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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati : 1) Dott. MI De IA - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. IO AN - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1366/2024 R.G. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Enzo Lo Presti Parte_1
- APPELLANTE - contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
[...] avvocati Giovanni Battista Di Vincenzo e Salvatore Cacioppo.
- APPELLATO - Oggetto: riconoscimento indennizzo ex art.13 D.lgs. n.38/2000
All'udienza del 30.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
In Fatto Con ricorso depositato il 12.03.2024 conveniva in giudizio l' innanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Marsala G.L. esponendo di essere dipendente della e di avere subito, in CP_2 data 28.03.2023, un infortunio sul lavoro dal quale era conseguita una “lacerazione traumatica della giunzione miotendinea distale del tendine del bicipide brachiale” e precisando che l' , in esito CP_1 alla procedura amministrativa, gli aveva riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 2% e non del 12%, come da ctp allegata in ricorso. Tanto premessa chiedeva di: “Ritenere e dichiarare che l'infortunio occorso al ricorrente in data
28/03/2023, rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex d.p.r. 1124/1965 e che è CP_1 da considerarsi infortunio sul lavoro;
Ritenere e dichiarare, che il ricorrente ha diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell' per la menomazione dell'integrità psico fisica nella misura CP_1 del 12% ovvero nella maggiore o minore misura che verrà accertata in corso di causa e a quanto ancora non liquidato per spese mediche già affrontate o da affrontare. Conseguentemente condannare l' in persona del Legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore del CP_1 ricorrente: 1) rendita e/o dell'indennizzo per danno biologico parametrato ad un grado pari al 12%, al sesso ed all'età del ricorrente, ovvero nella maggiore o minore misura che verrà accertata in corso di causa. L'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, disposta consulenza tecnica d'ufficio, esaminato l'elaborato peritale, con sentenza n.826/2024, pubblicata il 30.10.2024, rigettava il ricorso per essere pervenuto il CTU nominato ad una valutazione complessiva del danno biologico permanente nella misura del 2%, in misura cioè non indennizzabile.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 29.11.2024,
lamentando l'erroneità delle conclusioni del CTU sulle quali si fonda la pronuncia Parte_1 impugnata. Ha resistito in appello l' variamente contestando la fondatezza dell'avversa censura. CP_1
Disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare le patologie sofferte dall'appellante, depositato l'elaborato peritale, la causa, all'udienza del 30.10.2025, all'esito di discussione, è stata decisa mediante lettura del dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non merita accoglimento in quanto all'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, Cass. 3367/2011) e le cui conclusioni si condividono integralmente, anche alla luce delle risposte critiche alla ctu formulate dalla difesa dell'appellante, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati, il CTU incaricato ha riscontrato in capo all'infortunato “un danno biologico permanente commisurabile nel 3%”.
Percentuale di invalidità non indennizzabile ex art. 13, comma secondo, del D.Lgs. 38/2000, in quanto inferiore alla soglia minima pari al 6%.
Per quanto suesposto l'impugnata sentenza può trovare integrale conferma. Parte appellante, nonostante la soccombenza nel giudizio, deve essere dichiarata esente dal pagamento delle spese di lite del presente grado risultando in atti dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c..
Per la stessa ragione le spese della CTU espletata in appello sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.826/2024 emessa dal Tribunale di Marsala G.L. il 30 ottobre 2024.
Dichiara esentato dal pagamento delle spese del presente grado del giudizio. Parte_1
Pone in via definitiva a carico dell' le spese per la consulenza tecnica d'ufficio espletata CP_1 in appello. Così deciso in Palermo il 30 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
IO AN MI De IA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati : 1) Dott. MI De IA - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. IO AN - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1366/2024 R.G. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Enzo Lo Presti Parte_1
- APPELLANTE - contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
[...] avvocati Giovanni Battista Di Vincenzo e Salvatore Cacioppo.
- APPELLATO - Oggetto: riconoscimento indennizzo ex art.13 D.lgs. n.38/2000
All'udienza del 30.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
In Fatto Con ricorso depositato il 12.03.2024 conveniva in giudizio l' innanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Marsala G.L. esponendo di essere dipendente della e di avere subito, in CP_2 data 28.03.2023, un infortunio sul lavoro dal quale era conseguita una “lacerazione traumatica della giunzione miotendinea distale del tendine del bicipide brachiale” e precisando che l' , in esito CP_1 alla procedura amministrativa, gli aveva riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 2% e non del 12%, come da ctp allegata in ricorso. Tanto premessa chiedeva di: “Ritenere e dichiarare che l'infortunio occorso al ricorrente in data
28/03/2023, rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex d.p.r. 1124/1965 e che è CP_1 da considerarsi infortunio sul lavoro;
Ritenere e dichiarare, che il ricorrente ha diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell' per la menomazione dell'integrità psico fisica nella misura CP_1 del 12% ovvero nella maggiore o minore misura che verrà accertata in corso di causa e a quanto ancora non liquidato per spese mediche già affrontate o da affrontare. Conseguentemente condannare l' in persona del Legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore del CP_1 ricorrente: 1) rendita e/o dell'indennizzo per danno biologico parametrato ad un grado pari al 12%, al sesso ed all'età del ricorrente, ovvero nella maggiore o minore misura che verrà accertata in corso di causa. L'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, disposta consulenza tecnica d'ufficio, esaminato l'elaborato peritale, con sentenza n.826/2024, pubblicata il 30.10.2024, rigettava il ricorso per essere pervenuto il CTU nominato ad una valutazione complessiva del danno biologico permanente nella misura del 2%, in misura cioè non indennizzabile.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 29.11.2024,
lamentando l'erroneità delle conclusioni del CTU sulle quali si fonda la pronuncia Parte_1 impugnata. Ha resistito in appello l' variamente contestando la fondatezza dell'avversa censura. CP_1
Disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare le patologie sofferte dall'appellante, depositato l'elaborato peritale, la causa, all'udienza del 30.10.2025, all'esito di discussione, è stata decisa mediante lettura del dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non merita accoglimento in quanto all'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, Cass. 3367/2011) e le cui conclusioni si condividono integralmente, anche alla luce delle risposte critiche alla ctu formulate dalla difesa dell'appellante, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati, il CTU incaricato ha riscontrato in capo all'infortunato “un danno biologico permanente commisurabile nel 3%”.
Percentuale di invalidità non indennizzabile ex art. 13, comma secondo, del D.Lgs. 38/2000, in quanto inferiore alla soglia minima pari al 6%.
Per quanto suesposto l'impugnata sentenza può trovare integrale conferma. Parte appellante, nonostante la soccombenza nel giudizio, deve essere dichiarata esente dal pagamento delle spese di lite del presente grado risultando in atti dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c..
Per la stessa ragione le spese della CTU espletata in appello sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.826/2024 emessa dal Tribunale di Marsala G.L. il 30 ottobre 2024.
Dichiara esentato dal pagamento delle spese del presente grado del giudizio. Parte_1
Pone in via definitiva a carico dell' le spese per la consulenza tecnica d'ufficio espletata CP_1 in appello. Così deciso in Palermo il 30 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
IO AN MI De IA