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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N 525/23 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialusia Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 535/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentato e difesa dall'Avv. Fabiano AN;
Parte_1
appellante
CONTRO
la cui rappresentanza e difesa è curata dagli Avv.ti Angelo Labrini, EL M. CP_1
Fazio, EL M. LA e AR C. AT, giusta procura in atti;
- appellante –
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Palmi depositato il 10.01.2022 si opponeva avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 39420210002712012000, notificato in data 30.12.2021, di € 2.900,48, dovuti a titolo di contributi IVS - gestione separata per l'anno 2014. CP_1 A sostegno dell'opposizione proposta il ricorrente eccepiva l'infondatezza della pretesa contributiva, per l'intervenuta prescrizione del credito, nonché per vizi del procedimento, chiedeva accertarsi l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio per l'anno 2014 nella gestione separata dell' CP_1
Eccepiva l'avvenuto decorso dei termini prescrizionali della pretesa contributiva e la nullità della comunicazione per sussistenza di vizi formali, contestava la sussistenza dei presupposti fattuali e normativi per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata per l'anno
2014.
Nella resistenza dell' con la sentenza impugnata il giudice di primo grado CP_1
accoglieva il ricorso, rilevando, che << credito di cui all'avviso di addebito n.
39420210002712012000 riguarda l'omesso versamento di contributi IVS - gestione separata CP_ CP_ l'anno 2014. L' ha fornito la prova che prima dell'avviso opposto è stato notificato il provvedimento del 10.09.2020 (cfr Allegato 1), notificato il 21.09.2020, con cui l'Istituto ha disposto l'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, del ricorrente. Pertanto, in accoglimento del ricorso, il giudice di primo grado ha ritenuto estinti tutti i crediti per prescrizione e annullato l'avviso di addebito >>.
Avverso la sentenza propone appello il ricorrente eccependo il vizio di notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'atto impugnato, eccepisce sul punto di non avere mai ricevuto l'atto, rileva in ogni caso che l'indirizzo indicato nella busta in atti è differente da quello di residenza, di cui allega lo storico, ribandendo che non vi è prova del soggetto che ha ricevuto la busta né della data della sua ricezione.
Si è costituito l'appellato, chiedendo il rigetto dell'appello.
L'odierna udienza si è svolta nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare.
Nel termine loro assegnato, entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
E' assorbente il motivo di appello relativo alla mancanza di prova della ricezione dell'avviso di accertamento concernente l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata anno 2014 spedito dall' il 16/9/2020 . CP_1 Ed invero, in atti vi è solo la copia del frontespizio dell'invio della raccomandata ( doc 1 fasc primo grado ma non c'è prova della sua ricezione;
a ciò si aggiunga CP_1
anche che dallo storico in atti risulta che il ricorrente era residente presso altro indirizzo rispetto a quello indicato nella busta (cfr storico di residenza in atti fasc. appellante).
Orbene, la mancanza di prova della ricezione della comunicazione di iscrizione d'ufficio nella gestione separata per l'anno 2014 determina l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione atteso che l'unico atto- di cui vi è prova della sua ricezione- è l'avviso di addebito in esame ricevuto in data 30/12/2021 a prescrizione già maturata.
Il credito è, di conseguenza, prescritto e l'originario ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avendo riguardo al valore della causa e ai criteri fissati dal D.M. 147/2022 secondo scaglione valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da contro l' avverso la sentenza Parte_1 CP_1
del tribunale di Palmi n. 392/23 emessa in data 31.03.2023, così provvede:
-Accoglie l'appello;
-Condanna l' a rifondere all'appellante le spese del doppio grado, che liquida CP_1 in € 1.458,00 per la presente fase ed € 1.312,00 per il primo grado, il tutto oltre spese generali al 15% iva a cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Fabiano
AN dichiaratosi antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8/10/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialusia Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 535/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentato e difesa dall'Avv. Fabiano AN;
Parte_1
appellante
CONTRO
la cui rappresentanza e difesa è curata dagli Avv.ti Angelo Labrini, EL M. CP_1
Fazio, EL M. LA e AR C. AT, giusta procura in atti;
- appellante –
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Palmi depositato il 10.01.2022 si opponeva avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 39420210002712012000, notificato in data 30.12.2021, di € 2.900,48, dovuti a titolo di contributi IVS - gestione separata per l'anno 2014. CP_1 A sostegno dell'opposizione proposta il ricorrente eccepiva l'infondatezza della pretesa contributiva, per l'intervenuta prescrizione del credito, nonché per vizi del procedimento, chiedeva accertarsi l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio per l'anno 2014 nella gestione separata dell' CP_1
Eccepiva l'avvenuto decorso dei termini prescrizionali della pretesa contributiva e la nullità della comunicazione per sussistenza di vizi formali, contestava la sussistenza dei presupposti fattuali e normativi per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata per l'anno
2014.
Nella resistenza dell' con la sentenza impugnata il giudice di primo grado CP_1
accoglieva il ricorso, rilevando, che << credito di cui all'avviso di addebito n.
39420210002712012000 riguarda l'omesso versamento di contributi IVS - gestione separata CP_ CP_ l'anno 2014. L' ha fornito la prova che prima dell'avviso opposto è stato notificato il provvedimento del 10.09.2020 (cfr Allegato 1), notificato il 21.09.2020, con cui l'Istituto ha disposto l'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, del ricorrente. Pertanto, in accoglimento del ricorso, il giudice di primo grado ha ritenuto estinti tutti i crediti per prescrizione e annullato l'avviso di addebito >>.
Avverso la sentenza propone appello il ricorrente eccependo il vizio di notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'atto impugnato, eccepisce sul punto di non avere mai ricevuto l'atto, rileva in ogni caso che l'indirizzo indicato nella busta in atti è differente da quello di residenza, di cui allega lo storico, ribandendo che non vi è prova del soggetto che ha ricevuto la busta né della data della sua ricezione.
Si è costituito l'appellato, chiedendo il rigetto dell'appello.
L'odierna udienza si è svolta nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare.
Nel termine loro assegnato, entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
E' assorbente il motivo di appello relativo alla mancanza di prova della ricezione dell'avviso di accertamento concernente l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata anno 2014 spedito dall' il 16/9/2020 . CP_1 Ed invero, in atti vi è solo la copia del frontespizio dell'invio della raccomandata ( doc 1 fasc primo grado ma non c'è prova della sua ricezione;
a ciò si aggiunga CP_1
anche che dallo storico in atti risulta che il ricorrente era residente presso altro indirizzo rispetto a quello indicato nella busta (cfr storico di residenza in atti fasc. appellante).
Orbene, la mancanza di prova della ricezione della comunicazione di iscrizione d'ufficio nella gestione separata per l'anno 2014 determina l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione atteso che l'unico atto- di cui vi è prova della sua ricezione- è l'avviso di addebito in esame ricevuto in data 30/12/2021 a prescrizione già maturata.
Il credito è, di conseguenza, prescritto e l'originario ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avendo riguardo al valore della causa e ai criteri fissati dal D.M. 147/2022 secondo scaglione valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da contro l' avverso la sentenza Parte_1 CP_1
del tribunale di Palmi n. 392/23 emessa in data 31.03.2023, così provvede:
-Accoglie l'appello;
-Condanna l' a rifondere all'appellante le spese del doppio grado, che liquida CP_1 in € 1.458,00 per la presente fase ed € 1.312,00 per il primo grado, il tutto oltre spese generali al 15% iva a cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Fabiano
AN dichiaratosi antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8/10/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)