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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/04/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6260/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6260/2021 promossa da
(C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Chiari, del Foro di Parma
-ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Beltrani e dall'avv. Alessandra Levito Negrini, entrambi del Foro di Brescia
-CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17.9.2024)
PER PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE:
“- Insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori articolati nelle memorie ex art. 183, comma VI,
c.p.c.;
- precisa le conclusioni come da prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., con espressa rinuncia alla domanda spiegata in via riconvenzionale – obtorto collo ed al solo fine di scongiurare qualsiasi richiesta di compensazione delle spese di lite, ferma la temerarietà dell'azione spiegata - pertanto, chiede che
l'adito ed intestato Tribunale voglia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, previa declaratoria della sospensione della provvisoria esecutività da assumersi in via cautelare con ordinanza emessa inaudita altera parte del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.1867/2021 dell'8 maggio 2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia R.G.n. 4534/2021 Rep. 2507/2021 del 10 maggio 2021 per l'accertata ricorrenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. come esposti nel presente atto, in via pregiudiziale di rito
- Previa declaratoria di cessata materia del contendere in ordine alla somma oggetto della fattura n. n.
1/031 per l'importo di € 7.446,91 stante l'intervenuto pagamento della medesima in data 16 aprile 2021, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice adito a decidere la controversia instaurata con il ricorso monitorio opposto, dichiarando, per l'effetto, la competenza del Tribunale di
Milano ex art. 19 c.p.c., a decidere della controversia (esclusa la domanda riconvenzionale che viene spiegata dalla scrivente difesa in quanto autonoma e correttamente instaurata ex art. 19 c.p.c. innanzi al
Foro del convenuto in Brescia) e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice incompetente, procedendo alla revoca dello stesso con conseguente condanna di controparte alla refusione delle spese di lite (rimborso spese 15%, cpa e iva, se in quanto dovuta, inclusi) nonché le spese di registrazione del presente provvedimento e successive occorrende;
in via principale nel merito
- accertare e dichiarare la cessata materia del contendere in ordine alla somma oggetto della fattura n. n.
1/031 per l'importo di € 7.446,91 stante l'intervenuto pagamento della medesima in data 16 aprile 2021;
- accertare e dichiarare inesistente e/o nullo il credito vantato dalla società per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocare l'anzidetto decreto ingiuntivo;
- condannare controparte, per le causali di cui in narrativa, al pagamento a favore dell'opponente di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c..”.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Brescia, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta:
In via principale: rigettarsi le eccezioni, domande e conclusioni tutte formulate da anche Parte_1 in via riconvenzionale nonché a titolo di incompetenza territoriale per la quale si conferma il Tribunale di Brescia, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo oggi opposto, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, condannando, per l'effetto la al Parte_1 pagamento in favore dell'odierna opposta della somma di €. 52.536,46 oltre interessi di mora e spese, ovvero della somma maggiore o minore che verrà ritenuta idonea dal Giudice all'esito dell'instauranda istruttoria. In ogni caso condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, iva e cpa per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
2 *** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente Parte_1 esecutivo n. 1867/2021, dell'importo di € 52.536,46 (oltre interessi e spese), emesso dal
Tribunale di Brescia in relazione al mancato pagamento di tre fatture relative a un contratto d'appalto.
Nel dettaglio, l'opponente, dopo aver eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale di questo Tribunale, ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio dal momento che una delle tre fatture era stata pagata il giorno successivo al deposito del ricorso (e prima del suo accoglimento), mentre le altre due riguardavano lavori effettuati da a favore di CP_1
, rapporto a cui doveva ritenersi estranea. In via riconvenzionale, ha CP_2 Pt_1 chiesto la condanna della convenuta opposta al risarcimento dei danni per aver utilizzato in giudizio documentazione falsa (in quanto modificata ex post).
3 Si è costituita in giudizio ribadendo l'esistenza dei crediti posti alla base Controparte_1 del provvedimento monitorio nonché la loro riferibilità a , e replicando alle difese ed Pt_1 eccezioni dell'opponente.
Dopo l'accoglimento dell'istanza ex art. 649 c.p.c., l'esperimento con esito negativo del procedimento di mediazione e la concessione dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
In data 28.2.2024 il fascicolo è stato assegnato al ruolo dello scrivente Giudice, il quale, confermato il rigetto di tutte le istanze istruttorie, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Da ultimo, si dà atto che in sede di precisazione delle conclusioni l'opponente ha dichiarato di rinunciare alla domanda riconvenzionale inizialmente proposta.
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§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, deve essere preliminarmente vagliata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte attrice.
Nel dettaglio, ha dedotto l'inapplicabilità al caso in esame del combinato disposto Pt_1 degli artt. 1182, co. 3 c.c. e 20 c.p.c., dal momento che, sulla scorta degli insegnamenti forniti da Sezioni Unite n. 17989/2016, il credito fatto valere da non sarebbe liquido, CP_1 mancando un valido titolo idoneo a fondare un rapporto contrattuale o obbligatorio tra le parti, a eccezione della fattura 1/031, regolarmente saldata dopo il deposito del ricorso monitorio e comunque inidonea a radicare la competenza del Tribunale di Brescia, mancando qualsiasi rapporto di accessorietà con gli altri due documenti contabili. Parimenti contestati sono stati gli altri possibili fori alternativi.
Ciò premesso, l'eccezione non è fondata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito quanto segue: l'art. 104 c.p.c., là dove prevede che nel caso di pluralità di domande nei confronti della stessa parte possa aversi deroga alla competenza per valore, implica la possibilità di una deroga anche alla competenza per territorio derogabile, nel senso che la sussistenza del foro territoriale rispetto ad una delle domande consente la trattazione anche delle altre (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15252 del 16/07/2020, Rv. 658727 - 01; Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021, Rv.
660674 - 02).
Facendo applicazione di tale principio al caso in esame, si osserva che parte attrice in opposizione non ha contestato la sussistenza della competenza per territorio di questo
Tribunale in relazione alla fattura 1/031 (ma semplicemente la sua inidoneità ad attrarre
4 l'intero giudizio). Motivo per il quale anche per le altre due è consentita la trattazione dinanzi al medesimo organo giurisdizionale in virtù del cumulo previsto dall'art. 104 c.p.c., vale a dire il Tribunale di Brescia.
*** ** ***
§ 3. Nel merito, l'opposizione è fondata.
3.1 Quanto alla fattura 1/031, essa risulta saldata il giorno successivo al deposito del ricorso monitorio e prima dell'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. doc. 16 fasc. att., da cui emerge che l'ordine di bonifico è stato effettuato il 16.4.2021, mentre il ricorso monitorio è stato depositato il 15.4.2021).
La giurisprudenza di legittimità, in fattispecie analoghe, ha ritenuto che il pagamento della sorte capitale comporti un fatto estintivo dell'obbligazione che impedisce di ritenere legittima l'ingiunzione, la quale deve essere valutata non al momento del deposito del ricorso monitorio ma al momento dell'emissione del provvedimento (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza
n. 9033 del 15/04/2010). Con l'ulteriore conseguenza che il decreto ingiuntivo deve essere revocato all'esito del giudizio di opposizione.
È stato, inoltre, chiarito che nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, con instaurazione del contraddittorio che viene differita, per scelta proprio del creditore attore, al momento della notifica del decreto;
tal momento segna, quindi, il prodursi, sotto il punto di vista sostanziale, della domanda giudiziale di adempimento, ed è al momento della notifica della domanda che il medesimo creditore deve valutare la permanenza del proprio interesse al processo, per essere tuttora fondata la sua pretesa, stante il mancato pagamento del debitore (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27234 del 16/11/2017).
Pertanto, l'avvenuto pagamento dell'importo di € 7.446,91 il giorno seguente al deposito del ricorso monitorio comporta la revoca del decreto ingiuntivo.
3.2 Per quanto concerne le fatture 1/032 e 1/033, il Tribunale osserva quanto segue.
, in sede monitoria, ha prodotto: i due documenti contabili;
una mail proveniente CP_1 da tal soggetto asseritamente riferibile a , con la quale erano state Persona_1 Pt_1 autorizzate le varianti oggetto della fattura 1/032; un documento, denominato 'lavorazioni a completamento', oggetto della fattura 1/033.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che
5 si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Come altrettanto noto, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
Ciò premesso, e volendo inquadrare meglio la vicenda, si osserva che nel maggio del 2020
aveva sottoscritto con un contratto d'appalto per la realizzazione di un Pt_1 CP_3 punto vendita a Parma. La totalità delle opere edili e impiantistiche era poi stata subappaltata a la quale, a sua volta, aveva stipulato ulteriori contratti di subappalto, Controparte_4 tra cui quello con . CP_1
Le due fatture in esame riguarderebbero opere realizzate da quest'ultima direttamente a favore di a seguito dell'allontanamento dal cantiere di , stante il Pt_1 CP_2 deterioramento delle sue condizioni economiche, tali da indurla a proporre domanda di concordato preventivo in bianco presso il Tribunale di Verona. A riprova, l'opposta ha richiamato la mail di autorizzazione inviata da a cui si è fatto cenno in precedenza. Per_1
La tesi dell'opponente, invece, è che tali lavorazioni erano state effettuate nell'ambito del contratto di subappalto stipulato tra ed a cui essa era del tutto CP_1 CP_2 estranea (come attestato anche da apposita clausola contenuta nel contratto di subappalto a sua volta stipulato tra e quest'ultima). Tuttavia, stante lo stato di difficoltà economica Pt_1 della sua diretta committente e al fine di non incorrere nelle limitazioni imposte dalla par condicio creditorum, l'opposta avrebbe volutamente indirizzato le proprie pretese nei confronti di , soggetto maggiormente solvibile. Pt_1
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che anche in parte qua l'opposizione sia fondata.
Quanto alla fattura 1/031, si osserva che la mail di autorizzazione inviata da a Per_1 [...]
il 12.1.2021 (cfr. doc. 3 fasc. mon.) non può assumere rilievo dirimente in quanto CP_1 proveniente da un soggetto non legittimato a spendere il nome di e a manifestare la Pt_1 sua volontà. Egli, infatti, era dipendente di Aura s.r.l., società che, pur avendo legami con l'opponente, era da essa distinta, e con la quale aveva stipulato un contratto di Pt_1 consulenza, in particolare di gestione della commessa oggetto del giudizio (cfr. doc. 20 fasc.
6 att.). Si evince, dunque, che i compiti di Aura erano prettamente gestori e operativi, senza alcuna delega decisionale a suo favore da parte di (cfr. in particolare l'art. 1 Pt_1 dell'accordo, denominato 'Oggetto dell'incarico').
Peraltro, la stessa convenuta opposta, pochi giorni dopo tale comunicazione, aveva mostrato di essere ben consapevole del fatto che il suo rapporto contrattuale intercorreva esclusivamente con , mentre a esso era estranea . Infatti, con missiva CP_2 Pt_1 datata 27.1.2021 indirizzata a quest'ultima, l'opposta ha tenuto a precisare quanto segue:
“Buongiorno Facendo seguito alla vs. del 26 gennaio, prendiamo buona nota del fatto che la stessa sia invita (chiaramente) alla e solo per conoscenza alla scrivente. Tale specifica risulta CP_2 essenziale laddove non sussiste alcun vincolo contrattuale tra la e […] Ciò posto, CP_1 Pt_1 ogni richiesta nei nostri confronti deve passare obbligatoriamente tramite la […]” (doc. CP_2
10 fasc. att.).
Quindi, a soli 15 giorni di distanza dalla comunicazione che, secondo CP_1 attesterebbe l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto con , essa stessa ribadiva a Pt_1 quest'ultima che tra di loro “non sussiste alcun vincolo contrattuale” e che “ogni richiesta nei nostri confronti deve passare obbligatoriamente tramite la ”. CP_2
D'altro canto, già 'a monte', vale a dire nel contratto di subappalto stipulato tra ed Pt_1
(cfr. art. 7.3), era stato precisato che “L'autorizzazione al subappalto non solleverà CP_2
l'Impresa [ ; n.d.r.] dagli obblighi e dalla responsabilità contrattuali e, pertanto, essa CP_2 stessa risponderà direttamente e pienamente dell'operato del personale e del coordinamento dei lavori dei subappaltatori, rimanendo l'Appaltatore ; n.d.r.] completamente estranea a tale rapporto. Pt_1
Ne consegue anche che l'Impresa resta in ogni caso la sola responsabile nei confronti dell'Appaltatore per l'esecuzione delle opere in subappalto, sollevando l'Appaltatore medesimo da ogni e qualsivoglia eventuale pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzati da terzi in conseguenza dell'esecuzione di lavori subappaltati” (doc. 3 fasc. att.).
Pertanto, l'autonomia del rapporto 'a valle' tra ed era una CP_1 CP_2 diretta conseguenza del contratto di subappalto 'a monte' stipulato tra quest'ultima e . Pt_1
Non corrisponde neppure al vero, come invece dedotto dalla convenuta opposta, che a quell'epoca fosse già stata estromessa dal cantiere. Infatti, proprio la missiva CP_2 inviata da in data 27.1.2021, a cui si è fatto riferimento in precedenza, smentisce CP_1 tale circostanza. Inoltre, si osserva che la domanda di concordato in bianco è stata presentata da oltre un mese dopo la mail di vale a dire il 22.2.2021 (cfr. doc. 5 CP_2 Per_1 fasc. att.). Tanto è vero che ancora in data 28.1.2021 aveva sollecitato CP_2 [...]
a terminare le lavorazioni previste dal contratto (cfr. doc. 12 fasc. att. CP_1 CP_5
7 riscontrata da quest'ultima il successivo 1°.2.2021, con comunicazione indirizzata a Pt_1 solo per conoscenza - cfr. doc. 13 fasc. att.).
Ciò non esclude ovviamente che, nel frattempo, e abbiano raggiunto Pt_1 CP_1 accordi diretti per singole lavorazioni, in deroga alla regola di carattere generale. È quanto accaduto, per esempio, con le opere oggetto della fattura 1/031, saldata dall'opponente il giorno successivo al deposito del ricorso monitorio e non oggetto di contestazione. Tuttavia, allorquando le parti hanno inteso stipulare accordi diretti tra di esse lo hanno fatto per iscritto
(cfr. docc. 6, 7 fasc. att.), proprio in quanto tale modus operandi rappresentava un'eccezione alla regola che prevedeva un rapporto diretto solo con . CP_2
Si noti, invece, che il doc. 4 prodotto in sede monitoria (denominato 'impianto elettrico'), che secondo la convenuta l'avrebbe legittimata all'emissione della fattura 1/032, non reca alcuna sottoscrizione da parte di (mentre per quanto concerne il valore probatorio della mail Pt_1 di si è detto in precedenza). Per_1
Analogamente, anche il documento denominato 'lavorazioni a completamento' (cfr. doc. 9 fasc. mon.), posto a fondamento della fattura 1/033, risulta sottoscritto solo da . CP_1
Tale circostanza la si può evincere anche dai documenti allegati alla mail del 27.1.2021, con la quale aveva chiesto i dati per procedere alla fatturazione (cfr. doc. 11 fasc. att.). CP_1
Anche in questo caso, infatti, l'unico documento sottoscritto da entrambe le parti è quello oggetto della fattura 1/031 (cfr. doc. 11 bis fasc. att.), mentre gli altri recano il timbro e la sottoscrizione della sola (cfr. docc. 11 bis e 11 ter fasc. att.). CP_1
Riepilogando, si osserva che: il contratto di appalto tra stipulato tra ed Pt_1
prevedeva espressamente che la prima sarebbe rimasta estranea ad eventuali CP_2 rapporti di subappalto;
con la missiva datata 27.1.2021 ha ribadito a che CP_1 Pt_1 tra di esse non sussisteva alcun vincolo contrattuale, dal momento che l'unico suo interlocutore era;
tale comunicazione è successiva ai documenti (denominati CP_2
'impianto elettrico' e 'lavorazioni a completamento') che, secondo CP_1 giustificherebbero l'emissione delle fatture 1/032 e 1/033; allorquando le parti hanno voluto raggiungere accordi diretti lo hanno fatto mediante la sottoscrizione di appositi documenti, come accaduto per la fattura 1/031, non contestata da e integralmente saldata (cfr. Pt_1 anche quanto già osservato dal precedente G.I. con l'ordinanza dell'11.1.2023: “rilevato che su parte opposta, quale attore in senso sostanziale, grava l'onere di provare il fondamento della propria domanda;
rilevato che, in assenza di domanda per ingiustificato arricchimento in relazione alle opere eseguite a favore della società opponente, essa dovrebbe quindi provare l'esistenza di un qualche rapporto contrattuale con la società opponente;
rilevato che nella memoria istruttoria essa fa
8 essenzialmente riferimento a documentazione già prodotta in atti e la cui interpretazione, all'evidenza, non può essere rimessa a testimoni, essendo piuttosto attività tipica del giudice, per cui le relative prove orali risultano inammissibili;
rilevato che anche con riferimento alla figura del , già Persona_1 esaminata da parte di questo giudice nell'ordinanza di sospensiva 21.7.2021, nessuna prova specifica è dedotta parte opposta;
ritenuto perciò che le prove dedotte da parte opposta sono sostanzialmente irrilevanti e la causa può quindi essere decisa sulla base della documentazione in atti;
”).
In conclusione, l'opposizione proposta da deve essere integralmente accolta e il Pt_1 decreto ingiuntivo n. 1867/2021 revocato.
3.3 Parte convenuta opposta, con la comparsa di costituzione, ha chiesto, ai sensi dell'art. 89
c.p.c., la cancellazione di alcune frasi contenute nell'atto di citazione, istanza peraltro non più riproposta nel corso del giudizio.
Sul punto, il Tribunale osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'esercizio del potere previsto dalla norma in discorso, avente natura discrezionale (cfr. Cass. civ., Sez. 2 -
, Ordinanza n. 14364 del 5/6/2018, Rv. 648842 - 02), va escluso allorquando le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni;
né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 17325 del
31/8/2015, Rv. 636223 - 01. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 29.4.2015, n. 8724).
Facendo applicazione dei richiamati principi al caso in esame, può ritenersi che le espressioni utilizzate dall'opponente, seppur a tratti aspre, non rivelino tuttavia un intento offensivo nei confronti della controparte, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa.
In conclusione, l'istanza avanzata da parte convenuta opposta ex art. 89 c.p.c non può trovare accoglimento.
Per gli stessi motivi non si ravvisano motivi per segnalare alcunché alla Procura della
Repubblica. Infatti, quanto osservato dalle parti nei rispettivi scritti difensivi deve essere inquadrato nell'ambito di un'accesa conflittualità, a tratti anche molto accentuata, senza tuttavia che prima facie la stessa sia trasmodata in fattispecie di reato (cfr. anche art. 598 c.p.).
Fermo restando le autonome iniziative che le parti intenderanno eventualmente assumere al
9 di fuori del processo.
3.4 Da ultimo, si rileva la superfluità, ai fini della decisione, di tutte le istanze istruttorie non accolte e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto sinora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa (cfr. in particolare ord. 11.1.2023).
*** ** ***
§ 4. Infine, occorre regolare le spese di lite nei rapporti tra le parti, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
In linea generale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645
c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18125 del 21/7/2017, Rv. 645057 -
01).
Per quanto concerne il pagamento della fattura 1/031 il giorno seguente il deposito del ricorso monitorio e prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, si osserva che, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27234 del 16/11/2017, Rv. 646819 - 01; Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 29642 del 28/12/2020, Rv. 660063 - 01).
Ciò premesso, le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte convenuta opposta.
La liquidazione avviene, come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 in relazione ai giudizi di cognizione dinanzi al
Tribunale.
Senza l'aumento previsto dall'art. 4, co. 8 d.m. cit., richiesto con la nota spese di parte, dal momento che, anche se non si è reso necessario ricorrere a prove costituende, la controversia ha avuto comunque a oggetto questioni giuridiche non particolarmente semplici e ha comportato l'analisi di diversi documenti.
10 Per gli stessi motivi si ritiene di non accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opponente, considerato anche che la soccombenza non presuppone necessariamente la mala fede o la colpa grave nell'aver agito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone: accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1867/2021 emesso dal Tribunale di Brescia in data 8.5.2021 e pubblicato il 10.5.2021; dichiara tenuta e condanna a rimborsare a le spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta e come per legge.
Brescia, 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6260/2021 promossa da
(C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Chiari, del Foro di Parma
-ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Beltrani e dall'avv. Alessandra Levito Negrini, entrambi del Foro di Brescia
-CONVENUTA OPPOSTA-
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CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17.9.2024)
PER PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE:
“- Insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori articolati nelle memorie ex art. 183, comma VI,
c.p.c.;
- precisa le conclusioni come da prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., con espressa rinuncia alla domanda spiegata in via riconvenzionale – obtorto collo ed al solo fine di scongiurare qualsiasi richiesta di compensazione delle spese di lite, ferma la temerarietà dell'azione spiegata - pertanto, chiede che
l'adito ed intestato Tribunale voglia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, previa declaratoria della sospensione della provvisoria esecutività da assumersi in via cautelare con ordinanza emessa inaudita altera parte del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.1867/2021 dell'8 maggio 2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia R.G.n. 4534/2021 Rep. 2507/2021 del 10 maggio 2021 per l'accertata ricorrenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. come esposti nel presente atto, in via pregiudiziale di rito
- Previa declaratoria di cessata materia del contendere in ordine alla somma oggetto della fattura n. n.
1/031 per l'importo di € 7.446,91 stante l'intervenuto pagamento della medesima in data 16 aprile 2021, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice adito a decidere la controversia instaurata con il ricorso monitorio opposto, dichiarando, per l'effetto, la competenza del Tribunale di
Milano ex art. 19 c.p.c., a decidere della controversia (esclusa la domanda riconvenzionale che viene spiegata dalla scrivente difesa in quanto autonoma e correttamente instaurata ex art. 19 c.p.c. innanzi al
Foro del convenuto in Brescia) e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice incompetente, procedendo alla revoca dello stesso con conseguente condanna di controparte alla refusione delle spese di lite (rimborso spese 15%, cpa e iva, se in quanto dovuta, inclusi) nonché le spese di registrazione del presente provvedimento e successive occorrende;
in via principale nel merito
- accertare e dichiarare la cessata materia del contendere in ordine alla somma oggetto della fattura n. n.
1/031 per l'importo di € 7.446,91 stante l'intervenuto pagamento della medesima in data 16 aprile 2021;
- accertare e dichiarare inesistente e/o nullo il credito vantato dalla società per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocare l'anzidetto decreto ingiuntivo;
- condannare controparte, per le causali di cui in narrativa, al pagamento a favore dell'opponente di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c..”.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Brescia, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta:
In via principale: rigettarsi le eccezioni, domande e conclusioni tutte formulate da anche Parte_1 in via riconvenzionale nonché a titolo di incompetenza territoriale per la quale si conferma il Tribunale di Brescia, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo oggi opposto, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, condannando, per l'effetto la al Parte_1 pagamento in favore dell'odierna opposta della somma di €. 52.536,46 oltre interessi di mora e spese, ovvero della somma maggiore o minore che verrà ritenuta idonea dal Giudice all'esito dell'instauranda istruttoria. In ogni caso condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, iva e cpa per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
2 *** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente Parte_1 esecutivo n. 1867/2021, dell'importo di € 52.536,46 (oltre interessi e spese), emesso dal
Tribunale di Brescia in relazione al mancato pagamento di tre fatture relative a un contratto d'appalto.
Nel dettaglio, l'opponente, dopo aver eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale di questo Tribunale, ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio dal momento che una delle tre fatture era stata pagata il giorno successivo al deposito del ricorso (e prima del suo accoglimento), mentre le altre due riguardavano lavori effettuati da a favore di CP_1
, rapporto a cui doveva ritenersi estranea. In via riconvenzionale, ha CP_2 Pt_1 chiesto la condanna della convenuta opposta al risarcimento dei danni per aver utilizzato in giudizio documentazione falsa (in quanto modificata ex post).
3 Si è costituita in giudizio ribadendo l'esistenza dei crediti posti alla base Controparte_1 del provvedimento monitorio nonché la loro riferibilità a , e replicando alle difese ed Pt_1 eccezioni dell'opponente.
Dopo l'accoglimento dell'istanza ex art. 649 c.p.c., l'esperimento con esito negativo del procedimento di mediazione e la concessione dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
In data 28.2.2024 il fascicolo è stato assegnato al ruolo dello scrivente Giudice, il quale, confermato il rigetto di tutte le istanze istruttorie, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Da ultimo, si dà atto che in sede di precisazione delle conclusioni l'opponente ha dichiarato di rinunciare alla domanda riconvenzionale inizialmente proposta.
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§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, deve essere preliminarmente vagliata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte attrice.
Nel dettaglio, ha dedotto l'inapplicabilità al caso in esame del combinato disposto Pt_1 degli artt. 1182, co. 3 c.c. e 20 c.p.c., dal momento che, sulla scorta degli insegnamenti forniti da Sezioni Unite n. 17989/2016, il credito fatto valere da non sarebbe liquido, CP_1 mancando un valido titolo idoneo a fondare un rapporto contrattuale o obbligatorio tra le parti, a eccezione della fattura 1/031, regolarmente saldata dopo il deposito del ricorso monitorio e comunque inidonea a radicare la competenza del Tribunale di Brescia, mancando qualsiasi rapporto di accessorietà con gli altri due documenti contabili. Parimenti contestati sono stati gli altri possibili fori alternativi.
Ciò premesso, l'eccezione non è fondata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito quanto segue: l'art. 104 c.p.c., là dove prevede che nel caso di pluralità di domande nei confronti della stessa parte possa aversi deroga alla competenza per valore, implica la possibilità di una deroga anche alla competenza per territorio derogabile, nel senso che la sussistenza del foro territoriale rispetto ad una delle domande consente la trattazione anche delle altre (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15252 del 16/07/2020, Rv. 658727 - 01; Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021, Rv.
660674 - 02).
Facendo applicazione di tale principio al caso in esame, si osserva che parte attrice in opposizione non ha contestato la sussistenza della competenza per territorio di questo
Tribunale in relazione alla fattura 1/031 (ma semplicemente la sua inidoneità ad attrarre
4 l'intero giudizio). Motivo per il quale anche per le altre due è consentita la trattazione dinanzi al medesimo organo giurisdizionale in virtù del cumulo previsto dall'art. 104 c.p.c., vale a dire il Tribunale di Brescia.
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§ 3. Nel merito, l'opposizione è fondata.
3.1 Quanto alla fattura 1/031, essa risulta saldata il giorno successivo al deposito del ricorso monitorio e prima dell'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. doc. 16 fasc. att., da cui emerge che l'ordine di bonifico è stato effettuato il 16.4.2021, mentre il ricorso monitorio è stato depositato il 15.4.2021).
La giurisprudenza di legittimità, in fattispecie analoghe, ha ritenuto che il pagamento della sorte capitale comporti un fatto estintivo dell'obbligazione che impedisce di ritenere legittima l'ingiunzione, la quale deve essere valutata non al momento del deposito del ricorso monitorio ma al momento dell'emissione del provvedimento (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza
n. 9033 del 15/04/2010). Con l'ulteriore conseguenza che il decreto ingiuntivo deve essere revocato all'esito del giudizio di opposizione.
È stato, inoltre, chiarito che nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, con instaurazione del contraddittorio che viene differita, per scelta proprio del creditore attore, al momento della notifica del decreto;
tal momento segna, quindi, il prodursi, sotto il punto di vista sostanziale, della domanda giudiziale di adempimento, ed è al momento della notifica della domanda che il medesimo creditore deve valutare la permanenza del proprio interesse al processo, per essere tuttora fondata la sua pretesa, stante il mancato pagamento del debitore (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27234 del 16/11/2017).
Pertanto, l'avvenuto pagamento dell'importo di € 7.446,91 il giorno seguente al deposito del ricorso monitorio comporta la revoca del decreto ingiuntivo.
3.2 Per quanto concerne le fatture 1/032 e 1/033, il Tribunale osserva quanto segue.
, in sede monitoria, ha prodotto: i due documenti contabili;
una mail proveniente CP_1 da tal soggetto asseritamente riferibile a , con la quale erano state Persona_1 Pt_1 autorizzate le varianti oggetto della fattura 1/032; un documento, denominato 'lavorazioni a completamento', oggetto della fattura 1/033.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che
5 si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Come altrettanto noto, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
Ciò premesso, e volendo inquadrare meglio la vicenda, si osserva che nel maggio del 2020
aveva sottoscritto con un contratto d'appalto per la realizzazione di un Pt_1 CP_3 punto vendita a Parma. La totalità delle opere edili e impiantistiche era poi stata subappaltata a la quale, a sua volta, aveva stipulato ulteriori contratti di subappalto, Controparte_4 tra cui quello con . CP_1
Le due fatture in esame riguarderebbero opere realizzate da quest'ultima direttamente a favore di a seguito dell'allontanamento dal cantiere di , stante il Pt_1 CP_2 deterioramento delle sue condizioni economiche, tali da indurla a proporre domanda di concordato preventivo in bianco presso il Tribunale di Verona. A riprova, l'opposta ha richiamato la mail di autorizzazione inviata da a cui si è fatto cenno in precedenza. Per_1
La tesi dell'opponente, invece, è che tali lavorazioni erano state effettuate nell'ambito del contratto di subappalto stipulato tra ed a cui essa era del tutto CP_1 CP_2 estranea (come attestato anche da apposita clausola contenuta nel contratto di subappalto a sua volta stipulato tra e quest'ultima). Tuttavia, stante lo stato di difficoltà economica Pt_1 della sua diretta committente e al fine di non incorrere nelle limitazioni imposte dalla par condicio creditorum, l'opposta avrebbe volutamente indirizzato le proprie pretese nei confronti di , soggetto maggiormente solvibile. Pt_1
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che anche in parte qua l'opposizione sia fondata.
Quanto alla fattura 1/031, si osserva che la mail di autorizzazione inviata da a Per_1 [...]
il 12.1.2021 (cfr. doc. 3 fasc. mon.) non può assumere rilievo dirimente in quanto CP_1 proveniente da un soggetto non legittimato a spendere il nome di e a manifestare la Pt_1 sua volontà. Egli, infatti, era dipendente di Aura s.r.l., società che, pur avendo legami con l'opponente, era da essa distinta, e con la quale aveva stipulato un contratto di Pt_1 consulenza, in particolare di gestione della commessa oggetto del giudizio (cfr. doc. 20 fasc.
6 att.). Si evince, dunque, che i compiti di Aura erano prettamente gestori e operativi, senza alcuna delega decisionale a suo favore da parte di (cfr. in particolare l'art. 1 Pt_1 dell'accordo, denominato 'Oggetto dell'incarico').
Peraltro, la stessa convenuta opposta, pochi giorni dopo tale comunicazione, aveva mostrato di essere ben consapevole del fatto che il suo rapporto contrattuale intercorreva esclusivamente con , mentre a esso era estranea . Infatti, con missiva CP_2 Pt_1 datata 27.1.2021 indirizzata a quest'ultima, l'opposta ha tenuto a precisare quanto segue:
“Buongiorno Facendo seguito alla vs. del 26 gennaio, prendiamo buona nota del fatto che la stessa sia invita (chiaramente) alla e solo per conoscenza alla scrivente. Tale specifica risulta CP_2 essenziale laddove non sussiste alcun vincolo contrattuale tra la e […] Ciò posto, CP_1 Pt_1 ogni richiesta nei nostri confronti deve passare obbligatoriamente tramite la […]” (doc. CP_2
10 fasc. att.).
Quindi, a soli 15 giorni di distanza dalla comunicazione che, secondo CP_1 attesterebbe l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto con , essa stessa ribadiva a Pt_1 quest'ultima che tra di loro “non sussiste alcun vincolo contrattuale” e che “ogni richiesta nei nostri confronti deve passare obbligatoriamente tramite la ”. CP_2
D'altro canto, già 'a monte', vale a dire nel contratto di subappalto stipulato tra ed Pt_1
(cfr. art. 7.3), era stato precisato che “L'autorizzazione al subappalto non solleverà CP_2
l'Impresa [ ; n.d.r.] dagli obblighi e dalla responsabilità contrattuali e, pertanto, essa CP_2 stessa risponderà direttamente e pienamente dell'operato del personale e del coordinamento dei lavori dei subappaltatori, rimanendo l'Appaltatore ; n.d.r.] completamente estranea a tale rapporto. Pt_1
Ne consegue anche che l'Impresa resta in ogni caso la sola responsabile nei confronti dell'Appaltatore per l'esecuzione delle opere in subappalto, sollevando l'Appaltatore medesimo da ogni e qualsivoglia eventuale pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzati da terzi in conseguenza dell'esecuzione di lavori subappaltati” (doc. 3 fasc. att.).
Pertanto, l'autonomia del rapporto 'a valle' tra ed era una CP_1 CP_2 diretta conseguenza del contratto di subappalto 'a monte' stipulato tra quest'ultima e . Pt_1
Non corrisponde neppure al vero, come invece dedotto dalla convenuta opposta, che a quell'epoca fosse già stata estromessa dal cantiere. Infatti, proprio la missiva CP_2 inviata da in data 27.1.2021, a cui si è fatto riferimento in precedenza, smentisce CP_1 tale circostanza. Inoltre, si osserva che la domanda di concordato in bianco è stata presentata da oltre un mese dopo la mail di vale a dire il 22.2.2021 (cfr. doc. 5 CP_2 Per_1 fasc. att.). Tanto è vero che ancora in data 28.1.2021 aveva sollecitato CP_2 [...]
a terminare le lavorazioni previste dal contratto (cfr. doc. 12 fasc. att. CP_1 CP_5
7 riscontrata da quest'ultima il successivo 1°.2.2021, con comunicazione indirizzata a Pt_1 solo per conoscenza - cfr. doc. 13 fasc. att.).
Ciò non esclude ovviamente che, nel frattempo, e abbiano raggiunto Pt_1 CP_1 accordi diretti per singole lavorazioni, in deroga alla regola di carattere generale. È quanto accaduto, per esempio, con le opere oggetto della fattura 1/031, saldata dall'opponente il giorno successivo al deposito del ricorso monitorio e non oggetto di contestazione. Tuttavia, allorquando le parti hanno inteso stipulare accordi diretti tra di esse lo hanno fatto per iscritto
(cfr. docc. 6, 7 fasc. att.), proprio in quanto tale modus operandi rappresentava un'eccezione alla regola che prevedeva un rapporto diretto solo con . CP_2
Si noti, invece, che il doc. 4 prodotto in sede monitoria (denominato 'impianto elettrico'), che secondo la convenuta l'avrebbe legittimata all'emissione della fattura 1/032, non reca alcuna sottoscrizione da parte di (mentre per quanto concerne il valore probatorio della mail Pt_1 di si è detto in precedenza). Per_1
Analogamente, anche il documento denominato 'lavorazioni a completamento' (cfr. doc. 9 fasc. mon.), posto a fondamento della fattura 1/033, risulta sottoscritto solo da . CP_1
Tale circostanza la si può evincere anche dai documenti allegati alla mail del 27.1.2021, con la quale aveva chiesto i dati per procedere alla fatturazione (cfr. doc. 11 fasc. att.). CP_1
Anche in questo caso, infatti, l'unico documento sottoscritto da entrambe le parti è quello oggetto della fattura 1/031 (cfr. doc. 11 bis fasc. att.), mentre gli altri recano il timbro e la sottoscrizione della sola (cfr. docc. 11 bis e 11 ter fasc. att.). CP_1
Riepilogando, si osserva che: il contratto di appalto tra stipulato tra ed Pt_1
prevedeva espressamente che la prima sarebbe rimasta estranea ad eventuali CP_2 rapporti di subappalto;
con la missiva datata 27.1.2021 ha ribadito a che CP_1 Pt_1 tra di esse non sussisteva alcun vincolo contrattuale, dal momento che l'unico suo interlocutore era;
tale comunicazione è successiva ai documenti (denominati CP_2
'impianto elettrico' e 'lavorazioni a completamento') che, secondo CP_1 giustificherebbero l'emissione delle fatture 1/032 e 1/033; allorquando le parti hanno voluto raggiungere accordi diretti lo hanno fatto mediante la sottoscrizione di appositi documenti, come accaduto per la fattura 1/031, non contestata da e integralmente saldata (cfr. Pt_1 anche quanto già osservato dal precedente G.I. con l'ordinanza dell'11.1.2023: “rilevato che su parte opposta, quale attore in senso sostanziale, grava l'onere di provare il fondamento della propria domanda;
rilevato che, in assenza di domanda per ingiustificato arricchimento in relazione alle opere eseguite a favore della società opponente, essa dovrebbe quindi provare l'esistenza di un qualche rapporto contrattuale con la società opponente;
rilevato che nella memoria istruttoria essa fa
8 essenzialmente riferimento a documentazione già prodotta in atti e la cui interpretazione, all'evidenza, non può essere rimessa a testimoni, essendo piuttosto attività tipica del giudice, per cui le relative prove orali risultano inammissibili;
rilevato che anche con riferimento alla figura del , già Persona_1 esaminata da parte di questo giudice nell'ordinanza di sospensiva 21.7.2021, nessuna prova specifica è dedotta parte opposta;
ritenuto perciò che le prove dedotte da parte opposta sono sostanzialmente irrilevanti e la causa può quindi essere decisa sulla base della documentazione in atti;
”).
In conclusione, l'opposizione proposta da deve essere integralmente accolta e il Pt_1 decreto ingiuntivo n. 1867/2021 revocato.
3.3 Parte convenuta opposta, con la comparsa di costituzione, ha chiesto, ai sensi dell'art. 89
c.p.c., la cancellazione di alcune frasi contenute nell'atto di citazione, istanza peraltro non più riproposta nel corso del giudizio.
Sul punto, il Tribunale osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'esercizio del potere previsto dalla norma in discorso, avente natura discrezionale (cfr. Cass. civ., Sez. 2 -
, Ordinanza n. 14364 del 5/6/2018, Rv. 648842 - 02), va escluso allorquando le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni;
né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 17325 del
31/8/2015, Rv. 636223 - 01. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 29.4.2015, n. 8724).
Facendo applicazione dei richiamati principi al caso in esame, può ritenersi che le espressioni utilizzate dall'opponente, seppur a tratti aspre, non rivelino tuttavia un intento offensivo nei confronti della controparte, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa.
In conclusione, l'istanza avanzata da parte convenuta opposta ex art. 89 c.p.c non può trovare accoglimento.
Per gli stessi motivi non si ravvisano motivi per segnalare alcunché alla Procura della
Repubblica. Infatti, quanto osservato dalle parti nei rispettivi scritti difensivi deve essere inquadrato nell'ambito di un'accesa conflittualità, a tratti anche molto accentuata, senza tuttavia che prima facie la stessa sia trasmodata in fattispecie di reato (cfr. anche art. 598 c.p.).
Fermo restando le autonome iniziative che le parti intenderanno eventualmente assumere al
9 di fuori del processo.
3.4 Da ultimo, si rileva la superfluità, ai fini della decisione, di tutte le istanze istruttorie non accolte e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto sinora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa (cfr. in particolare ord. 11.1.2023).
*** ** ***
§ 4. Infine, occorre regolare le spese di lite nei rapporti tra le parti, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
In linea generale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645
c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18125 del 21/7/2017, Rv. 645057 -
01).
Per quanto concerne il pagamento della fattura 1/031 il giorno seguente il deposito del ricorso monitorio e prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, si osserva che, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27234 del 16/11/2017, Rv. 646819 - 01; Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 29642 del 28/12/2020, Rv. 660063 - 01).
Ciò premesso, le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte convenuta opposta.
La liquidazione avviene, come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 in relazione ai giudizi di cognizione dinanzi al
Tribunale.
Senza l'aumento previsto dall'art. 4, co. 8 d.m. cit., richiesto con la nota spese di parte, dal momento che, anche se non si è reso necessario ricorrere a prove costituende, la controversia ha avuto comunque a oggetto questioni giuridiche non particolarmente semplici e ha comportato l'analisi di diversi documenti.
10 Per gli stessi motivi si ritiene di non accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opponente, considerato anche che la soccombenza non presuppone necessariamente la mala fede o la colpa grave nell'aver agito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone: accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1867/2021 emesso dal Tribunale di Brescia in data 8.5.2021 e pubblicato il 10.5.2021; dichiara tenuta e condanna a rimborsare a le spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta e come per legge.
Brescia, 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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