TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 19/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 537/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
DISPOSITIVO della sentenza nella causa iscritta al n. r.g. 537/2024 promossa da:
NC AR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
ANTONELLA CAVAIUOLO elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
SAN GERMANO SPA in persona dell'Amministratore Delegato arch. Enrico Iannone, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanna
Pacchiana Parravicini e Marco Guasco elettivamente domiciliata presso i difensori
RESISTENTE
* * * * * *
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, liquidate in complessivi €. 2.000,00 oltre spese generali e accessori di legge;
c) visto l'art. 429 c.p.c. fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione della sentenza.
Busto Arsizio, 19 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Emanuela Fedele
pagina 1 di 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
DISPOSITIVO della sentenza nella causa iscritta al n. r.g. 537/2024 promossa da:
NC AR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
ANTONELLA CAVAIUOLO elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
SAN GERMANO SPA in persona dell'Amministratore Delegato arch. Enrico Iannone, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanna
Pacchiana Parravicini e Marco Guasco elettivamente domiciliata presso i difensori
RESISTENTE
* * * * * *
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, liquidate in complessivi €. 2.000,00 oltre spese generali e accessori di legge;
c) visto l'art. 429 c.p.c. fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione della sentenza.
Busto Arsizio, 19 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Emanuela Fedele
pagina 1 di 1