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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/05/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri ,ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
il giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 634 / 2024 avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento,
promosso da: , nato a [...] il [...] ,( C.F. Parte_1
), ivi residente in [...] rappresentato e difeso dall' C.F._1
avv. PICCI PAOLO ,con domicilio eletto presso lo studio legale ,come da procura in atti;
Opponente
Contro
:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv.MAUGERI FILIPPO, con domicilio eletto presso lo studio legale, giusta procura in atti
-, (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI
LUCIO CORNELIO e dall'avv. GALEANO MANLIO con domicilio eletto presso la sede di
Ragusa, come da procura come in atti.
Opposti
1 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso depositato il 06/03/2024 il sig. ha proposto opposizione –previa Parte_1
sospensiva- avverso l'intimazione di pagamento n. 297 2023 9006210364 notificata il 15-02-2024
e avverso il sotteso avviso di addebito n.597 2011 2000730233 per il pagamento di €. 1.241,30.
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per avvenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali successivamente alla notifica dell'avviso di addebito.
Eccepisce anche il difetto di motivazione.
L' si è costituito , depositando atti relativi alla notifica dell' avviso di addebito e chiedendo CP_2 il rigetto dell'opposizione anche in considerazione del periodo di sospensione dell'attività di riscossione per l'emergenza da Covid 19.
si è costituita , depositato atti relativi alla notifica di precedente intimazione di pagamento CP_3
e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
A seguito della costituzione di e dell' l'opponente ha dedotto che la prescrizione è CP_3 CP_2 maturata successivamente all'avvenuta notifica della precedente atto di intimazione di pagamento.
La causa è istruita su base documentale, e previa udienza del 5 maggio 2025 sostituita dal deposito di note per trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.) e sulla scorta delle memorie dei difensori delle parti , decisa con la presente sentenza.
L'opposizione è fondata e va accolta ma nei termini che seguono.
Per quanto riguarda l'eccepita prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito è onere di dimostrare di averne regolarmente compiuto la notificazione entro iil CP_3
termine quinquennale di prescrizione.
Nella fattispecie, esaminati gli atti, non risultano validi atti interruttivi della prescrizione maturata già al momento della notifica dell'avviso di addebito :
l' avviso di addebito n. 597 2011 2000730233,infatti, riguarda contributi IVS anno 1997 (e non anno 2017 come sostenuto dal ricorrente e dall' ) pertanto all'epoca della sua notifica CP_2
avvenuta il 30/12/2011 (all.3 memoria di costituzione i contributi previdenziali sono già CP_2
prescritti.
Di conseguenza sia la successiva intimazione di pagamento n.297 2016 9006215448 notificata da in data 09-03-2017 (all.4 memoria di costituzione che quella oggetto del presente CP_3 CP_3
non sono validi atti di interruzione della prescrizione ,essendo questa già da tempo maturata.
2 La legge (art. 3, comma 9, lett. B L. 335/1995 ) prevede espressamente che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni.
Secondo il principio giurisprudenziale, costantemente affermato, relativamente alla prescrizione dei contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade in materia civile. Ne consegue che l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali è irrinunciabile da parte del contribuente e rilevabile d'ufficio dall' Autorità giudiziaria (Cass. Civ. S.U. sentenza n. 7514/2022).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo (scaglione di previdenza fino ad €.5.200,00) ma compensate per metà in considerazione dell'attività processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo sull'opposizione, in contraddittorio fra le parti ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
- annulla l'avviso di addebito n.597 2011 2000730233
- condanna l' di Ragusa e l' in persona dei rispettivi legali rappresentanti, alla CP_2 CP_3
rifusione delle spese di lite che si liquidano per ciascuno in €.600,00 per compenso professionale,
oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A. (già operata la compensazione per metà) e da pagarsi direttamente a favore dell'avv. Paolo Picci, difensore antistatario.
