Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 486/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 486/2024 tra
(avv. MEDIANI FULVIO) Parte_1
ATTORE - OPPONENTE
e
(avv. ) Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
(avv.) Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 02/01/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Ersilia Carlucci,
a seguito di udienza cartolare del 26 novembre 2024 fissata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lette le note conclusive e le note di udienza, contenenti le conclusioni spiegate dalle parti, depositate per , dall'avv. MEDIANI FULVIO. Parte_1
Nessuno è comparso per , già dichiarato contumace. Controparte_2
Nessuno è comparso o si è costituito per il , regolarmente citata Controparte_1
a mezzo pec il 20.06.2024; se ne dichiara la contumacia.
Si dà atto della ricezione di relazione esplicativa redatta il 11.07.2024 dall' Controparte_2
relativa ai redditi del nucleo familiare di allegata al fascicolo telematico. Parte_1
Ritenuta la causa di natura documentale matura per la decisione, risultando superflua la prova orale formulata dall'opponente nei suoi scritti difensovi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott.ssa Ersilia Carlucci
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Ersilia Carlucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 486/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Mediani (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato in Casalgrande (RE), via Aldo Moro 26 presso lo studio e l'indirizzo telematico del difensore (pec . Email_1
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Avverso
Il provvedimento del GIP di Reggio Emilia, notificato il 23.01.2024, di revoca dell'ammissione al
Patrocinio a Spese dello Stato nel procedimento penale n. 722/20 RGNR – 2691/21 RG GIP – 657/22 RG DIB – GP 350/21
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da atti introduttivi:
Piaccia all'ill.mo Tribunale adito:
- revocare l'impugnato provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Reggio Emilia in data 22.01.2024, notificato il 23.01.2024, di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del sig. nato a [...] il [...], con ogni conseguente effetto di Parte_1 legge;
- ammettere il sig. nato a [...] il [...], c.f. , al Parte_1 C.F._1 patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 722/20 RGNR – 2691/21 RG GIP – 657/22 RG DIB – GP 350/21 del Tribunale di Reggio Emilia,
- il tutto con vittoria di spese e compensi di assistenza legale per il presente procedimento, rimborso forfetario 15%, accessori di legge.
2 FATTO E DIRITTO
1. - Con ricorso depositato in data 08.02.2024 presso la cancelleria penale DEL Tribunale di
Reggio Emilia, a mezzo pec al recapito Email_2
come sopra difeso, ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 99 D.P.R. n. Parte_1
115/2002, avverso il decreto di revoca di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, notificato il 23.01.2024, precedentemente concesso nel procedimento penale n. 722/20 RGNR –
2691/21 RG GIP – 657/22 RG DIB – GP 350/21.
La cancelleria penale ha poi curato la trasmissione alla competente cancelleria civile in data 13.02.2024, laddove l'istanza è stata iscritta a ruolo il 14.02.2024.
Ha rappresentato il difensore che , imputato per il reato di cui all'art. 81 e 493ter Parte_1
c.p. nell'ambito dell'indicato procedimento penale, è stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato con decreto datato 14.11.2021 (fascicolo GP 350/21) (doc. 2 e 3 allegati al ricorso) e che, all'esito dell'udienza preliminare del 04.04.2022, il difensore ha ottenuto la liquidazione dei propri compensi professionali, con decreto in data 10.09.2022, divenuto irrevocabile (doc. 4).
Successivamente, con decreto notificato a mezzo pec in data 23.12.2023 (doc. 5), il Giudice per le Indagini Preliminari di Reggio Emilia ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, richiamando la relazione dell' di Reggio Emilia, allegata in calce al Controparte_2 provvedimento, in cui si dava atto che “il reddito prodotto dall'istante nell'anno di imposta 2020 è inferiore al limite previsto per l'ammissione al beneficio […], tuttavia nel medesimo nucleo familiare risulta presente il sig. il cui reddito per l'anno d'imposta Parte_2 2020 risulta superiore al limite prescritto per la fruizione del beneficio”.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto il difensore:
- la mancanza di un rapporto di convivenza tra ed altri soggetti risultanti dallo Parte_1 stato di famiglia anagrafica, tra i quali figura anche nato a [...] il Parte_2
06.01.1977, circostanza che era stata rappresentata al giudicante penale sin dall'istanza di ammissione al beneficio;
- l'omessa indicazione nel decreto di revoca del beneficio dei redditi percepiti dal nucleo famigliare nell'anno 2020, tali da superare il limite previsto all'art. 92 T.U. Spese di Giustizia.
