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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/10/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 17/10/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 64 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. F.sca LI che insiste in atti e rappresenta che le CP_ ricevute attestanti la regolare notifica all' del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza sono state depositate nel fascicolo dell'inibitoria; discute la causa riportandosi al ricorso e rileva che le prove testimoniali assunte hanno confermato quanto dedotto in ricorso.
Il G.L. da atto della regolare notifica del ricorso introduttivo e pedissequo decreto di fissazione di udienza all' , come da ricevute di consegna depositate nel fascicolo dell'inibitoria, CP_1 dichiara la contumacia dell' CP_1
Si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 17/10/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 64/2024
promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Romana LI giusta procura in Parte_1
atti;
- opponente Contro
Controparte_2
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 8.01.2024 innanzi all'intestato Tribunale, l'istante opponeva avviso CP_ di addebito n. 59820230001396407000 notificato il 17.12.2023 con cui l' aveva intimato il pagamento dell'importo di €. 2.302,28 a titolo di iscrizione gestione commercianti relativamente alle rate 1^ e 3^ /2022.
Il ricorrente esponeva di essere socio al 35% della società Ambulatorio Polidiagnostico
Pachinese s.r.l., con sede a Rosolini (SR), via Di Loro n. 8, ed anche amministratore, con attribuzione tuttavia solo di poteri determinati, a firma disgiunta insieme all'altro amministratore della società dott. , allegando che i due amministratori Persona_1
avevano poteri differenziati come poteva rilevarsi dalla visura camerale e dal verbale di assemblea;
assumeva che al ricorrente veniva attribuito in via esclusiva l'amministrazione e la rappresentanza generale della società per: gli atti di ordinaria amministrazione, intendendosi per tali, a titolo meramente esemplificativo: acquisto e vendita di beni mobili strumentali, acquisto di materiali di consumo e di servizi, conferimento di incarichi a professionisti esterni, gestione dei rapporti con le competenti autorità amministrative, sanitarie e fiscali, tra cui il e l'ASP territorialmente Controparte_3 competente, richiesta ed ottenimento di contributi anche nella forma dei crediti d'imposta, connesse operazioni finanziarie, etc.; è espressamente esclusa la gestione del personale, in quanto riservata, nella sua più ampia accezione, esclusivamente all'altro amministratore a firma disgiunta, dott. .”; deduceva che, in quanto laureato in “tecniche Persona_1
di radiologia medica, per immagini e radioterapia” era stato assunto come dipendente a tempo pieno e indeterminato dall'01/04/2022 e di aver richiesto, tramite comunicazione trasmessa il 05/05/2022, la cancellazione dalla gestione commercianti, alla quale era iscritto e versava regolarmente i contributi, per iscriversi alla gestione lavoratori dipendenti che,
CP_ tuttavia, tale cancellazione non era mai stata eseguita dall' Pertanto, eccepiva il difetto di motivazione, l'infondatezza della richiesta ed in via subordinata la traslazione dei contributi pagati n buona fede nella gestione competente chiedeva l'accoglimento del ricorso. CP_ Instauratosi il contraddittorio l' a cui è stato regolarmente notificato il ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti dal ricorrente, espletata la prova orale ed assegnato alle parti termine per note conclusive, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della Decisione
L'opposizione, ex art. 24 D.Lgs. 46/99 è tempestiva.
In punto di diritto il decidente osserva:
In ordine all'eccepito difetto di motivazione si osserva che la censura è completamente priva di pregio giuridico, poiché dall'esame dell'atto impugnato si evince la specifica descrizione della causale relativa alle voci di debito nonché il periodo di riferimento e la relativa scadenza
– descrizione sufficiente ai fini di una compiuta difesa di parte opponente – e, pertanto, si può riscontrare con chiarezza la presenza di tutti gli elementi previsti dalla normativa ossia il chiesto pagamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti, il periodo contestato, matricola, importo fisso, le sanzioni.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha riformulato l'art. 29 co. 1 L. 160/75: “ l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione
(ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché – come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n.
3240 del 2010 – l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa. ( cfr. Cass. Ordinanza n. 26680/2018).
