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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/10/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Patrizia Carota, all'udienza del 28.10.2025 svolta in modalità cartolare;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3212 dell'anno 2022, promossa da: in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 Pt_2
con sede in Tortoreto (TE) Valle Santa Maria, 4 ed elettivamente domiciliata in Martinsicuro
[...]
(TE) alla Via Cristoforo Colombo, 141 presso lo studio dell'Avv. Gabriele De Santis dal quale è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, attrice nei confronti di
, elettivamente domiciliato in Alba Adriatica (TE) alla Via dei Ludi n. 4, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Lauro Tribuiani dal quale è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Cristiano Morbidelli giusta mandato in atti, convenuto
Oggetto: appalto. Altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
Conclusioni: come in atti e come da discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 28.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale e regolarmente iscritto a ruolo in data 7.11.2022 la ditta ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1
Teramo, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito, previa CP_2
pagina 1 di 7 dichiarazione del caso -Accertare e dichiarare il obbligato a rimborsare alla parte attrice CP_2 le spese sostenute per la realizzazione dei sotto servizi descritti in narrativa per un importo complessivo di € 22.752/00 oltre IVA del 22%; -condannare, pertanto, il sig. al CP_2 pagamento, in favore della società attrice, della somma d € 22.752/00 oltre IVA 22%; -con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- che la società, proprietaria esclusiva di un terreno sito in località Tortoreto (TE) e distinto al NCEU del predetto Comune al fg. 28, part.lle nn. 575, 657 e 659, con atto pubblico per Notar in data Per_1
1.06.2012, Rep. n. 46253 racc. n. 19556, aveva concesso una servitù necessaria di passaggio della larghezza di mt. 3,80 e lunga mt. 90 circa a favore del fondo intercluso, individuato nel NCEU del predetto Comune al fg. 28, part.lle nn. 573, 658 e 660, acquistato con il medesimo atto pubblico da
, ed insistente sulle part.lle nn. 657-659 del foglio 28, come da planimetria allegata;
CP_2
- che nell'anno 2015, su richiesta dello stesso , essa aveva commissionato alla ditta CP_2 CP_3 la realizzazione, sulla strada concessa in servitù, dei sottoservizi di acqua potabile e d'irrigazione,
[...] linea fognaria, luce e gas, posizionandoli per tutta la lunghezza della striscia di terreno su cui insisteva la servitù di passaggio ad uso esclusivo di , con relativi pozzetti, fino alla strada comunale;
CP_2
- che i predetti lavori erano consistiti nella posa in opera di tubazioni per: a) l'energia elettrica di ml
128 con cassetta per l'alloggiamento del contatore installata sulla proprietà ; b) Parte_1
l'acqua potabile di ml. 128 con cassetta per l'alloggiamento del contatore installata sulla proprietà
; c) il gas di ml 128 come da fattura n. 28/2015; d) l'acqua Parte_1 Controparte_3
d'irrigazione; e) l'acqua di fognatura e relativi pozzetti d'ispezione, ed avevano comportato un costo complessivo, sostenuto dalla pari ad euro 22.752,00 oltre Iva al 22%; Controparte_4
- che con atto pubblico per Notar del 30.10.2015 aveva venduto e trasferito a Per_2 CP_2
e entrambi residenti in [...], il terreno al NCEU fg. 28, Controparte_5 Persona_3 part.lla n. 573 nonché il fabbricato ivi esistente, al cui servizio erano state realizzate le opere su descritte;
- che la società attrice, con nota del 10.02.2022, aveva invano reiterato la richiesta del pagamento per la realizzazione di tali sottoservizi unitamente alla stipulazione di una negoziazione assistita, non ricevendo alcun riscontro.
Tutto ciò premesso ha concluso come sopra riportato. Controparte_6
Con comparsa in data 6.03.2023 si è costituito il quale, tra l'altro, rappresentava: CP_2
- di aver acquistato, nella sua qualità di titolare della ditta individuale Alba Intonaci di Bulla Sazan, in data 01/06/2012 dalla ditta con atto pubblico per Notaio di Parte_1 Persona_4
pagina 2 di 7 Roseto degli Abruzzo (TE), un appezzamento di terreno sito nel Comune di Tortoreto alla Contrada
San Pietro, della superficie complessiva di 59 are e 75 centiare, meglio contraddistinto al NCT del predetto Comune al foglio 28, particelle n. 573, 658 e 660;
- che con il medesimo atto, essendo detto appezzamento di terreno un fondo intercluso, la ditta gli aveva concesso una servitù necessaria di passaggio pedonale e carraio da Parte_1 esercitarsi sulla striscia di terreno insistente sulle particelle immobiliari di sua proprietà, meglio contraddistinte al NCT del Comune di Tortoreto al foglio 28, particelle n. 657 e 659, della larghezza di ml 3,80 al fine di consentire all'acquirente di poter accedere al terreno come sopra compravenduto;
- che negli anni successivi egli aveva provveduto a realizzare sul terreno acquistato con il suddetto atto pubblico un fabbricato (edificio artigianale con alloggio del titolare) completo dei sottoservizi necessari all'allaccio delle forniture di acqua, luce e gas, lavori che avevano interessato anche il fondo finitimo di proprietà della ditta e gravato da servitù di passaggio in suo favore, senza Parte_1 alcuna opposizione ed anzi con il pieno consenso dell'odierna attrice;
- che egli, a far data dall'anno 2014, aveva iniziato ad abitare nel predetto fabbricato, unitamente ai propri familiari, ricevendo regolare fornitura di acqua, luce e gas da parte delle relative società di distribuzione e che il fabbricato aveva ottenuto in data 12/01/2015 regolare certificato di agibilità da parte del;
Parte_3
- che in data 30/10/2015, con atto a rogito Notar la ditta Alba Intonaci di Bulla Sazan Persona_5 aveva ceduto la proprietà del terreno e del fabbricato ivi realizzato ai coniugi e Controparte_5 che vi si erano immediatamente trasferiti (essendo l'appartamento dotato non Persona_3 solo di regolare certificato di abitabilità, ma anche di APE e di utenze di luce, acqua e gas) e che vi abitavano tuttora;
- che la presente iniziativa giudiziaria nei confronti del convenuto, oltre a non essere stata preceduta dall'invio di alcuna diffida di pagamento né tantomeno da formale invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, faceva seguito ad una precedente causa civile intentata, innanzi il medesimo Tribunale di Teramo, dalla contro i coniugi Parte_1 Controparte_7 ed avente ad oggetto, sia pure con causali diverse, una parte delle medesime somme di cui si era richiesto il pagamento nell'odierna sede;
- che si eccepiva l'improcedibilità della domanda attrice in quanto non preceduta dall'invio a CP_2
di un formale invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
[...]
- che la domanda era infondata atteso che non aveva mai richiesto alla CP_2 Parte_1 la realizzazione, nel corso dell'anno 2015, dei sottoservizi inerenti alle unità immobiliari da lui
[...] edificate, e che detti lavori, eseguiti in realtà molto tempo prima, non erano mai stati realizzati né pagina 3 di 7 dall'attrice né tantomeno dalla ditta ma interamente eseguiti, a propria esclusiva cura e Controparte_3 spese, dall'odierno convenuto, in quanto titolare di autonoma ditta edile denominata Alba Intonaci di
Bulla Sazan, in epoca successiva all'acquisto del terreno ed alla costituzione della servitù di passaggio di cui all'atto pubblico a rogito Notar in data 01/06/2012, essendo assolutamente necessari Per_1 all'edificazione del fabbricato progettato sul predetto terreno;
- che, in estrema sintesi, trattandosi di azione di restituzione somme, era onere del richiedente dimostrare non solo l'effettiva esecuzione dei lavori oggetto di causa (peraltro contestati), ma anche l'effettivo esborso della somma di cui era richiesta la restituzione, mentre la non Parte_1 aveva né allegato né tantomeno provato di aver effettivamente corrisposto in favore della ditta le spese di cui aveva chiesto la restituzione, che inidonea era la fattura n. 28/2015 Controparte_3 emessa dalla ditta a dare prova tanto del rapporto contrattuale tra di esse intercorso Controparte_3 quanto del relativo credito ivi indicato e che, nella causa civile proposta nei confronti dei coniugi la ditta aveva richiesto, per i medesimi lavori oggetto Controparte_7 Parte_1 dell'odierno giudizio, il pagamento di € 17.152/00 oltre IVA di fatturazione, importo sensibilmente inferiore a quello oggi preteso, ed aveva precisato che la residua somma portata dalla fattura n. 28/2015 si riferiva al costo del pozzo artesiano di proprietà della società attrice, come tale non addebitabile in alcun modo a . CP_2
Tanto dedotto ed eccepito, la difesa del convenuto ha così concluso: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento di un previo tentativo di negoziazione assistita;
2) in via ulteriore e nel merito, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, rigettare la domanda di pagamento proposta dalla ditta Parte_1 Pt_1 siccome palesemente destituita di fondamento sia in fatto che in diritto;
3) in ogni caso, con
[...] vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori come per legge.”.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova orale, perveniva all'odierna udienza, tenutasi in modalità cartolare, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., e trattenuta in decisione, spirati i termini concessi alle parti per il deposito di note conclusionali.
*****
Osserva il giudicante: nel delimitare il thema decidendum, va detto che la società attrice invoca la restituzione della somma, precisata in corso di causa in € 17.152,00 oltre IVA 22%, corrisposta per la realizzazione delle opere interrate - relative ai sottoservizi di acqua potabile e fognaria, corrente elettrica e gas - fatte eseguire su sua commissione, nel corso dell'anno 2015, dalla ditta e da essa pagati all'esecutrice, Controparte_3
pagina 4 di 7 opere queste realizzate nella striscia di terreno dedicata a servitù di passaggio costituita con atto pubblico a rogito Notar in data 01/06/2012, di vendita di terreno e costituzione di servitù Per_1 necessaria di passaggio, in favore delle unità immobiliari edificate dal convenuto sul terreno intercluso da quest'ultimo acquistato.
Il convenuto si difende sostenendo che le predette opere sono state interamente CP_2 eseguite, a propria esclusiva cura e spese, in quanto titolare di autonoma ditta edile denominata “Alba
Intonaci di Bulla Sazan”, in epoca successiva all'acquisto del terreno ed alla costituzione della servitù di passaggio di cui all'atto pubblico del 2012, essendo necessari all'edificazione ed alla abitazione da parte del suo nucleo famigliare, del fabbricato progettato sul predetto terreno.
Orbene: all'esito delle rispettive produzioni documentali e dell'attività istruttoria orale svolta, ritiene il decidente che la domanda avanzata da parte attrice sia infondata e vada, pertanto, rigettata.
La società attrice, infatti, non ha fornito prova idonea a dimostrare che nel settembre del 2015 avrebbe incaricato la di provvedere alla sistemazione del fondo di sua proprietà, Controparte_3 realizzando un pozzo sul suo terreno, nonché l'interramento di sottoservizi richiesti e costruiti nell'interesse della proprietaria dell'epoca, Ditta Alba Intonaci di Bulla Sazan, con tubature per portare acqua, luce e gas all'appezzamento ed al fabbricato che ivi era stato edificato. La fattura CP_3
n. 28 del 2.09.2015, non costituisce infatti, nel difetto del contestuale deposito delle scritture
[...] contabili, atto sufficiente a dimostrare l'effettiva esecuzione delle opere, il dato temporale dell'esecuzione ed infine, l'avvenuto pagamento da parte dell'attrice alla ditta incaricata.
A parte ogni considerazione in merito all' efficacia della valenza probatoria della documentazione prodotta da parte convenuta, che smentisce sul punto la ricostruzione offerta dalla difesa attorea e di cui si parlerà a breve, va osservato che la difesa di parte attrice è stata costretta a rinunciare all'escussione dell'unico teste chiamato a confermare la veridicità della rappresentazione dell'atto introduttivo, il legale rappresentante della “in quanto lo stesso, nelle more del Controparte_3 giudizio, è divenuto legale rappresentante della società attrice, per come dallo stesso riferito, ed è pertanto incapace a testimoniare (v. dichiarazione resa all'udienza del 5.06.2024 dall'Avv. Rossoli per il convenuto.)
A fronte del mancato assolvimento all'onere probatorio gravante sulla parte attrice, i documenti offerti in produzione dalla difesa del convenuto conferiscono veridicità alle circostanze dedotte e ,cioè
,che il medesimo abbia interamente eseguiti i lavori, a propria esclusiva cura e spese, in quanto titolare di autonoma ditta edile denominata “Alba Intonaci di Bulla Sazan”, in epoca successiva all'acquisto del terreno ed alla costituzione della servitù di passaggio di cui all'atto pubblico sopra , essendo i predetti lavori necessari all'edificazione del fabbricato progettato sul predetto terreno (cfr. doc. 7; fattura n. pagina 5 di 7 1335 emessa dalla ditta Edil.Com. s.r.l. in data 30/06/2012 in cui vengono evidenziati con colorazione gialla i materiali acquistati dal convenuto per la realizzazione dei predetti sottoservizi).
Appare, altresì, provata la circostanza che l'immobile costruito da (e da questi CP_2 abitato per anni con la propria famiglia) già a far data dall'anno 2014 risultava regolarmente servito da impianti di gas, luce ed acqua ed era stato dotato di regolare certificato di agibilità in data 12/01/2015 a seguito di richiesta presentata in data 17/10/2014 (cfr. Doc. 3 di parte convenuta). Anche le fatture emesse dalla Ruzzo Reti s.p.a. per la fornitura di acqua presso l'immobile edificato da nel CP_2 periodo dal 03/04/2014 al 03/11/2015 e la copia del bollettino postale per il pagamento della fornitura di luce presso l'immobile da questi edificato e relativa al mese di gennaio 2014 (cfr. Doc. 9), rafforzano la veridicità della tesi difensiva di parte convenuta.
Le risultanze dell'istruttoria orale, dunque, sono tutte a favore della ricostruzione fattuale offerta dalla difesa del convenuto e smontano inesorabilmente la prospettazione difensiva attorea.
Anche a voler escludere la valenza probatoria della deposizione di moglie del Tes_1 convenuto in regime di comunione dei beni e, pertanto, portatrice di un interesse economico alla lite, che, comunque, all'udienza del 5.06.2024 ha confermato, per avervi assistito personalmente,
l'esecuzione dei lavori negli anni 2012 e 2013 ad opera ed a spese del marito, mentre questi provvedeva alla costruzione della casa, analoga deposizione ha fornito il teste all'udienza Tes_2 del 27.11.2024, laddove ha confermato che il , in qualità di muratore ed in virtù della CP_2 predetta attività esercitata da sempre, gli chiese di “aiutarlo a fare gli scavi necessari per posizionare
i sottoservizi dell'immobile.”
Lo stesso teste ha, altresì, precisato che gli scavi realizzati “sono stati fatti lungo la strada che porta all'immobile del sig. e andavano dalla strada pubblica fino all'area di sua CP_2 proprietà; ricordo che non c'era il cancello perché la casa era ancora in costruzione. Anche se non ricordo la data precisa posso dire che è successo almeno dieci anni fa” e che i materiali necessari alla realizzazione dei sottoservizi (tubazioni) erano stati portati nell'area dei lavori da anche se CP_2 non sa riferire se siano gli stessi di cui alle fatture mostrate. Il teste, presente dunque ai lavori per averli eseguiti in ausilio al convenuto, ha infine dichiarato di non conoscere né la ditta né la Controparte_3 ditta Parte_1
L'attrice, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., precisa la domanda introducendo in via subordinata, la domanda di arricchimento senza titolo ai sensi dell'art. 2041 c.c., ed invocando la restituzione della somma di euro 17.152,00 oltre iva al 22%, a titolo di indennizzo per la diminuzione patrimoniale sofferta senza causa.
pagina 6 di 7 Ebbene: la domanda, nella fattispecie in esame, prima ancora che infondata per le ragioni di merito già esposte, appare inammissibile in quanto l'azione ex art. 2041 c.c. è meramente sussidiaria ed esperibile solo in via residuale, quando difetti nell'ordinamento un rimedio tipico per l'indennizzo del pregiudizio subito.
In conclusioni, quindi, alla luce di quanto fin qui esposto la domanda formulata nell'atto introduttivo risulta infondata ed andrà rigettata.
Assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto attiene le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza della parte attrice e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, secondo i parametri medi in € 5.077,00 (919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale), tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona della Giudice Onoraria Dott.ssa Patrizia Carota, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3212/2022, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e disattesa così provvede:
- rigetta la domanda proposta da ei confronti di;
Parte_1 CP_2
- per l'effetto, condanna al rimborso in favore del convenuto Parte_1 CP_2
, delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali oltre spese
[...] generali al 15%, IVA e cap, come per legge.
Teramo, lì 28.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Patrizia Carota
(Firma digitale)
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