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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel.
dott. Michele Prencipe - Consigliere
dott. ssa Emma Manzionna - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 986/2024 promossa da:
Avv. C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti C.F._2
, C.F. e Salvatore CU, C.F. , aventi Parte_1 C.F._1 C.F._3 posta certificata rispettivamente: Email_1
e Fax: 080/3264550, per le comunicazioni di rito, entrambi Email_2 elettivamente domiciliati in Gravina in Puglia, alla via Piave, 40, presso lo studio degli Avv.ti SCHIAVARIELLO/
CU
APPELLANTI contro
(codice fiscale , codice fiscale CP_1 CodiceFiscale_4 Controparte_2 C.F._5
), (codice fiscale ), (codice fiscale
[...] Controparte_3 CodiceFiscale_6 CP_4 [...]
), (codice fiscale , (codice fiscale C.F._7 Controparte_5 CodiceFiscale_8 Controparte_6
), (codice fiscale ), CodiceFiscale_9 Controparte_7 CodiceFiscale_10
(codice fiscale e (codice fiscale CP_8 CodiceFiscale_11 Parte_3 C.F._12
), tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente atto, in Altamura, a Via Giovinazzo, n. 14, presso
[...]
e nello studio dell'Avv. Alessandro BARBIERI (codice fiscale , indirizzo PEC CodiceFiscale_13
e numero di fax 080 - 3113855), dal quale sono rappresentati Email_3
e difesi.
APPELLATI
Avverso la sentenza n. 2897/2024 pubbl. il 18/06/2024 (RG n. 16610/2018), emessa dal Tribunale di
Bari. * * *
All'esito dell'udienza collegiale svolta mediante trattazione scritta del 25.03.2025, secondo le forme di cui agli art. 350 bis e 281 sexies cpc, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da note inviate telematicamente, e già concessi i termini per note e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 19.11.2018, ritualmente notificato, , CP_1 CP_2
,
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, E proprietari di due Controparte_7 CP_8 Parte_3 terreni in agro di Altamura, riportati in catasto al foglio 117, particelle 8 e 9, assumendo che i proprietari del fondo limitrofo, e e, per intervenuto Persona_1 Persona_2 decesso di quest'ultima, e , avessero reclamato la Parte_1 Parte_2 sussistenza di una servitù di passaggio sui fondi di essi attori, li convenivano in giudizio al fine di ottenere la dichiarazione di insussistenza di alcuna servitù di transito in capo ai convenuti, con conseguente ordine agli stessi di cessazione di qualsivoglia turbativa al diritto di proprietà di essi attori e la condanna al ripristino del varco aperto nel muro a secco di confine tra la particella 9 di essi attori e la particella 50 dei convenuti ed al risarcimento dei danni.
Costituitisi, i convenuti eccepivano, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione per carenza dei presupposti di cui all'art. 949 c.c. e difetto di interesse ad agire e nel merito, contestavano la domanda attrice e spiegavano domanda riconvenzionale al fine di ottenere declaratoria di acquisto, in loro favore, per usucapione, del diritto di servitù di passaggio.
In corso di istruttoria venivano escussi i testimoni addotti dalle parti.
Nell'udienza del 22 dicembre 2020, avendo il difensore dei convenuti dichiarato l'intervenuto decesso di , la causa veniva dichiarata interrotta. Persona_1
Ritualmente riassunta la causa dagli attori, i convenuti e , si Parte_1 Pt_2 costituivano in proprio e quali eredi del de cuius . Per_1
Con ordinanza resa all'udienza del 14.10.2023 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Disposta la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva decisa come segue:
“
1. Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna i convenuti a ripristinare, a loro cura e spese, il muretto di confine tra la particella 9, di proprietà degli attori, e la particella 50, di proprietà di essi convenuti, mediante la chiusura del varco ivi realizzato.
2. Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti. 3. Condanna i convenuti al pagamento, in favore degli attori, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.781,26, dei quali € 229,26 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed oneri accessori come per legge.”
Il giudicante, preliminarmente riteneva correttamente qualificata la domanda come di negatoria servitutis, ex art. 949 c.c., azione con la quale, stante la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, si nega qualsiasi diritto affermato dai terzi sul bene;
essa quindi, tende non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma al conseguimento della cessazione della dedotta situazione antigiuridica e dell'attività lesiva, al fine di ottenere la libertà del fondo.
Rilevava, altresì, che l'istruttoria, avesse escluso qualunque diritto di servitù di passaggio, sulla proprietà attrice, a favore del fondo dei convenuti.
In disparte, infatti la genericità della prova orale, nell'atto di acquisto degli attori non era riportata alcuna servitù di passaggio a favore del fondo dei convenuti, posto che, sebbene, in forza del cosiddetto principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo comporta anche il trasferimento delle servitù ad esso inerenti, anche se non menzionate nell'atto di acquisto, è pacifico che il titolo originario di costituzione della servitù stessa debba essere stato, comunque, trascritto, circostanza che, nella specie, non risultava provata dai convenuti.
Per cui alcuna servitù di passaggio risultava opponibile agli attori.
Infondata era invece la domanda di usucapione, spiegata in via riconvenzionale dai convenuti.
Dalle dichiarazioni testimoniali, infatti, pur essendo emersa l'esistenza, dal 1986, epoca dell'insediamento dell'azienda agricola della famiglia , di una servitù di passaggio e Persona_1 del suo utilizzo anche all'attualità, non emergeva, invece, alcuna precisazione circa il fondo servente sul quale la stessa sarebbe stata e sarebbe, oggi, esercitata.
Né i convenuti avevano indicato le specifiche caratteristiche della dedotta servitù, e cioè il percorso della stessa, le particelle attraverso le quali sarebbe stata esercitata e quelle a favore delle quali sarebbe stata riconosciuta.
Tanto veniva peraltro confermato dal C.T.U.
Con atto di citazione in appello notificato in data 5.07.2024, i germani e Parte_1
hanno proposto impugnazione avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma e per Pt_2
l'effetto il rigetto delle domande formulate dagli attori con l'atto di citazione e l'accoglimento delle domande dagli stessi proposte in riconvenzionale oltre spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio e accessori fiscali.
In via istruttoria hanno chiesto la rinnovazione della CTU e in subordine, ove ritenuta “non necessaria la CTU, in quanto acquisita la prova per la pronuncia di declaratoria di acquisto per usucapione della dedotta servitù di passaggio in favore degli , sulla base delle Parte_1 risultanze processuali, prova per testi degli , ortofoto, ecc, si rinuncia alla stessa”. Parte_1 Costituitisi , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
E hanno chiesto il rigetto dell'appello ritenendolo destituito di fondamento, con Parte_3 vittoria di spese.
La causa è stata riservata all'udienza del 25.03.2025, svolta mediante trattazione scritta, secondo le forme di cui agli art. 350 bis e 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate dalle parti come da note inviate telematicamente, e già concessi i termini per note e repliche.
Motivi della decisione e hanno impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti Pt_1 Parte_2 motivi:
A) Erronea, contradittoria e carente motivazione sulla eccepita inammissibilità dell'azione per difetto dei presupposti di cui all'art. 949 c.c. e difetto di interesse ad agire. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 949 c.c. e art. 833 c.c.
B) Erronea, e/ omessa motivazione sulla rilevanza ed attendibilità attribuita alle dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte attrice e sulla eccepita contraddittorietà e falsità delle suddette dichiarazioni testimoniali. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.c.
C) Erronea e/o contraddittoria qualificazione giuridica data alla servitù di passaggio, ritenuta convenzionale. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1031 c.c.
D) Erronea contraddittoria e/o illogica motivazione sulla rilevanza delle dichiarazioni rese dai testi dei convenuti e sulle altre risultanze processuali, ai fini dell'accoglimento della declaratoria di acquisto per usucapione della servitù di passaggio.
E) Erronea, contraddittoria e/o carente motivazione sulla rilevanza attribuita alla CTU e sulla eccepita nullità. Violazione di legge
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la decisione impugnata per non aver il Giudicante dichiarato la inammissibilità dell'azione ex art. 949 c.c., per difetto dei presupposti.
La censura è infondata.
Mette conto evidenziare che l'actio negatoria servitutis, disciplinata dall'art. 949 c.c., è posta a difesa della proprietà e mira a far dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa, oltre che a far cessare eventuali molestie o turbative che limitino il diritto di proprietà.
La finalità dell'azione è quella di rimuovere una situazione comportante una menomazione del godimento del fondo oggetto del pregiudizio – cfr. Cass. Sez. 2, 31/12/2014, n. 27564, Rv. 634043 –
01- mediante il ripristino del rapporto di assolutezza con la cosa da parte del proprietario, allorché terzi avanzino pretese sul bene immobile, cosicché l'incertezza in ordine alla a causa delle pretese altrui, fatte valere con atti giudiziali e/o stragiudiziali, costituisce essa stessa un pregiudizio.
In tali casi sussiste certamente l'interesse ad agire e la legittimità della domanda di , come Parte_4 correttamente ritenuto dal primo giudicante. Del tutto irrilevante si ritiene, quindi il paventato “timore di un pregiudizio”, in quanto “l'interesse ad agire in negatoria servitutis postula la sussistenza dell'esercizio “attuale e concreto” della servitù, accompagnato dalla pretesa di esercitare un diritto sulla cosa asservita. Il detto interesse sorge allorquando venga posta in essere dal terzo un'attività implicante in concreto l'esercizio, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce” (v. Cass.
14348/2000; Cass. 649/2000).
Non è vero quindi che l'azione fosse stata proposta in difetto dei requisiti di legge, come lamentato dagli appellanti, che contestano al Tribunale la violazione o errata applicazione dell'art. 833 c.c., ritenendo essi che la negatoria servitutis esperita dai in assenza dei presupposti di richiesti CP_1 ex lege, integrasse un atto emulativo non arrecando, a loro giudizio, alcuna utilità ai predetti;
né la questione è proponibile in questa sede, non avendo formato oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la decisione impugnata, addebitando al giudicante l'errata e illegittima valutazione delle risultanze delle prove testimoniali addotte dalla difesa degli attori.
Il primo giudice infatti rilevava come dall'istruttoria esperita fosse emersa l'assenza di qualsivoglia servitù di passaggio, sulla proprietà attrice, a favore del fondo dei convenuti.
Le prove orali offerte dagli attori, infatti, avevano confermato l'inesistenza di varchi nel muretto di confine prima del 2016, così come era emerso dalla documentazione versata in atti dalla quale non era dato apprezzare l'esistenza opere, naturali o artificiale, visibili rivelatrici dell'assoggettamento di un fondo ad un altro, sulle particelle di proprietà degli appellati, nelle annualità precedenti, e che il varco presente lungo il muretto a secco di confine tra i due fondi era stato realizzato solo nell'anno
2016: tanto era stato confermato dalla consulenza tecnica espletata.
La valutazione della prova orale, a maggior ragione in quanto coerente con l'intero compendio istruttorio non può ritenersi scalfita dalle censure degli appellanti, tantomeno dalle denunce di falso da costoro proposte, del cui esito, peraltro, nulla è dato sapere.
Con il terzo motivo, gli appellanti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1031
c.c., addebitando al primo Giudice di non aver valorizzato, ai fini della decisione, la clausola apposta sull'atto di acquisto dei fondi “con ogni pertinenza, accessione, servitù e diritto inerente, nulla escluso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova” dalla quale avrebbe potuto, a loro giudizio, desumersi l'ambulatorietà della servitù di passaggio sul fondo dei CP_1
Il motivo è talmente generico da non potersi ritenere ammissibile.
Esso è comunque infondato.
Come infatti correttamente evidenziato dal primo giudice se è vero che la titolarità della servitù attiva si trasferisce insieme con la titolarità del fondo dominante, pur quando la sua esistenza non venga menzionata nell'atto di trasferimento di tale fondo (vedi Cass. 17301/06: “In virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, così come l'acquirente del fondo servente – una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù – riceve l'immobile con il peso di cui è gravato, essendo necessaria la menzione della servitù soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo”; conf. Cass.
20817/11) è anche vero che ciò accade quando il diritto sia stato effettivamente costituito.
Nella specie alcun diritto di servitù sul fondo dei in favore del fondo degli CP_1 Persona_1 risulta essere mai stato costituito.
Il quarto motivo investe la parte della decisione con la quale il Tribunale non avrebbe ritenuto utili le dichiarazioni rese dai testi degli appellanti ai fini dell'accoglimento della loro domanda di acquisto per usucapione della servitù di passaggio.
La doglianza, tuttavia, non suscita favorevole apprezzamento.
Ed invero, ai fini dell'accoglimento di una domanda di accertamento dell'acquisto di una servitù di passaggio per intervenuta usucapione, è necessario che la parte che la fa valere fornisca la prova di aver esercitato un potere di fatto non solo conforme e riconducibile al contenuto di un diritto di servitù di passaggio, in genere, ma di una ben determinata servitù di passo, prevista nel suo effettivo, esatto e concreto contenuto e nella sua esatta consistenza, estensione ed ubicazione
(ampiezza, lunghezza dell'iter e modalità).
Nel rigettare la domanda il primo giudice ha affermato che gli non avevano neppure Persona_1 fornito “le specifiche caratteristiche della dedotta servitù, e cioè il percorso della stessa e, quindi, le particelle attraverso le quali sarebbe esercitata e quelle a favore delle quali sarebbe riconosciuta” e tanto impediva di determinare il contenuto e l'estensione dell'esercizio secondo quanto previsto dagli art. 1063 e segg. Cc. Soprattutto perché il contenuto della servitù acquistata per usucapione deve essere determinato in funzione dell'utilità obiettiva cui sono riferibili gli atti di esercizio, a mezzo dei quali si è realizzato il possesso.
Il possesso da considerarsi è, infatti, quello che è stato posto a base dell'usucapione, non potendo essersi usucapito qualcosa di più o di diverso da ciò che si è posseduto, sicché il contenuto del possesso va determinato unicamente in rapporto alla precisa attività svolta dal preteso possessore.
Nella specie nulla è stato provato ai fini della identificazione di un possesso riproducente il contenuto della servitù prediale.
I testi portati dagli appellanti, in disparte la pur rilevante caratteristica dell'essere parenti dei medesimi, hanno reso, sul punto, dichiarazioni generiche.
E' mancata la prova del concreto esercizio riferibile agli appellanti, che hanno invocato l'acquisto per intervenuta usucapione, del passaggio che si pretende acquistato, del percorso, della sua estensione, consistenza, ubicazione, ampiezza, lunghezza e larghezza oltre che delle modalità di esercizio. Dalle dichiarazioni testimoniali non sono emerse indicazioni utili avendo il teste CU (coniuge di
) affermato “anche io ho esercitato la servitù di passaggio sia a piedi che Parte_1 con i mezzi” ed altresì “mi sono sposato con l'avv. nel 1986 e da allora ero Parte_1 solito trascorrere i fine settimana in campagna e vedevo la famiglia esercitare la Parte_1 servitù di passaggio” o, ancora il teste “si rese necessario utilizzare un accesso Tes_1 secondario, attraversando un appezzamento di terreno, che non so di chi fosse”.
Si tratta infatti di dichiarazioni generiche insufficienti a alla prova dell'esistenza di un possesso in senso tecnico e stretto, caratterizzato dall'esercizio di un diritto di godimento, ovvero un comportamento del possessore effettivo ed espressivo di una relazione di fatto corrispondente all'esercizio di una servitù.
È mancata, inoltre, la prova dell'animus possidendi, quale requisito necessario e concorrente del corpus possesso (inteso come potere di fatto sulla cosa qualificato dall'animus possidendi).
Inoltre non risulta in alcun modo provato, dalla vaghezza e genericità delle dichiarazioni testimoniali, in maniera certa l'inizio del possesso e il decorso del tempo necessario per l'usucapione.
Con il quinto motivo gli appellanti denunciano la nullità dell'elaborato peritale per avere il C.T.U.
“violato i principi di correttezza ed imparzialità”, e censurano la decisione per non aver reso adeguate risposte alla proposta eccezione di nullità della C.T.U. e avere al contrario condiviso le conclusioni del C.T.U.
Hanno in questa sede ribadito gli appellanti che il consulente tecnico avrebbe violato i principi di imparzialità e correttezza, per aver raggiunto i luoghi di causa in compagnia del difensore e del tecnico di controparte, per essersi mostrata ostile nei loro riguardi, per aver omesso di eseguire rilievi e misurazioni e per non aver acquisito la documentazione (nuova) offerta in sede di inizio di operazioni peritali.
Il C.T.U., inoltre, hanno rilevato gli appellanti, dopo la trasmissione alle parti della bozza della relazione tecnica in data 11.1.2024, avrebbe depositato la relazione finale in data 13.2.2024, prima della scadenza dei termini assegnati alle parti per eventuali osservazioni, che erano state trasmesse dagli appellanti in data 27.2.2024 e alle quali il C.T.U. non avrebbe dato risposta.
Il motivo non coglie nel segno.
Rileva infatti la Corte che il CTU ha reso risposte del tutto conferenti e plausibili alle osservazioni, tardivamente trasmesse dagli . Persona_1
Emerge dagli atti di causa che, con la ordinanza del 21.11.2023, il primo Giudice assegnava al C.T.U.
“il termine di 60 gg. dall'inizio delle operazioni peritali (1°.12.2023) per trasmettere la relazione alle parti costituite”, termine rispettato dal Consulente che infatti ebbe a trasmettere alle parti la relazione preliminare in data 11.1.2024. Con lo stesso provvedimento veniva assegnato alle parti “il termine di 30 gg, successivi alla scadenza di cui al punto sub 1) per trasmettere al C.T.U. le eventuali osservazioni” cosicché, la decorrenza di detto termine coincideva con la scadenza del termine assegnato al C.T.U. per l'invio della relazione preliminare, (11.1.2024).
Pertanto, la trasmissione della Relazione al giudice il 13.01.2024 risulta comunque successiva alla scadenza del termine per le osservazioni
In ogni caso, stante nella specie la trasmissione delle osservazioni da parte dell'Avv.
[...]
il 27.02.24, comunque il C.T.U. compiutamente rispondeva, depositando, in data Parte_1
5.3.2024, la relazione definitiva.
Quanto alle denunce di familiarità con la parte avversaria e di ostilità nei loro confronti avanzate dagli odierni appellanti, esse si rivelano assertive e prive di riscontri oggettivi, se sol si consideri che il CTU, rispondendo alle osservazioni degli , aveva ben spiegato che l'aver raggiunto Persona_1
i luoghi di causa unitamente al difensore e al tecnico di controparte era stato dovuto ad una mancanza proprio degli che non si erano presentati all'appuntamento concordato, Persona_1 avendo confuso il luogo dell'appuntamento.
Le successive operazioni peritali erano state correttamente effettuate dal C.T.U., che, stanti anche le opposizioni della difesa dei aveva respinto la richiesta degli di CP_1 Persona_1 produzione di documentazione nuova, mai prima e ritualmente prodotta in giudizio.
Il C.T.U. dava atto di aver esaminato i luoghi di causa, di aver rilevato la presenza di altra strada di accesso ai fondi dei convenuti, odierni appellanti, percorribile con automezzi, avendo una larghezza più che sufficiente per il passaggio di autoveicoli e anche di trattori e, quanto alla pretesa servitù di passaggio per cui è causa, affermava di aver constatato l'assenza di un percorso definito, non esistendo né un tratturo, né una strada interpoderale, né un percorso consolidato, e di aver utilizzato e analizzato la documentazione già in atti, tra cui le numerose ortofoto che confermavano che “c'era continuità del muretto a secco antecedentemente al 2016”.
Tanto induceva il CTU a concludere che “la presunta servitù si ritiene che non ci sia attualmente e che non ci sia mai stata”.
Nella specie le critiche rivolte alla CTU sono le medesime rivolte al tecnico con le Osservazioni cui hanno dato riscontro sia il consulente sia il Tribunale, che le hanno infatti respinte con motivazioni puntuali.
Il Consulente infatti si ritiene abbia risposto in modo adeguato e coerente ai quesiti posti dal
Tribunale dandone conto anche mediante allegazioni e fotoriproduzioni dalle quali si evince esattamente quanto riscontrato in ordine alla inesistenza di alcun tratturo o tracciato di altra natura.
Tutto ciò in disparte la totale assenza di prova in ordine all'esistenza di un diritto di servitù o di un possesso utile a usucapirlo in capo agli . Persona_1 Sul punto va, inoltre, ricordato che “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” – cfr. Cass. Sez. 1, 16/11/2022, n. 33742, Rv. 666237 – 01 -.
L'appello è respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, in considerazione della natura del giudizio e dell'attività difensiva concretamente svolta, a tenore del D.M. n.
147/2022 (II scaglione parametri minimi con la diminuzione del 30% in assenza di questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti patrocinati (art. 4 comma4) l'aumento per la presenza di più parti(art. 4 comma 2) sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per condannare l'appellante al raddoppio del contributo unificato, in osservanza dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/02, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17°, L.
228/12.
PQM
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , avverso la sentenza n. 2897/2024 pubbl. il 18/06/2024, Parte_1 Pt_2 emessa dal Tribunale di Bari così provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna gli appellanti al rimborso delle spese del presente giudizio, in favore degli appellati costituiti, che liquida in € 3.776,22 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, CPA, IVA.
3- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, in osservanza dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/02, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17°, L. 228/12.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 25.03.25
Il Presidente rel. est. dott.ssa Maria Mitola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel.
dott. Michele Prencipe - Consigliere
dott. ssa Emma Manzionna - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 986/2024 promossa da:
Avv. C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti C.F._2
, C.F. e Salvatore CU, C.F. , aventi Parte_1 C.F._1 C.F._3 posta certificata rispettivamente: Email_1
e Fax: 080/3264550, per le comunicazioni di rito, entrambi Email_2 elettivamente domiciliati in Gravina in Puglia, alla via Piave, 40, presso lo studio degli Avv.ti SCHIAVARIELLO/
CU
APPELLANTI contro
(codice fiscale , codice fiscale CP_1 CodiceFiscale_4 Controparte_2 C.F._5
), (codice fiscale ), (codice fiscale
[...] Controparte_3 CodiceFiscale_6 CP_4 [...]
), (codice fiscale , (codice fiscale C.F._7 Controparte_5 CodiceFiscale_8 Controparte_6
), (codice fiscale ), CodiceFiscale_9 Controparte_7 CodiceFiscale_10
(codice fiscale e (codice fiscale CP_8 CodiceFiscale_11 Parte_3 C.F._12
), tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente atto, in Altamura, a Via Giovinazzo, n. 14, presso
[...]
e nello studio dell'Avv. Alessandro BARBIERI (codice fiscale , indirizzo PEC CodiceFiscale_13
e numero di fax 080 - 3113855), dal quale sono rappresentati Email_3
e difesi.
APPELLATI
Avverso la sentenza n. 2897/2024 pubbl. il 18/06/2024 (RG n. 16610/2018), emessa dal Tribunale di
Bari. * * *
All'esito dell'udienza collegiale svolta mediante trattazione scritta del 25.03.2025, secondo le forme di cui agli art. 350 bis e 281 sexies cpc, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da note inviate telematicamente, e già concessi i termini per note e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 19.11.2018, ritualmente notificato, , CP_1 CP_2
,
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, E proprietari di due Controparte_7 CP_8 Parte_3 terreni in agro di Altamura, riportati in catasto al foglio 117, particelle 8 e 9, assumendo che i proprietari del fondo limitrofo, e e, per intervenuto Persona_1 Persona_2 decesso di quest'ultima, e , avessero reclamato la Parte_1 Parte_2 sussistenza di una servitù di passaggio sui fondi di essi attori, li convenivano in giudizio al fine di ottenere la dichiarazione di insussistenza di alcuna servitù di transito in capo ai convenuti, con conseguente ordine agli stessi di cessazione di qualsivoglia turbativa al diritto di proprietà di essi attori e la condanna al ripristino del varco aperto nel muro a secco di confine tra la particella 9 di essi attori e la particella 50 dei convenuti ed al risarcimento dei danni.
Costituitisi, i convenuti eccepivano, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione per carenza dei presupposti di cui all'art. 949 c.c. e difetto di interesse ad agire e nel merito, contestavano la domanda attrice e spiegavano domanda riconvenzionale al fine di ottenere declaratoria di acquisto, in loro favore, per usucapione, del diritto di servitù di passaggio.
In corso di istruttoria venivano escussi i testimoni addotti dalle parti.
Nell'udienza del 22 dicembre 2020, avendo il difensore dei convenuti dichiarato l'intervenuto decesso di , la causa veniva dichiarata interrotta. Persona_1
Ritualmente riassunta la causa dagli attori, i convenuti e , si Parte_1 Pt_2 costituivano in proprio e quali eredi del de cuius . Per_1
Con ordinanza resa all'udienza del 14.10.2023 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Disposta la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva decisa come segue:
“
1. Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna i convenuti a ripristinare, a loro cura e spese, il muretto di confine tra la particella 9, di proprietà degli attori, e la particella 50, di proprietà di essi convenuti, mediante la chiusura del varco ivi realizzato.
2. Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti. 3. Condanna i convenuti al pagamento, in favore degli attori, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.781,26, dei quali € 229,26 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed oneri accessori come per legge.”
Il giudicante, preliminarmente riteneva correttamente qualificata la domanda come di negatoria servitutis, ex art. 949 c.c., azione con la quale, stante la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, si nega qualsiasi diritto affermato dai terzi sul bene;
essa quindi, tende non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma al conseguimento della cessazione della dedotta situazione antigiuridica e dell'attività lesiva, al fine di ottenere la libertà del fondo.
Rilevava, altresì, che l'istruttoria, avesse escluso qualunque diritto di servitù di passaggio, sulla proprietà attrice, a favore del fondo dei convenuti.
In disparte, infatti la genericità della prova orale, nell'atto di acquisto degli attori non era riportata alcuna servitù di passaggio a favore del fondo dei convenuti, posto che, sebbene, in forza del cosiddetto principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo comporta anche il trasferimento delle servitù ad esso inerenti, anche se non menzionate nell'atto di acquisto, è pacifico che il titolo originario di costituzione della servitù stessa debba essere stato, comunque, trascritto, circostanza che, nella specie, non risultava provata dai convenuti.
Per cui alcuna servitù di passaggio risultava opponibile agli attori.
Infondata era invece la domanda di usucapione, spiegata in via riconvenzionale dai convenuti.
Dalle dichiarazioni testimoniali, infatti, pur essendo emersa l'esistenza, dal 1986, epoca dell'insediamento dell'azienda agricola della famiglia , di una servitù di passaggio e Persona_1 del suo utilizzo anche all'attualità, non emergeva, invece, alcuna precisazione circa il fondo servente sul quale la stessa sarebbe stata e sarebbe, oggi, esercitata.
Né i convenuti avevano indicato le specifiche caratteristiche della dedotta servitù, e cioè il percorso della stessa, le particelle attraverso le quali sarebbe stata esercitata e quelle a favore delle quali sarebbe stata riconosciuta.
Tanto veniva peraltro confermato dal C.T.U.
Con atto di citazione in appello notificato in data 5.07.2024, i germani e Parte_1
hanno proposto impugnazione avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma e per Pt_2
l'effetto il rigetto delle domande formulate dagli attori con l'atto di citazione e l'accoglimento delle domande dagli stessi proposte in riconvenzionale oltre spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio e accessori fiscali.
In via istruttoria hanno chiesto la rinnovazione della CTU e in subordine, ove ritenuta “non necessaria la CTU, in quanto acquisita la prova per la pronuncia di declaratoria di acquisto per usucapione della dedotta servitù di passaggio in favore degli , sulla base delle Parte_1 risultanze processuali, prova per testi degli , ortofoto, ecc, si rinuncia alla stessa”. Parte_1 Costituitisi , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
E hanno chiesto il rigetto dell'appello ritenendolo destituito di fondamento, con Parte_3 vittoria di spese.
La causa è stata riservata all'udienza del 25.03.2025, svolta mediante trattazione scritta, secondo le forme di cui agli art. 350 bis e 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate dalle parti come da note inviate telematicamente, e già concessi i termini per note e repliche.
Motivi della decisione e hanno impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti Pt_1 Parte_2 motivi:
A) Erronea, contradittoria e carente motivazione sulla eccepita inammissibilità dell'azione per difetto dei presupposti di cui all'art. 949 c.c. e difetto di interesse ad agire. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 949 c.c. e art. 833 c.c.
B) Erronea, e/ omessa motivazione sulla rilevanza ed attendibilità attribuita alle dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte attrice e sulla eccepita contraddittorietà e falsità delle suddette dichiarazioni testimoniali. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.c.
C) Erronea e/o contraddittoria qualificazione giuridica data alla servitù di passaggio, ritenuta convenzionale. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1031 c.c.
D) Erronea contraddittoria e/o illogica motivazione sulla rilevanza delle dichiarazioni rese dai testi dei convenuti e sulle altre risultanze processuali, ai fini dell'accoglimento della declaratoria di acquisto per usucapione della servitù di passaggio.
E) Erronea, contraddittoria e/o carente motivazione sulla rilevanza attribuita alla CTU e sulla eccepita nullità. Violazione di legge
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la decisione impugnata per non aver il Giudicante dichiarato la inammissibilità dell'azione ex art. 949 c.c., per difetto dei presupposti.
La censura è infondata.
Mette conto evidenziare che l'actio negatoria servitutis, disciplinata dall'art. 949 c.c., è posta a difesa della proprietà e mira a far dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa, oltre che a far cessare eventuali molestie o turbative che limitino il diritto di proprietà.
La finalità dell'azione è quella di rimuovere una situazione comportante una menomazione del godimento del fondo oggetto del pregiudizio – cfr. Cass. Sez. 2, 31/12/2014, n. 27564, Rv. 634043 –
01- mediante il ripristino del rapporto di assolutezza con la cosa da parte del proprietario, allorché terzi avanzino pretese sul bene immobile, cosicché l'incertezza in ordine alla a causa delle pretese altrui, fatte valere con atti giudiziali e/o stragiudiziali, costituisce essa stessa un pregiudizio.
In tali casi sussiste certamente l'interesse ad agire e la legittimità della domanda di , come Parte_4 correttamente ritenuto dal primo giudicante. Del tutto irrilevante si ritiene, quindi il paventato “timore di un pregiudizio”, in quanto “l'interesse ad agire in negatoria servitutis postula la sussistenza dell'esercizio “attuale e concreto” della servitù, accompagnato dalla pretesa di esercitare un diritto sulla cosa asservita. Il detto interesse sorge allorquando venga posta in essere dal terzo un'attività implicante in concreto l'esercizio, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce” (v. Cass.
14348/2000; Cass. 649/2000).
Non è vero quindi che l'azione fosse stata proposta in difetto dei requisiti di legge, come lamentato dagli appellanti, che contestano al Tribunale la violazione o errata applicazione dell'art. 833 c.c., ritenendo essi che la negatoria servitutis esperita dai in assenza dei presupposti di richiesti CP_1 ex lege, integrasse un atto emulativo non arrecando, a loro giudizio, alcuna utilità ai predetti;
né la questione è proponibile in questa sede, non avendo formato oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la decisione impugnata, addebitando al giudicante l'errata e illegittima valutazione delle risultanze delle prove testimoniali addotte dalla difesa degli attori.
Il primo giudice infatti rilevava come dall'istruttoria esperita fosse emersa l'assenza di qualsivoglia servitù di passaggio, sulla proprietà attrice, a favore del fondo dei convenuti.
Le prove orali offerte dagli attori, infatti, avevano confermato l'inesistenza di varchi nel muretto di confine prima del 2016, così come era emerso dalla documentazione versata in atti dalla quale non era dato apprezzare l'esistenza opere, naturali o artificiale, visibili rivelatrici dell'assoggettamento di un fondo ad un altro, sulle particelle di proprietà degli appellati, nelle annualità precedenti, e che il varco presente lungo il muretto a secco di confine tra i due fondi era stato realizzato solo nell'anno
2016: tanto era stato confermato dalla consulenza tecnica espletata.
La valutazione della prova orale, a maggior ragione in quanto coerente con l'intero compendio istruttorio non può ritenersi scalfita dalle censure degli appellanti, tantomeno dalle denunce di falso da costoro proposte, del cui esito, peraltro, nulla è dato sapere.
Con il terzo motivo, gli appellanti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1031
c.c., addebitando al primo Giudice di non aver valorizzato, ai fini della decisione, la clausola apposta sull'atto di acquisto dei fondi “con ogni pertinenza, accessione, servitù e diritto inerente, nulla escluso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova” dalla quale avrebbe potuto, a loro giudizio, desumersi l'ambulatorietà della servitù di passaggio sul fondo dei CP_1
Il motivo è talmente generico da non potersi ritenere ammissibile.
Esso è comunque infondato.
Come infatti correttamente evidenziato dal primo giudice se è vero che la titolarità della servitù attiva si trasferisce insieme con la titolarità del fondo dominante, pur quando la sua esistenza non venga menzionata nell'atto di trasferimento di tale fondo (vedi Cass. 17301/06: “In virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, così come l'acquirente del fondo servente – una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù – riceve l'immobile con il peso di cui è gravato, essendo necessaria la menzione della servitù soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo”; conf. Cass.
20817/11) è anche vero che ciò accade quando il diritto sia stato effettivamente costituito.
Nella specie alcun diritto di servitù sul fondo dei in favore del fondo degli CP_1 Persona_1 risulta essere mai stato costituito.
Il quarto motivo investe la parte della decisione con la quale il Tribunale non avrebbe ritenuto utili le dichiarazioni rese dai testi degli appellanti ai fini dell'accoglimento della loro domanda di acquisto per usucapione della servitù di passaggio.
La doglianza, tuttavia, non suscita favorevole apprezzamento.
Ed invero, ai fini dell'accoglimento di una domanda di accertamento dell'acquisto di una servitù di passaggio per intervenuta usucapione, è necessario che la parte che la fa valere fornisca la prova di aver esercitato un potere di fatto non solo conforme e riconducibile al contenuto di un diritto di servitù di passaggio, in genere, ma di una ben determinata servitù di passo, prevista nel suo effettivo, esatto e concreto contenuto e nella sua esatta consistenza, estensione ed ubicazione
(ampiezza, lunghezza dell'iter e modalità).
Nel rigettare la domanda il primo giudice ha affermato che gli non avevano neppure Persona_1 fornito “le specifiche caratteristiche della dedotta servitù, e cioè il percorso della stessa e, quindi, le particelle attraverso le quali sarebbe esercitata e quelle a favore delle quali sarebbe riconosciuta” e tanto impediva di determinare il contenuto e l'estensione dell'esercizio secondo quanto previsto dagli art. 1063 e segg. Cc. Soprattutto perché il contenuto della servitù acquistata per usucapione deve essere determinato in funzione dell'utilità obiettiva cui sono riferibili gli atti di esercizio, a mezzo dei quali si è realizzato il possesso.
Il possesso da considerarsi è, infatti, quello che è stato posto a base dell'usucapione, non potendo essersi usucapito qualcosa di più o di diverso da ciò che si è posseduto, sicché il contenuto del possesso va determinato unicamente in rapporto alla precisa attività svolta dal preteso possessore.
Nella specie nulla è stato provato ai fini della identificazione di un possesso riproducente il contenuto della servitù prediale.
I testi portati dagli appellanti, in disparte la pur rilevante caratteristica dell'essere parenti dei medesimi, hanno reso, sul punto, dichiarazioni generiche.
E' mancata la prova del concreto esercizio riferibile agli appellanti, che hanno invocato l'acquisto per intervenuta usucapione, del passaggio che si pretende acquistato, del percorso, della sua estensione, consistenza, ubicazione, ampiezza, lunghezza e larghezza oltre che delle modalità di esercizio. Dalle dichiarazioni testimoniali non sono emerse indicazioni utili avendo il teste CU (coniuge di
) affermato “anche io ho esercitato la servitù di passaggio sia a piedi che Parte_1 con i mezzi” ed altresì “mi sono sposato con l'avv. nel 1986 e da allora ero Parte_1 solito trascorrere i fine settimana in campagna e vedevo la famiglia esercitare la Parte_1 servitù di passaggio” o, ancora il teste “si rese necessario utilizzare un accesso Tes_1 secondario, attraversando un appezzamento di terreno, che non so di chi fosse”.
Si tratta infatti di dichiarazioni generiche insufficienti a alla prova dell'esistenza di un possesso in senso tecnico e stretto, caratterizzato dall'esercizio di un diritto di godimento, ovvero un comportamento del possessore effettivo ed espressivo di una relazione di fatto corrispondente all'esercizio di una servitù.
È mancata, inoltre, la prova dell'animus possidendi, quale requisito necessario e concorrente del corpus possesso (inteso come potere di fatto sulla cosa qualificato dall'animus possidendi).
Inoltre non risulta in alcun modo provato, dalla vaghezza e genericità delle dichiarazioni testimoniali, in maniera certa l'inizio del possesso e il decorso del tempo necessario per l'usucapione.
Con il quinto motivo gli appellanti denunciano la nullità dell'elaborato peritale per avere il C.T.U.
“violato i principi di correttezza ed imparzialità”, e censurano la decisione per non aver reso adeguate risposte alla proposta eccezione di nullità della C.T.U. e avere al contrario condiviso le conclusioni del C.T.U.
Hanno in questa sede ribadito gli appellanti che il consulente tecnico avrebbe violato i principi di imparzialità e correttezza, per aver raggiunto i luoghi di causa in compagnia del difensore e del tecnico di controparte, per essersi mostrata ostile nei loro riguardi, per aver omesso di eseguire rilievi e misurazioni e per non aver acquisito la documentazione (nuova) offerta in sede di inizio di operazioni peritali.
Il C.T.U., inoltre, hanno rilevato gli appellanti, dopo la trasmissione alle parti della bozza della relazione tecnica in data 11.1.2024, avrebbe depositato la relazione finale in data 13.2.2024, prima della scadenza dei termini assegnati alle parti per eventuali osservazioni, che erano state trasmesse dagli appellanti in data 27.2.2024 e alle quali il C.T.U. non avrebbe dato risposta.
Il motivo non coglie nel segno.
Rileva infatti la Corte che il CTU ha reso risposte del tutto conferenti e plausibili alle osservazioni, tardivamente trasmesse dagli . Persona_1
Emerge dagli atti di causa che, con la ordinanza del 21.11.2023, il primo Giudice assegnava al C.T.U.
“il termine di 60 gg. dall'inizio delle operazioni peritali (1°.12.2023) per trasmettere la relazione alle parti costituite”, termine rispettato dal Consulente che infatti ebbe a trasmettere alle parti la relazione preliminare in data 11.1.2024. Con lo stesso provvedimento veniva assegnato alle parti “il termine di 30 gg, successivi alla scadenza di cui al punto sub 1) per trasmettere al C.T.U. le eventuali osservazioni” cosicché, la decorrenza di detto termine coincideva con la scadenza del termine assegnato al C.T.U. per l'invio della relazione preliminare, (11.1.2024).
Pertanto, la trasmissione della Relazione al giudice il 13.01.2024 risulta comunque successiva alla scadenza del termine per le osservazioni
In ogni caso, stante nella specie la trasmissione delle osservazioni da parte dell'Avv.
[...]
il 27.02.24, comunque il C.T.U. compiutamente rispondeva, depositando, in data Parte_1
5.3.2024, la relazione definitiva.
Quanto alle denunce di familiarità con la parte avversaria e di ostilità nei loro confronti avanzate dagli odierni appellanti, esse si rivelano assertive e prive di riscontri oggettivi, se sol si consideri che il CTU, rispondendo alle osservazioni degli , aveva ben spiegato che l'aver raggiunto Persona_1
i luoghi di causa unitamente al difensore e al tecnico di controparte era stato dovuto ad una mancanza proprio degli che non si erano presentati all'appuntamento concordato, Persona_1 avendo confuso il luogo dell'appuntamento.
Le successive operazioni peritali erano state correttamente effettuate dal C.T.U., che, stanti anche le opposizioni della difesa dei aveva respinto la richiesta degli di CP_1 Persona_1 produzione di documentazione nuova, mai prima e ritualmente prodotta in giudizio.
Il C.T.U. dava atto di aver esaminato i luoghi di causa, di aver rilevato la presenza di altra strada di accesso ai fondi dei convenuti, odierni appellanti, percorribile con automezzi, avendo una larghezza più che sufficiente per il passaggio di autoveicoli e anche di trattori e, quanto alla pretesa servitù di passaggio per cui è causa, affermava di aver constatato l'assenza di un percorso definito, non esistendo né un tratturo, né una strada interpoderale, né un percorso consolidato, e di aver utilizzato e analizzato la documentazione già in atti, tra cui le numerose ortofoto che confermavano che “c'era continuità del muretto a secco antecedentemente al 2016”.
Tanto induceva il CTU a concludere che “la presunta servitù si ritiene che non ci sia attualmente e che non ci sia mai stata”.
Nella specie le critiche rivolte alla CTU sono le medesime rivolte al tecnico con le Osservazioni cui hanno dato riscontro sia il consulente sia il Tribunale, che le hanno infatti respinte con motivazioni puntuali.
Il Consulente infatti si ritiene abbia risposto in modo adeguato e coerente ai quesiti posti dal
Tribunale dandone conto anche mediante allegazioni e fotoriproduzioni dalle quali si evince esattamente quanto riscontrato in ordine alla inesistenza di alcun tratturo o tracciato di altra natura.
Tutto ciò in disparte la totale assenza di prova in ordine all'esistenza di un diritto di servitù o di un possesso utile a usucapirlo in capo agli . Persona_1 Sul punto va, inoltre, ricordato che “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” – cfr. Cass. Sez. 1, 16/11/2022, n. 33742, Rv. 666237 – 01 -.
L'appello è respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, in considerazione della natura del giudizio e dell'attività difensiva concretamente svolta, a tenore del D.M. n.
147/2022 (II scaglione parametri minimi con la diminuzione del 30% in assenza di questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti patrocinati (art. 4 comma4) l'aumento per la presenza di più parti(art. 4 comma 2) sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per condannare l'appellante al raddoppio del contributo unificato, in osservanza dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/02, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17°, L.
228/12.
PQM
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , avverso la sentenza n. 2897/2024 pubbl. il 18/06/2024, Parte_1 Pt_2 emessa dal Tribunale di Bari così provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna gli appellanti al rimborso delle spese del presente giudizio, in favore degli appellati costituiti, che liquida in € 3.776,22 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, CPA, IVA.
3- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, in osservanza dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/02, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17°, L. 228/12.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 25.03.25
Il Presidente rel. est. dott.ssa Maria Mitola