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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/09/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5326/2025 RG
Tribunale di Padova
PRIMA SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott .ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 5326/2025 R.G promosso con ricorso congiunto, depositato in data
22.05.2025 da
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. PERON LUISA, come da mandato in Parte_2 atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per i ricorrenti:
“CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con reciproca libertà di residenza e domicilio, impegnandosi ciascuno a comunicare all'altro ogni eventuale cambio di residenza anagrafica;
2. Il sig. continuerà ad abitare, unitamente al figlio maggiore nella Pt_1 Per_1
casa coniugale sita in Loreggia. Con rogito del 19.06.2024 del Notaio la sig.ra Per_2
ha trasferito in favore del sig. la propria quota di proprietà Pt_2 Pt_1 2
dell'immobile di Loreggia, via Padre Michele Bottacin 9/c, adibito a casa coniugale,
che risulta ora in piena proprietà del sig. (doc. 6 visura catastale). Pt_1
3. I ricorrenti hanno elaborato un accordo, che tiene conto del primario interesse del figlio minore, con particolare riferimento alle modalità di esercizio della responsabilità
genitoriale, alle previsioni relative all'affidamento condiviso, ai tempi di permanenza degli stessi presso i genitori ed alla divisione dei compiti educativi.
4. Il figlio è maggiorenne ed economicamente indipendente. Egli lavora con il Per_1
padre. Il figlio minore ha 17 anni e frequenta l' Arturo Martini a Per_3 CP_1
Castelfranco Veneto (TV). Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre in Loreggia (PD).
5. I Sig.ri e eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità Pt_2 Pt_1
genitoriale e pertanto ogni decisione di maggior interesse per il figlio relativa all'istruzione, all'educazione del minore dovrà essere presa di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
6. Ciascun genitore nei periodi in cui avrà il figlio collocato presso di sé, Per_3
assumerà in via esclusiva le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione della vita dello stesso e provvederà direttamente al suo accudimento e custodia.
7. Ciascun genitore terrà informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita del minore, ivi compresi l'andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la salute e la vita sociale.
8. Data la vicinanza tra le due abitazioni (500 mt circa), il figlio si alternerà di settimana in settimana tra il padre e la madre dal lunedì mattina alla domenica sera,
salvo possibilità di cenare con l'altro genitore una o due volte la settimana 3
compatibilmente con le esigenze e volontà del figlio. Lo stesso calendario verrà tenuto anche per quanto attiene alle festività e ai periodi di vacanza – fermo l'accordo per il quale il minore potrà trascorrere - ad anni alterni - il giorno di Natale con un genitore e quello di Capodanno con l'altro. Altrettanto dicasi per l'alternanza tra la Vigilia di
Natale, l'ultimo dell'anno e la Festa dell'Epifania, Pasqua e Pasquetta. Durante il periodo estivo il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che i ricorrenti concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno.
9. Nel caso in cui ciascun genitore, nei giorni di sua spettanza, avesse impegni di lavoro o impedimenti di qualsivoglia natura, si impegna ad avvisare prontamente l'altro genitore e si farà carico degli eventuali oneri.
10. Per quanto riguarda il mantenimento del figlio minore, ogni genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio per il tempo che trascorrerà presso di sé, in considerazione dell'alternanza settimanale.
11. Le spese straordinarie di mantenimento, previste nel protocollo per il processo di famiglia in uso presso il Tribunale di Padova, da intendersi in questa sede integralmente richiamato, saranno ripartite al 50% tra i genitori. Relativamente alla modalità di comunicazione ed approvazione delle spese straordinarie da concordare, in mancanza di diverso accordo di volta in volta intervenuto tra le parti, le stesse verranno richieste via Whats App (o email) dal genitore che le propone all'altro genitore e la mancata risposta via Whats App (o email) entro 15 giorni equivarrà ad approvazione. Quanto invece al termine per il rimborso della quota-parte di spesa straordinaria di un genitore anticipata dall'altro genitore (o per l'anticipo della relativa quota), sempre salvo diverso accordo di volta in volta intervenuto tra le parti, 4
il pagamento verrà effettuato entro il 20 del mese corrente alla comunicazione e, ove possibile, alla documentazione della relativa spesa.
12. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra . Pt_2
13. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti senza nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
14. I coniugi dichiarano di aver in questo modo regolato ogni loro comune rapporto di natura economica anche sorto in forza, occasione, virtù e/o costanza del rapporto matrimoniale e di coabitazione, e di nulla avere a pretendere l'un l'altro per alcun titolo e/o ragione.
15. I coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del proprio passaporto,
nonché al rilascio di quello del minore o di altro documento equipollente valido all'espatrio.
16. I coniugi dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.”
Per il P.M: “Visto, il P.M. dichiara di intervenire”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario, in data 12.09.2004, in Morgano (TV) e trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune, parte II, Serie A, atto n. 14, anno 2004.
Nel giudizio di separazione i coniugi, a seguito del decreto del Presidente del
24.04.2024 con cui veniva disposta, ai sensi dell'art. 473-bis.51 e 127-ter c.p.c., la trattazione scritta, depositavano note scritte autorizzate del 14.05.2024 nelle quali confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione consensuale alle condizioni congiunte rassegnate. La separazione veniva omologata con la sentenza n. 235/2024, pubblicata in data 21.05.2024
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. 5
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dal deposito delle note autorizzate del
14.05.2024, giusto decreto del Presidente del 24.04.2024
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti 1), dal 3) all' 11) e dal 13) al 16) delle rassegnate conclusioni sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss.
c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse con riferimento ai punti suindicati delle rassegnate conclusioni.
Con riferimento, poi, ai punti 2) e 12) delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che gli stessi, pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e,
pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la natura del procedimento, spese interamente compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto in data 12.09.2004 a MORGANO (TV) e Parte_2
trascritto nel relativo registro, parte II, atto n. 14, Serie A, anno 2004 del
Comune di Morgano;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
6
3. prende atto dei punti 1), dal 3) all' 11) e dal 13) al 16) delle rassegnate conclusioni congiunte;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 16.07.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
PRIMA SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott .ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 5326/2025 R.G promosso con ricorso congiunto, depositato in data
22.05.2025 da
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. PERON LUISA, come da mandato in Parte_2 atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per i ricorrenti:
“CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con reciproca libertà di residenza e domicilio, impegnandosi ciascuno a comunicare all'altro ogni eventuale cambio di residenza anagrafica;
2. Il sig. continuerà ad abitare, unitamente al figlio maggiore nella Pt_1 Per_1
casa coniugale sita in Loreggia. Con rogito del 19.06.2024 del Notaio la sig.ra Per_2
ha trasferito in favore del sig. la propria quota di proprietà Pt_2 Pt_1 2
dell'immobile di Loreggia, via Padre Michele Bottacin 9/c, adibito a casa coniugale,
che risulta ora in piena proprietà del sig. (doc. 6 visura catastale). Pt_1
3. I ricorrenti hanno elaborato un accordo, che tiene conto del primario interesse del figlio minore, con particolare riferimento alle modalità di esercizio della responsabilità
genitoriale, alle previsioni relative all'affidamento condiviso, ai tempi di permanenza degli stessi presso i genitori ed alla divisione dei compiti educativi.
4. Il figlio è maggiorenne ed economicamente indipendente. Egli lavora con il Per_1
padre. Il figlio minore ha 17 anni e frequenta l' Arturo Martini a Per_3 CP_1
Castelfranco Veneto (TV). Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre in Loreggia (PD).
5. I Sig.ri e eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità Pt_2 Pt_1
genitoriale e pertanto ogni decisione di maggior interesse per il figlio relativa all'istruzione, all'educazione del minore dovrà essere presa di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
6. Ciascun genitore nei periodi in cui avrà il figlio collocato presso di sé, Per_3
assumerà in via esclusiva le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione della vita dello stesso e provvederà direttamente al suo accudimento e custodia.
7. Ciascun genitore terrà informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita del minore, ivi compresi l'andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la salute e la vita sociale.
8. Data la vicinanza tra le due abitazioni (500 mt circa), il figlio si alternerà di settimana in settimana tra il padre e la madre dal lunedì mattina alla domenica sera,
salvo possibilità di cenare con l'altro genitore una o due volte la settimana 3
compatibilmente con le esigenze e volontà del figlio. Lo stesso calendario verrà tenuto anche per quanto attiene alle festività e ai periodi di vacanza – fermo l'accordo per il quale il minore potrà trascorrere - ad anni alterni - il giorno di Natale con un genitore e quello di Capodanno con l'altro. Altrettanto dicasi per l'alternanza tra la Vigilia di
Natale, l'ultimo dell'anno e la Festa dell'Epifania, Pasqua e Pasquetta. Durante il periodo estivo il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che i ricorrenti concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno.
9. Nel caso in cui ciascun genitore, nei giorni di sua spettanza, avesse impegni di lavoro o impedimenti di qualsivoglia natura, si impegna ad avvisare prontamente l'altro genitore e si farà carico degli eventuali oneri.
10. Per quanto riguarda il mantenimento del figlio minore, ogni genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio per il tempo che trascorrerà presso di sé, in considerazione dell'alternanza settimanale.
11. Le spese straordinarie di mantenimento, previste nel protocollo per il processo di famiglia in uso presso il Tribunale di Padova, da intendersi in questa sede integralmente richiamato, saranno ripartite al 50% tra i genitori. Relativamente alla modalità di comunicazione ed approvazione delle spese straordinarie da concordare, in mancanza di diverso accordo di volta in volta intervenuto tra le parti, le stesse verranno richieste via Whats App (o email) dal genitore che le propone all'altro genitore e la mancata risposta via Whats App (o email) entro 15 giorni equivarrà ad approvazione. Quanto invece al termine per il rimborso della quota-parte di spesa straordinaria di un genitore anticipata dall'altro genitore (o per l'anticipo della relativa quota), sempre salvo diverso accordo di volta in volta intervenuto tra le parti, 4
il pagamento verrà effettuato entro il 20 del mese corrente alla comunicazione e, ove possibile, alla documentazione della relativa spesa.
12. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra . Pt_2
13. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti senza nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
14. I coniugi dichiarano di aver in questo modo regolato ogni loro comune rapporto di natura economica anche sorto in forza, occasione, virtù e/o costanza del rapporto matrimoniale e di coabitazione, e di nulla avere a pretendere l'un l'altro per alcun titolo e/o ragione.
15. I coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del proprio passaporto,
nonché al rilascio di quello del minore o di altro documento equipollente valido all'espatrio.
16. I coniugi dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.”
Per il P.M: “Visto, il P.M. dichiara di intervenire”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario, in data 12.09.2004, in Morgano (TV) e trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune, parte II, Serie A, atto n. 14, anno 2004.
Nel giudizio di separazione i coniugi, a seguito del decreto del Presidente del
24.04.2024 con cui veniva disposta, ai sensi dell'art. 473-bis.51 e 127-ter c.p.c., la trattazione scritta, depositavano note scritte autorizzate del 14.05.2024 nelle quali confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione consensuale alle condizioni congiunte rassegnate. La separazione veniva omologata con la sentenza n. 235/2024, pubblicata in data 21.05.2024
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. 5
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dal deposito delle note autorizzate del
14.05.2024, giusto decreto del Presidente del 24.04.2024
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti 1), dal 3) all' 11) e dal 13) al 16) delle rassegnate conclusioni sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss.
c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse con riferimento ai punti suindicati delle rassegnate conclusioni.
Con riferimento, poi, ai punti 2) e 12) delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che gli stessi, pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e,
pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la natura del procedimento, spese interamente compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto in data 12.09.2004 a MORGANO (TV) e Parte_2
trascritto nel relativo registro, parte II, atto n. 14, Serie A, anno 2004 del
Comune di Morgano;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
6
3. prende atto dei punti 1), dal 3) all' 11) e dal 13) al 16) delle rassegnate conclusioni congiunte;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 16.07.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari