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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 1.4.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 959/24 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Galluccio come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del direttore generale p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigia Controparte_1
Maria Mandes e Isabella Selvaggi come da procura in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.4.24 parte appellante di cui in epigrafe impugna la sentenza n. 4087/23 del 9.11.23 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda per il pagamento della somma di euro 2086,32, oltre accessori dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo, a titolo di maggiorazioni per il lavoro prestato in giornate di festività infrasettimanali tra il dicembre 2017 ed il dicembre 2020.
Deduce che il primo Giudice avrebbe erroneamente interpretato le previsioni del contratto collettivo omettendo, in particolare, di considerare la diversità di funzione della indennità dovuta per il lavoro su turni periodici e quella oggetto di causa, rivendicando, quindi, ancora il diritto ai compensi previsti dalla contrattazione collettiva atti a compensare la maggiore gravosità del lavoro festivo anche per i turnisti, a prescindere dalla prestazione di lavoro oltre il quantitativo orario giornaliero ordinario.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, fosse accolta la sua originaria domanda. Ricostituito il contraddittorio, l'appellata ha eccepito l'infondatezza delle avverse censure alla sentenza impugnata. Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Alla udienza del 1.4.25, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e deve essere accolto, in adesione a plurime decisioni adottate da questa
Corte, in fattispecie analoga, a partire dalla sentenza n. 443/23 pubblicata il 16.03.23 , che si richiama anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., con le sue motivazioni.
Il primo Giudice, invero, non ha fatto corretta applicazione del principio interpretativo affermato da
Cass. 1505/21 e, successivamente, ribadito da Cass. 2006/22 e 23880/22.
Premesso che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del
1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5), il Giudice di legittimità ha evidenziato che, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma
7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Ed infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni,
a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore"). Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già
a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la Corte Suprema ha ritenuto che la tesi sostenuta dall' anche in questo giudizio, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe Pt_2
cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001 “non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17). “.
Ha, poi, aggiunto che “la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda
"particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
“.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, infatti, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Né può estendersi ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52, lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
A diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il
24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015).
Deve, pertanto, affermarsi che, in applicazione delle previsioni del contratto collettivo, il personale del comparto sanità ha diritto, nel caso di lavoro prestato in giorno festivo, a richiedere entro trenta giorni, di fruire di equivalente riposo compensativo ovvero alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Sostiene, la azienda oggi appellata -con assunto poi condiviso dal primo Giudice- che sarebbe mancata la prova della prestazione di lavoro eccedente l'orario ordinario e che l'odierno appellante, non avendo proposto tempestiva domanda di fruizione del congedo, non avrebbe titolo per pretendere il compenso.
Quanto alla prima censura, essa si basa su di una interpretazione della norma (che richiederebbe,
Cont secondo l' lo svolgimento della prestazione in giorno festivo infrasettimanale al di fuori dell'orario contrattualmente dovuto) che non trova riscontro nelle pronunce del giudice di legittimità.
Ed invero, la Suprema Corte ha ribadito che mentre “la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo”, “al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività” (cfr. Cass., sez. lav., ordinanza n. 2006 del 24/01/2022).
Del resto il concetto era stato già chiaramente esposto dalla Suprema Corte nell'ordinanza 1505/2021 ai punti 6.3 e 6.4: “ ... l'articolo 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poichè assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”.
Con riferimento alla seconda censura, deve precisarsi che la norma collettiva come ritenuto anche dal
Giudice di legittimità, prevede una obbligazione alternativa in cui la scelta, ex art. 1286 cod. civ., deve ritenersi rimessa al dipendente che è tenuto ad esercitarla entro trenta giorni.
Quando, come nel caso di specie, la scelta non venga effettuata, a mente dell'art. 1287 cod civ., passa al debitore.
La norma, dunque, non sanziona con la decadenza dal diritto la condotta inadempiente della parte in favore della quale è prevista la scelta ed un consimile effetto non può conseguire dal mero decorso del termine.
Non può, peraltro, omettersi di considerare che, se l' aveva interesse a che il suo obbligo Pt_2
fosse adempiuto mediante il godimento del riposo compensativo, ben avrebbe potuto collocare i dipendenti a riposo per il tempo equivalente a quello lavorato.
Sul “quantum debeatur” va qui preso atto della elaborazione di conteggi analitici riportata dalla parte attrice nel corpo del ricorso introduttivo del primo grado -con richiamo alle risultanze delle buste paga depositate- e della mancanza di controdeduzioni “mirate” interferenti con i calcoli effettuati.
Dunque, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello, questa Corte condanna l in persona del direttore generale p.t. al pagamento, per quanto sopra motivato, Controparte_1 della somma di euro 2086,32 oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
Le spese del primo e del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dello scaglione di valore dato dall'importo in contesa, della assenza di attività istruttoria e del limitato apporto in fase di discussione, con attribuzione.
PQM
La Corte così provvede:
1. in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello, condanna CP_1
in persona del direttore generale p.t. al pagamento, per quanto in motivazione, della
[...] somma di euro 2086,32 oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
2. condanna in persona del direttore generale p.t. alla refusione delle spese Controparte_1
di lite liquidate, per il primo grado in euro 1000,00 oltre accessori di legge, in euro 900,00 oltre accessori di legge per il presente grado, con attribuzione al procuratore di Pt_1
, antistatario.
[...]
Così deciso in Napoli l'1.4.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 1.4.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 959/24 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Galluccio come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del direttore generale p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigia Controparte_1
Maria Mandes e Isabella Selvaggi come da procura in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.4.24 parte appellante di cui in epigrafe impugna la sentenza n. 4087/23 del 9.11.23 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda per il pagamento della somma di euro 2086,32, oltre accessori dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo, a titolo di maggiorazioni per il lavoro prestato in giornate di festività infrasettimanali tra il dicembre 2017 ed il dicembre 2020.
Deduce che il primo Giudice avrebbe erroneamente interpretato le previsioni del contratto collettivo omettendo, in particolare, di considerare la diversità di funzione della indennità dovuta per il lavoro su turni periodici e quella oggetto di causa, rivendicando, quindi, ancora il diritto ai compensi previsti dalla contrattazione collettiva atti a compensare la maggiore gravosità del lavoro festivo anche per i turnisti, a prescindere dalla prestazione di lavoro oltre il quantitativo orario giornaliero ordinario.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, fosse accolta la sua originaria domanda. Ricostituito il contraddittorio, l'appellata ha eccepito l'infondatezza delle avverse censure alla sentenza impugnata. Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Alla udienza del 1.4.25, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e deve essere accolto, in adesione a plurime decisioni adottate da questa
Corte, in fattispecie analoga, a partire dalla sentenza n. 443/23 pubblicata il 16.03.23 , che si richiama anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., con le sue motivazioni.
Il primo Giudice, invero, non ha fatto corretta applicazione del principio interpretativo affermato da
Cass. 1505/21 e, successivamente, ribadito da Cass. 2006/22 e 23880/22.
Premesso che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del
1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5), il Giudice di legittimità ha evidenziato che, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma
7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Ed infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni,
a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore"). Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già
a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la Corte Suprema ha ritenuto che la tesi sostenuta dall' anche in questo giudizio, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe Pt_2
cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001 “non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17). “.
Ha, poi, aggiunto che “la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda
"particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
“.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, infatti, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Né può estendersi ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52, lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
A diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il
24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015).
Deve, pertanto, affermarsi che, in applicazione delle previsioni del contratto collettivo, il personale del comparto sanità ha diritto, nel caso di lavoro prestato in giorno festivo, a richiedere entro trenta giorni, di fruire di equivalente riposo compensativo ovvero alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Sostiene, la azienda oggi appellata -con assunto poi condiviso dal primo Giudice- che sarebbe mancata la prova della prestazione di lavoro eccedente l'orario ordinario e che l'odierno appellante, non avendo proposto tempestiva domanda di fruizione del congedo, non avrebbe titolo per pretendere il compenso.
Quanto alla prima censura, essa si basa su di una interpretazione della norma (che richiederebbe,
Cont secondo l' lo svolgimento della prestazione in giorno festivo infrasettimanale al di fuori dell'orario contrattualmente dovuto) che non trova riscontro nelle pronunce del giudice di legittimità.
Ed invero, la Suprema Corte ha ribadito che mentre “la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo”, “al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività” (cfr. Cass., sez. lav., ordinanza n. 2006 del 24/01/2022).
Del resto il concetto era stato già chiaramente esposto dalla Suprema Corte nell'ordinanza 1505/2021 ai punti 6.3 e 6.4: “ ... l'articolo 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poichè assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”.
Con riferimento alla seconda censura, deve precisarsi che la norma collettiva come ritenuto anche dal
Giudice di legittimità, prevede una obbligazione alternativa in cui la scelta, ex art. 1286 cod. civ., deve ritenersi rimessa al dipendente che è tenuto ad esercitarla entro trenta giorni.
Quando, come nel caso di specie, la scelta non venga effettuata, a mente dell'art. 1287 cod civ., passa al debitore.
La norma, dunque, non sanziona con la decadenza dal diritto la condotta inadempiente della parte in favore della quale è prevista la scelta ed un consimile effetto non può conseguire dal mero decorso del termine.
Non può, peraltro, omettersi di considerare che, se l' aveva interesse a che il suo obbligo Pt_2
fosse adempiuto mediante il godimento del riposo compensativo, ben avrebbe potuto collocare i dipendenti a riposo per il tempo equivalente a quello lavorato.
Sul “quantum debeatur” va qui preso atto della elaborazione di conteggi analitici riportata dalla parte attrice nel corpo del ricorso introduttivo del primo grado -con richiamo alle risultanze delle buste paga depositate- e della mancanza di controdeduzioni “mirate” interferenti con i calcoli effettuati.
Dunque, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello, questa Corte condanna l in persona del direttore generale p.t. al pagamento, per quanto sopra motivato, Controparte_1 della somma di euro 2086,32 oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
Le spese del primo e del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dello scaglione di valore dato dall'importo in contesa, della assenza di attività istruttoria e del limitato apporto in fase di discussione, con attribuzione.
PQM
La Corte così provvede:
1. in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello, condanna CP_1
in persona del direttore generale p.t. al pagamento, per quanto in motivazione, della
[...] somma di euro 2086,32 oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
2. condanna in persona del direttore generale p.t. alla refusione delle spese Controparte_1
di lite liquidate, per il primo grado in euro 1000,00 oltre accessori di legge, in euro 900,00 oltre accessori di legge per il presente grado, con attribuzione al procuratore di Pt_1
, antistatario.
[...]
Così deciso in Napoli l'1.4.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone