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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2422/2016 depositato il 20/04/2016
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060135463380 TARSU/TIA 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070089601528 TARSU/TIA 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080011681659 TARSU/TIA 2006 proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - 00000000000
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Misterbianco - Casa Comunale 95045 Misterbianco CT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100025305216 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2007
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - 00000000000
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Acireale - Casa Comunale 95024 Acireale CT
elettivamente domiciliato presso Email_5 Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090124703105 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto.
Il Comune intimato si è costituito in giudizio allegando l'intervenuto sgravio e chiedendo, pertanto,
l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce del sopravvenuto sgravio, la Corte deve dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, stante la tempestività del provvedimento di autotutela.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizione per cessata materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Catania il 23/10/2025
IL GIUDICE RELATORE DR. CALOGERO COMMANDATORE
IL PRESIDENTE SANTO LOPES
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2422/2016 depositato il 20/04/2016
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060135463380 TARSU/TIA 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070089601528 TARSU/TIA 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080011681659 TARSU/TIA 2006 proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - 00000000000
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Misterbianco - Casa Comunale 95045 Misterbianco CT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100025305216 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2007
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - 00000000000
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Acireale - Casa Comunale 95024 Acireale CT
elettivamente domiciliato presso Email_5 Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090124703105 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto.
Il Comune intimato si è costituito in giudizio allegando l'intervenuto sgravio e chiedendo, pertanto,
l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce del sopravvenuto sgravio, la Corte deve dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, stante la tempestività del provvedimento di autotutela.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizione per cessata materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Catania il 23/10/2025
IL GIUDICE RELATORE DR. CALOGERO COMMANDATORE
IL PRESIDENTE SANTO LOPES