pt_1 alla moglie la somma di euro 600,00 entro il 20.8.2025; - Darsi atto che le parti si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato presso la Banca
360 e che il sig. si impegna a trasferire dal conto corrente cointestato Pt_1
Intesa Sanpaolo i finanziamenti personali (quelli relativi a Findomestic
Banca Spa, a Wind e quello di euro 96 mensili relativo alla carta di credito);- Darsi atti che la moglie autorizza il pagamento in 4 rate mensili dell'assegno riferito al periodo compreso tra la proposizione della domanda e l'udienza odierna;
- Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 10.12.2024 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1
10/03/1989 con e che dalla Controparte_1 loro unione sono nati due figli, e entrambi Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Si è costituita la moglie, che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di separazione, ma, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto la previsione in proprio favore e a carico del marito di un assegno di euro
500,00 mensili.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore ha disposto alcuni differimenti d'udienza invitando le parti a integrare la documentazione relativa alla posizione reddituale.
All'udienza del 23.7.2025 le parti hanno, infine, raggiunto un accordo sulle varie questioni controverse e, autorizzate a discutere la causa ex art. 473-
2 bis.22 c.p.c., le stesse hanno rassegnato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
Il giudice istruttore ha quindi autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto in via provvisoria e urgente come da accordi raggiunti e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dal ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore.
La resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Ulteriori questioni
Essendo pertanto concordi le conclusioni delle parti, il Collegio pronuncia sentenza in conformità alle stesse, anche perché non contrarie all'ordine pubblico e alla legge.
Spese di lite
Le spese di lite vengono compensate come da richiesta.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, Parte_1
, nato in [...] il [...], e
[...] Controparte_1
, nata in [...] il [...], uniti in
[...] matrimonio in data 10/03/1989 in CORDOBA e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di MARLIANA dell'anno 1991 al n. 8 parte
2 serie C, alle seguenti condizioni:
1) pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie entro il giorno
15 di ogni mese, a titolo di mantenimento, un assegno mensile di euro
150,00 annualmente rivalutabile ex indici ISTAT;
2) dà atto che, a definizione dei rapporti economici attualmente in essere relativamente ai rapporti di conto corrente, il sig. si impegna a versare Pt_1 alla moglie la somma di euro 600,00 entro il 20.8.2025;
3) dà atto che le parti si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato presso la Banca 360 e che il sig. si impegna a trasferire dal conto Pt_1 corrente cointestato Intesa Sanpaolo i finanziamenti personali (quelli relativi a Findomestic Banca Spa, a Wind e quello di euro 96 mensili relativo alla carta di credito);
4) dà atto che la moglie autorizza il pagamento in 4 rate mensili dell'assegno riferito al periodo compreso tra la proposizione della domanda giudiziale e l'udienza;
5) spese di lite compensate.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Presidente dr. Fabio Luongo il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
4
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Fabio Luongo Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difeso e Parte_1 C.F._1 rappresentato dall'avv.to AMENTA MARIA ricorrente contro
) Controparte_1 C.F._2 difesa e rappresentata dall'avv.to DE SANTIS SUSANNA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente
Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che contrassero matrimonio a Cordoba il 10.3.1989 ordinandosi al competente ufficiale di stato civile di procedere alle conseguenti annotazioni alle seguenti condizioni: Prevedersi a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di mantenimento, un assegno
1 mensile di euro 150,00 annualmente rivalutabile ex indici ISTAT;
- Darsi atto che a definizione dei rapporti economici attualmente in essere relativamente ai rapporti di conto corrente, il sig. si impegna a versare Pt_1 alla moglie la somma di euro 600,00 entro il 20.8.2025; - Darsi atto che le parti si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato presso la Banca
360 e che il sig. si impegna a trasferire dal conto corrente cointestato Pt_1
Intesa Sanpaolo i finanziamenti personali (quelli relativi a Findomestic
Banca Spa, a Wind e quello di euro 96 mensili relativo alla carta di credito);- Darsi atti che la moglie autorizza il pagamento in 4 rate mensili dell'assegno riferito al periodo compreso tra la proposizione della domanda e l'udienza odierna;
- Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 10.12.2024 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1
10/03/1989 con e che dalla Controparte_1 loro unione sono nati due figli, e entrambi Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Si è costituita la moglie, che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di separazione, ma, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto la previsione in proprio favore e a carico del marito di un assegno di euro
500,00 mensili.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore ha disposto alcuni differimenti d'udienza invitando le parti a integrare la documentazione relativa alla posizione reddituale.
All'udienza del 23.7.2025 le parti hanno, infine, raggiunto un accordo sulle varie questioni controverse e, autorizzate a discutere la causa ex art. 473-
2 bis.22 c.p.c., le stesse hanno rassegnato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
Il giudice istruttore ha quindi autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto in via provvisoria e urgente come da accordi raggiunti e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dal ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore.
La resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Ulteriori questioni
Essendo pertanto concordi le conclusioni delle parti, il Collegio pronuncia sentenza in conformità alle stesse, anche perché non contrarie all'ordine pubblico e alla legge.
Spese di lite
Le spese di lite vengono compensate come da richiesta.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, Parte_1
, nato in [...] il [...], e
[...] Controparte_1
, nata in [...] il [...], uniti in
[...] matrimonio in data 10/03/1989 in CORDOBA e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di MARLIANA dell'anno 1991 al n. 8 parte
2 serie C, alle seguenti condizioni:
1) pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie entro il giorno
15 di ogni mese, a titolo di mantenimento, un assegno mensile di euro
150,00 annualmente rivalutabile ex indici ISTAT;
2) dà atto che, a definizione dei rapporti economici attualmente in essere relativamente ai rapporti di conto corrente, il sig. si impegna a versare Pt_1 alla moglie la somma di euro 600,00 entro il 20.8.2025;
3) dà atto che le parti si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato presso la Banca 360 e che il sig. si impegna a trasferire dal conto Pt_1 corrente cointestato Intesa Sanpaolo i finanziamenti personali (quelli relativi a Findomestic Banca Spa, a Wind e quello di euro 96 mensili relativo alla carta di credito);
4) dà atto che la moglie autorizza il pagamento in 4 rate mensili dell'assegno riferito al periodo compreso tra la proposizione della domanda giudiziale e l'udienza;
5) spese di lite compensate.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Presidente dr. Fabio Luongo il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
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