Si evidenzia, per quanto qui di interesse, che la S.C. con la sentenza n. 36362/2021 ha espresso il principio secondo cui “…la qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratore, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio-dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale (…) la qualità di amministratore di società di capitali è dunque compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della stessa, ove sia accertato in concreto lo svolgimento id mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita…”
Infatti, secondo il Supremo Collegio, per una giurisprudenza ormai consolidata, “Non è sufficiente a giustificare l'iscrizione del socio di società commerciale negli elenchi degli esercenti attività commerciale, né il fatto che la società sia un soggetto per definizione commerciale (ciò che non fa, agli effetti previdenziali, del suo socio, ancorché amministratore, un commerciante, se non vi presta lavoro in modo abituale e prevalente); né che il socio, anche in quanto sia pure amministratore, in ipotesi, svolga attività di gestione dell'impresa: occorre che nei fatti, egli presti in modo abituale, ossia stabile, continuativo, il suo lavoro, nel senso sopra precisato, nell'impresa, e tale lavoro abbia rilievo prevalente rispetto ad altre attività».
Nel caso che ci occupa, l'istante è stato assunto dall'Ambulatorio Polidiagnostico Pachinese con contratto a tempo pieno ed indeterminato con decorrenza 1.4.2022 con la qualifica di tecnico- impiegato livello 2 mansioni di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, come si rileva dal contratto di lavoro e comunicazione prodotti dal ricorrente. CP_4
Il ha, altresì, documentato di essere socio amministratore al 35 % ma con poteri di Pt_1 rappresentanza generale per soli “ atti di ordinaria amministrazione, intendendosi per tali, a titolo meramente esemplificativo: acquisto e vendita di beni mobili strumentali, acquisto di materiali di consumo e di servizi, conferimento di incarichi a professionisti esterni, gestione dei rapporti con le competenti autorità amministrative, sanitarie e fiscali, tra cui il
[...]
e l'ASP territorialmente competente, richiesta ed ottenimento di Controparte_3 contributi anche nella forma dei crediti d'imposta, connesse operazioni finanziarie, etc.; è espressamente esclusa la gestione del personale, in quanto riservata, nella sua più ampia accezione, esclusivamente all'altro amministratore a firma disgiunta, dott. Per_1
” come è dato desumere dalla visura camerale in atti e verbale di assemblea del
[...]
7.3.2022.
I testi escussi all'udienza del 22.1.2025 hanno dichiarato: “ il dott. Testimone_1 Per_1
è il nostro datore di lavoro, settimanalmente viene presso il centro ed impartisce le direttive di lavoro , le istruzione, si informa sul budget, si informa con noi se ci sono problemi di lavoro.
E' il dott. l'unico datore di lavoro;
il dott. anch'esso lavora come Per_1 Pt_1 dipendente presso l'ambulatorio e svolge le mansioni di tecnico radiologo, è l'unico tecnico radiologo presso il centro. Quando io ho iniziato a lavoravi il dott. era già Pt_1 dipendente, rispetta l'orario di lavoro inizia alle ore 8,30 e finisce alle ore 12,30 e poi al pomeriggio 15,30/19,30 dal lunedì al venerdì. Io lavoro dal lunedì al giovedì al mattino negli orari che ho detto ed il venerdì lavoro il pomeriggio e nei miei stessi giorni vedo il dott.
Tes_ che rispettava un orario di lavoro (cfr. dichiarazione teste;
la testimone : Pt_1 Tes_1
Il dott. è il nostro datore di lavoro, penso che sia amministratore, ci le direttive ed Per_1
istruzioni di lavoro ed in base alla mole di lavoro distribuisce gli incarichi tra noi dipendenti.
Il dott. lavora presso il polidiagnostico con le mansioni di tecnico radiologo e ci Pt_1 interfacciamo con lui solo per esami radiologici, si occupa degli esami di radiologia e tac. E'
l'unico tecnico radiologo del centro. Io vi lavoro dal 2019 ed il dott. era già Pt_1 dipendente. Il dott. rispetta l'orario di lavoro, io lavoro dal lunedì al giovedì nelle Pt_1
ore 15,30 e finisco alle 19,30 ed il venerdì lavoro dalle ore 8,30 alle ore 12,30, nei miei medesimi giorni ed ore vedo il dott. che rispetta tale orario di lavoro (cfr. Pt_1
dichiarazione Zisa)
L'assunto attoreo ha trovato conferma, le dichiarazioni rese dai testi e la documentazione prodotta (Visura Camerale, Contratto di lavoro e Comunicazione Unilav) hanno confermato che il ricorrente a far data dall'1.4.2022 lavorava in regime di rapporto di lavoro subordinato ed a tempo pieno con le mansioni di tecnico radiologo presso l'Ambulatorio Polidiagnostico
e che il dott. era il datore di lavoro. Per_1
Non vi è prova che l'istante, nel periodo dedotto in ricorso abbia svolto gli atti di straordinaria amministrazione, intendendosi per tali, a titolo meramente esemplificativo: acquisto e vendita di immobili, acquisto e vendita di partecipazioni in altre società, costituzione di altre società, acquisizione di aziende o rami d'azienda, cessione dell'azienda nel suo complesso, apertura di nuove unità produttive, connesse operazioni finanziare, etc.; la gestione del personale, nella sua più ampia accezione, risultando così incluse, a mero titolo esemplificativo, le decisioni inerenti ad assunzione e licenziamento dei dipendenti, mansioni attribuite, direttive di coordinamento, ammontare retribuzioni, valutazione delle prestazioni, premi di produttività, formazione e sviluppo, provvedimenti disciplinari, accordi sindacali, etc…
Dunque, la domanda di cancellazione dalla gestione commercianti dallo stesso avanzata con decorrenza 1.4.2022 doveva essere accolta.
Pertanto, posto che, in applicazione dei principi in materia ex art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, e CP_ l' non costituendosi in giudizio non ha assolto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere.
Pertanto, in accoglimento del ricorso deve essere annullato l'avviso di addebito n.
59820230001396407000 e deve dichiararsi che nulla è dovuto all' a far data 1/04/2022 CP_1
dal ricorrente, conseguentemente la domanda di cancellazione dalla gestione commercianti deve essere accolta a far data 1.04.2022
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/14 e successive modificazioni, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta da distrarsi in favore dell'Avv. Francesca
Romana LI
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
-Accoglie, il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 59820230001396407000 notificato il 17.12.2023 e conseguentemente nessun obbligo contributivo, connesso al richiamato atto, è dovuto all' e, conseguentemente, l'istante deve essere cancellato dalla CP_1
gestione commercianti a far data 1.04.2022.
-Condanna l' in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.tempore al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in €.
1.312,00 oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Francesca Romana LI.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 17.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 17/10/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 64 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. F.sca LI che insiste in atti e rappresenta che le CP_ ricevute attestanti la regolare notifica all' del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza sono state depositate nel fascicolo dell'inibitoria; discute la causa riportandosi al ricorso e rileva che le prove testimoniali assunte hanno confermato quanto dedotto in ricorso.
Il G.L. da atto della regolare notifica del ricorso introduttivo e pedissequo decreto di fissazione di udienza all' , come da ricevute di consegna depositate nel fascicolo dell'inibitoria, CP_1 dichiara la contumacia dell' CP_1
Si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 17/10/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 64/2024
promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Romana LI giusta procura in Parte_1
atti;
- opponente Contro
Controparte_2
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 8.01.2024 innanzi all'intestato Tribunale, l'istante opponeva avviso CP_ di addebito n. 59820230001396407000 notificato il 17.12.2023 con cui l' aveva intimato il pagamento dell'importo di €. 2.302,28 a titolo di iscrizione gestione commercianti relativamente alle rate 1^ e 3^ /2022.
Il ricorrente esponeva di essere socio al 35% della società Ambulatorio Polidiagnostico
Pachinese s.r.l., con sede a Rosolini (SR), via Di Loro n. 8, ed anche amministratore, con attribuzione tuttavia solo di poteri determinati, a firma disgiunta insieme all'altro amministratore della società dott. , allegando che i due amministratori Persona_1
avevano poteri differenziati come poteva rilevarsi dalla visura camerale e dal verbale di assemblea;
assumeva che al ricorrente veniva attribuito in via esclusiva l'amministrazione e la rappresentanza generale della società per: gli atti di ordinaria amministrazione, intendendosi per tali, a titolo meramente esemplificativo: acquisto e vendita di beni mobili strumentali, acquisto di materiali di consumo e di servizi, conferimento di incarichi a professionisti esterni, gestione dei rapporti con le competenti autorità amministrative, sanitarie e fiscali, tra cui il e l'ASP territorialmente Controparte_3 competente, richiesta ed ottenimento di contributi anche nella forma dei crediti d'imposta, connesse operazioni finanziarie, etc.; è espressamente esclusa la gestione del personale, in quanto riservata, nella sua più ampia accezione, esclusivamente all'altro amministratore a firma disgiunta, dott. .”; deduceva che, in quanto laureato in “tecniche Persona_1
di radiologia medica, per immagini e radioterapia” era stato assunto come dipendente a tempo pieno e indeterminato dall'01/04/2022 e di aver richiesto, tramite comunicazione trasmessa il 05/05/2022, la cancellazione dalla gestione commercianti, alla quale era iscritto e versava regolarmente i contributi, per iscriversi alla gestione lavoratori dipendenti che,
CP_ tuttavia, tale cancellazione non era mai stata eseguita dall' Pertanto, eccepiva il difetto di motivazione, l'infondatezza della richiesta ed in via subordinata la traslazione dei contributi pagati n buona fede nella gestione competente chiedeva l'accoglimento del ricorso. CP_ Instauratosi il contraddittorio l' a cui è stato regolarmente notificato il ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti dal ricorrente, espletata la prova orale ed assegnato alle parti termine per note conclusive, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della Decisione
L'opposizione, ex art. 24 D.Lgs. 46/99 è tempestiva.
In punto di diritto il decidente osserva:
In ordine all'eccepito difetto di motivazione si osserva che la censura è completamente priva di pregio giuridico, poiché dall'esame dell'atto impugnato si evince la specifica descrizione della causale relativa alle voci di debito nonché il periodo di riferimento e la relativa scadenza
– descrizione sufficiente ai fini di una compiuta difesa di parte opponente – e, pertanto, si può riscontrare con chiarezza la presenza di tutti gli elementi previsti dalla normativa ossia il chiesto pagamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti, il periodo contestato, matricola, importo fisso, le sanzioni.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha riformulato l'art. 29 co. 1 L. 160/75: “ l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione
(ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché – come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n.
3240 del 2010 – l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa. ( cfr. Cass. Ordinanza n. 26680/2018).
Si evidenzia, per quanto qui di interesse, che la S.C. con la sentenza n. 36362/2021 ha espresso il principio secondo cui “…la qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratore, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio-dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale (…) la qualità di amministratore di società di capitali è dunque compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della stessa, ove sia accertato in concreto lo svolgimento id mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita…”
Infatti, secondo il Supremo Collegio, per una giurisprudenza ormai consolidata, “Non è sufficiente a giustificare l'iscrizione del socio di società commerciale negli elenchi degli esercenti attività commerciale, né il fatto che la società sia un soggetto per definizione commerciale (ciò che non fa, agli effetti previdenziali, del suo socio, ancorché amministratore, un commerciante, se non vi presta lavoro in modo abituale e prevalente); né che il socio, anche in quanto sia pure amministratore, in ipotesi, svolga attività di gestione dell'impresa: occorre che nei fatti, egli presti in modo abituale, ossia stabile, continuativo, il suo lavoro, nel senso sopra precisato, nell'impresa, e tale lavoro abbia rilievo prevalente rispetto ad altre attività».
Nel caso che ci occupa, l'istante è stato assunto dall'Ambulatorio Polidiagnostico Pachinese con contratto a tempo pieno ed indeterminato con decorrenza 1.4.2022 con la qualifica di tecnico- impiegato livello 2 mansioni di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, come si rileva dal contratto di lavoro e comunicazione prodotti dal ricorrente. CP_4
Il ha, altresì, documentato di essere socio amministratore al 35 % ma con poteri di Pt_1 rappresentanza generale per soli “ atti di ordinaria amministrazione, intendendosi per tali, a titolo meramente esemplificativo: acquisto e vendita di beni mobili strumentali, acquisto di materiali di consumo e di servizi, conferimento di incarichi a professionisti esterni, gestione dei rapporti con le competenti autorità amministrative, sanitarie e fiscali, tra cui il
[...]
e l'ASP territorialmente competente, richiesta ed ottenimento di Controparte_3 contributi anche nella forma dei crediti d'imposta, connesse operazioni finanziarie, etc.; è espressamente esclusa la gestione del personale, in quanto riservata, nella sua più ampia accezione, esclusivamente all'altro amministratore a firma disgiunta, dott. Per_1
” come è dato desumere dalla visura camerale in atti e verbale di assemblea del
[...]
7.3.2022.
I testi escussi all'udienza del 22.1.2025 hanno dichiarato: “ il dott. Testimone_1 Per_1
è il nostro datore di lavoro, settimanalmente viene presso il centro ed impartisce le direttive di lavoro , le istruzione, si informa sul budget, si informa con noi se ci sono problemi di lavoro.
E' il dott. l'unico datore di lavoro;
il dott. anch'esso lavora come Per_1 Pt_1 dipendente presso l'ambulatorio e svolge le mansioni di tecnico radiologo, è l'unico tecnico radiologo presso il centro. Quando io ho iniziato a lavoravi il dott. era già Pt_1 dipendente, rispetta l'orario di lavoro inizia alle ore 8,30 e finisce alle ore 12,30 e poi al pomeriggio 15,30/19,30 dal lunedì al venerdì. Io lavoro dal lunedì al giovedì al mattino negli orari che ho detto ed il venerdì lavoro il pomeriggio e nei miei stessi giorni vedo il dott.
Tes_ che rispettava un orario di lavoro (cfr. dichiarazione teste;
la testimone : Pt_1 Tes_1
Il dott. è il nostro datore di lavoro, penso che sia amministratore, ci le direttive ed Per_1
istruzioni di lavoro ed in base alla mole di lavoro distribuisce gli incarichi tra noi dipendenti.
Il dott. lavora presso il polidiagnostico con le mansioni di tecnico radiologo e ci Pt_1 interfacciamo con lui solo per esami radiologici, si occupa degli esami di radiologia e tac. E'
l'unico tecnico radiologo del centro. Io vi lavoro dal 2019 ed il dott. era già Pt_1 dipendente. Il dott. rispetta l'orario di lavoro, io lavoro dal lunedì al giovedì nelle Pt_1
ore 15,30 e finisco alle 19,30 ed il venerdì lavoro dalle ore 8,30 alle ore 12,30, nei miei medesimi giorni ed ore vedo il dott. che rispetta tale orario di lavoro (cfr. Pt_1
dichiarazione Zisa)
L'assunto attoreo ha trovato conferma, le dichiarazioni rese dai testi e la documentazione prodotta (Visura Camerale, Contratto di lavoro e Comunicazione Unilav) hanno confermato che il ricorrente a far data dall'1.4.2022 lavorava in regime di rapporto di lavoro subordinato ed a tempo pieno con le mansioni di tecnico radiologo presso l'Ambulatorio Polidiagnostico
e che il dott. era il datore di lavoro. Per_1
Non vi è prova che l'istante, nel periodo dedotto in ricorso abbia svolto gli atti di straordinaria amministrazione, intendendosi per tali, a titolo meramente esemplificativo: acquisto e vendita di immobili, acquisto e vendita di partecipazioni in altre società, costituzione di altre società, acquisizione di aziende o rami d'azienda, cessione dell'azienda nel suo complesso, apertura di nuove unità produttive, connesse operazioni finanziare, etc.; la gestione del personale, nella sua più ampia accezione, risultando così incluse, a mero titolo esemplificativo, le decisioni inerenti ad assunzione e licenziamento dei dipendenti, mansioni attribuite, direttive di coordinamento, ammontare retribuzioni, valutazione delle prestazioni, premi di produttività, formazione e sviluppo, provvedimenti disciplinari, accordi sindacali, etc…
Dunque, la domanda di cancellazione dalla gestione commercianti dallo stesso avanzata con decorrenza 1.4.2022 doveva essere accolta.
Pertanto, posto che, in applicazione dei principi in materia ex art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, e CP_ l' non costituendosi in giudizio non ha assolto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere.
Pertanto, in accoglimento del ricorso deve essere annullato l'avviso di addebito n.
59820230001396407000 e deve dichiararsi che nulla è dovuto all' a far data 1/04/2022 CP_1
dal ricorrente, conseguentemente la domanda di cancellazione dalla gestione commercianti deve essere accolta a far data 1.04.2022
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/14 e successive modificazioni, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta da distrarsi in favore dell'Avv. Francesca
Romana LI
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
-Accoglie, il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 59820230001396407000 notificato il 17.12.2023 e conseguentemente nessun obbligo contributivo, connesso al richiamato atto, è dovuto all' e, conseguentemente, l'istante deve essere cancellato dalla CP_1
gestione commercianti a far data 1.04.2022.
-Condanna l' in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.tempore al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in €.
1.312,00 oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Francesca Romana LI.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 17.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna