Articolo 11 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1140
Articolo 10Articolo 12
Versione
16 gennaio 1971
Art. 11.
L'indennita' una tantum costituita dal montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto e' corrisposta:
a) all'iscritto colpito da invalidita' permanente, nella misura indicata al precedente articolo 7, prima che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui allo stesso articolo 7;
b) al coniuge ed ai figli minori o invalidi, in caso di morte dell'iscritto prima del raggiungimento del diritto a pensione da parte dei superstiti. In mancanza dei suddetti familiari la liquidazione del conto e' devoluta alla Cassa, eccezione fatta di quanto accumulatosi con contributi volontari che spetta agli eredi;
c) all'iscritto che abbia raggiunto il 70° anno di eta' senza aver maturato il diritto alla pensione diretta di vecchiaia e che non intenda proseguire nel versamento del contributo fisso personale annuo obbligatorio e delle quote di riscatto.
Ove, nelle ipotesi previste dai punti a) e b), l'indennita' liquidabile risulti inferiore ad un milione di lire, essa e' integrata dalle rispettive Casse sino a tale importo.
Entrata in vigore il 16 gennaio 1971