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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/04/2025, n. 3466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3466 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27938/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Giani Presidente dott. Mariachiara Vanini Giudice estensore dott. Edmondo Tota Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27938/2020 promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.VA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e (C.F. Parte_2
), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Savino Genovese e Bianca C.F._1
Bronzi, con domicilio digitale presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
-Attrice- contro
(P.VA , in persona TR P.VA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Angeloni e Alessandra Rondoni, con domicilio digitale presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
-Convenuta-
(P.VA ), rappresentata dalla mandataria TE P.VA_3 [...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_3 dagli Avv.ti Federico Lerro e Filippo Scarpino, con domicilio digitale presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
-Interveniente-
§§§
CONCLUSIONI
Per l'Attrice:
1. Preliminarmente questa difesa si oppone alla richiesta di estromissione della cedente avanzata dalla cessionaria con il proprio atto costitutivo poiché la stessa non è TE legittimata a chiedere l'estromissione dal giudizio di nessuna delle parti processuali per le
pagina 1 di 24 motivazioni già dedotte nella memoria n. 3 ex art. 183 c.p.c. di parte attrice e che saranno meglio articolate nella comparsa conclusionale;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimazione sia attiva che passiva della cedente
TR
3.sempre in via preliminare, parte attrice chiede la rimessione in istruttoria del presente giudizio per la realizzazione di un conteggio alternativo che rielabori il rapporto di c/c con applicazione dei tassi BOT ex art. 117 c. 7° tub nei periodi per i quali non è presente la pattuizione dei contratti di fido, periodi puntualmente indicati nella memoria istruttoria di parte attrice alle pagine 9 e 10.
Sul punto si fa rinvio a tutti gli scritti difensivi di parte attrice compreso il ricorso ex art. 92 disposizioni attuative c.p.c del 26/10/2023;
4. nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di rimessione della causa in istruttoria si chiede concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche e si precisano le conclusioni come di seguito. Si precisa che essendo stata consegnata dalla banca ulteriore documentazione nel corso del presente giudizio della quale la correntista non era in possesso al momento della notifica e della iscrizione a ruolo dell'atto di citazione, le seguenti conclusioni formulate nella memoria n.1 ex art. 183 cpc di parte attrice sostituiscono integralmente quelle formulate nell'atto di citazione;
5. Nel merito:
5.1 accertare e dichiarare tutte le linee di credito concesse con addebito sul rapporto di conto corrente oggetto di giudizio e, per l'effetto,
5.2 accertare e dichiarare la mancata redazione per iscritto in violazione dell'art. 117 co. 1° del tub delle seguenti linee di credito: € 20.000,00 a far data dal settembre 2007 € 50.000,00 a far data dal maggio 2009, € 110.000,00 a far data dal luglio 2016 o dalla diversa data che in relazione alle tre linee di credito sopra indicate il Tribunale riterrà di individuare e, per l'effetto,
5.3 accertare e dichiarare la violazione dell'art. 117 c. 1° derivante dalla omessa redazione per iscritto dei contratti di concessione di fido relati, degli interessi ultralegali e degli altri oneri pagati dalla correntista nel periodo compreso tra settembre 2007 (o dalla diversa data che il Tribunale riterrà di individuare) e fino alla fine del rapporto, per l'effetto,
5.4 accertare e dichiarare la invalidità della esazione da parte della , di tutti gli oneri CP_1
(interessi a qualunque titolo + commissioni a qualunque titolo +spese) oggetto di contabilizzazione nel corso del rapporto a partire dal mese di settembre del 2007 (o dalla diversa data che il Tribunale riterrà di individuare) fino alla chiusura e, per l'effetto, 5.5 calcolare il saldo finale del rapporto di conto corrente ordinario previa eliminazione di tutti gli interessi addebitati per la ragioni in narrativa indicate.
6. In subordine:
6.1 accertare e dichiarare la violazione dell'art. 117 c. 4° derivante dalla omessa pattuizione degli interessi ultralegali e degli altri oneri pagati dalla correntista nel periodo compreso tra settembre 2007 (o dalla diversa data che il Tribunale riterrà di individuare) e fino alla fine del rapporto, per l'effetto,
6.2 accertare e dichiarare la invalidità della esazione da parte della banca, di tutti gli oneri
(interessi a qualunque titolo + commissioni a qualunque titolo +spese) oggetto di contabilizzazione nel corso del rapporto a partire dal mese di settembredel 2007 (o dalla diversa data che il Tribunale riterrà di individuare) fino alla chiusura e, per l'effetto,
6.3 calcolare il saldo finale del rapporto con eliminazione di tutti gli interessi addebitati in assenza di prova della loro pattuizione e con applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art.
117 co. 7° del tub
pagina 2 di 24
6.4 accertare e dichiarare la invalidità della pattuizione e dell'applicazione delle cms sul rapporto di c/c oggetto di giudizio e, per l'effetto, C.7) calcolare il saldo finale del rapporto con eliminazione di tutti gli importi addebitati a titolo di cms.
7. Accertare e dichiarare la mancata indicazione in contratto del Tasso Annuo Effettivo D.2) e, per l'effetto disporre il ricalcolo dei rapporti dare avere con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB
7.1 accertare e dichiarare la invalidità della pattuizione delle cms per i motivi indicati in narrativa e per l'effetto disporne la restituzione.
7.2 accertare e dichiarare la violazione dell'art. 6 della delibera CICR del 6/02/2000 e, quindi, dell'art. 1283 cc derivanti dalla mancata pattuizione della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e di quelli creditori del correntista nel contratto del 15/02/2001 e, per l'effetto 7.3 disporre il ricalcolo del saldo finale del rapporto con eliminazione della capitalizzazione degli interessi per il periodo che va dalla data del detto contratto e fino alla fine del rapporto come da conclusioni nn. 3 e 4 che si trovano a pag. 16 della ctu definitiva del 28/05/2024
8. In accoglimento di tutte le conclusioni sopra indicate ai punti che precedono:
8.1 accertare e dichiarare l'invalidità per nullità e/o inefficacia, sotto il profilo legale e contrattuale, di ogni saldo operato dalla banca convenuta sul rapporto di conto corrente oggetto di giudizio, nonché del saldo finale dello stesso, espressi dalla banca medesima, per le ragioni in narrativa indicate;
8.2 accertare e dichiarare la inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 117 e 118 II com.
TUB delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, con il relativo ricalcolo di tutte le appostazioni contabili come indicato ai punti che precedono;
8.3 in accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti, accertare e dichiarare il saldo finale del rapporto come segue:
- In via principale - € 7.710,66 (cfr. elaborato peritale del 28.05.2024 pag. 16 IPOTESI N. 4);
- In via subordinata - € 14.592,44. (cfr. elaborato peritale del 28.05.2024 pag. 16 IPOTESI N.3);
- In via ulteriormente subordinata - € 95.497,10 (cfr. elaborato peritale del 28.05.2024 pag. 16
IPOTESI N.2);
- In via ulteriormente subordinata - € 105.434,29 (cfr. elaborato peritale del 28.05.2024 pag.
16 IPOTESI N.3).
9. Regolamentazione spese di lite:
9.1 condannare controparte al pagamento delle spese sostenute per la redazione della perizia contabile di parte e delle spese di mediazione;
9.2 condannare in ogni caso controparte, al pagamento di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari e distrattari.
§§§
Per la Convenuta:
Nel merito
- Rigettare tutte le richieste ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto per motivi esposti in narrativa;
in via istruttoria
- con ogni più ampia riserva istruttoria. in ogni caso con vittoria di spese, competenze, ed onorari.
§§§
pagina 3 di 24 Per l'Interveniente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: nel merito, respingere tutte le domande ed istanze avanzate da Parte_1
nella presente causa. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre
[...] Parte_2 rimborso forfettario 15,00% e Iva e Cpa secondo le aliquote vigenti al tempo del pagamento.
§§§
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A.
Fatti di causa
e svolgimento del processo.
A.1 Con atto di citazione del 30.07.2020, (di seguito anche solo Parte_1
) e hanno adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata per le Pt_1 Parte_2
Imprese “A”, chiedendo l'accertamento della nullità del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto a favore di in data 01.06.2009 nonché l'accertamento del TR saldo finale del rapporto di conto corrente affidato n. 11358/42 nella somma di € 101.897,70 a credito del correntista e la condanna della banca al pagamento di detto saldo.
A supporto della domanda di nullità della fideiussione, l'Attrice ha allegato che:
- il contratto di fideiussione omnibus sottoscritto in data 1° giugno 2009 da a Parte_2 garanzia delle obbligazioni assunte da è affetto da nullità totale, Parte_1 poiché riproduce esattamente il contenuto degli articoli nn. 2, 6 ed 8 dello schema negoziale
ABI censurato da Banca d'Italia nel provvedimento n. 55 del 2005 per contrarietà all'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990;
- in via subordinata, per le medesime ragioni, il contratto è parzialmente nullo con riferimento alle tre clausole riproduttive dello schema ABI;
- per effetto della nullità parziale, data la reviviscenza del regime ordinario imposto dall'art. 1957 c.c., la garanzia fideiussoria deve essere dichiarata estinta, poiché la Banca ha lasciato trascorrere ben 19 mesi prima di attivarsi a tutela del proprio credito;
- nella specie, la si è attivata solo tramite l'atto di intervento nella procedura esecutiva CP_1
1964/18 del 12.6.2019 (doc. 14) allegando di essere creditrice della somma “pari ad euro
132.360,06 quale saldo debitore ex conto corrente n.11358/42 oltre interessi a fare data dal
13.11.2017”, la quale deve essere intesa come data di scadenza dell'obbligazione;
- la è stata convocata in mediazione dinanzi alla sede milanese del Conciliatore Bancario CP_1
e Finanziario, ma la procedura non ha avuto esito positivo, a causa del mancato consenso da parte della alla prosecuzione del procedimento. CP_1
A supporto della domanda di accertamento negativo del credito, l'Attrice ha allegato che:
- dal settembre del 2007 e fino alla estinzione avvenuta il 20.12.2017, la ha concesso CP_1 alla correntista aperture di credito mai contrattualizzate, applicando alla società interessi ultra-legali non pattuiti ed interessi debitori in continuo rialzo (cfr. report della C.R. sub doc.
20; estratti conto sub doc. 15);
- la è intervenuta senza titolo (non avendo mai notificato alla società un d.i. che CP_1 ingiungesse il pagamento del saldo) nella procedura esecutiva recante n. r.g. 1964/2018
pagina 4 di 24 pendente innanzi il Tribunale di Milano, asserendosi creditrice dell'importo di € 132.360,06 quale saldo debitore del rapporto di c/c n. 11358/42;
- intervenendo in tale procedura, la ha depositato una documentazione parziale, non CP_1 dimostrativa della formazione del saldo debitore di cui chiede il pagamento;
- in particolare, la ha omesso di depositare alcuni contratti di aperture di credito a valere CP_1 sul conto per cui è causa ed ha omesso di depositare gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto e fino al 31.12.2006 incluso;
- nella specie, la ha depositato unicamente il contratto di apertura del c/c n. 11358/42 del CP_1
17.11.2000 (doc. 16), il contratto di apertura di credito a valere sul detto conto del 15.02.2001
(doc. 17), il contratto di apertura di credito a valere sul detto conto del 20.02.2006 (doc. 18) nonché una semplice comunicazione di concessione di una linea di fido di € 110.000,00 a valere sul c/c n. 11358/42, datata 28.07.2016 e a valere fino al 01.05.2017 (salvo revoca), la quale, tuttavia, non contiene le condizioni contrattuali e, dunque, non costituisce un contratto di apertura di credito (doc. 19);
- oltre ai suddetti contratti, la ha altresì prodotto gli estratti conto solo a partire dal CP_1
01.01.2007 (doc. 15);
- essendo detta intervenuta in una procedura esecutiva, asserendosi creditrice della CP_1 somma di euro 132.360,06 quale saldo debitore del conto corrente n. 11358/42, senza documentare in maniera esaustiva il proprio credito, l'Attrice ha chiesto (con diverse missive) la documentazione contrattuale e gli estratti conto mancanti;
- non avendo ottenuto dalla la documentazione richiesta, ha formulato in questa sede: CP_1
a) in via principale, domanda di rendiconto ex artt. 1713, 1856 c.c., 263 e ss. c.p.c.
b) in via subordinata, domanda di consegna ex 117 co. I TUB e 119 co. II TUB, della quale si chiede al Tribunale la emissione a mezzo di provvedimento reso ex art. 210 c.p.c.;
- inoltre, a causa delle linee di fido mai contrattualizzate, sono stati pagati interessi, spese e commissioni che vanno restituite, poiché corrisposte in assenza di pattuizione scritta, come richiesto dagli artt. 1284 c.c. e 117 co. 4 TUB;
- la ha altresì esercitato lo jus variandi in assenza di comunicazioni scritte al cliente ed CP_1 in assenza di giustificato motivo oggettivo e soggettivo;
in particolare, la ha applicato CP_1 modifiche contrattuali unilaterali e sfavorevoli al cliente in assenza sia di un giustificato motivo oggettivo (poiché in realtà nel periodo di riferimento il tasso Euribor era in discesa e non in rialzo), sia di un giustificato motivo soggettivo, poiché la società Attrice non ha subito alcun fatto o evento che ne abbia diminuito le garanzie patrimoniali e finanziarie;
- quanto all'assenza di giustificato motivo soggettivo, in particolare, il rating della società nel periodo che va dal settembre del 2007 e fino a marzo del 2014 non può dirsi peggiorato poiché la stessa , in quel periodo, ha incrementato le linee di TR credito accordate, come documentato dalla visura della C.R. (doc. 20);
pagina 5 di 24 - in conclusione, l'ammontare degli indebiti corrisposti dalla società correntista nel corso del rapporto di c/c n. 11358/42 è pari ad euro 101.897,70 (doc. B).
A.2 Con comparsa di risposta del 12.01.2021 si è costituita la TR
(di seguito, anche solo la , chiedendo il rigetto di tutte le richieste ex
[...] CP_1 adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto.
A supporto del rigetto della domanda di nullità del contratto di fideiussione, la Convenuta ha allegato che:
- l'asserita contrarietà al diritto antritrust del contratto di fideiussione può determinare unicamente nullità parziale, sempre che il fideiussore abbia provato – e così non è stato – che le intese a monte siano confluite nel contratto in questione;
- anche in caso di accertata nullità parziale la clausola di rinuncia ai termini ex art. 6 del contratto non è vessatoria, poiché il fideiussore in questione non è qualificabile come consumatore.
A supporto del rigetto della domanda di accertamento negativo, la Convenuta ha allegato che:
- quanto alla richiesta di esibizione dei contratti di concessione di apertura di credito siglati nei mesi di settembre 2007 e maggio 2009, controparte non ha più diritto di ricevere tale documentazione, essendo ormai trascorsi dieci anni;
- quanto al contratto di concessione di apertura di credito siglato nel mese di luglio 2018 a valere fino al 01.05.2017, la ha provveduto ad inviare a controparte in data 28.07.2016 CP_1 una comunicazione di concessione dell'affidamento di euro 110.000, unitamente al contratto di apertura di credito, mai restituito alla (doc. 2); CP_1
- quanto alla richiesta di esibizione degli estratti conto ordinari, scalari e il riepilogo delle competenze dall'inizio del rapporto e fino al IV trimestre del 2006 incluso, in forza dell'articolo 2220 c.c., non sussiste alcun obbligo per la di conservare gli estratti conto CP_1 per un tempo superiore ai dieci anni;
gli estratti conto a partire dal primo trimestre del 2007 ad oggi sono invece stati regolarmente trasmessi alla correntista;
- quanto alla domanda subordinata di emissione di ordine di esibizione documentale ex artt.
210 c.p.c., 117, co. 1 TUB, e 119 co. II TUB, nonché ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.
(dovere di correttezza e buona fede) e art. 1374 c.c. (dovere di reciproca solidarietà tra contraenti), valgono le medesime considerazioni svolte in difesa alla domanda proposta in via principale;
- quanto al pagamento degli asseriti interessi ultra-legali non pattuiti per iscritto, la contestazione è stata allegata in modo generico, e, in ogni caso, essendo controparte stessa ad affermare di non essere in possesso dei contratti di concessione di apertura di credito, non è chiaro su quale base siano state contestate le condizioni applicate agli stessi, né su quale base controparte possa aver esperito una perizia di parte che, alla luce di ciò, risulta inattendibile;
- quanto al presunto ed errato esercizio dello jus variandi, tutte le variazioni unilaterali apportate al contratto sono riscontrabili all'interno degli estratti conto trasmessi al cliente e la pagina 6 di 24 ha trasmesso puntualmente a controparte ogni avviso attestante le variazioni unilaterali CP_1 apportate al contratto (doc 4);
- inoltre, nessuna variazione contrattuale è mai stata contestata da controparte, se non nella sede dell'odierno giudizio;
invero, controparte avrebbe potuto esercitare – e così non ha fatto
– il diritto di recesso dal rapporto contrattuale nei 60 giorni, dissentendo le variazioni contrattuali operate dalla CP_1
- all'interno di ogni comunicazione trasmessa dalla è stato specificato il motivo per cui CP_1 sono state operate le variazioni contrattuale.
A.3 Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., rappresentata dalla mandataria TE
(di seguito, anche solo , è intervenuta in giudizio in qualità di Controparte_3 CP_2 cessionaria dei crediti oggetto di lite.
In particolare, ha allegato che:
- con contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1. della l. 130/99, concluso il 3 dicembre 2020, la ha ceduto pro soluto a TR [...] tutti i crediti pecuniari, derivanti tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o CP_2 chirografari, sorti nel periodo tra il 1960 e il 2019, come esistenti alle ore 00:01 del 1° gennaio 2020, unitamente a tutti i diritti accessori e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che li assistono;
- tra questi vi sono i crediti vantati dalla nei confronti della TR
Parte_1
- l'avviso dell'avvenuta cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 15 dicembre 2020, Parte Seconda, a norma degli artt. 58 T.U.B. e 1 e 4 della l. 130/99 (doc. 3);
- è quindi interesse del nuovo creditore, e per esso della sua mandataria con rappresentanza, costituirsi nel presente giudizio;
- di volersi dichiarare sostituita alla medesima nel presente TR giudizio, richiamando e facendo integralmente proprie tutte le domande e istanze già avanzate dalla , con estromissione della cedente dal suddetto TR CP_1 procedimento.
A.4 Il procedimento è stato inizialmente assegnato alla Sezione VI civile del Tribunale di Milano
e, poi, trasmesso per ragioni tabellari alla Sezione XIV civile - Impresa “A”, in quanto ufficio competente a conoscere della domanda di nullità del contratto di fideiussione omnibus per violazione della disciplina antitrust di cui alla l. 287/90.
L'udienza di prima comparizione si è svolta il 26.09.2021 dinnanzi alla dott.ssa Anna Bellesi, che, su richiesta delle Parti, ha assegnato i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.; l'Attrice ha depositato le tre memorie istruttorie, mentre medio tempore intervenuta ha depositato CP_2 la seconda e la terza memoria istruttoria.
All'udienza del 9.02.2022 l'Attrice ha insistito nella richiesta di rendiconto e di c.t.u. contabile e ha segnalato gli orientamenti contrapposti in giurisprudenza relativi alla questione pagina 7 di 24 dell'estromissione, rimettendosi alle valutazioni del Tribunale. L'Interveniente ha dichiarato la disponibilità della propria assistita ad adempiere spontaneamente all'esibizione dei documenti che fossero stati nella disponibilità della stessa.
Con ordinanza a scioglimento riserva del 29.07.2022, il giudice ha ordinato alla e a CP_1 CP_2
l'esibizione dei documenti relativi al rapporto di conto corrente n. 11358/42 (
1. il contratto
[...] di concessione di apertura di credito in c/c del valore di € 20.000,00 siglato nel mese di settembre 2007; 2. il contratto di concessione di apertura di credito in c/c del valore di €
250.000,00 siglato nel mese di maggio 2009; 3. il contratto di concessione di apertura di credito in c/c del valore di € 110.000,00 siglato il 28.07.2016 e a valere fino al 01.05.2017), rinviando l'udienza per l'esame della documentazione.
All'udienza del 18.10.2022, le Parti hanno dato atto del mancato deposito dei documenti oggetto dell'ordine di esibizione e l'Attrice ha insistito nella richiesta di c.t.u., cui l'Interveniente si è opposta.
Con ordinanza a scioglimento riserva del 16.09.2023, il giudice ha disposto c.t.u. contabile, nominando il dott. il quale ha prestato giuramento e accettato l'incarico Persona_1 all'udienza del 3.10.2023.
In data 26.10.2023, l'Attrice ha depositato un ricorso ex art. 92 disp. att. c.p.c. con domanda di chiarimenti sul quesito peritale, stante i dubbi sull'applicazione del tasso sostitutivo agli affidamenti che difettano di prova documentale e sullo storno degli interessi anatocistici.
Il giudice ha assegnato termine al c.t.u. e alla Interveniente per formulare osservazioni al ricorso e, con ordinanza del 12.12.2023, ha dato mandato al c.t.u.: (i) di non applicare il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B., laddove sussista valida pattuizione del contratto di conto corrente, pur in mancanza di pattuizione scritta;
(ii) di calcolare il saldo del conto corrente anche depurandolo dalla capitalizzazione periodica.
La relazione peritale finale è stata depositata il 22.02.2024.
All'udienza del 16.04.2024, l'Attrice ha chiesto di integrare la c.t.u. mediante un calcolo che rielabori il rapporto di conto corrente in applicazione dei tassi BOT nei periodi nei quali non è presente la pattuizione nei contratti di fido. L'Interveniente ha osservato che la questione era già stata sollevata e che il c.t.u. non aveva effettuato anche tale verifica, come richiesto dal giudice;
inoltre, ha sottolineato alcune inesattezze relative ai calcoli, chiedendo di chiamare il c.t.u. a chiarimenti.
Il c.t.u. ha depositato una relazione in data 28.05.2024, correggendo alcuni errori materiali relativi ai calcoli effettuati.
Il giudice ha quindi fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.12.2024, allorquando la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
B. Oggetto del presente procedimento.
pagina 8 di 24 B.1 Il presente procedimento ha ad oggetto sia l'accertamento della validità della fideiussione omnibus sottoscritta in data 1.6.2009 da a favore di , Parte_2 TR sia l'accertamento della illegittimità degli addebiti operati dalla sul conto corrente n. CP_1
11358/42 intestato a con conseguente ricalcolo del saldo fine. Pt_1
B.2 Prima di trattare tali questioni, occorre soffermarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva dell'Interveniente articolata dall'Attrice nella comparsa conclusionale.
L'eccezione è tardiva e, quindi, la contestazione attorea va dichiarata inammissibile.
Invero, è intervenuta in giudizio con comparsa in data 24.9.2021 e l'Attrice nei propri CP_2 atti difensivi successivi (ossia la seconda memoria istruttoria in data 27.9.2021 e la terza memoria istruttoria in data 14.10.2021) nulla ha eccepito quanto alla legittimazione della cessionaria.
Anche nella prima udienza successiva alla costituzione di (in data 9.2.2022), l'Attrice CP_2 nulla ha dedotto al riguardo, limitandosi a richiamare la propria terza memoria istruttoria e le ragioni ivi sviluppate a fondamento della non estromissione della cedente dal giudizio;
peraltro,
l'Attrice si è rimessa alla valutazione del Tribunale, dando atto dell'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali sull'argomento.
Solo nella comparsa conclusionale, per la prima volta, l'Attrice ha contestato la carenza di legittimazione sia processuale che sostanziale della cessionaria derivante: (i) dall'omessa prova dell'esistenza della operazione di cessione del credito (par. n. 2 comparsa conclusionale); (ii) dall'omessa prova che il credito oggetto di giudizio rientri tra quelli oggetto della presunta cessione (par. n. 3 comparsa conclusionale); (iii) dalla mancata iscrizione sia della cessionaria che della mandataria della stessa nell'elenco dei soggetti abilitati all'esazione giudiziale del credito previsto dall'art. 106 TUB (par. n. 4 comparsa conclusionale).
Al riguardo, va chiarito che non attiene alla legitimatio ad causam ma al merito della lite la questione relativa alla titolarità, attiva e passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Di talché, è evidente come l'eccezione sollevata dall'Attrice nella comparsa conclusionale attiene al merito della causa, avendo ad oggetto l'accertamento della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e soggiace alle ordinarie regole sull'onere della controparte di tempestiva contestazione.
Sul punto, questo giudice condivide l'orientamento di legittimità in virtù del quale “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993, abbia anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (così, Cass., ord., 5 novembre 2020 n. 24798; nello stesso senso, già Cass., 2 marzo 2016 n. 4116).
pagina 9 di 24 Ebbene, nel caso di specie, il fatto che sia intervenuta in giudizio in data 24.9.2021, CP_2 dichiarando di aver acquistato i crediti oggetto di causa in virtù di un operazione di cessione ai sensi della legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., di cui era stata data pubblicità nella Gazzetta
Ufficiale, e l'assenza di specifiche e tempestive contestazioni ad opera dell'Attrice in ordine alla inclusione nella citata cessione del credito originariamente vantato nei suoi confronti dalla Banca, induce ad affermare che l'Attrice abbia implicitamente riconosciuto questa circostanza (ossia l'intervenuta cessione in favore della , esonerando così la cessionaria dall'onere di CP_2 integrare ulteriormente la prova documentale della titolarità del credito.
C. Sulla fideiussione omnibus.
C.1 Gli Attori hanno chiesto la declaratoria di nullità del contratto di fideiussione omnibus stipulato il 1.6.2009 con la , deducendone la nullità per contrarietà TR all'art. 2 della l. 287/90; in subordine, l'estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c.
Nella specie, la contrarietà del contratto discenderebbe dalla presenza sub artt. 2, 6 e 8 delle clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenza, già presenti nel noto schema di fideiussioni omnibus redatto dall'ABI e censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, in quanto costituente frutto di un'intesa anticoncorrenziale fra i maggiori istituti di credito del territorio nazionale.
Banca d'Italia, allora Autorità garante della concorrenza e del mercato, in un arco temporale ricompreso tra il 2002 e il 2005, ha condotto un'istruttoria volta a verificare la compatibilità alla disciplina Antitrust dell'allora schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria
Italiana relativamente alle “fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie”.
Come si evince dal provvedimento conclusivo (n. 55/2005), l'Autorità ha ritenuto che l'applicazione uniforme da parte degli istituti di credito degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI si ponesse in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a della l. 287/90, costituendo, in sostanza, un'intesa anticoncorrenziale contraria alla disciplina antitrust.
All'indomani del provvedimento, la giurisprudenza è stata chiamata ad affrontare e risolvere alcune criticità relative agli effetti del medesimo sui contratti di fideiussione stipulati a valle, posto che l'art. 2, comma 3, l. 287/90 sanziona con la nullità le intese restrittive della concorrenza.
Si discuteva, in modo particolare, sul regime di nullità – totale o parziale – applicabile ai contratti di fideiussione a valle dell'intesa anticoncorrenziale, attesto che i primi costituiscono lo sbocco concreto dell'accordo raggiunto a monte dagli istituti di credito.
Le SS.UU. della Corte di Cassazione, componendo i contrasti medio tempore formatisi in giurisprudenza, hanno stabilito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.
2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che
pagina 10 di 24 riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Civ. SS.UU., 30/12/2021, n. 41994).
In sintesi, le SS.UU. hanno avallato l'applicazione del regime della nullità parziale, con riferimento alle sole clausole censurate dall'Autorità, fatta sempre salva, ai sensi dell'art. 1419
c.c., la possibilità di una caducazione tout court, allorquando i contraenti provino che senza la parte viziata non avrebbero concluso il contratto.
Dal punto di vista probatorio, ed in relazione alle sole cause c.d. “follow on”, ossia vertenti su fideiussioni stipulate nei periodi coperti dall'istruttoria dell'Autorità garante (2002-2003), il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia, ove prodotto, assume il ruolo di prova privilegiata in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust, precludendo la possibilità di rimettere in discussione i fatti costitutivi della violazione della normativa, se non altro in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede (sul valore della prova privilegiata cfr. Cass. civ. sez. I, 02/01/2024, n. 9)
Ciò comporta la necessità di fare un distinguo tra le cause “follow on” e le cause “stand alone”, aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione sottoscritti in epoca successiva all'adozione del provvedimento;
nelle cause stand alone, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697
c.c., l'attrice ha l'onere di allegare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di un'intesa anticoncorrenziale all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati (Corte d'Appello L'Aquila, 3.11.2024, n. 1089; Tribunale Milano Sez. spec.
Impresa, 26/09/2024 n. 8331; Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 26/09/2024 n. 8259;
Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 14/02/2023, n.1171; Tribunale di Milano – Sez. spec.
Impresa, n. 6441/2022).
In particolare, secondo la Corte di Cassazione, nei giudizi stand alone volti alla declaratoria di nullità delle fideiussioni, l'attore ha l'onere di provare “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata, che è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia; in quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c.” (Cass. 28.11.2018 n.30818; cfr. anche Cass.
22.05.2019 n. 13846).
La necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito e condiviso anche dal Tribunale di
Milano (Corte Appello Milano 20.11.2018 n.5039; Trib. Siena 12.02.2022 n.131; Trib. Prato
16.01.2021 n.28; Trib. Pescara 15.07.2019 n.1156; Trib. Spoleto 21.06.2019 n.444; Trib. Torino
17.04.2019 n.1970; Trib. Roma 11.09.2019 n.17243; Trib. Roma 3.05.2019 n.9354; Trib. Velletri
14.05.2019 n.921).
pagina 11 di 24 C.2 Tutto ciò premesso, si osserva che, nel caso di specie, gli Attori hanno chiesto la declaratoria di nullità di un contratto di fideiussione omnibus stipulato in data 1.6.2009, dunque in epoca successiva all'arco temporale di riferimento del provvedimento n. 55/2005, il quale, per tali ragioni, non può assurgere a prova privilegiata dei fatti posti a fondamento della domanda.
Data la natura stand alone dell'odierno giudizio, e in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., incombe sugli Attori l'onere di fornire prova della perduranza, o comunque dell'esistenza, dell'intesa anticoncorrenziale nel periodo in cui il contratto de quo è stato sottoscritto.
Tale onere probatorio non è stato assolto: gli Attori si sono limitati a produrre il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 e ad evidenziare il rapporto di identità fra le clausole censurate dall'Autorità e gli artt. 2, 6 e 8 del contratto, identità dalla quale si vuole desumere il collegamento funzionale tra contratto a valle ed intesa a monte, idoneo a rendere parzialmente nulla la fideiussione.
Invero, la mera coincidenza delle clausole 2, 6 e 8 del contratto alle clausole contenute dal censurato schema ABI, ancorché corredata dalla produzione del provvedimento dell'Autorità, non dimostra che nel periodo in cui è stato stipulato il contratto esistesse un'intesa anticoncorrenziale, che, come s'è detto, è elemento costitutivo imprescindibile per poter configurare la violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a, l. 287/90, qui invocata dagli Attori ed ascritta alla Controparte.
Nemmeno si può trarre prova dell'intesa illecita dai 134 contratti di fideiussione prodotti dall'Attrice con la seconda memoria istruttoria sub “File C”, in quanto trattasi di contratti riferibili a pochi istituti di credito e con clausole perlopiù diverse da quelle del censurato modello
ABI.
Data la carenza di prova di uno degli elementi costitutivi della fattispecie anticoncorrenziale, le domande attoree vanno rigettate.
C.3 Sebbene le suesposte ragioni siano già di per sé sufficienti a fondare l'odierna pronuncia di rigetto, la domanda attorea è altresì infondata per un'altra fondamentale ragione.
Il contratto sub doc.
1 - formalmente denominato fideiussione - è in realtà un contratto autonomo di garanzia, e, come tale, esula dal perimetro dell'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia.
L'effettiva natura del contratto oggetto di giudizio può desumersi dal contenuto della clausola n.
7, nella parte in cui prevede che il garante è tenuto a pagare alla quanto dovuto CP_1
“immediatamente”, “a semplice richiesta scritta”, “anche in caso di opposizione del debitore”.
La previsione di una clausola che impone al garante il pagamento di quanto dovuto a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, vale di per sé a qualificare il negozio che la contiene come contratto autonomo di garanzia, poiché trattasi di clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr. Cass. S.U.
3947/2010).
pagina 12 di 24 Invero, il contratto autonomo di garanzia si connota per la mancanza di accessorietà della garanzia, che deriva dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (cfr., tra le altre, Cass. 16213/2015; nel merito Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 25/09/2024, n.8291; Tribunale Milano Sez. spec. Impresa n. 7287/2024).
Diversamente, nel caso del contratto di fideiussione, data l'accessorietà dello stesso, il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento derivante dal creditore, ai sensi dell'art. 1952, comma 2, c.c., il che consente al debitore di opporsi al pagamento qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (cfr. Cass. 15108/2013).
Ebbene, posto che la clausola n. 7 impone al garante, testualmente, di pagare quanto richiesto dalla immediatamente, a semplice richiesta scritta e anche in caso di opposizione del CP_1 debitore, il Collegio ritiene che il contratto de quo deve correttamente qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, il che, unitamente a quanto già esposto nei punti precedenti (C.1 e C.2), preclude all'Attrice la possibilità di avvalersi del provvedimento n. 55/2005 quale prova privilegiata dei fatti posti a fondamento della domanda di nullità, avendo quest'ultimo riguardato solo i moduli utilizzati per le fideiussioni omnibus nel settore bancario e non anche i moduli per le garanzie di diversa natura (così, tra molte, Corte App. Milano, n. 947/2020 del 20.04.2020 e n.
1953 del 22.7.2020).
Pertanto, come in qualunque causa stand alone, l'Attrice avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza di anticoncorrenziale avente ad oggetto i contratti autonomi di garanzia, secondo le regole ordinarie del processo civile.
Tale onere non è stato assolto, posto che l'Attrice non ha allegato - né tanto meno provato - la sussistenza di un accordo tra istituti di credito volto ad escludere o restringere la concorrenza nel settore dei contratti autonomi di garanzia al momento della conclusione del contratto.
C.4 Per tutte le suesposte ragioni, va rigetta la domanda di nullità della fideiussione sottoscritta da a favore della Banca. Parte_2
La natura di contratto autonomo di garanzia di detta fideiussione determina altresì il rigetto della domanda subordinata di estinzione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c.
D. Sul rapporto di conto corrente.
D.1 ha sottoscritto in data 17.11.2000 con il contratto di Pt_1 TR conto corrente n. 11358/42, estinto in data 20.12.2017 (doc. 16 att.).
L'Attrice ha chiesto il ricalcolo del saldo finale di conto corrente previa l'eliminazione di tutti gli addebiti illegittimamente operati dalla e, a tal fine, ha contestato: (i) l'applicazione di CP_1 interessi ultralegali applicati al rapporto di c/c e mai pattuiti con riferimento alle aperture di credito del 2007, 2009, 2016; (ii) l'errata pattuizione della cms;
(iii) lo scorretto esercizio dello pagina 13 di 24 ius variandi in violazione dell'art. 118 TUB;
(iv) l'errata applicazione di spese e commissioni varie;
(v) l'errata pattuizione della capitalizzazione degli interessi.
La domanda attorea è fondata, nei limiti che si vanno di seguito ad esporre.
Per esigenze illustrative, dapprima si procede ad una sintesi delle risultanze peritali e, successivamente, all'analisi dettagliata delle censure attoree alla luce della c.t.u.
D.2 L'indagine peritale.
D.2.1 Il giudice ha nominato c.t.u. il dott. che ha accettato l'incarico e Persona_1 prestato giuramento all'udienza del 3.10.2023, sul seguente quesito: “Il c.t.u., letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i rispettivi consulenti, calcoli il saldo del conto corrente
n.11358/42, previa verifica degli addebiti discendenti dalle aperture di credito in conto corrente, applicando il tasso di interesse sostitutivo ex art.117 T.U.B. con riferimento agli affidamenti, ricavabili dalla Centrale Rischi e/o dagli estratti conto, ma che difettano di prova documentale in ordine alle condizioni economiche applicabili (considerando come prova di avvenuta pattuizione anche le variazioni legittimamente intervenute nel rispetto dell'art.118 T.U.B.), scomputando eventuali c.m.s. e/o commissioni di messa a disposizione fondi applicate e non pattuite. Con riferimento invece alle variazioni dei tassi di interesse applicati, in presenza di aperture di credito contrattualizzate tra le parti, provveda il c.t.u. a effettuare il calcolo mantenendo le condizioni economiche di cui c'è prova della pattuizione. Ricalcoli l'addebito delle condizioni applicate alla luce dei nuovi numeri debitori accertati e ridetermini il saldo.
Tenti infine il c.t.u. la conciliazione delle parti”.
D.2.2 Con ricorso ex art. 92 disp. att. c.p.c., l'Attrice ha chiesto al Tribunale di chiarire se:
- “nei periodi nei quali i documenti agli atti, compresi estratti conto, CR e comunicazioni della banca, dimostrino l'esistenza di un fido non contrattualizzato il conto vada rielaborato con applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 co. VII TUB”
- “se la verifica della corretta pattuizione dell'anatocismo rientri nella formulazione del quesito peritale”.
Il giudice, visto il ricorso ex art. 92 disp. att. c.p.c., con decreto del 30.10.2023, ha assegnato al c.t.u. e a termine sino al 15.11.2023 per il deposito di brevi note nelle quali formulare CP_2 le rispettive osservazioni riguardo al contenuto del ricorso. Lette le note, ha pronunciato la seguente ordinanza in data 12.12.2023:
“rilevato, quanto alla dedotta questione relativa all'applicazione del tasso sostitutivo ex art.117
T.U.B., che deve ritenersi corretta e aderente al testo del quesito l'interpretazione offerta dal
c.t.u., secondo il quale non va applicato il tasso sostitutivo ex art.117 T.U.B., laddove sussista valida pattuizione del contratto di conto corrente, pur in mancanza di pattuizione scritta dell'apertura di credito, dal momento che, nel caso qui considerato, l'apertura di credito è connessa al rapporto di conto corrente che è compiutamente regolato in forma scritta;
pagina 14 di 24 osservato, quanto alla diversa questione attinente allo storno, nel ricalcolo del saldo del conto corrente, degli interessi anatocistici privi di regolare pattuizione, che eventuali nullità nella capitalizzazione degli interessi sono suscettibili di rilievo d'ufficio ritenuto pertanto che, al fine di offrire al collegio ogni elemento utile ai fini della decisione, una volta che la causa verrà rimessa a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., all'esito dell'istruttoria, appare prudenzialmente opportuno procedere al duplice ricalcolo del saldo del conto corrente n.11358/42
P.Q.M.
dispone che il c.t.u., conformandosi alle indicazioni che precedono:
- non applichi il tasso sostitutivo ex art.117 T.U.B., laddove sussista valida pattuizione del contratto di conto corrente, pur in mancanza di pattuizione scritta;
- calcoli il saldo del conto corrente, sia come indicato nel quesito, sia depurandolo dalla capitalizzazione periodici”.
D.2.3 La relazione finale è stata depositata in data 22.02.2024 e poi successivamente ridepositata nella versione corretta da alcuni errori materiali in data 25.5.2024, con le seguenti conclusioni:
“Il conto corrente oggetto di verifica, al 20/12/2017 al momento della chiusura per sofferenza, risultava a debito per euro 132.360.06.
Si è provveduto a effettuare 4 ricalconteggi, ovverosia:
1. Il saldo del c/c 11358/42 è ottenuto scomputando le cms, le commissioni di messa a disposizione fondi non pattuite correttamente e gli interessi aumentati in violazione dell'art.118
Tub. L'indebito totale ammonta ad euro 26.926,00, il saldo del conto diventa euro -105.434,29.
2. Il saldo del c/c 11358/42 è ottenuto scomputando le cms, le commissioni di messa a disposizione fondi non pattuite correttamente, gli interessi aumentati in violazione dell'art.118
Tub e le spese e commissioni maggiori di quelle pattuite. L'indebito totale ammonta ad euro
36.863,00, il saldo del conto diventa euro -95.497,10.
3. Il saldo del c/c 11358/42 è ottenuto scomputando le cms, le commissioni di messa a disposizione fondi non pattuite correttamente, gli interessi capitalizzati e gli interessi aumentati in violazione dell'art.118 Tub. L'indebito totale ammonta ad euro 117.768,00, il saldo del conto diventa euro - 14.592,44.
4 Il saldo del c/c 11358/42 è ottenuto scomputando le cms, le commissioni di messa a disposizione fondi non pattuite correttamente, gli interessi aumentati in violazione dell'art.118
Tub e le spese e commissioni maggiori di quelle pattuite. L'indebito totale ammonta ad euro
124.649,00, il saldo del conto diventa euro -7.710,66.”.
La consulenza è chiara, completa, coerente con le risultanze documentali nonché attenta al rispetto del principio del contraddittorio;
di talché, essa costituisce – nei limiti che si vanno di seguito ad illustrare – un valido supporto tecnico ai fini della decisione, senza necessità alcuna di integrazione.
D.3 Gli interessi relativi alle aperture di credito in conto corrente.
pagina 15 di 24 D.3.1 L'Attrice ha dedotto che manca in atti la documentazione relativa alle seguenti tre aperture di credito: (1) apertura di credito in c/c del valore di € 20.000,00 concessa nel mese di settembre
2007; (2) apertura di credito in c/c del valore di € 250.000,00 concessa nel mese di maggio 2009;
(3) apertura di credito in c/c del valore di € 110.000,00 concessa il 28.07.2016 e a valere fino al
01.05.2017.
Conseguentemente, ha chiesto la rielaborazione del rapporto di conto corrente con applicazione dei tassi BOT ex art. 117 co. 7 TUB nei periodi per i quali non è presente la pattuizione dei contratti di fido.
Il Collegio non condivide la tesi attorea e ritiene che, in assenza di un contratto di fido in forma scritta, trovi applicazione il tasso indicato nel contratto di conto corrente cui il fido accede.
Invero, la concessione di un'apertura di credito utilizzabile nell'ambito di un distinto rapporto di conto corrente stipulato per iscritto non deve, a sua volta, avere forma scritta ad substantiam:
l'intento di agevolare particolari modalità di contrattazione, infatti, non comporta una radicale soppressione della forma scritta, ma solo un'attenuazione della stessa a salvaguardia dell'indicazione nel “contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il
“contratto figlio”.
In tema di disciplina della forma dei contratti bancari, infatti, l'art. 117, comma 2, TUB stabilisce che il Cicr, mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del Cicr del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità. (Cass. civile sez. I,
24/07/2023, n. 22009; da ultimo, Cass. civile sez. III, 19/11/2024, n. 29794).
D.3.2 Ebbene, nel caso di specie, i tre contratti di apertura di credito accedono al contratto di conto corrente in data 17.11.2000 avente forma scritta, il quale prevede interessi attivi, interessi passivi, TAE e capitalizzazione trimestrale.
Ne consegue che – in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi nonché in coerenza con quanto già deciso dal Giudice dott.ssa Bellesi
e dal c.t.u. – i contratti sono validi e si applicano a questi le condizioni economiche del contratto principale (quello di conto corrente) cui accedono.
Non va, dunque, applicato il tasso sostitutivo bancario ex art. 117 TUB (pag. 11 c.t.u.) e va confermata anche in questa sede la decisione di rigetto dell'istanza attorea volta ad un'integrazione di c.t.u.
D.3.3 Neppure è condivisibile la tesi attorea – sviluppata, peraltro, solo nella comparsa conclusionale – in base alla quale la mancata indicazione dei contratti del tasso annuo effettivo costituisce una violazione degli obblighi di trasparenza imposti alle banche dalla normativa di settore, con conseguente applicazione del meccanismo sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 4
e 7, TUB.
pagina 16 di 24 Invero, è principio pacifico che, in materia di contratti bancari, il tasso annuo effettivo globale è soltanto un indicatore sintetico del costo totale dell'operazione di finanziamento che acclude altresì gli oneri amministrativi di gestione e, in quanto tale, non è incluso nell'indicazione dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui omessa indicazione in forma scritta comporta la nullità, seguita dalla sostituzione automatica prevista dall'art. 117 TUB;
tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta dell'istituto di credito, l'applicazione di condizioni meno favorevoli di quelle pubblicizzate può dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale della banca (tra le tante, da ultimo Cassazione civile sez. III, 03/07/2024, n. 18235).
Nel caso di specie, l'Attrice non ha articolato alcuna domanda volta ad accertare la responsabilità dell'istituto di credito, sicché la (asserita) mancata indicazione del tasso annuo effettivo è irrilevante ai fini del decidere.
D.4 La commissione di massimo scoperto.
D.4.1 L'Attrice ha lamentato la nullità della c.m.s. – e ha chiesto l'espunzione dei relativi addebiti in conto corrente – in ragione sia dell'assenza di giusta causa della pattuizione sia dell'indeterminatezza della clausola, essendo indicata solo l'aliquota e non il valore sul quale deve essere calcolata tale percentuale.
La domanda è fondata.
D.4.2 La Banca d'Italia ha definito la commissione di massimo scoperto “come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento” (cfr. “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” emanate il 30 settembre 1996).
La giurisprudenza afferma che la commissione di massimo scoperto è il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma ed è validamente pattuita allorquando rechi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità).
La mancanza di tali requisiti determina l'inesistenza dell'accordo tra il cliente e la banca, con la conseguenza che gli addebiti annotati in conto a tale titolo sono illegittimi, costituendo imposizione unilaterale della banca (tra le tante, da ultimo, cfr. Tribunale Milano sez. VI,
24/09/2024, n. 8232; Corte appello Firenze, sez. II, 17/09/2024, n. 1579; Corte appello Ancona, sez. I, 15/04/2024, n. 605; Corte appello Taranto, sez. III, 04/10/2023, n. 404; Corte appello Bari, sez. II, 28/08/2023, n. 1260; Cass. civile sez. I, 20/06/2022, n. 19825).
La commissione di massimo scoperto, dunque, si risolve in un onere aggiuntivo da calcolare in percentuale sulla somma effettivamente utilizzata dal cliente e, quindi, comporta l'addebito di ulteriori interessi rispetto a quelli corrispettivi già previsti contrattualmente in favore della banca.
pagina 17 di 24 Come è noto, la c.m.s. è stata disciplinata per la prima volta con l'art. 2bis decreto-legge n.
185/2008, convertito da legge n. 2/2009, a mente del quale “la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido.
Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con
l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.”.
Tali disposizioni sono state abrogate dal decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, che ha introdotto l'art. 117bis TUB, a mente del quale “i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.” (art. 117bis comma 1 e 2 TUB).
Pertanto, dal 28.12.2011 (data di entrata in vigore della norma) non è più possibile pattuire la c.m.s., perché la c.d.f. è l'unico onere che può essere previsto per remunerare gli affidamenti;
essa è omnicomprensiva e proporzionale all'ammontare dell'affidamento ed è fissato un tetto massimo dello 0,5% trimestrale sull'affidamento.
Accanto alla c.d.f. – che, appunto, remunera l'affidamento – è stata introdotta la c.i.v. che remunera gli scoperti di conto o i superamenti del fido;
la c.i.v. deve essere predeterminata e fissata in valori assoluti, non percentuali sullo sconfino.
Sia la c.d.f. che la c.i.v. devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 117bis TUB, a pena di nullità (parziale) di dette clausole.
pagina 18 di 24 D.4.3 Ciò posto in termini generali, occorre chiarire che, nel caso di specie, la c.m.s. è contenuta in un contratto di conto corrente sottoscritto il 17.11.2000 (e, quindi, in assenza della disciplina normativa introdotta nel 2008), il che non determinata automaticamente l'invalidità di detta clausola, ma impone una puntuale verifica delle pattuizioni contrattuali.
Le Parti, infatti, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale riconosciuta dall'art. 1322
c.c., ben possono convenire il pagamento di una simile commissione (posto che la stessa secondo la tecnica bancaria è volta a remunerare l'onere della banca di essere in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto), ma, affinché la stessa sia meritevole di tutela per l'ordinamento giuridico, occorre che la clausola sia sufficientemente determinata, nel senso che deve essere specificato il concreto meccanismo di funzionamento della commissione.
Nel dettaglio, si rileva che il contratto di conto corrente in questione reca la seguente clausola
“Commissione trimestrale di massimo scoperto: 0,50 %” (doc. 1 pag. 16), senza indicare la base di calcolo che concorre a determinarla.
Una clausola siffatta è nulla per indeterminatezza, giacché alcun valido accordo tra le Parti può essere intervenuto in relazione alla stessa, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso” economico;
l'addebito di tali commissioni di massimo scoperto, dunque, si traduce in una imposizione unilaterale della Banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.
Pertanto, in difetto di una espressa previsione delle modalità obiettive e dei criteri per assicurarne la conoscibilità e la determinabilità, la c.m.s. è nulla (in quanto, come già detto, si traduce in una imposizione unilaterale della Banca in assenza di valida pattuizione) e l'addebito delle commissioni di massimo scoperto è illegittimo e deve essere stornato.
D.4.4 Va, dunque, recepita l'indicazione del c.t.u. che ha scomputato sia le c.m.s. (in quanto nel contratto di conto corrente del 17.11.2000 è stata solo indicata l'aliquota delle c.m.s., senza ulteriori dettagli), sia le commissioni di messa a disposizione fondi (in quanto prive di qualsiasi pattuizione).
D.5 Lo ius variandi.
D.5.1 L'Attrice ha lamentato l'invalidità delle modifiche unilaterali effettuate dalla in CP_1 senso sfavorevole al correntista, nel corso del rapporto di conto corrente, in assenza di pattuizione contrattuale, in assenza di comunicazioni scritte ed in assenza di un giustificato motivo e quindi in violazione del disposto di cui all'art. 118 comma I TUB.
La (e poi l'Interveniente) ha dedotto di aver puntualmente trasmesso alla correntista ogni CP_1 avviso attestante le variazioni unilaterali al contratto, con ciò escludendo qualsivoglia violazione del disposto dell'art. 118 TUB.
D.5.2 In realtà, il c.t.u. – rispondendo al quesito formulato dalla dott.ssa Bellesi – ha accertato sia che nel contratto di apertura di credito del 15.2.2001 sono stati variati degli interessi in violazione pagina 19 di 24 dell'art. 118 TUB;
sia che nel contratto del 20.2.2006 la pattuizione è corretta, ma mancano le comunicazioni di variazione del tasso, presenti nel fascicolo solo dal 2010.
Pertanto, gli addebiti derivanti da tali variazioni unilaterali sono illegittimi e vanno scomputati dal saldo negativo del conto corrente.
D.6 Le spese e commissioni varie.
L'Attrice ha genericamente lamentato l'addebito di tutti gli “oneri (interessi a qualunque titolo + commissioni a qualunque titolo + spese) oggetto di contabilizzazione nel corso del rapporto”
(pag. 61 citaz.), senza nulla specificare.
Non può, dunque, trovare accoglimento tale contestazione, dato che l'Attrice non ha indicato a quali oneri, commissioni e spese gli addebiti asseritamente illegittimi si riferiscano, sicché non va scomputata dal saldo del conto corrente il relativo importo.
D.7 L'anatocismo.
D.7.1 Va anzitutto rilevato che la nullità delle clausole anatocistiche può essere rilevata d'ufficio, peraltro anche in sede di gravame (Cass. civ. sez. I, 10/01/2018, n. 371), sicché la relativa censura
– sebbene non articolata nell'atto introduttivo dall'Attrice – deve essere comunque analizzata.
D.7.2 A tal fine, appare opportuno ripercorrere sinteticamente l'iter normativo e giurisprudenziale in materia di anatocismo.
L'art. 1283 c.c. pone un divieto generale di anatocismo (cioè applicazione degli interessi sugli interessi), salvi casi marginali.
A tale divieto è stata apportata una prima deroga all'art. 120 TUB ad opera dell'art. 25 d.lgs.
342/1999; segnatamente: (1) la rubrica dell'art. 120 TUB è sostituita dalla seguente: “Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi”; (2) dopo il comma 1 dell'art. 120 TUB è aggiunto il seguente: “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”; (3) l'art. 25 co. 3 d.lgs. 342/1999 ha previsto che: “le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente”.
Una seconda deroga è stata apportata dalla delibera Cicr 9/2/2000; segnatamente, l'art. 6 ha previsto che “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli
pagina 20 di 24 interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”; l'art. 7 ha previsto che: “
1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla pima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Successivamente, la Corte Costituzionale con la sentenza 17/10/2000 n. 425 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, co. 3, d.lgs. 342/1999, specificando, nella motivazione, che è illegittima la ivi prevista disciplina retroattiva validante (che rende "valide ed efficaci", sino alla data di entrata in vigore della deliberazione del CICR, tutte indistintamente le clausole anatocistiche previste nei contratti bancari già prima della legge delegata 19/10/1999 o comunque stipulate anteriormente all'entrata in vigore della suddetta deliberazione -22 aprile 2000-).
Ancora, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 341/2007, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (previsione della capitalizzazione trimestrale con pari periodicità).
È quindi intervenuto l'art. 120, co. 2, TUB, come modificato dall'art. 4, co. 2, d.lgs. 141/2010 e modificato da art. 3 d.lgs. 218/2010, che ha previsto che: “Il Cicr stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
L'art. 120, co. 2, TUB, è stata nuovamente modificato ad opera dell'art. 1, co. 629, l. 27/12/2013
n. 147, che ha previsto che: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
L'art. 120, co. 2, TUB, è stato nuovamente modificato ad opera dell'art. 17 bis del d.l. 14/2/2016
n. 18 conv. nella l. 8/4/2016 n. 49, e Delibera Cicr 3/8/2016, che ha previsto che: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:…b)gli interessi debitori
pagina 21 di 24 maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Alla luce di questa sintetica ricostruzione dell'iter normativo e giurisprudenziale, si può affermare che:
- nel periodo anteriore al 30.6.2000: va accertato se si sia verificato l'anatocismo e in caso positivo lo stesso va espunto (considerata la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 25, co. 3, d.lgs. 342/1999, che prevedeva la validità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti anteriori all'entrata in vigore della delibera Cicr 9/2/2000);
- nel periodo successivo al 30.6.2000 va controllato se siano seguiti i criteri della Delibera Cicr
9/2/2000 (sono sufficienti, per l'applicazione di essa, la mera pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale e l'indicazione negli e/c solo se si tratta di modifica non peggiorativa rispetto alle clausole contrattuali antecedenti); in tale caso, cioè per il periodo in cui la capitalizzazione degli interessi è ammessa a patto della prevista pari periodicità tra interessi attivi e passivi, si nota che non rileva la notevole diversità fra il tasso attivo ed il tasso passivo, posto che la normativa non prevede quale requisito di liceità della clausola un valore corrispondente dei tassi di interesse;
- per il periodo a partire dall'1.1.2014 la capitalizzazione trimestrale è vietata, tranne che sia stata specificamente pattuita con il cliente.
D.7.3 Ebbene, nel caso di specie, il contratto di conto corrente del 17.11.2000 regola gli interessi attivi annuali al 4%, il TAE, gli interessi passivi al 13,75%, la CMS in misura solo percentuale, la capitalizzazione trimestrale e l'anatocismo conformemente alla delibera Cicr 9/2/2000 (doc. 16 att.).
Diversamente, il contratto di apertura di credito di 400.000.000 lire del 15.2.2001 di 400.000.000 lit., con allegate le condizioni che regolano il conto corrente, prevede il tasso passivo al 8,50%, lo sconfinamento al 13,75%, la CMS in misura solo percentuale (0,125%), lo ius variandi (art.16) viene previsto ex l. 154/92 (non più in vigore nel 2001), l'anatocismo non conformemente alla delibera Cicr 9/2/2000 (doc. 17 att.).
Il contratto apertura di credito di 100.000 euro del 20.2.2006, con allegate le condizioni che regolano il conto corrente, prevede il tasso passivo 6,5%, lo ius variandi correttamente e l'anatocismo non conformemente alla delibera Cicr 9/2/2000 (doc. 18 att.).
Alla luce di ciò, il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni del c.t.u., sicché occorre procedere all'espunzione degli interessi capitalizzati non correttamente dalla CP_1
Va chiarito che la mancata sottoscrizione da parte del cliente del foglio denominato “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” costituente la seconda pagina del contratto di apertura di credito di 400.000.000 lire del 15.2.2001 (doc. 17 att.) non appare dirimente al fine di escludere l'applicabilità delle condizioni ivi previste, e ciò per plurime ragioni.
pagina 22 di 24 Anzitutto, il cliente ha firmato due volte (una volta per accettazione ed un'altra ex art. 1341 co. 2
c.c.) la prima pagina del predetto contratto di apertura di credito e, in particolare, con la seconda firma dichiara di essere a conoscenza di quanto regolato nel secondo foglio. Nel dettaglio, sopra la seconda firma si legge: “Nel confermarVi inoltre di essere a conoscenza delle «Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi» (adottate dalle aziende di credito sotto gli auspici dell'Associazione Bancaria italiana) - integralmente riportate sui retro della presente - DICHIARIAMO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma del C.C., di approvare specificamente gli articoli 1 - comma 2" e 3'' (Revoca di rappresentanza), 3 - comma
2" e 3° (Custodia del moduli, restituzione di quelli non utilizzabili, responsabilità del correntista), 5 - (Diritto di pegno e di ritenzione), 6 – punti c) e f) (Obbligo di restituzione con preavviso di un giorno), 12 • comma 2° e 3° (Revoca di rappresentanza), 16 - comma 1°
(Modifiche delle norme), 16 • comma 2° (Modifica delle condizioni economiche), 17 - comma 1°
(Trasmissione di ordni del cliente), 20 • (Deroga di competenza giudiziaria).” (sottolineatura nostra – doc. 17 att.).
È evidente, dunque, che alcuna ulteriore firma doveva essere apposta al foglio recante le “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” che era – come espressamente scritto dalla – riportato sul retro del contratto di apertura di credito, costituito da due CP_1 pagine.
Peraltro, la e l'Interveniente non hanno articolato mezzi istruttori volti a provare una CP_1 diversa circostanza e il c.t.u. ha verificato sia la sussistenza del contratto di apertura di credito, sia l'applicazione delle condizioni ivi previste.
Va, dunque, confermata la necessità di stornare gli interessi addebitati in forza delle clausole anatocistiche illegittime.
D.8 Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto suesposto, il Tribunale ritiene di aderire alla terza ipotesi formulata dal c.t.u. nella propria relazione, in base alla quale “il saldo del c/c 11358/42 è ottenuto scomputando le cms, le commissioni di messa a disposizione fondi non pattuite correttamente, gli interessi capitalizzati e gli interessi aumentati in violazione dell'art.118 Tub. L'indebito totale ammonta ad euro 117.768,00, il saldo del conto diventa euro - 14.592,44.”.
Ne consegue che il saldo finale del rapporto di conto corrente n. 11358/42 è pari ad € - 14.592,44.
E. Spese di lite.
E.1 L'Attrice ha chiesto di condannare Controparte al pagamento delle spese sostenute per la redazione della propria perizia contabile e delle spese di mediazione.
La domanda non può essere accolta, in quanto, da una parte, non vi sono documenti in atti a conferma di tali spese (comunque non quantificate dall'Attrice), dall'altra, la perizia attorea è stata in gran parte disattesa dal Tribunale.
pagina 23 di 24 E.2 La Banca e l'Intervenuta vanno, invece, condannate al pagamento delle spese di lite, ivi incluse quelle di c.t.u.
Invero, le spese processuali seguono la soccombenza - tenendosi in conto l'importo significativo della somma non dovuta - e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità media) nonché delle fasi di giudizio effettivamente svolte dalla Banca (fase di studio e introduttiva) e dalla Interveniente
(fase istruttoria e decisionale).
Le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico della Banca e di in solido. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande articolate da parte Attrice aventi ad oggetto il contratto di garanzia del
1.6.2009;
2. accerta che il saldo finale del rapporto di conto corrente n. 11358/42 intestato a pari ad € - 14.592,44; Parte_1
3. condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_3 favore degli avv.ti Savino Genovese e Bianca Bronzi (che si sono dichiarati antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.), che si liquidano in € 4.000 per compensi professionali, oltre oneri accessori sulle componenti imponibili (spese generali al 15%, VA se e in quanto dovuta e CPA come per legge);
4. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore degli avv.ti TE
Savino Genovese e Bianca Bronzi (che si sono dichiarati antistatari ai sensi dell'art. 93
c.p.c.), che si liquidano in € 8.045, di cui € 545 per esborsi spese esenti ed € 7.500 per compensi professionali, oltre oneri accessori sulle componenti imponibili (spese generali al 15%, VA se e in quanto dovuta e CPA come per legge);
5. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Parte_3
e
[...] TE
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Mariachiara Vanini dott. Silvia Giani
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Giani Presidente dott. Mariachiara Vanini Giudice estensore dott. Edmondo Tota Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27938/2020 promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.VA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e (C.F. Parte_2
), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Savino Genovese e Bianca C.F._1
Bronzi, con domicilio digitale presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
-Attrice- contro
(P.VA , in persona TR P.VA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Angeloni e Alessandra Rondoni, con domicilio digitale presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
-Convenuta-
(P.VA ), rappresentata dalla mandataria TE P.VA_3 [...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_3 dagli Avv.ti Federico Lerro e Filippo Scarpino, con domicilio digitale presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
-Interveniente-
§§§
CONCLUSIONI
Per l'Attrice:
1. Preliminarmente questa difesa si oppone alla richiesta di estromissione della cedente avanzata dalla cessionaria con il proprio atto costitutivo poiché la stessa non è TE legittimata a chiedere l'estromissione dal giudizio di nessuna delle parti processuali per le
pagina 1 di 24 motivazioni già dedotte nella memoria n. 3 ex art. 183 c.p.c. di parte attrice e che saranno meglio articolate nella comparsa conclusionale;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimazione sia attiva che passiva della cedente
TR
3.sempre in via preliminare, parte attrice chiede la rimessione in istruttoria del presente giudizio per la realizzazione di un conteggio alternativo che rielabori il rapporto di c/c con applicazione dei tassi BOT ex art. 117 c. 7° tub nei periodi per i quali non è presente la pattuizione dei contratti di fido, periodi puntualmente indicati nella memoria istruttoria di parte attrice alle pagine 9 e 10.
Sul punto si fa rinvio a tutti gli scritti difensivi di parte attrice compreso il ricorso ex art. 92 disposizioni attuative c.p.c del 26/10/2023;
4. nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di rimessione della causa in istruttoria si chiede concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche e si precisano le conclusioni come di seguito. Si precisa che essendo stata consegnata dalla banca ulteriore documentazione nel corso del presente giudizio della quale la correntista non era in possesso al momento della notifica e della iscrizione a ruolo dell'atto di citazione, le seguenti conclusioni formulate nella memoria n.1 ex art. 183 cpc di parte attrice sostituiscono integralmente quelle formulate nell'atto di citazione;
5. Nel merito:
5.1 accertare e dichiarare tutte le linee di credito concesse con addebito sul rapporto di conto corrente oggetto di giudizio e, per l'effetto,
5.2 accertare e dichiarare la mancata redazione per iscritto in violazione dell'art. 117 co. 1° del tub delle seguenti linee di credito: € 20.000,00 a far data dal settembre 2007 € 50.000,00 a far data dal maggio 2009, € 110.000,00 a far data dal luglio 2016 o dalla diversa data che in relazione alle tre linee di credito sopra indicate il Tribunale riterrà di individuare e, per l'effetto,
5.3 accertare e dichiarare la violazione dell'art. 117 c. 1° derivante dalla omessa redazione per iscritto dei contratti di concessione di fido relati, degli interessi ultralegali e degli altri oneri pagati dalla correntista nel periodo compreso tra settembre 2007 (o dalla diversa data che il Tribunale riterrà di individuare) e fino alla fine del rapporto, per l'effetto,
5.4 accertare e dichiarare la invalidità della esazione da parte della , di tutti gli oneri CP_1
(interessi a qualunque titolo + commissioni a qualunque titolo +spese) oggetto di contabilizzazione nel corso del rapporto a partire dal mese di settembre del 2007 (o dalla diversa data che il Tribunale riterrà di individuare) fino alla chiusura e, per l'effetto, 5.5 calcolare il saldo finale del rapporto di conto corrente ordinario previa eliminazione di tutti gli interessi addebitati per la ragioni in narrativa indicate.
6. In subordine:
6.1 accertare e dichiarare la violazione dell'art. 117 c. 4° derivante dalla omessa pattuizione degli interessi ultralegali e degli altri oneri pagati dalla correntista nel periodo compreso tra settembre 2007 (o dalla diversa data che il Tribunale riterrà di individuare) e fino alla fine del rapporto, per l'effetto,
6.2 accertare e dichiarare la invalidità della esazione da parte della banca, di tutti gli oneri
(interessi a qualunque titolo + commissioni a qualunque titolo +spese) oggetto di contabilizzazione nel corso del rapporto a partire dal mese di settembredel 2007 (o dalla diversa data che il Tribunale riterrà di individuare) fino alla chiusura e, per l'effetto,
6.3 calcolare il saldo finale del rapporto con eliminazione di tutti gli interessi addebitati in assenza di prova della loro pattuizione e con applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art.
117 co. 7° del tub
pagina 2 di 24
6.4 accertare e dichiarare la invalidità della pattuizione e dell'applicazione delle cms sul rapporto di c/c oggetto di giudizio e, per l'effetto, C.7) calcolare il saldo finale del rapporto con eliminazione di tutti gli importi addebitati a titolo di cms.
7. Accertare e dichiarare la mancata indicazione in contratto del Tasso Annuo Effettivo D.2) e, per l'effetto disporre il ricalcolo dei rapporti dare avere con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB
7.1 accertare e dichiarare la invalidità della pattuizione delle cms per i motivi indicati in narrativa e per l'effetto disporne la restituzione.
7.2 accertare e dichiarare la violazione dell'art. 6 della delibera CICR del 6/02/2000 e, quindi, dell'art. 1283 cc derivanti dalla mancata pattuizione della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e di quelli creditori del correntista nel contratto del 15/02/2001 e, per l'effetto 7.3 disporre il ricalcolo del saldo finale del rapporto con eliminazione della capitalizzazione degli interessi per il periodo che va dalla data del detto contratto e fino alla fine del rapporto come da conclusioni nn. 3 e 4 che si trovano a pag. 16 della ctu definitiva del 28/05/2024
8. In accoglimento di tutte le conclusioni sopra indicate ai punti che precedono:
8.1 accertare e dichiarare l'invalidità per nullità e/o inefficacia, sotto il profilo legale e contrattuale, di ogni saldo operato dalla banca convenuta sul rapporto di conto corrente oggetto di giudizio, nonché del saldo finale dello stesso, espressi dalla banca medesima, per le ragioni in narrativa indicate;
8.2 accertare e dichiarare la inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 117 e 118 II com.
TUB delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, con il relativo ricalcolo di tutte le appostazioni contabili come indicato ai punti che precedono;
8.3 in accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti, accertare e dichiarare il saldo finale del rapporto come segue:
- In via principale - € 7.710,66 (cfr. elaborato peritale del 28.05.2024 pag. 16 IPOTESI N. 4);
- In via subordinata - € 14.592,44. (cfr. elaborato peritale del 28.05.2024 pag. 16 IPOTESI N.3);
- In via ulteriormente subordinata - € 95.497,10 (cfr. elaborato peritale del 28.05.2024 pag. 16
IPOTESI N.2);
- In via ulteriormente subordinata - € 105.434,29 (cfr. elaborato peritale del 28.05.2024 pag.
16 IPOTESI N.3).
9. Regolamentazione spese di lite:
9.1 condannare controparte al pagamento delle spese sostenute per la redazione della perizia contabile di parte e delle spese di mediazione;
9.2 condannare in ogni caso controparte, al pagamento di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari e distrattari.
§§§
Per la Convenuta:
Nel merito
- Rigettare tutte le richieste ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto per motivi esposti in narrativa;
in via istruttoria
- con ogni più ampia riserva istruttoria. in ogni caso con vittoria di spese, competenze, ed onorari.
§§§
pagina 3 di 24 Per l'Interveniente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: nel merito, respingere tutte le domande ed istanze avanzate da Parte_1
nella presente causa. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre
[...] Parte_2 rimborso forfettario 15,00% e Iva e Cpa secondo le aliquote vigenti al tempo del pagamento.
§§§
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A.
Fatti di causa
e svolgimento del processo.
A.1 Con atto di citazione del 30.07.2020, (di seguito anche solo Parte_1
) e hanno adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata per le Pt_1 Parte_2
Imprese “A”, chiedendo l'accertamento della nullità del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto a favore di in data 01.06.2009 nonché l'accertamento del TR saldo finale del rapporto di conto corrente affidato n. 11358/42 nella somma di € 101.897,70 a credito del correntista e la condanna della banca al pagamento di detto saldo.
A supporto della domanda di nullità della fideiussione, l'Attrice ha allegato che:
- il contratto di fideiussione omnibus sottoscritto in data 1° giugno 2009 da a Parte_2 garanzia delle obbligazioni assunte da è affetto da nullità totale, Parte_1 poiché riproduce esattamente il contenuto degli articoli nn. 2, 6 ed 8 dello schema negoziale
ABI censurato da Banca d'Italia nel provvedimento n. 55 del 2005 per contrarietà all'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990;
- in via subordinata, per le medesime ragioni, il contratto è parzialmente nullo con riferimento alle tre clausole riproduttive dello schema ABI;
- per effetto della nullità parziale, data la reviviscenza del regime ordinario imposto dall'art. 1957 c.c., la garanzia fideiussoria deve essere dichiarata estinta, poiché la Banca ha lasciato trascorrere ben 19 mesi prima di attivarsi a tutela del proprio credito;
- nella specie, la si è attivata solo tramite l'atto di intervento nella procedura esecutiva CP_1
1964/18 del 12.6.2019 (doc. 14) allegando di essere creditrice della somma “pari ad euro
132.360,06 quale saldo debitore ex conto corrente n.11358/42 oltre interessi a fare data dal
13.11.2017”, la quale deve essere intesa come data di scadenza dell'obbligazione;
- la è stata convocata in mediazione dinanzi alla sede milanese del Conciliatore Bancario CP_1
e Finanziario, ma la procedura non ha avuto esito positivo, a causa del mancato consenso da parte della alla prosecuzione del procedimento. CP_1
A supporto della domanda di accertamento negativo del credito, l'Attrice ha allegato che:
- dal settembre del 2007 e fino alla estinzione avvenuta il 20.12.2017, la ha concesso CP_1 alla correntista aperture di credito mai contrattualizzate, applicando alla società interessi ultra-legali non pattuiti ed interessi debitori in continuo rialzo (cfr. report della C.R. sub doc.
20; estratti conto sub doc. 15);
- la è intervenuta senza titolo (non avendo mai notificato alla società un d.i. che CP_1 ingiungesse il pagamento del saldo) nella procedura esecutiva recante n. r.g. 1964/2018
pagina 4 di 24 pendente innanzi il Tribunale di Milano, asserendosi creditrice dell'importo di € 132.360,06 quale saldo debitore del rapporto di c/c n. 11358/42;
- intervenendo in tale procedura, la ha depositato una documentazione parziale, non CP_1 dimostrativa della formazione del saldo debitore di cui chiede il pagamento;
- in particolare, la ha omesso di depositare alcuni contratti di aperture di credito a valere CP_1 sul conto per cui è causa ed ha omesso di depositare gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto e fino al 31.12.2006 incluso;
- nella specie, la ha depositato unicamente il contratto di apertura del c/c n. 11358/42 del CP_1
17.11.2000 (doc. 16), il contratto di apertura di credito a valere sul detto conto del 15.02.2001
(doc. 17), il contratto di apertura di credito a valere sul detto conto del 20.02.2006 (doc. 18) nonché una semplice comunicazione di concessione di una linea di fido di € 110.000,00 a valere sul c/c n. 11358/42, datata 28.07.2016 e a valere fino al 01.05.2017 (salvo revoca), la quale, tuttavia, non contiene le condizioni contrattuali e, dunque, non costituisce un contratto di apertura di credito (doc. 19);
- oltre ai suddetti contratti, la ha altresì prodotto gli estratti conto solo a partire dal CP_1
01.01.2007 (doc. 15);
- essendo detta intervenuta in una procedura esecutiva, asserendosi creditrice della CP_1 somma di euro 132.360,06 quale saldo debitore del conto corrente n. 11358/42, senza documentare in maniera esaustiva il proprio credito, l'Attrice ha chiesto (con diverse missive) la documentazione contrattuale e gli estratti conto mancanti;
- non avendo ottenuto dalla la documentazione richiesta, ha formulato in questa sede: CP_1
a) in via principale, domanda di rendiconto ex artt. 1713, 1856 c.c., 263 e ss. c.p.c.
b) in via subordinata, domanda di consegna ex 117 co. I TUB e 119 co. II TUB, della quale si chiede al Tribunale la emissione a mezzo di provvedimento reso ex art. 210 c.p.c.;
- inoltre, a causa delle linee di fido mai contrattualizzate, sono stati pagati interessi, spese e commissioni che vanno restituite, poiché corrisposte in assenza di pattuizione scritta, come richiesto dagli artt. 1284 c.c. e 117 co. 4 TUB;
- la ha altresì esercitato lo jus variandi in assenza di comunicazioni scritte al cliente ed CP_1 in assenza di giustificato motivo oggettivo e soggettivo;
in particolare, la ha applicato CP_1 modifiche contrattuali unilaterali e sfavorevoli al cliente in assenza sia di un giustificato motivo oggettivo (poiché in realtà nel periodo di riferimento il tasso Euribor era in discesa e non in rialzo), sia di un giustificato motivo soggettivo, poiché la società Attrice non ha subito alcun fatto o evento che ne abbia diminuito le garanzie patrimoniali e finanziarie;
- quanto all'assenza di giustificato motivo soggettivo, in particolare, il rating della società nel periodo che va dal settembre del 2007 e fino a marzo del 2014 non può dirsi peggiorato poiché la stessa , in quel periodo, ha incrementato le linee di TR credito accordate, come documentato dalla visura della C.R. (doc. 20);
pagina 5 di 24 - in conclusione, l'ammontare degli indebiti corrisposti dalla società correntista nel corso del rapporto di c/c n. 11358/42 è pari ad euro 101.897,70 (doc. B).
A.2 Con comparsa di risposta del 12.01.2021 si è costituita la TR
(di seguito, anche solo la , chiedendo il rigetto di tutte le richieste ex
[...] CP_1 adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto.
A supporto del rigetto della domanda di nullità del contratto di fideiussione, la Convenuta ha allegato che:
- l'asserita contrarietà al diritto antritrust del contratto di fideiussione può determinare unicamente nullità parziale, sempre che il fideiussore abbia provato – e così non è stato – che le intese a monte siano confluite nel contratto in questione;
- anche in caso di accertata nullità parziale la clausola di rinuncia ai termini ex art. 6 del contratto non è vessatoria, poiché il fideiussore in questione non è qualificabile come consumatore.
A supporto del rigetto della domanda di accertamento negativo, la Convenuta ha allegato che:
- quanto alla richiesta di esibizione dei contratti di concessione di apertura di credito siglati nei mesi di settembre 2007 e maggio 2009, controparte non ha più diritto di ricevere tale documentazione, essendo ormai trascorsi dieci anni;
- quanto al contratto di concessione di apertura di credito siglato nel mese di luglio 2018 a valere fino al 01.05.2017, la ha provveduto ad inviare a controparte in data 28.07.2016 CP_1 una comunicazione di concessione dell'affidamento di euro 110.000, unitamente al contratto di apertura di credito, mai restituito alla (doc. 2); CP_1
- quanto alla richiesta di esibizione degli estratti conto ordinari, scalari e il riepilogo delle competenze dall'inizio del rapporto e fino al IV trimestre del 2006 incluso, in forza dell'articolo 2220 c.c., non sussiste alcun obbligo per la di conservare gli estratti conto CP_1 per un tempo superiore ai dieci anni;
gli estratti conto a partire dal primo trimestre del 2007 ad oggi sono invece stati regolarmente trasmessi alla correntista;
- quanto alla domanda subordinata di emissione di ordine di esibizione documentale ex artt.
210 c.p.c., 117, co. 1 TUB, e 119 co. II TUB, nonché ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.
(dovere di correttezza e buona fede) e art. 1374 c.c. (dovere di reciproca solidarietà tra contraenti), valgono le medesime considerazioni svolte in difesa alla domanda proposta in via principale;
- quanto al pagamento degli asseriti interessi ultra-legali non pattuiti per iscritto, la contestazione è stata allegata in modo generico, e, in ogni caso, essendo controparte stessa ad affermare di non essere in possesso dei contratti di concessione di apertura di credito, non è chiaro su quale base siano state contestate le condizioni applicate agli stessi, né su quale base controparte possa aver esperito una perizia di parte che, alla luce di ciò, risulta inattendibile;
- quanto al presunto ed errato esercizio dello jus variandi, tutte le variazioni unilaterali apportate al contratto sono riscontrabili all'interno degli estratti conto trasmessi al cliente e la pagina 6 di 24 ha trasmesso puntualmente a controparte ogni avviso attestante le variazioni unilaterali CP_1 apportate al contratto (doc 4);
- inoltre, nessuna variazione contrattuale è mai stata contestata da controparte, se non nella sede dell'odierno giudizio;
invero, controparte avrebbe potuto esercitare – e così non ha fatto
– il diritto di recesso dal rapporto contrattuale nei 60 giorni, dissentendo le variazioni contrattuali operate dalla CP_1
- all'interno di ogni comunicazione trasmessa dalla è stato specificato il motivo per cui CP_1 sono state operate le variazioni contrattuale.
A.3 Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., rappresentata dalla mandataria TE
(di seguito, anche solo , è intervenuta in giudizio in qualità di Controparte_3 CP_2 cessionaria dei crediti oggetto di lite.
In particolare, ha allegato che:
- con contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1. della l. 130/99, concluso il 3 dicembre 2020, la ha ceduto pro soluto a TR [...] tutti i crediti pecuniari, derivanti tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o CP_2 chirografari, sorti nel periodo tra il 1960 e il 2019, come esistenti alle ore 00:01 del 1° gennaio 2020, unitamente a tutti i diritti accessori e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che li assistono;
- tra questi vi sono i crediti vantati dalla nei confronti della TR
Parte_1
- l'avviso dell'avvenuta cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 15 dicembre 2020, Parte Seconda, a norma degli artt. 58 T.U.B. e 1 e 4 della l. 130/99 (doc. 3);
- è quindi interesse del nuovo creditore, e per esso della sua mandataria con rappresentanza, costituirsi nel presente giudizio;
- di volersi dichiarare sostituita alla medesima nel presente TR giudizio, richiamando e facendo integralmente proprie tutte le domande e istanze già avanzate dalla , con estromissione della cedente dal suddetto TR CP_1 procedimento.
A.4 Il procedimento è stato inizialmente assegnato alla Sezione VI civile del Tribunale di Milano
e, poi, trasmesso per ragioni tabellari alla Sezione XIV civile - Impresa “A”, in quanto ufficio competente a conoscere della domanda di nullità del contratto di fideiussione omnibus per violazione della disciplina antitrust di cui alla l. 287/90.
L'udienza di prima comparizione si è svolta il 26.09.2021 dinnanzi alla dott.ssa Anna Bellesi, che, su richiesta delle Parti, ha assegnato i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.; l'Attrice ha depositato le tre memorie istruttorie, mentre medio tempore intervenuta ha depositato CP_2 la seconda e la terza memoria istruttoria.
All'udienza del 9.02.2022 l'Attrice ha insistito nella richiesta di rendiconto e di c.t.u. contabile e ha segnalato gli orientamenti contrapposti in giurisprudenza relativi alla questione pagina 7 di 24 dell'estromissione, rimettendosi alle valutazioni del Tribunale. L'Interveniente ha dichiarato la disponibilità della propria assistita ad adempiere spontaneamente all'esibizione dei documenti che fossero stati nella disponibilità della stessa.
Con ordinanza a scioglimento riserva del 29.07.2022, il giudice ha ordinato alla e a CP_1 CP_2
l'esibizione dei documenti relativi al rapporto di conto corrente n. 11358/42 (
1. il contratto
[...] di concessione di apertura di credito in c/c del valore di € 20.000,00 siglato nel mese di settembre 2007; 2. il contratto di concessione di apertura di credito in c/c del valore di €
250.000,00 siglato nel mese di maggio 2009; 3. il contratto di concessione di apertura di credito in c/c del valore di € 110.000,00 siglato il 28.07.2016 e a valere fino al 01.05.2017), rinviando l'udienza per l'esame della documentazione.
All'udienza del 18.10.2022, le Parti hanno dato atto del mancato deposito dei documenti oggetto dell'ordine di esibizione e l'Attrice ha insistito nella richiesta di c.t.u., cui l'Interveniente si è opposta.
Con ordinanza a scioglimento riserva del 16.09.2023, il giudice ha disposto c.t.u. contabile, nominando il dott. il quale ha prestato giuramento e accettato l'incarico Persona_1 all'udienza del 3.10.2023.
In data 26.10.2023, l'Attrice ha depositato un ricorso ex art. 92 disp. att. c.p.c. con domanda di chiarimenti sul quesito peritale, stante i dubbi sull'applicazione del tasso sostitutivo agli affidamenti che difettano di prova documentale e sullo storno degli interessi anatocistici.
Il giudice ha assegnato termine al c.t.u. e alla Interveniente per formulare osservazioni al ricorso e, con ordinanza del 12.12.2023, ha dato mandato al c.t.u.: (i) di non applicare il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B., laddove sussista valida pattuizione del contratto di conto corrente, pur in mancanza di pattuizione scritta;
(ii) di calcolare il saldo del conto corrente anche depurandolo dalla capitalizzazione periodica.
La relazione peritale finale è stata depositata il 22.02.2024.
All'udienza del 16.04.2024, l'Attrice ha chiesto di integrare la c.t.u. mediante un calcolo che rielabori il rapporto di conto corrente in applicazione dei tassi BOT nei periodi nei quali non è presente la pattuizione nei contratti di fido. L'Interveniente ha osservato che la questione era già stata sollevata e che il c.t.u. non aveva effettuato anche tale verifica, come richiesto dal giudice;
inoltre, ha sottolineato alcune inesattezze relative ai calcoli, chiedendo di chiamare il c.t.u. a chiarimenti.
Il c.t.u. ha depositato una relazione in data 28.05.2024, correggendo alcuni errori materiali relativi ai calcoli effettuati.
Il giudice ha quindi fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.12.2024, allorquando la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
B. Oggetto del presente procedimento.
pagina 8 di 24 B.1 Il presente procedimento ha ad oggetto sia l'accertamento della validità della fideiussione omnibus sottoscritta in data 1.6.2009 da a favore di , Parte_2 TR sia l'accertamento della illegittimità degli addebiti operati dalla sul conto corrente n. CP_1
11358/42 intestato a con conseguente ricalcolo del saldo fine. Pt_1
B.2 Prima di trattare tali questioni, occorre soffermarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva dell'Interveniente articolata dall'Attrice nella comparsa conclusionale.
L'eccezione è tardiva e, quindi, la contestazione attorea va dichiarata inammissibile.
Invero, è intervenuta in giudizio con comparsa in data 24.9.2021 e l'Attrice nei propri CP_2 atti difensivi successivi (ossia la seconda memoria istruttoria in data 27.9.2021 e la terza memoria istruttoria in data 14.10.2021) nulla ha eccepito quanto alla legittimazione della cessionaria.
Anche nella prima udienza successiva alla costituzione di (in data 9.2.2022), l'Attrice CP_2 nulla ha dedotto al riguardo, limitandosi a richiamare la propria terza memoria istruttoria e le ragioni ivi sviluppate a fondamento della non estromissione della cedente dal giudizio;
peraltro,
l'Attrice si è rimessa alla valutazione del Tribunale, dando atto dell'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali sull'argomento.
Solo nella comparsa conclusionale, per la prima volta, l'Attrice ha contestato la carenza di legittimazione sia processuale che sostanziale della cessionaria derivante: (i) dall'omessa prova dell'esistenza della operazione di cessione del credito (par. n. 2 comparsa conclusionale); (ii) dall'omessa prova che il credito oggetto di giudizio rientri tra quelli oggetto della presunta cessione (par. n. 3 comparsa conclusionale); (iii) dalla mancata iscrizione sia della cessionaria che della mandataria della stessa nell'elenco dei soggetti abilitati all'esazione giudiziale del credito previsto dall'art. 106 TUB (par. n. 4 comparsa conclusionale).
Al riguardo, va chiarito che non attiene alla legitimatio ad causam ma al merito della lite la questione relativa alla titolarità, attiva e passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Di talché, è evidente come l'eccezione sollevata dall'Attrice nella comparsa conclusionale attiene al merito della causa, avendo ad oggetto l'accertamento della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e soggiace alle ordinarie regole sull'onere della controparte di tempestiva contestazione.
Sul punto, questo giudice condivide l'orientamento di legittimità in virtù del quale “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993, abbia anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (così, Cass., ord., 5 novembre 2020 n. 24798; nello stesso senso, già Cass., 2 marzo 2016 n. 4116).
pagina 9 di 24 Ebbene, nel caso di specie, il fatto che sia intervenuta in giudizio in data 24.9.2021, CP_2 dichiarando di aver acquistato i crediti oggetto di causa in virtù di un operazione di cessione ai sensi della legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., di cui era stata data pubblicità nella Gazzetta
Ufficiale, e l'assenza di specifiche e tempestive contestazioni ad opera dell'Attrice in ordine alla inclusione nella citata cessione del credito originariamente vantato nei suoi confronti dalla Banca, induce ad affermare che l'Attrice abbia implicitamente riconosciuto questa circostanza (ossia l'intervenuta cessione in favore della , esonerando così la cessionaria dall'onere di CP_2 integrare ulteriormente la prova documentale della titolarità del credito.
C. Sulla fideiussione omnibus.
C.1 Gli Attori hanno chiesto la declaratoria di nullità del contratto di fideiussione omnibus stipulato il 1.6.2009 con la , deducendone la nullità per contrarietà TR all'art. 2 della l. 287/90; in subordine, l'estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c.
Nella specie, la contrarietà del contratto discenderebbe dalla presenza sub artt. 2, 6 e 8 delle clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenza, già presenti nel noto schema di fideiussioni omnibus redatto dall'ABI e censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, in quanto costituente frutto di un'intesa anticoncorrenziale fra i maggiori istituti di credito del territorio nazionale.
Banca d'Italia, allora Autorità garante della concorrenza e del mercato, in un arco temporale ricompreso tra il 2002 e il 2005, ha condotto un'istruttoria volta a verificare la compatibilità alla disciplina Antitrust dell'allora schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria
Italiana relativamente alle “fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie”.
Come si evince dal provvedimento conclusivo (n. 55/2005), l'Autorità ha ritenuto che l'applicazione uniforme da parte degli istituti di credito degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI si ponesse in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a della l. 287/90, costituendo, in sostanza, un'intesa anticoncorrenziale contraria alla disciplina antitrust.
All'indomani del provvedimento, la giurisprudenza è stata chiamata ad affrontare e risolvere alcune criticità relative agli effetti del medesimo sui contratti di fideiussione stipulati a valle, posto che l'art. 2, comma 3, l. 287/90 sanziona con la nullità le intese restrittive della concorrenza.
Si discuteva, in modo particolare, sul regime di nullità – totale o parziale – applicabile ai contratti di fideiussione a valle dell'intesa anticoncorrenziale, attesto che i primi costituiscono lo sbocco concreto dell'accordo raggiunto a monte dagli istituti di credito.
Le SS.UU. della Corte di Cassazione, componendo i contrasti medio tempore formatisi in giurisprudenza, hanno stabilito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.
2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che
pagina 10 di 24 riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Civ. SS.UU., 30/12/2021, n. 41994).
In sintesi, le SS.UU. hanno avallato l'applicazione del regime della nullità parziale, con riferimento alle sole clausole censurate dall'Autorità, fatta sempre salva, ai sensi dell'art. 1419
c.c., la possibilità di una caducazione tout court, allorquando i contraenti provino che senza la parte viziata non avrebbero concluso il contratto.
Dal punto di vista probatorio, ed in relazione alle sole cause c.d. “follow on”, ossia vertenti su fideiussioni stipulate nei periodi coperti dall'istruttoria dell'Autorità garante (2002-2003), il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia, ove prodotto, assume il ruolo di prova privilegiata in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust, precludendo la possibilità di rimettere in discussione i fatti costitutivi della violazione della normativa, se non altro in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede (sul valore della prova privilegiata cfr. Cass. civ. sez. I, 02/01/2024, n. 9)
Ciò comporta la necessità di fare un distinguo tra le cause “follow on” e le cause “stand alone”, aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione sottoscritti in epoca successiva all'adozione del provvedimento;
nelle cause stand alone, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697
c.c., l'attrice ha l'onere di allegare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di un'intesa anticoncorrenziale all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati (Corte d'Appello L'Aquila, 3.11.2024, n. 1089; Tribunale Milano Sez. spec.
Impresa, 26/09/2024 n. 8331; Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 26/09/2024 n. 8259;
Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 14/02/2023, n.1171; Tribunale di Milano – Sez. spec.
Impresa, n. 6441/2022).
In particolare, secondo la Corte di Cassazione, nei giudizi stand alone volti alla declaratoria di nullità delle fideiussioni, l'attore ha l'onere di provare “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata, che è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia; in quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c.” (Cass. 28.11.2018 n.30818; cfr. anche Cass.
22.05.2019 n. 13846).
La necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito e condiviso anche dal Tribunale di
Milano (Corte Appello Milano 20.11.2018 n.5039; Trib. Siena 12.02.2022 n.131; Trib. Prato
16.01.2021 n.28; Trib. Pescara 15.07.2019 n.1156; Trib. Spoleto 21.06.2019 n.444; Trib. Torino
17.04.2019 n.1970; Trib. Roma 11.09.2019 n.17243; Trib. Roma 3.05.2019 n.9354; Trib. Velletri
14.05.2019 n.921).
pagina 11 di 24 C.2 Tutto ciò premesso, si osserva che, nel caso di specie, gli Attori hanno chiesto la declaratoria di nullità di un contratto di fideiussione omnibus stipulato in data 1.6.2009, dunque in epoca successiva all'arco temporale di riferimento del provvedimento n. 55/2005, il quale, per tali ragioni, non può assurgere a prova privilegiata dei fatti posti a fondamento della domanda.
Data la natura stand alone dell'odierno giudizio, e in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., incombe sugli Attori l'onere di fornire prova della perduranza, o comunque dell'esistenza, dell'intesa anticoncorrenziale nel periodo in cui il contratto de quo è stato sottoscritto.
Tale onere probatorio non è stato assolto: gli Attori si sono limitati a produrre il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 e ad evidenziare il rapporto di identità fra le clausole censurate dall'Autorità e gli artt. 2, 6 e 8 del contratto, identità dalla quale si vuole desumere il collegamento funzionale tra contratto a valle ed intesa a monte, idoneo a rendere parzialmente nulla la fideiussione.