2. - Con ordinanza del 18/06/2024, adottata a seguito di udienza cartolare del 21.05.2024, dopo aver verificato che il ricorso in opposizione risultasse notificato al solo
[...] e all' Controparte_3 Controparte_4
e non al , soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente
[...] Controparte_1 dall'ammissione al beneficio, è stata dichiarata la contumacia del
[...]
ed è stato ordinato Controparte_5 al ricorrente la rinnovazione entro il 18.07.2024 della notifica del ricorso al Controparte_1
presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Bologna.
[...]
Con ordinanza odierna, adottata all'esito dell'udienza cartolare del 26.11.2024, verificata la regolare citazione del , ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
Espletata l'istruttoria documentale, ricevuta la relazione esplicativa redatta il 11.07.2024 dall' relativa ai redditi del nucleo familiare di nel periodo Controparte_2 Parte_1 indicato, la causa è stata riservata in decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
3. – Preliminarmente, in rito, si riconosce la giurisdizione dell'invocato giudice civile, atteso che oggetto di opposizione non sia il decreto di rigetto/inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento penale, da proporre al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, bensì il decreto di revoca del beneficio già concesso emesso a seguito dell'avvenuta liquidazione dei compensi al difensore del beneficiato.
3 Inoltre, va rilevato che nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, unico legittimato passivo è il
, nella sua veste di esclusivo titolare del rapporto debitorio oggetto del Controparte_1 giudizio (cfr., ex multis, Cass., sez. VI-2, ord. 29.01.2019 n. 2517).
4. - Nel merito, deve osservarsi che l'opposizione è fondata.
L'odierno opponente contesta la mancanza di un rapporto di convivenza che comporti l'obbligo di cumulo dei redditi al fine della fruizione del beneficio tra ed altri Parte_1 soggetti, in particolare anch'egli residente in [...] . Parte_2
Si osserva, infatti, che avesse rappresentato al giudicante penale sin dall'istanza Parte_1 di ammissione al beneficio che “la residenza anagrafica in Correggio, Via Timolini 4, è puramente fittizia, in quanto l'esponente è privo di fissa dimora e non ha disponibilità contrattuale o di fatto, di alcuna abitazione” (doc. 2).
A tale proposito ha affermato la Suprema Corte che "ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne la attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata" (sez. 4, n. 3167 del 14/10/1999,
Cavarchio Rv. 214882; sez. 1, 3/06/2003, Rv. 225051; sez. 4, n. 53356 del 27/09/2016, Per_1
Rv. 268682; n. 10152 del 13/01/2021, Rv. 280939), solo qualora ricorrano Per_2 Per_3 indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla percezione di risorse economiche non compatibili con la misura dei redditi dichiarati (sez. 4, n. 4628 del 20/09/2017, , Rv. 271942). Parte_3
Nella giurisprudenza della Suprema Corte è affermato che spetta al ricorrente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di non abbienza, e spetta al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine;
tale iter argomentativo presuppone, in ogni caso, la previa corretta individuazione delle presunzioni gravi, precise e concordanti la cui ammissione consenta di ritenere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, il superamento dei limiti di reddito prescritti dalla legge.
Nel caso di specie, l' , interrogata dal Giudice per le indagini preliminari Controparte_2 sui redditi prodotti dal nucleo familiare di comunicava che, benchè l'istante Parte_1 nell'anno di imposta 2020 avesse prodotto un reddito inferiore al limite previsto per l'ammissione al beneficio, tuttavia risultava iscritto nel suo stato di famiglia anagrafica tale Parte_2 il cui reddito per l'anno d'imposta 2020 superava il limite.
[...]
In particolare, per come specificato dall' anche all'intestato Tribunale Controparte_2 con relazione esplicativa prot. 92339 del 11.07.2024 come certificato dal Comune Parte_1 di Correggio, ed in base alle risultanze dell'anagrafe della popolazione residente, risulta iscritto nella famiglia anagrafica così composta: nato il [...] in [...]; Parte_1
nato il [...] in [...]; all'indirizzo di residenza in Viale Parte_2
Fortunato Timonili 4 int. 2.
I redditi percepiti per l'anno d'imposta 2020 vengono riportati nella tabella esposta di seguito
€ 4.784,00; € 34.004,00.”. Parte_1 Persona_4
L'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 prevede che “se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante”.
In tema di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, la locuzione "componente della famiglia" ha una sua specifica pregnanza, avendo il legislatore voluto tenere conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, comunque concorrono a formare il reddito familiare del soggetto richiedente il beneficio;
e ciò in quanto non sarebbe
4 conforme ai principi costituzionali di solidarietà, di equa distribuzione e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale il fatto di gravare i contribuenti del costo della difesa di chi può fruire dell'apporto economico dei vari componenti il nucleo familiare, ancorché il suo reddito personale gli consenta di accedere al beneficio.
Deve, pertanto, ritenersi costituzionalmente orientata l'interpretazione della norma che considera "familiari" non soltanto coloro i quali sono legati all'istante da vincoli di consanguineità
o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui e contribuiscono al menage familiare.
Secondo la giurisprudenza di legittimità costante in materia, la valutazione del reddito deve essere effettuata valutando in punto di fatto le situazioni di convivenza da cui derivano stabili legami di mutua assistenza (cfr. ex multis Sez. 4, n. 45511 del 06/10/2016, , non mass, e Pt_4
Sez. 4, n. 22635 del 7/4/2005, Rv. 231791).
La nozione di convivenza, rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell'interessato all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione.
Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all'interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare. Per contro, la Corte di legittimità ha anche più volte precisato che, nel valutare il reddito familiare complessivo, occorre fare riferimento non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza. Si è ritenuto, in altri termini, di ancorare la concessione del beneficio alla valutazione della situazione economica "effettiva" del richiedente (desumibile da dati ulteriori rispetto a quello formale della situazione anagrafica).
Ad esempio, circa la valutazione di situazioni dì mutua assistenza derivanti dalla convivenza di fatto, con specifico riferimento al convivente more uxorio, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per la individuazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre tenere conto, a norma dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della somma dei redditi facenti capo all'interessato e agli altri familiari conviventi, compreso il convivente "more uxorio" e che in quest'ultimo caso, poiché tale convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire solo dalle risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza della sussistenza del rapporto (Sez. 4, n. 19349 del 17/02/2005, Rv. 231357; conf. Sez. 4, n. 11629 del 19/02/2015, Rv, 262959 - 01 che Parte_5 ha precisato che si tiene conto dei redditi facenti capo al convivente "more uxorio" anche nel caso in cui l'istante abbia dedotto una situazione di grave conflittualità del rapporto, la quale, pur se sfociata in iniziative giudiziarie, non comporta, di per sé, il venir meno della peculiare organizzazione economica propria della convivenza;
Sez. 4, n. 19349 del 17/02/2005, Capri, Rv.
231357 - 01 secondo cui la prova della convivenza non può scaturire solo dalle risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza della sussistenza del rapporto;
Sez. 4, n. 13265 del 28/01/2004, Zen Rv. 228035 - 01; Sez. 6, n. 4264 del
31/10/1997, dep. 1998, Rv. 211722 - 01). Per_5
Dunque, lo stato di convivenza rimane elemento rilevante ai fini predetti e da essa non è possibile prescindere sia in ragione della inequivoca formulazione letterale della norma, sia in considerazione della logica del sistema, che nella situazione di convivenza individua una condizione che di per sé giustifica il convincimento di una inevitabile reciproca contribuzione e collaborazione, sia pure indiretta, nel far fronte alle spese di conduzione della casa e di comune sostentamento e insieme un criterio oggettivo e di agevole riscontrabilità per l'accertamento della condizione reddituale.
Va dunque ribadito il principio che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve
5 essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (così Sez. 4, n. 44121 del 20/09/2012, Indiveri, Rv. 253643 - 01, che ha rigettato il ricorso avverso una decisione che aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in considerazione dei redditi percepiti dalla madre della convivente "more uxorio" del soggetto beneficiato, anch'essa convivente con quest'ultimo, osservando che la locuzione "componente della famiglia", cui fa ricorso l'art. 76 citato, a differenza della parola "congiunti", non si riferisce ad un legame di consanguineità o di natura giuridica).
Quindi, nel valutare il reddito familiare complessivo, occorre fare riferimento non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua assistenza.
Nel caso che ci occupa, non risulta dalle indagini eseguite dall' un Controparte_2 vincolo di consanguineità o comunque di tipo familiare in senso strettamente giuridico tra Pt_1
e che non solo non hanno il medesimo cognome ma che risultano
[...] Parte_2 nati in due Regioni d'Italia differenti.
E' necessario, pertanto, verificare se la fissazione per entrambi della residenza anagrafica nella medesima abitazione sita in Correggio, Via Fortunato Timolini n. 4 costituisca indice di una convivenza di fatto tra persone che contribuiscano insieme al menage di un unico nucleo familiare.
Al contrario, tra e non è provata nemmeno una situazione Parte_1 Parte_2 di effettiva e stabile coabitazione nell'appartamento nel quale entrambi hanno fissato la residenza anagrafica, avendo l'opponente provato la sua condizione di “senza fissa dimora” nel periodo analizzato.
La condizione di senza fissa dimora dell'opponente trova riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa dal reato nello stesso proc. 722/20 RGNR;
infatti, la sig.ra ha dichiarato agli Agenti di P.G. in data 17.09.2020 (doc. 6): “nel luglio del Testimone_1
2019 intraprendevo una relazione sentimentale con , che in quel periodo non aveva fissa Pt_1 dimora e viveva in un garage a Correggio nei pressi del Bar Cappuccini. Un mese dopo si Pt_1 trasferiva presso la mia abitazione in Rio Saliceto dove abito unitamente a mia madre […] fino al mese di novembre stesso anno […] In tale circostanza è stato costretto a trovare alloggio Pt_1 presso un B&B sito a BU di Correggio. Nei primi mesi del 2020 le cose non stavano andando più bene e ho deciso di interrompere la nostra relazione”. (doc. 6)
Anche le relazioni di servizio rilasciate in altri procedimenti penali nei confronti di Pt_1
depongono per la mancata presenza dello stesso presso la residenza anagrafica in Correggio
[...]
(doc. 7 e 8): nella prima informativa del 18.03.2021 i Carabinieri in forza alla Stazione CC di
Reggio Emilia Principale hanno annotato che pur residente in [...]
Timolini 4, risultasse “di fatto senza fissa dimora”; anche nel verbale di accertamenti anagrafici redatto il 09.02.2022 dagli agenti del Comando di Polizia Locale di Correggio risulta che “ Pt_1
risulta essere persona sconosciuta è mai sentita ai condomini di via Timolini 4 in
[...]
Correggio” ; inoltre “sia sulla campanelliera condominiale esterna e sulla cassettiera postale condominiale, nelle varie cassettine dei condomini, è assente il nominativo di ; Parte_1 infatti, da successiva verifica effettuata mezzo servizi demografici del Comune di Correggio,
è risultato essere persona cancellata per irreperibilità dal 14.10.2021, come provato Parte_1 in atti (doc. 9 e 10).
Quindi la stessa persona offesa nel procedimento penale per il quale è stata avanzata dall'imputato istanza di ammissione al beneficio in data 28.07.2021, ha riconosciuto che Pt_1
fosse senza fissa dimora già dal 2019, abbia soggiornato tra agosto e novembre 2019 presso
[...]
per poi reperire alloggio in un B&B a BU (quindi in località diversa da Testimone_1
Correggio, Via Timolini 4. dove ha fissato residenza anagrafica dal 10.05.2018, come Pt_1 risulta dal certificato storico di residenza in atti – all. 10).
6 Le relazioni di servizio dimostrano che la condizione di senza fissa dimora sia perdurata anche negli anni 2021 e 2022.
Ne consegue che è provato documentalmente che non convivesse con Parte_1 presso l'abitazione di residenza negli anni 2020 e 2021. Parte_2
Perciò, i redditi percepiti da non devono essere considerati ai fini della Parte_2 valutazione del rispetto dei limiti per la fruizione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato da parte di nel procedimento penale n. 722/20 RGNR – 2691/21 RG GIP – 657/22 Parte_1
RG DIB – GP 350/21; l'istante ha prodotto un reddito per l'anno d'imposta 2020 di € 4.784,00, inferiore al limite previsto all'art. 92 T.U. Spese di Giustizia, all'epoca fissato in euro 11.746,68 + euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi, che gli dà diritto di essere ammesso al beneficio richiesto.
5. - Tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del e Controparte_1 dell' e considerato che la revoca all'ammissione al patrocinio qui contestata Controparte_2 sia stata disposta d'ufficio dal Tribunale e non su sollecitazione del , ricorrono i CP_1 presupposti per la compensazione delle spese di lite ex art. 92 comma 2 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona della dott.ssa Ersilia Carlucci, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 486/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. revoca il decreto opposto emesso dal GIP di Reggio Emilia, notificato il 23.01.2024, di revoca dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato di nel procedimento penale Parte_1
n. 722/20 RGNR – 2691/21 RG GIP – 657/22 RG DIB – GP 350/21;
2. dichiara esistenti le condizioni per l'ammissione di al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia, il 02.01.2025.
Il Giudice
dott. ssa Ersilia Carlucci
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