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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/02/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Relatore ed Estensore Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 192/2024 promossa da: on l'Avv. LOMBARDI FABRIZIO (PEC Parte_1 Email_1
ATTORE contro con l'Avv. Fabio Baldazzi e l'Avv. Tommaso Pacciani (PEC: Controparte_1
Email_2 Email_3
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta:
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Per il P.M.
Visto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74.
E' provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
pagina 1 di 2 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, in mancanza di eccezione da parte del convenuto.
Per_ Dall'unione sono nate (12/08/2001) economicamente autosufficiente e (25/06/2006) non Per_1
ancora economicamente autosufficiente.
La regolamentazione proposta dalle parti in merito al mantenimento della figlia non economicamente autosufficiente si palesa conforme agli interessi della stessa e alle condizioni economiche delle parti.
Vi è accordo economico.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Genzano di Roma il 17/06/1999 dai signori trascritto nel Registro di Stato Civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Genzano di Roma al n. 17, parte II, Serie A, dell'anno 1999.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genzano di Roma di provvedere alle incombenze di legge.
Dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Velletri in data 10/02/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Relatore ed Estensore Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 192/2024 promossa da: on l'Avv. LOMBARDI FABRIZIO (PEC Parte_1 Email_1
ATTORE contro con l'Avv. Fabio Baldazzi e l'Avv. Tommaso Pacciani (PEC: Controparte_1
Email_2 Email_3
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta:
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Per il P.M.
Visto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74.
E' provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
pagina 1 di 2 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, in mancanza di eccezione da parte del convenuto.
Per_ Dall'unione sono nate (12/08/2001) economicamente autosufficiente e (25/06/2006) non Per_1
ancora economicamente autosufficiente.
La regolamentazione proposta dalle parti in merito al mantenimento della figlia non economicamente autosufficiente si palesa conforme agli interessi della stessa e alle condizioni economiche delle parti.
Vi è accordo economico.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Genzano di Roma il 17/06/1999 dai signori trascritto nel Registro di Stato Civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Genzano di Roma al n. 17, parte II, Serie A, dell'anno 1999.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genzano di Roma di provvedere alle incombenze di legge.
Dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Velletri in data 10/02/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2