Invero, la mera coincidenza delle clausole 2, 6 e 8 del contratto alle clausole contenute dal censurato schema ABI, ancorché corredata dalla produzione del provvedimento dell'Autorità, non dimostra che nel periodo in cui è stato stipulato il contratto esistesse un'intesa anticoncorrenziale, che, come s'è detto, è elemento costitutivo imprescindibile per poter configurare la violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a, l. 287/90, qui invocata dagli Attori ed ascritta alla Controparte.
Nemmeno si può trarre prova dell'intesa illecita dai 134 contratti di fideiussione prodotti dall'Attrice con la seconda memoria istruttoria sub “File C”, in quanto trattasi di contratti riferibili a pochi istituti di credito e con clausole perlopiù diverse da quelle del censurato modello
ABI.
Data la carenza di prova di uno degli elementi costitutivi della fattispecie anticoncorrenziale, le domande attoree vanno rigettate.
C.3 Sebbene le suesposte ragioni siano già di per sé sufficienti a fondare l'odierna pronuncia di rigetto, la domanda attorea è altresì infondata per un'altra fondamentale ragione.
Il contratto sub doc.
1 - formalmente denominato fideiussione - è in realtà un contratto autonomo di garanzia, e, come tale, esula dal perimetro dell'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia.
L'effettiva natura del contratto oggetto di giudizio può desumersi dal contenuto della clausola n.
7, nella parte in cui prevede che il garante è tenuto a pagare alla quanto dovuto CP_1
“immediatamente”, “a semplice richiesta scritta”, “anche in caso di opposizione del debitore”.
La previsione di una clausola che impone al garante il pagamento di quanto dovuto a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, vale di per sé a qualificare il negozio che la contiene come contratto autonomo di garanzia, poiché trattasi di clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr. Cass. S.U.
3947/2010).
pagina 12 di 24 Invero, il contratto autonomo di garanzia si connota per la mancanza di accessorietà della garanzia, che deriva dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (cfr., tra le altre, Cass. 16213/2015; nel merito Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 25/09/2024, n.8291; Tribunale Milano Sez. spec. Impresa n. 7287/2024).
Diversamente, nel caso del contratto di fideiussione, data l'accessorietà dello stesso, il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento derivante dal creditore, ai sensi dell'art. 1952, comma 2, c.c., il che consente al debitore di opporsi al pagamento qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (cfr. Cass. 15108/2013).
Ebbene, posto che la clausola n. 7 impone al garante, testualmente, di pagare quanto richiesto dalla immediatamente, a semplice richiesta scritta e anche in caso di opposizione del CP_1 debitore, il Collegio ritiene che il contratto de quo deve correttamente qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, il che, unitamente a quanto già esposto nei punti precedenti (C.1 e C.2), preclude all'Attrice la possibilità di avvalersi del provvedimento n. 55/2005 quale prova privilegiata dei fatti posti a fondamento della domanda di nullità, avendo quest'ultimo riguardato solo i moduli utilizzati per le fideiussioni omnibus nel settore bancario e non anche i moduli per le garanzie di diversa natura (così, tra molte, Corte App. Milano, n. 947/2020 del 20.04.2020 e n.
1953 del 22.7.2020).
Pertanto, come in qualunque causa stand alone, l'Attrice avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza di anticoncorrenziale avente ad oggetto i contratti autonomi di garanzia, secondo le regole ordinarie del processo civile.
Tale onere non è stato assolto, posto che l'Attrice non ha allegato - né tanto meno provato - la sussistenza di un accordo tra istituti di credito volto ad escludere o restringere la concorrenza nel settore dei contratti autonomi di garanzia al momento della conclusione del contratto.
C.4 Per tutte le suesposte ragioni, va rigetta la domanda di nullità della fideiussione sottoscritta da a favore della Banca. Parte_2
La natura di contratto autonomo di garanzia di detta fideiussione determina altresì il rigetto della domanda subordinata di estinzione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c.
D. Sul rapporto di conto corrente.
D.1 ha sottoscritto in data 17.11.2000 con il contratto di Pt_1 TR conto corrente n. 11358/42, estinto in data 20.12.2017 (doc. 16 att.).
L'Attrice ha chiesto il ricalcolo del saldo finale di conto corrente previa l'eliminazione di tutti gli addebiti illegittimamente operati dalla e, a tal fine, ha contestato: (i) l'applicazione di CP_1 interessi ultralegali applicati al rapporto di c/c e mai pattuiti con riferimento alle aperture di credito del 2007, 2009, 2016; (ii) l'errata pattuizione della cms;
(iii) lo scorretto esercizio dello pagina 13 di 24 ius variandi in violazione dell'art. 118 TUB;
(iv) l'errata applicazione di spese e commissioni varie;
(v) l'errata pattuizione della capitalizzazione degli interessi.
La domanda attorea è fondata, nei limiti che si vanno di seguito ad esporre.
Per esigenze illustrative, dapprima si procede ad una sintesi delle risultanze peritali e, successivamente, all'analisi dettagliata delle censure attoree alla luce della c.t.u.
D.2 L'indagine peritale.
D.2.1 Il giudice ha nominato c.t.u. il dott. che ha accettato l'incarico e Persona_1 prestato giuramento all'udienza del 3.10.2023, sul seguente quesito: “Il c.t.u., letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i rispettivi consulenti, calcoli il saldo del conto corrente
n.11358/42, previa verifica degli addebiti discendenti dalle aperture di credito in conto corrente, applicando il tasso di interesse sostitutivo ex art.117 T.U.B. con riferimento agli affidamenti, ricavabili dalla Centrale Rischi e/o dagli estratti conto, ma che difettano di prova documentale in ordine alle condizioni economiche applicabili (considerando come prova di avvenuta pattuizione anche le variazioni legittimamente intervenute nel rispetto dell'art.118 T.U.B.), scomputando eventuali c.m.s. e/o commissioni di messa a disposizione fondi applicate e non pattuite. Con riferimento invece alle variazioni dei tassi di interesse applicati, in presenza di aperture di credito contrattualizzate tra le parti, provveda il c.t.u. a effettuare il calcolo mantenendo le condizioni economiche di cui c'è prova della pattuizione. Ricalcoli l'addebito delle condizioni applicate alla luce dei nuovi numeri debitori accertati e ridetermini il saldo.
Tenti infine il c.t.u. la conciliazione delle parti”.
D.2.2 Con ricorso ex art. 92 disp. att. c.p.c., l'Attrice ha chiesto al Tribunale di chiarire se:
- “nei periodi nei quali i documenti agli atti, compresi estratti conto, CR e comunicazioni della banca, dimostrino l'esistenza di un fido non contrattualizzato il conto vada rielaborato con applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 co. VII TUB”
- “se la verifica della corretta pattuizione dell'anatocismo rientri nella formulazione del quesito peritale”.
Il giudice, visto il ricorso ex art. 92 disp. att. c.p.c., con decreto del 30.10.2023, ha assegnato al c.t.u. e a termine sino al 15.11.2023 per il deposito di brevi note nelle quali formulare CP_2 le rispettive osservazioni riguardo al contenuto del ricorso. Lette le note, ha pronunciato la seguente ordinanza in data 12.12.2023:
“rilevato, quanto alla dedotta questione relativa all'applicazione del tasso sostitutivo ex art.117
T.U.B., che deve ritenersi corretta e aderente al testo del quesito l'interpretazione offerta dal
c.t.u., secondo il quale non va applicato il tasso sostitutivo ex art.117 T.U.B., laddove sussista valida pattuizione del contratto di conto corrente, pur in mancanza di pattuizione scritta dell'apertura di credito, dal momento che, nel caso qui considerato, l'apertura di credito è connessa al rapporto di conto corrente che è compiutamente regolato in forma scritta;
pagina 14 di 24 osservato, quanto alla diversa questione attinente allo storno, nel ricalcolo del saldo del conto corrente, degli interessi anatocistici privi di regolare pattuizione, che eventuali nullità nella capitalizzazione degli interessi sono suscettibili di rilievo d'ufficio ritenuto pertanto che, al fine di offrire al collegio ogni elemento utile ai fini della decisione, una volta che la causa verrà rimessa a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., all'esito dell'istruttoria, appare prudenzialmente opportuno procedere al duplice ricalcolo del saldo del conto corrente n.11358/42
P.Q.M.
dispone che il c.t.u., conformandosi alle indicazioni che precedono:
- non applichi il tasso sostitutivo ex art.117 T.U.B., laddove sussista valida pattuizione del contratto di conto corrente, pur in mancanza di pattuizione scritta;
- calcoli il saldo del conto corrente, sia come indicato nel quesito, sia depurandolo dalla capitalizzazione periodici”.
D.2.3 La relazione finale è stata depositata in data 22.02.2024 e poi successivamente ridepositata nella versione corretta da alcuni errori materiali in data 25.5.2024, con le seguenti conclusioni:
“Il conto corrente oggetto di verifica, al 20/12/2017 al momento della chiusura per sofferenza, risultava a debito per euro 132.360.06.
Si è provveduto a effettuare 4 ricalconteggi, ovverosia:
1. Il saldo del c/c 11358/42 è ottenuto scomputando le cms, le commissioni di messa a disposizione fondi non pattuite correttamente e gli interessi aumentati in violazione dell'art.118
Tub. L'indebito totale ammonta ad euro 26.926,00, il saldo del conto diventa euro -105.434,29.
2. Il saldo del c/c 11358/42 è ottenuto scomputando le cms, le commissioni di messa a disposizione fondi non pattuite correttamente, gli interessi aumentati in violazione dell'art.118
Tub e le spese e commissioni maggiori di quelle pattuite. L'indebito totale ammonta ad euro
36.863,00, il saldo del conto diventa euro -95.497,10.
3. Il saldo del c/c 11358/42 è ottenuto scomputando le cms, le commissioni di messa a disposizione fondi non pattuite correttamente, gli interessi capitalizzati e gli interessi aumentati in violazione dell'art.118 Tub. L'indebito totale ammonta ad euro 117.768,00, il saldo del conto diventa euro - 14.592,44.
4 Il saldo del c/c 11358/42 è ottenuto scomputando le cms, le commissioni di messa a disposizione fondi non pattuite correttamente, gli interessi aumentati in violazione dell'art.118
Tub e le spese e commissioni maggiori di quelle pattuite. L'indebito totale ammonta ad euro
124.649,00, il saldo del conto diventa euro -7.710,66.”.
La consulenza è chiara, completa, coerente con le risultanze documentali nonché attenta al rispetto del principio del contraddittorio;
di talché, essa costituisce – nei limiti che si vanno di seguito ad illustrare – un valido supporto tecnico ai fini della decisione, senza necessità alcuna di integrazione.
D.3 Gli interessi relativi alle aperture di credito in conto corrente.
pagina 15 di 24 D.3.1 L'Attrice ha dedotto che manca in atti la documentazione relativa alle seguenti tre aperture di credito: (1) apertura di credito in c/c del valore di € 20.000,00 concessa nel mese di settembre
2007; (2) apertura di credito in c/c del valore di € 250.000,00 concessa nel mese di maggio 2009;
(3) apertura di credito in c/c del valore di € 110.000,00 concessa il 28.07.2016 e a valere fino al
01.05.2017.
Conseguentemente, ha chiesto la rielaborazione del rapporto di conto corrente con applicazione dei tassi BOT ex art. 117 co. 7 TUB nei periodi per i quali non è presente la pattuizione dei contratti di fido.
Il Collegio non condivide la tesi attorea e ritiene che, in assenza di un contratto di fido in forma scritta, trovi applicazione il tasso indicato nel contratto di conto corrente cui il fido accede.
Invero, la concessione di un'apertura di credito utilizzabile nell'ambito di un distinto rapporto di conto corrente stipulato per iscritto non deve, a sua volta, avere forma scritta ad substantiam:
l'intento di agevolare particolari modalità di contrattazione, infatti, non comporta una radicale soppressione della forma scritta, ma solo un'attenuazione della stessa a salvaguardia dell'indicazione nel “contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il
“contratto figlio”.
In tema di disciplina della forma dei contratti bancari, infatti, l'art. 117, comma 2, TUB stabilisce che il Cicr, mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del Cicr del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità. (Cass. civile sez. I,
24/07/2023, n. 22009; da ultimo, Cass. civile sez. III, 19/11/2024, n. 29794).
D.3.2 Ebbene, nel caso di specie, i tre contratti di apertura di credito accedono al contratto di conto corrente in data 17.11.2000 avente forma scritta, il quale prevede interessi attivi, interessi passivi, TAE e capitalizzazione trimestrale.
Ne consegue che – in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi nonché in coerenza con quanto già deciso dal Giudice dott.ssa Bellesi
e dal c.t.u. – i contratti sono validi e si applicano a questi le condizioni economiche del contratto principale (quello di conto corrente) cui accedono.
Non va, dunque, applicato il tasso sostitutivo bancario ex art. 117 TUB (pag. 11 c.t.u.) e va confermata anche in questa sede la decisione di rigetto dell'istanza attorea volta ad un'integrazione di c.t.u.
D.3.3 Neppure è condivisibile la tesi attorea – sviluppata, peraltro, solo nella comparsa conclusionale – in base alla quale la mancata indicazione dei contratti del tasso annuo effettivo costituisce una violazione degli obblighi di trasparenza imposti alle banche dalla normativa di settore, con conseguente applicazione del meccanismo sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 4
e 7, TUB.
pagina 16 di 24 Invero, è principio pacifico che, in materia di contratti bancari, il tasso annuo effettivo globale è soltanto un indicatore sintetico del costo totale dell'operazione di finanziamento che acclude altresì gli oneri amministrativi di gestione e, in quanto tale, non è incluso nell'indicazione dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui omessa indicazione in forma scritta comporta la nullità, seguita dalla sostituzione automatica prevista dall'art. 117 TUB;
tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta dell'istituto di credito, l'applicazione di condizioni meno favorevoli di quelle pubblicizzate può dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale della banca (tra le tante, da ultimo Cassazione civile sez. III, 03/07/2024, n. 18235).
Nel caso di specie, l'Attrice non ha articolato alcuna domanda volta ad accertare la responsabilità dell'istituto di credito, sicché la (asserita) mancata indicazione del tasso annuo effettivo è irrilevante ai fini del decidere.
D.4 La commissione di massimo scoperto.
D.4.1 L'Attrice ha lamentato la nullità della c.m.s. – e ha chiesto l'espunzione dei relativi addebiti in conto corrente – in ragione sia dell'assenza di giusta causa della pattuizione sia dell'indeterminatezza della clausola, essendo indicata solo l'aliquota e non il valore sul quale deve essere calcolata tale percentuale.
La domanda è fondata.
D.4.2 La Banca d'Italia ha definito la commissione di massimo scoperto “come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento” (cfr. “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” emanate il 30 settembre 1996).
La giurisprudenza afferma che la commissione di massimo scoperto è il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma ed è validamente pattuita allorquando rechi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità).
La mancanza di tali requisiti determina l'inesistenza dell'accordo tra il cliente e la banca, con la conseguenza che gli addebiti annotati in conto a tale titolo sono illegittimi, costituendo imposizione unilaterale della banca (tra le tante, da ultimo, cfr. Tribunale Milano sez. VI,
24/09/2024, n. 8232; Corte appello Firenze, sez. II, 17/09/2024, n. 1579; Corte appello Ancona, sez. I, 15/04/2024, n. 605; Corte appello Taranto, sez. III, 04/10/2023, n. 404; Corte appello Bari, sez. II, 28/08/2023, n. 1260; Cass. civile sez. I, 20/06/2022, n. 19825).
La commissione di massimo scoperto, dunque, si risolve in un onere aggiuntivo da calcolare in percentuale sulla somma effettivamente utilizzata dal cliente e, quindi, comporta l'addebito di ulteriori interessi rispetto a quelli corrispettivi già previsti contrattualmente in favore della banca.
pagina 17 di 24 Come è noto, la c.m.s. è stata disciplinata per la prima volta con l'art. 2bis decreto-legge n.
185/2008, convertito da legge n. 2/2009, a mente del quale “la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido.
Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con
l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.”.
Tali disposizioni sono state abrogate dal decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, che ha introdotto l'art. 117bis TUB, a mente del quale “i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.” (art. 117bis comma 1 e 2 TUB).
Pertanto, dal 28.12.2011 (data di entrata in vigore della norma) non è più possibile pattuire la c.m.s., perché la c.d.f. è l'unico onere che può essere previsto per remunerare gli affidamenti;
essa è omnicomprensiva e proporzionale all'ammontare dell'affidamento ed è fissato un tetto massimo dello 0,5% trimestrale sull'affidamento.
Accanto alla c.d.f. – che, appunto, remunera l'affidamento – è stata introdotta la c.i.v. che remunera gli scoperti di conto o i superamenti del fido;
la c.i.v. deve essere predeterminata e fissata in valori assoluti, non percentuali sullo sconfino.
Sia la c.d.f. che la c.i.v. devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 117bis TUB, a pena di nullità (parziale) di dette clausole.
pagina 18 di 24 D.4.3 Ciò posto in termini generali, occorre chiarire che, nel caso di specie, la c.m.s. è contenuta in un contratto di conto corrente sottoscritto il 17.11.2000 (e, quindi, in assenza della disciplina normativa introdotta nel 2008), il che non determinata automaticamente l'invalidità di detta clausola, ma impone una puntuale verifica delle pattuizioni contrattuali.
Le Parti, infatti, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale riconosciuta dall'art. 1322
c.c., ben possono convenire il pagamento di una simile commissione (posto che la stessa secondo la tecnica bancaria è volta a remunerare l'onere della banca di essere in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto), ma, affinché la stessa sia meritevole di tutela per l'ordinamento giuridico, occorre che la clausola sia sufficientemente determinata, nel senso che deve essere specificato il concreto meccanismo di funzionamento della commissione.
Nel dettaglio, si rileva che il contratto di conto corrente in questione reca la seguente clausola
“Commissione trimestrale di massimo scoperto: 0,50 %” (doc. 1 pag. 16), senza indicare la base di calcolo che concorre a determinarla.
Una clausola siffatta è nulla per indeterminatezza, giacché alcun valido accordo tra le Parti può essere intervenuto in relazione alla stessa, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso” economico;
l'addebito di tali commissioni di massimo scoperto, dunque, si traduce in una imposizione unilaterale della Banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.
Pertanto, in difetto di una espressa previsione delle modalità obiettive e dei criteri per assicurarne la conoscibilità e la determinabilità, la c.m.s. è nulla (in quanto, come già detto, si traduce in una imposizione unilaterale della Banca in assenza di valida pattuizione) e l'addebito delle commissioni di massimo scoperto è illegittimo e deve essere stornato.
D.4.4 Va, dunque, recepita l'indicazione del c.t.u. che ha scomputato sia le c.m.s. (in quanto nel contratto di conto corrente del 17.11.2000 è stata solo indicata l'aliquota delle c.m.s., senza ulteriori dettagli), sia le commissioni di messa a disposizione fondi (in quanto prive di qualsiasi pattuizione).
D.5 Lo ius variandi.
D.5.1 L'Attrice ha lamentato l'invalidità delle modifiche unilaterali effettuate dalla in CP_1 senso sfavorevole al correntista, nel corso del rapporto di conto corrente, in assenza di pattuizione contrattuale, in assenza di comunicazioni scritte ed in assenza di un giustificato motivo e quindi in violazione del disposto di cui all'art. 118 comma I TUB.
La (e poi l'Interveniente) ha dedotto di aver puntualmente trasmesso alla correntista ogni CP_1 avviso attestante le variazioni unilaterali al contratto, con ciò escludendo qualsivoglia violazione del disposto dell'art. 118 TUB.
D.5.2 In realtà, il c.t.u. – rispondendo al quesito formulato dalla dott.ssa Bellesi – ha accertato sia che nel contratto di apertura di credito del 15.2.2001 sono stati variati degli interessi in violazione pagina 19 di 24 dell'art. 118 TUB;
sia che nel contratto del 20.2.2006 la pattuizione è corretta, ma mancano le comunicazioni di variazione del tasso, presenti nel fascicolo solo dal 2010.
Pertanto, gli addebiti derivanti da tali variazioni unilaterali sono illegittimi e vanno scomputati dal saldo negativo del conto corrente.
D.6 Le spese e commissioni varie.
L'Attrice ha genericamente lamentato l'addebito di tutti gli “oneri (interessi a qualunque titolo + commissioni a qualunque titolo + spese) oggetto di contabilizzazione nel corso del rapporto”
(pag. 61 citaz.), senza nulla specificare.
Non può, dunque, trovare accoglimento tale contestazione, dato che l'Attrice non ha indicato a quali oneri, commissioni e spese gli addebiti asseritamente illegittimi si riferiscano, sicché non va scomputata dal saldo del conto corrente il relativo importo.
D.7 L'anatocismo.
D.7.1 Va anzitutto rilevato che la nullità delle clausole anatocistiche può essere rilevata d'ufficio, peraltro anche in sede di gravame (Cass. civ. sez. I, 10/01/2018, n. 371), sicché la relativa censura
– sebbene non articolata nell'atto introduttivo dall'Attrice – deve essere comunque analizzata.
D.7.2 A tal fine, appare opportuno ripercorrere sinteticamente l'iter normativo e giurisprudenziale in materia di anatocismo.
L'art. 1283 c.c. pone un divieto generale di anatocismo (cioè applicazione degli interessi sugli interessi), salvi casi marginali.
A tale divieto è stata apportata una prima deroga all'art. 120 TUB ad opera dell'art. 25 d.lgs.
342/1999; segnatamente: (1) la rubrica dell'art. 120 TUB è sostituita dalla seguente: “Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi”; (2) dopo il comma 1 dell'art. 120 TUB è aggiunto il seguente: “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”; (3) l'art. 25 co. 3 d.lgs. 342/1999 ha previsto che: “le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente”.
Una seconda deroga è stata apportata dalla delibera Cicr 9/2/2000; segnatamente, l'art. 6 ha previsto che “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli
pagina 20 di 24 interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”; l'art. 7 ha previsto che: “
1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla pima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Successivamente, la Corte Costituzionale con la sentenza 17/10/2000 n. 425 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, co. 3, d.lgs. 342/1999, specificando, nella motivazione, che è illegittima la ivi prevista disciplina retroattiva validante (che rende "valide ed efficaci", sino alla data di entrata in vigore della deliberazione del CICR, tutte indistintamente le clausole anatocistiche previste nei contratti bancari già prima della legge delegata 19/10/1999 o comunque stipulate anteriormente all'entrata in vigore della suddetta deliberazione -22 aprile 2000-).
Ancora, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 341/2007, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (previsione della capitalizzazione trimestrale con pari periodicità).
È quindi intervenuto l'art. 120, co. 2, TUB, come modificato dall'art. 4, co. 2, d.lgs. 141/2010 e modificato da art. 3 d.lgs. 218/2010, che ha previsto che: “Il Cicr stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
L'art. 120, co. 2, TUB, è stata nuovamente modificato ad opera dell'art. 1, co. 629, l. 27/12/2013
n. 147, che ha previsto che: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
L'art. 120, co. 2, TUB, è stato nuovamente modificato ad opera dell'art. 17 bis del d.l. 14/2/2016
n. 18 conv. nella l. 8/4/2016 n. 49, e Delibera Cicr 3/8/2016, che ha previsto che: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:…b)gli interessi debitori
pagina 21 di 24 maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Alla luce di questa sintetica ricostruzione dell'iter normativo e giurisprudenziale, si può affermare che:
- nel periodo anteriore al 30.6.2000: va accertato se si sia verificato l'anatocismo e in caso positivo lo stesso va espunto (considerata la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 25, co. 3, d.lgs. 342/1999, che prevedeva la validità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti anteriori all'entrata in vigore della delibera Cicr 9/2/2000);
- nel periodo successivo al 30.6.2000 va controllato se siano seguiti i criteri della Delibera Cicr
9/2/2000 (sono sufficienti, per l'applicazione di essa, la mera pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale e l'indicazione negli e/c solo se si tratta di modifica non peggiorativa rispetto alle clausole contrattuali antecedenti); in tale caso, cioè per il periodo in cui la capitalizzazione degli interessi è ammessa a patto della prevista pari periodicità tra interessi attivi e passivi, si nota che non rileva la notevole diversità fra il tasso attivo ed il tasso passivo, posto che la normativa non prevede quale requisito di liceità della clausola un valore corrispondente dei tassi di interesse;
- per il periodo a partire dall'1.1.2014 la capitalizzazione trimestrale è vietata, tranne che sia stata specificamente pattuita con il cliente.
D.7.3 Ebbene, nel caso di specie, il contratto di conto corrente del 17.11.2000 regola gli interessi attivi annuali al 4%, il TAE, gli interessi passivi al 13,75%, la CMS in misura solo percentuale, la capitalizzazione trimestrale e l'anatocismo conformemente alla delibera Cicr 9/2/2000 (doc. 16 att.).
Diversamente, il contratto di apertura di credito di 400.000.000 lire del 15.2.2001 di 400.000.000 lit., con allegate le condizioni che regolano il conto corrente, prevede il tasso passivo al 8,50%, lo sconfinamento al 13,75%, la CMS in misura solo percentuale (0,125%), lo ius variandi (art.16) viene previsto ex l. 154/92 (non più in vigore nel 2001), l'anatocismo non conformemente alla delibera Cicr 9/2/2000 (doc. 17 att.).
Il contratto apertura di credito di 100.000 euro del 20.2.2006, con allegate le condizioni che regolano il conto corrente, prevede il tasso passivo 6,5%, lo ius variandi correttamente e l'anatocismo non conformemente alla delibera Cicr 9/2/2000 (doc. 18 att.).
Alla luce di ciò, il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni del c.t.u., sicché occorre procedere all'espunzione degli interessi capitalizzati non correttamente dalla CP_1
Va chiarito che la mancata sottoscrizione da parte del cliente del foglio denominato “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” costituente la seconda pagina del contratto di apertura di credito di 400.000.000 lire del 15.2.2001 (doc. 17 att.) non appare dirimente al fine di escludere l'applicabilità delle condizioni ivi previste, e ciò per plurime ragioni.
pagina 22 di 24 Anzitutto, il cliente ha firmato due volte (una volta per accettazione ed un'altra ex art. 1341 co. 2
c.c.) la prima pagina del predetto contratto di apertura di credito e, in particolare, con la seconda firma dichiara di essere a conoscenza di quanto regolato nel secondo foglio. Nel dettaglio, sopra la seconda firma si legge: “Nel confermarVi inoltre di essere a conoscenza delle «Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi» (adottate dalle aziende di credito sotto gli auspici dell'Associazione Bancaria italiana) - integralmente riportate sui retro della presente - DICHIARIAMO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma del C.C., di approvare specificamente gli articoli 1 - comma 2" e 3'' (Revoca di rappresentanza), 3 - comma
2" e 3° (Custodia del moduli, restituzione di quelli non utilizzabili, responsabilità del correntista), 5 - (Diritto di pegno e di ritenzione), 6 – punti c) e f) (Obbligo di restituzione con preavviso di un giorno), 12 • comma 2° e 3° (Revoca di rappresentanza), 16 - comma 1°
(Modifiche delle norme), 16 • comma 2° (Modifica delle condizioni economiche), 17 - comma 1°
(Trasmissione di ordni del cliente), 20 • (Deroga di competenza giudiziaria).” (sottolineatura nostra – doc. 17 att.).
È evidente, dunque, che alcuna ulteriore firma doveva essere apposta al foglio recante le “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” che era – come espressamente scritto dalla – riportato sul retro del contratto di apertura di credito, costituito da due CP_1 pagine.
Peraltro, la e l'Interveniente non hanno articolato mezzi istruttori volti a provare una CP_1 diversa circostanza e il c.t.u. ha verificato sia la sussistenza del contratto di apertura di credito, sia l'applicazione delle condizioni ivi previste.
Va, dunque, confermata la necessità di stornare gli interessi addebitati in forza delle clausole anatocistiche illegittime.
D.8 Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto suesposto, il Tribunale ritiene di aderire alla terza ipotesi formulata dal c.t.u. nella propria relazione, in base alla quale “il saldo del c/c 11358/42 è ottenuto scomputando le cms, le commissioni di messa a disposizione fondi non pattuite correttamente, gli interessi capitalizzati e gli interessi aumentati in violazione dell'art.118 Tub. L'indebito totale ammonta ad euro 117.768,00, il saldo del conto diventa euro - 14.592,44.”.
Ne consegue che il saldo finale del rapporto di conto corrente n. 11358/42 è pari ad € - 14.592,44.
E. Spese di lite.
E.1 L'Attrice ha chiesto di condannare Controparte al pagamento delle spese sostenute per la redazione della propria perizia contabile e delle spese di mediazione.
La domanda non può essere accolta, in quanto, da una parte, non vi sono documenti in atti a conferma di tali spese (comunque non quantificate dall'Attrice), dall'altra, la perizia attorea è stata in gran parte disattesa dal Tribunale.
pagina 23 di 24 E.2 La Banca e l'Intervenuta vanno, invece, condannate al pagamento delle spese di lite, ivi incluse quelle di c.t.u.
Invero, le spese processuali seguono la soccombenza - tenendosi in conto l'importo significativo della somma non dovuta - e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità media) nonché delle fasi di giudizio effettivamente svolte dalla Banca (fase di studio e introduttiva) e dalla Interveniente
(fase istruttoria e decisionale).
Le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico della Banca e di in solido. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande articolate da parte Attrice aventi ad oggetto il contratto di garanzia del
1.6.2009;
2. accerta che il saldo finale del rapporto di conto corrente n. 11358/42 intestato a pari ad € - 14.592,44; Parte_1
3. condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_3 favore degli avv.ti Savino Genovese e Bianca Bronzi (che si sono dichiarati antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.), che si liquidano in € 4.000 per compensi professionali, oltre oneri accessori sulle componenti imponibili (spese generali al 15%, VA se e in quanto dovuta e CPA come per legge);
4. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore degli avv.ti TE
Savino Genovese e Bianca Bronzi (che si sono dichiarati antistatari ai sensi dell'art. 93
c.p.c.), che si liquidano in € 8.045, di cui € 545 per esborsi spese esenti ed € 7.500 per compensi professionali, oltre oneri accessori sulle componenti imponibili (spese generali al 15%, VA se e in quanto dovuta e CPA come per legge);
5. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Parte_3
e
[...] TE
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Mariachiara Vanini dott. Silvia Giani
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