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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 2678/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2678/2024 promosso da: nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CHIARUCCI LUDOVICA;
e
, nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. MICCI MANOLA.
OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”.
CONCLUSIONI: “1) La figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i Per_1
genitori i quali assumeranno di comune accordo le decisioni che la riguardano ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. I genitori si impegnano a collaborare portando avanti un progetto educativo comune nell'interesse della minore, garantendo entrambi una reciproca e tempestiva consultazione sulle questioni fondamentali di vita della figlia, quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere assunte congiuntamente tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . L'attività di ordinaria amministrazione, invece, potrà essere compiuta da ciascun Per_1 genitore, disgiuntamente dall'altro. è collocata prevalentemente presso la madre con la quale continuerà a vivere Per_1 stabilmente mantenendo l'attuale residenza anagrafica nella casa familiare in Ancona Via
Tiziano n. 28 di esclusiva proprietà della Pt_2
La casa familiare, con i mobili e gli arredi che la corredano – acquistati dai Signori
e – vengono assegnati in godimento esclusivo alla madre. Parte_1 Pt_2
2) Sarà diritto-dovere del padre tenere con sé la figlia con le seguenti modalità (individuate, per i periodi settimanali, su due settimane e da seguire anche per quelle successive):
-prima e terza settimana di ogni mese (weekend con il padre): il lunedì pomeriggio il padre preleverà dalla casa materna alle ore 18.00 e si tratterrà con la figlia sino alle ore Per_1
8.00 del giorno successivo, allorché l'accompagnerà a scuola o, nel periodo di vacanza, presso la madre. permarrà con il padre anche il mercoledì pomeriggio dalle ore Per_1
18.00 alle ore 21.00 (ore 22.00 nel periodo estivo), quando la riaccompagnerà a casa della madre nonché – sino al 30 settembre 2024 - nelle giornate consecutive di venerdì, sabato, domenica e lunedì, dalle ore 18.00 del venerdì sino alle ore 8.00 del lunedì, allorché il accompagnerà la figlia a scuola o, nel periodo di vacanza, presso la casa Parte_1
materna.
Dal 1 ottobre 2024 i weekend della bambina con il padre saranno regolamentati come segue:
a) nella prima settimana del mese, il padre si tratterrà con la figlia nelle giornate consecutive di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 18.00 del venerdì sino alle ore 19.00 della domenica, allorché il riaccompagnerà la figlia presso la casa materna. Parte_1
Nel caso in cui la avesse assunto impegni per la domenica sera, il si Pt_2 Parte_1
dichiara disponibile sin da ora a tenere con sé la figlia sino alle ore 21.00.
Restano fermi tutti gli altri giorni di visita ed i pernottamenti infrasettimanali di Per_1
presso il padre, come sopra previsti.
b) Nella terza settimana del mese, la permanenza di presso il padre sarà dal venerdì Per_1
alle ore 18 sino alle ore 8.00 del lunedì successivo, quando il padre accompagnerà la figlia a scuola o, nel periodo di vacanza, presso la casa materna.
-seconda e quarta settimana di ogni mese (weekend con la madre): il martedì pomeriggio il padre preleverà dalla casa materna alle ore 18.00 e si tratterrà con la figlia sino alle Per_1 ore 8.00 del mercoledì, allorché l'accompagnerà a scuola o, nel periodo di vacanza, presso la madre. si tratterrà con il padre anche il giovedì pomeriggio, dalle ore 18.00 sino Per_1
alle ore 21.00 (ore 22.00 nel periodo estivo), allorché l'accompagnerà dalla madre. Spetterà in ogni caso al padre accompagnare a scuola tutte le mattine (ad eccezione Per_1
di un giorno a settimana che verrà concordato da entrambi i genitori in base agli impegni di ciascuno) mentre sarà compito della madre riprendere la bambina tutti i giorni all'uscita di scuola o dalle attività sportive, ludiche. Si precisa, inoltre, che nei giorni in cui i Signori
e/o non lavorano, si alterneranno nel compito di accompagnare la figlia Parte_1 Pt_2
a scuola.
In caso di malattia della minore, quest'ultima resterà affidata (almeno sino al compimento di cinque anni) alle cure materne.
Durante le vacanze estive (dalla fine all'inizio della scuola) ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per due settimane – anche non consecutive -; i periodi prescelti dovranno essere previamente concordati e comunicati tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore terrà con sé la figlia per una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 24 al 30 dicembre con quello dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Saranno comunque alternati tra i genitori, negli anni, i giorni della Vigilia (24 dicembre), il giorno di Natale, quello di Santo Stefano, il 31 dicembre, il 1° gennaio e l'Epifania.
I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi entro il 30 novembre di ogni anno eventuali variazioni dell'alternanza delle visite in detti periodi.
Ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per tre giorni durante le vacanze pasquali;
saranno alternati negli anni, tra i genitori, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
Durante i periodi di permanenza della minore con l'uno o l'altro genitore, verranno meno le consuete modalità di visite ordinarie, mentre saranno consentiti collegamenti telefonici e/o in video-ripresa su internet o tramite skype o whatsapp per venti/trenta minuti al giorno in orario da determinarsi secondo le esigenze e gli impegni (scolastici, ludici, sportivi) di nonché quelli lavorativi di ciascun genitore. Per_1
Saranno altresì alternate tra i genitori, se non già coincidenti con il week-end di spettanza all'uno o all'altro o con i relativi periodi di ferie, le altre festività dell'anno con i relativi
“ponti” e cioè il 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre.
La minore festeggerà il proprio compleanno con entrambi i genitori e con ciascun genitore il giorno del rispettivo compleanno.
3) Considerato che la svolge attualmente lavoro precario e a termine con scadenza Pt_2
al 7/6/2024 dal quale ritrae un reddito mensile lordo di circa Euro 1.400,00, il sig. Parte_1 si obbliga a versare alla stessa a titolo di contributo mensile al mantenimento di Pt_2
: Per_1
-nel caso la svolga attività lavorativa e frequenti l'asilo nido privato: Pt_2 Per_1
Euro/mese 550,00, obbligandosi altresì il a pagare l'intera retta dell'asilo nido Parte_1 frequentato da (l'eventuale bonus asilo verrà percepito dal sig. ; Per_1 Parte_1
-nel caso la non svolga attività lavorativa e frequenti l'asilo nido privato: Pt_2 Per_1
Euro/mese 700,00, obbligandosi altresì il a pagare l'intera retta dell'asilo nido Parte_1 frequentato da (l'eventuale bonus asilo verrà percepito dal sig. . Per_1 Parte_1
Sarà dovuto dal il contributo mensile di Euro 700,00 anche nel caso in cui la Parte_1
svolga attività lavorativa per frazione di mese pari o inferiore a 10 giorni. Tale Pt_2
ipotesi sarà però attuata limitatamente ai mesi di giugno e settembre 2024 e giugno e settembre 2025. Nei restanti mesi relativi agli anni 2024 e 2025, qualora la svolga Pt_2
attività lavorativa per frazione di mese pari o inferiore a 10 giorni, il sig. verserà Parte_1
a titolo di contributo mensile per il mantenimento della figlia minore la somma di Euro
550,00; parimenti, il dovrà versare la somma di Euro 550,00 anche nel caso di Parte_1
attività lavorativa svolta dalla per frazione di mese superiore a 10 giorni;
Pt_2
-nel caso la non svolga attività lavorativa e non frequenti alcun asilo nè Pt_2 Per_1
scuola privati oppure frequenti una scuola pubblica: Euro/mese 800,00.
Sarà dovuto dal il contributo mensile di Euro 800,00 anche nel caso in cui la Parte_1
svolga attività lavorativa per frazione di mese pari o inferiore a 10 giorni. Tale Pt_2
ipotesi sarà però attuata limitatamente ai mesi di giugno e settembre relativi agli anni 2024
e 2025. Nei restanti mesi degli anni 2024 e 2025, qualora la svolga attività Pt_2
lavorativa per frazione di mese pari o inferiore a 10 giorni, il sig. verserà a titolo Parte_1
di contributo mensile per il mantenimento della figlia minore la somma di Euro 550,00; parimenti, il dovrà versare la somma di Euro 550,00 anche nel caso di attività Parte_1
lavorativa svolta dalla per frazione di mese superiore a 10 giorni;
Pt_2
-nel caso la svolga attività lavorativa per un mese intero e frequenti una Pt_2 Per_1
scuola pubblica: Euro/mese 550,00.
Dal 1 gennaio 2026, il contributo al mantenimento dovuto dal Sig. in favore della Parte_1
sarà pari a Euro/mese 600,00 mensili, che si ridurrà ad Euro 500,00 mensili nel Pt_2
caso la stessa acquisisca, medio tempore, una stabile situazione lavorativa. Pt_2
In ogni caso, il contributo al mantenimento che graverà sul sig. dovrà essere Parte_1 rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT e versato in via anticipata entro i primi 5 giorni del mese sul conto corrente bancario n. 000401169200 (IBAN
[...]) acceso presso la Banca Unicredit S.p.a. – Ag. Ancona, intestato a . Parte_2
Le spese straordinarie afferenti la figlia minore, meglio individuate nel Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ancona e dal Presidente del COA di Ancona in vigore dal 16/9/2013 (doc. 8 al ricorso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale), saranno ripartite tra i genitori in misura uguale tra loro e dovranno essere rimborsate dall'altro genitore entro giorni 7 (sette) dalla richiesta di quello che le ha anticipate.
Ogni spesa gravante al 50% su ciascun genitore dovrà essere opportunamente documentata ed in relazione ad ogni spesa fiscalmente detraibile dovranno essere emesse, ai fini fiscali, due distinte fatture di pari importo intestate rispettivamente a e Parte_1 [...]
affinché entrambi possano avvalersi - al 50% ciascuno - delle deduzioni fiscali Parte_2
relative alle spese sostenute per . Per_1
Le spese del centro estivo frequentato da saranno ripartite tra i genitori in misura Per_1
uguale tra loro.
4) L'assegno unico e universale per la figlia a carico spetterà in via esclusiva alla sig.ra
I ricorrenti si impegnano a dare comunicazione all' del presente accordo e Pt_2 CP_1
a chiederne la erogazione nella misura sopra concordata.
5) I ricorrenti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza, obbligandosi, altresì, sin da ora, a prestarsi reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per la figlia minore . Per_1
6) La sig.ra si obbliga a restituire al sig. entro il Parte_2 Parte_1
30/12/2025 la somma complessiva di Euro 1.400,00 (al netto delle detrazioni fiscali se da quest'ultimo fruibili) mutuatale dallo stesso per spese condominiali relative ai Parte_1
lavori di manutenzione straordinaria del condominio eseguiti nel corso della convivenza nella casa familiare in Via Tiziano n. 28 di Ancona, di proprietà della sig.ra Pt_2
7) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni altro rapporto di carattere economico e patrimoniale tra loro, con la divisione, attribuzione e/o restituzione all'uno o all'altro tutti i beni, denari mutuati ed effetti personali, dichiarando quindi essi ricorrenti con la sottoscrizione del presente atto e con l'adempimento di tutto quanto ivi convenuto e previsto, di rinunciare ad ogni pretesa reciproca a qualsiasi titolo, ragione o causa. Esclusivamente in vigenza delle condizioni patrimoniali e di mantenimento previste nel presente atto, i ricorrenti rinunciano, con la sottoscrizione dello stesso e con l'adempimento di tutto quanto ivi convenuto e previsto, ad ogni ulteriore pretesa reciproca concernente il mantenimento della minore. Con dunque reviviscenza della facoltà di chiederne la modifica in caso di eventuale futura variazione delle rispettive condizioni reddituali e di mantenimento.
8) Le spese del presente procedimento restano integralmente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento della figlia Per_1
nata fuori dal matrimonio il 28/03/2021.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico
Ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della minore, della quale non viene disposto l'ascolto in considerazione dell'età.
Le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, come da accordo delle parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4.12.2024. Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2678/2024 promosso da: nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CHIARUCCI LUDOVICA;
e
, nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. MICCI MANOLA.
OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”.
CONCLUSIONI: “1) La figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i Per_1
genitori i quali assumeranno di comune accordo le decisioni che la riguardano ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. I genitori si impegnano a collaborare portando avanti un progetto educativo comune nell'interesse della minore, garantendo entrambi una reciproca e tempestiva consultazione sulle questioni fondamentali di vita della figlia, quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere assunte congiuntamente tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . L'attività di ordinaria amministrazione, invece, potrà essere compiuta da ciascun Per_1 genitore, disgiuntamente dall'altro. è collocata prevalentemente presso la madre con la quale continuerà a vivere Per_1 stabilmente mantenendo l'attuale residenza anagrafica nella casa familiare in Ancona Via
Tiziano n. 28 di esclusiva proprietà della Pt_2
La casa familiare, con i mobili e gli arredi che la corredano – acquistati dai Signori
e – vengono assegnati in godimento esclusivo alla madre. Parte_1 Pt_2
2) Sarà diritto-dovere del padre tenere con sé la figlia con le seguenti modalità (individuate, per i periodi settimanali, su due settimane e da seguire anche per quelle successive):
-prima e terza settimana di ogni mese (weekend con il padre): il lunedì pomeriggio il padre preleverà dalla casa materna alle ore 18.00 e si tratterrà con la figlia sino alle ore Per_1
8.00 del giorno successivo, allorché l'accompagnerà a scuola o, nel periodo di vacanza, presso la madre. permarrà con il padre anche il mercoledì pomeriggio dalle ore Per_1
18.00 alle ore 21.00 (ore 22.00 nel periodo estivo), quando la riaccompagnerà a casa della madre nonché – sino al 30 settembre 2024 - nelle giornate consecutive di venerdì, sabato, domenica e lunedì, dalle ore 18.00 del venerdì sino alle ore 8.00 del lunedì, allorché il accompagnerà la figlia a scuola o, nel periodo di vacanza, presso la casa Parte_1
materna.
Dal 1 ottobre 2024 i weekend della bambina con il padre saranno regolamentati come segue:
a) nella prima settimana del mese, il padre si tratterrà con la figlia nelle giornate consecutive di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 18.00 del venerdì sino alle ore 19.00 della domenica, allorché il riaccompagnerà la figlia presso la casa materna. Parte_1
Nel caso in cui la avesse assunto impegni per la domenica sera, il si Pt_2 Parte_1
dichiara disponibile sin da ora a tenere con sé la figlia sino alle ore 21.00.
Restano fermi tutti gli altri giorni di visita ed i pernottamenti infrasettimanali di Per_1
presso il padre, come sopra previsti.
b) Nella terza settimana del mese, la permanenza di presso il padre sarà dal venerdì Per_1
alle ore 18 sino alle ore 8.00 del lunedì successivo, quando il padre accompagnerà la figlia a scuola o, nel periodo di vacanza, presso la casa materna.
-seconda e quarta settimana di ogni mese (weekend con la madre): il martedì pomeriggio il padre preleverà dalla casa materna alle ore 18.00 e si tratterrà con la figlia sino alle Per_1 ore 8.00 del mercoledì, allorché l'accompagnerà a scuola o, nel periodo di vacanza, presso la madre. si tratterrà con il padre anche il giovedì pomeriggio, dalle ore 18.00 sino Per_1
alle ore 21.00 (ore 22.00 nel periodo estivo), allorché l'accompagnerà dalla madre. Spetterà in ogni caso al padre accompagnare a scuola tutte le mattine (ad eccezione Per_1
di un giorno a settimana che verrà concordato da entrambi i genitori in base agli impegni di ciascuno) mentre sarà compito della madre riprendere la bambina tutti i giorni all'uscita di scuola o dalle attività sportive, ludiche. Si precisa, inoltre, che nei giorni in cui i Signori
e/o non lavorano, si alterneranno nel compito di accompagnare la figlia Parte_1 Pt_2
a scuola.
In caso di malattia della minore, quest'ultima resterà affidata (almeno sino al compimento di cinque anni) alle cure materne.
Durante le vacanze estive (dalla fine all'inizio della scuola) ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per due settimane – anche non consecutive -; i periodi prescelti dovranno essere previamente concordati e comunicati tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore terrà con sé la figlia per una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 24 al 30 dicembre con quello dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Saranno comunque alternati tra i genitori, negli anni, i giorni della Vigilia (24 dicembre), il giorno di Natale, quello di Santo Stefano, il 31 dicembre, il 1° gennaio e l'Epifania.
I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi entro il 30 novembre di ogni anno eventuali variazioni dell'alternanza delle visite in detti periodi.
Ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per tre giorni durante le vacanze pasquali;
saranno alternati negli anni, tra i genitori, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
Durante i periodi di permanenza della minore con l'uno o l'altro genitore, verranno meno le consuete modalità di visite ordinarie, mentre saranno consentiti collegamenti telefonici e/o in video-ripresa su internet o tramite skype o whatsapp per venti/trenta minuti al giorno in orario da determinarsi secondo le esigenze e gli impegni (scolastici, ludici, sportivi) di nonché quelli lavorativi di ciascun genitore. Per_1
Saranno altresì alternate tra i genitori, se non già coincidenti con il week-end di spettanza all'uno o all'altro o con i relativi periodi di ferie, le altre festività dell'anno con i relativi
“ponti” e cioè il 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre.
La minore festeggerà il proprio compleanno con entrambi i genitori e con ciascun genitore il giorno del rispettivo compleanno.
3) Considerato che la svolge attualmente lavoro precario e a termine con scadenza Pt_2
al 7/6/2024 dal quale ritrae un reddito mensile lordo di circa Euro 1.400,00, il sig. Parte_1 si obbliga a versare alla stessa a titolo di contributo mensile al mantenimento di Pt_2
: Per_1
-nel caso la svolga attività lavorativa e frequenti l'asilo nido privato: Pt_2 Per_1
Euro/mese 550,00, obbligandosi altresì il a pagare l'intera retta dell'asilo nido Parte_1 frequentato da (l'eventuale bonus asilo verrà percepito dal sig. ; Per_1 Parte_1
-nel caso la non svolga attività lavorativa e frequenti l'asilo nido privato: Pt_2 Per_1
Euro/mese 700,00, obbligandosi altresì il a pagare l'intera retta dell'asilo nido Parte_1 frequentato da (l'eventuale bonus asilo verrà percepito dal sig. . Per_1 Parte_1
Sarà dovuto dal il contributo mensile di Euro 700,00 anche nel caso in cui la Parte_1
svolga attività lavorativa per frazione di mese pari o inferiore a 10 giorni. Tale Pt_2
ipotesi sarà però attuata limitatamente ai mesi di giugno e settembre 2024 e giugno e settembre 2025. Nei restanti mesi relativi agli anni 2024 e 2025, qualora la svolga Pt_2
attività lavorativa per frazione di mese pari o inferiore a 10 giorni, il sig. verserà Parte_1
a titolo di contributo mensile per il mantenimento della figlia minore la somma di Euro
550,00; parimenti, il dovrà versare la somma di Euro 550,00 anche nel caso di Parte_1
attività lavorativa svolta dalla per frazione di mese superiore a 10 giorni;
Pt_2
-nel caso la non svolga attività lavorativa e non frequenti alcun asilo nè Pt_2 Per_1
scuola privati oppure frequenti una scuola pubblica: Euro/mese 800,00.
Sarà dovuto dal il contributo mensile di Euro 800,00 anche nel caso in cui la Parte_1
svolga attività lavorativa per frazione di mese pari o inferiore a 10 giorni. Tale Pt_2
ipotesi sarà però attuata limitatamente ai mesi di giugno e settembre relativi agli anni 2024
e 2025. Nei restanti mesi degli anni 2024 e 2025, qualora la svolga attività Pt_2
lavorativa per frazione di mese pari o inferiore a 10 giorni, il sig. verserà a titolo Parte_1
di contributo mensile per il mantenimento della figlia minore la somma di Euro 550,00; parimenti, il dovrà versare la somma di Euro 550,00 anche nel caso di attività Parte_1
lavorativa svolta dalla per frazione di mese superiore a 10 giorni;
Pt_2
-nel caso la svolga attività lavorativa per un mese intero e frequenti una Pt_2 Per_1
scuola pubblica: Euro/mese 550,00.
Dal 1 gennaio 2026, il contributo al mantenimento dovuto dal Sig. in favore della Parte_1
sarà pari a Euro/mese 600,00 mensili, che si ridurrà ad Euro 500,00 mensili nel Pt_2
caso la stessa acquisisca, medio tempore, una stabile situazione lavorativa. Pt_2
In ogni caso, il contributo al mantenimento che graverà sul sig. dovrà essere Parte_1 rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT e versato in via anticipata entro i primi 5 giorni del mese sul conto corrente bancario n. 000401169200 (IBAN
[...]) acceso presso la Banca Unicredit S.p.a. – Ag. Ancona, intestato a . Parte_2
Le spese straordinarie afferenti la figlia minore, meglio individuate nel Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ancona e dal Presidente del COA di Ancona in vigore dal 16/9/2013 (doc. 8 al ricorso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale), saranno ripartite tra i genitori in misura uguale tra loro e dovranno essere rimborsate dall'altro genitore entro giorni 7 (sette) dalla richiesta di quello che le ha anticipate.
Ogni spesa gravante al 50% su ciascun genitore dovrà essere opportunamente documentata ed in relazione ad ogni spesa fiscalmente detraibile dovranno essere emesse, ai fini fiscali, due distinte fatture di pari importo intestate rispettivamente a e Parte_1 [...]
affinché entrambi possano avvalersi - al 50% ciascuno - delle deduzioni fiscali Parte_2
relative alle spese sostenute per . Per_1
Le spese del centro estivo frequentato da saranno ripartite tra i genitori in misura Per_1
uguale tra loro.
4) L'assegno unico e universale per la figlia a carico spetterà in via esclusiva alla sig.ra
I ricorrenti si impegnano a dare comunicazione all' del presente accordo e Pt_2 CP_1
a chiederne la erogazione nella misura sopra concordata.
5) I ricorrenti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza, obbligandosi, altresì, sin da ora, a prestarsi reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per la figlia minore . Per_1
6) La sig.ra si obbliga a restituire al sig. entro il Parte_2 Parte_1
30/12/2025 la somma complessiva di Euro 1.400,00 (al netto delle detrazioni fiscali se da quest'ultimo fruibili) mutuatale dallo stesso per spese condominiali relative ai Parte_1
lavori di manutenzione straordinaria del condominio eseguiti nel corso della convivenza nella casa familiare in Via Tiziano n. 28 di Ancona, di proprietà della sig.ra Pt_2
7) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni altro rapporto di carattere economico e patrimoniale tra loro, con la divisione, attribuzione e/o restituzione all'uno o all'altro tutti i beni, denari mutuati ed effetti personali, dichiarando quindi essi ricorrenti con la sottoscrizione del presente atto e con l'adempimento di tutto quanto ivi convenuto e previsto, di rinunciare ad ogni pretesa reciproca a qualsiasi titolo, ragione o causa. Esclusivamente in vigenza delle condizioni patrimoniali e di mantenimento previste nel presente atto, i ricorrenti rinunciano, con la sottoscrizione dello stesso e con l'adempimento di tutto quanto ivi convenuto e previsto, ad ogni ulteriore pretesa reciproca concernente il mantenimento della minore. Con dunque reviviscenza della facoltà di chiederne la modifica in caso di eventuale futura variazione delle rispettive condizioni reddituali e di mantenimento.
8) Le spese del presente procedimento restano integralmente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento della figlia Per_1
nata fuori dal matrimonio il 28/03/2021.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico
Ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della minore, della quale non viene disposto l'ascolto in considerazione dell'età.
Le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, come da accordo delle parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4.12.2024. Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi