Articolo 10 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498
Articolo 9Articolo 11
Versione
13 gennaio 1993
Art. 10. 1. Le indagini statistiche che le amministrazioni di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322 , svolgono per propri scopi conoscitivi devono essere assentite sul piano tecnico dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) qualora comportino una spesa a carico dei rispettivi bilanci e non rientrino nel Programma statistico nazionale.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1993