Ragusa, 26 maggio 2025
Il Giudice Onorario
dott. ssa Salvatrice Gurrieri
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri ,ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
il giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 634 / 2024 avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento,
promosso da: , nato a [...] il [...] ,( C.F. Parte_1
), ivi residente in [...] rappresentato e difeso dall' C.F._1
avv. PICCI PAOLO ,con domicilio eletto presso lo studio legale ,come da procura in atti;
Opponente
Contro
:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv.MAUGERI FILIPPO, con domicilio eletto presso lo studio legale, giusta procura in atti
-, (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI
LUCIO CORNELIO e dall'avv. GALEANO MANLIO con domicilio eletto presso la sede di
Ragusa, come da procura come in atti.
Opposti
1 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso depositato il 06/03/2024 il sig. ha proposto opposizione –previa Parte_1
sospensiva- avverso l'intimazione di pagamento n. 297 2023 9006210364 notificata il 15-02-2024
e avverso il sotteso avviso di addebito n.597 2011 2000730233 per il pagamento di €. 1.241,30.
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per avvenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali successivamente alla notifica dell'avviso di addebito.
Eccepisce anche il difetto di motivazione.
L' si è costituito , depositando atti relativi alla notifica dell' avviso di addebito e chiedendo CP_2 il rigetto dell'opposizione anche in considerazione del periodo di sospensione dell'attività di riscossione per l'emergenza da Covid 19.
si è costituita , depositato atti relativi alla notifica di precedente intimazione di pagamento CP_3
e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
A seguito della costituzione di e dell' l'opponente ha dedotto che la prescrizione è CP_3 CP_2 maturata successivamente all'avvenuta notifica della precedente atto di intimazione di pagamento.
La causa è istruita su base documentale, e previa udienza del 5 maggio 2025 sostituita dal deposito di note per trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.) e sulla scorta delle memorie dei difensori delle parti , decisa con la presente sentenza.
L'opposizione è fondata e va accolta ma nei termini che seguono.
Per quanto riguarda l'eccepita prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito è onere di dimostrare di averne regolarmente compiuto la notificazione entro iil CP_3
termine quinquennale di prescrizione.
Nella fattispecie, esaminati gli atti, non risultano validi atti interruttivi della prescrizione maturata già al momento della notifica dell'avviso di addebito :
l' avviso di addebito n. 597 2011 2000730233,infatti, riguarda contributi IVS anno 1997 (e non anno 2017 come sostenuto dal ricorrente e dall' ) pertanto all'epoca della sua notifica CP_2
avvenuta il 30/12/2011 (all.3 memoria di costituzione i contributi previdenziali sono già CP_2
prescritti.
Di conseguenza sia la successiva intimazione di pagamento n.297 2016 9006215448 notificata da in data 09-03-2017 (all.4 memoria di costituzione che quella oggetto del presente CP_3 CP_3
non sono validi atti di interruzione della prescrizione ,essendo questa già da tempo maturata.
2 La legge (art. 3, comma 9, lett. B L. 335/1995 ) prevede espressamente che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni.
Secondo il principio giurisprudenziale, costantemente affermato, relativamente alla prescrizione dei contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade in materia civile. Ne consegue che l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali è irrinunciabile da parte del contribuente e rilevabile d'ufficio dall' Autorità giudiziaria (Cass. Civ. S.U. sentenza n. 7514/2022).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo (scaglione di previdenza fino ad €.5.200,00) ma compensate per metà in considerazione dell'attività processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo sull'opposizione, in contraddittorio fra le parti ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
- annulla l'avviso di addebito n.597 2011 2000730233
- condanna l' di Ragusa e l' in persona dei rispettivi legali rappresentanti, alla CP_2 CP_3
rifusione delle spese di lite che si liquidano per ciascuno in €.600,00 per compenso professionale,
oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A. (già operata la compensazione per metà) e da pagarsi direttamente a favore dell'avv. Paolo Picci, difensore antistatario.
Ragusa, 26 maggio 2025
Il Giudice Onorario
dott. ssa Salvatrice Gurrieri
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