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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 14/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 253/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 253 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Ilbono, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Silvia Contu, che la rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione, attori contro
, , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 [...]
, , CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 Controparte_11 [...]
, , , , , , CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16 Controparte_17 [...]
, , CP_18 CP_19 CP_20 CP_21 CP_22 CP_23 [...]
, , e CP_24 CP_25 CP_26 CP_27 CP_28
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento di acquisto per intervenuta usucapione.
Conclusioni nell'interesse degli attori (memorie ex art. 183, comma VI n. 1 c.p.c.)
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
1. dichiarare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art, 1146, comma 1 e 1158 e ss.
C.C., l'intervenuto acquisto di , per usucapione ultraventennale, il fabbricato sito Parte_1
in Ilbono alla Via Giovanni XIII, e distinto in Catasto Fabbricati ed al Catasto Terreni al F.22 part.
831, 2244, 2248 e 2249, con ogni consequenziale atto di legge.
2. In caso di contestazione, con vittoria di spese e competenze come per legge.”
***
pagina 1 di 5 Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1
proprietaria, per intervenuta usucapione, del fabbricato sito in Ilbono alla via Giovanni XXIII, distinto al Catasto Fabbricati e al Catasto Terreni del medesimo Comune Censuario al Foglio 22 particella 831, particella 2244, particella 2248 e particella 2249.
L'attrice ha dedotto di essere nel possesso dell'immobile sopra indicato, in modo pubblico, pacifico e continuato sin dall'anno 1975, dapprima unitamente al coniuge e successivamente - dopo CP_29 il decesso di quest'ultimo avvenuto in data 17.01.2020 - in via esclusiva.
Nelle prime memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., ha precisato che nel 1972 il Parte_1
marito, , con atto registrato il 9.1.1973, n. 38, aveva acquistato da il terreno dove CP_29 Per_1 poi i coniugi avevano edificato il fabbricato;
inoltre, ha dedotto di aver utilizzato l'immobile adibito ad abitazione familiare, di averne sostenuto le spese e di aver curato la manutenzione ordinaria e straordinaria (tinteggiatura periodica, manutenzione e sostituzione del sistema di riscaldamento e di refrigerazione).
L'attrice ha specificato che a seguito dell'incarico all'Ing. per accertare l'esatta Persona_2 conformazione dell'immobile e la corretta classificazione catastale, le particelle relative all'immobile oggetto dell'usucapione sono risultate variate in relazione all'ingombro effettivo.
Pertanto, l'immobile oggetto di domanda risulta composto dalle attuali particelle 831, 2244, 2248 e
2249.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
Le domande proposte dall'attrice meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del pagina 2 di 5 diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II - 18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intenda avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede.
L'attrice ha provato, in primis, documentalmente la sua qualità di erede di con la Persona_3
produzione del certificato di stato di famiglia originario (documento allegato al deposito del 30 maggio
2022), del certificato di morte e della dichiarazione di successione.
Nel caso di specie la prova orale espletata ha confermato gli assunti di e il Parte_1 possesso del bene per un periodo di oltre vent'anni prima unitamente al coniuge e poi in CP_29 capo all'attrice.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, di cui hanno fornito riscontro anche nelle fotografie esibitagli in udienza (dichiarazioni dei testi Tes_1
e , rese all'udienza del 3 ottobre 2024 e del teste resa all'udienza del 10
[...] Tes_2 Tes_3
pagina 3 di 5 ottobre 2024).
I testi hanno riferito che dal 1974/ 1975, dopo il rientro dal IO (teste ) e dal 1976 (teste Tes_2
i coniugi si erano trasferiti nell'abitazione di via Giovanni XXIII. Tes_3
Tes_ Test I testi e hanno riferito anche in merito alla struttura interna dell'immobile che si articola su due piani, oltre il piano terra dove è presente il garage e la cantina e un'area cortilizia;
dal cortile si accede al garage e all'abitazione. Tes_ L'immobile confina come specificato da con la proprietà , con la proprietà CP_30 Persona_4
e con le strade comunali che la circondano;
Lai, invece, ha specificato che l'abitazione risulta
[...]
circondata da quattro strade, dalla la via Ulestri, dalla via Giovanni XIII, e da altre due strade comunali di cui non ricordava il nome.
Infine, gli stessi testi hanno confermato, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile per cui è causa, prima da parte dei coniugi e dopo la morte Controparte_31
di da parte della moglie e di aver sempre visto solo loro utilizzarlo dalla metà degli anni CP_29
Settanta, comportandosi come gli unici proprietari.
I lavori eseguiti sull'immobile sono stati confermati dal teste , falegname Testimone_1
(dichiarazione resa all'udienza del 3 ottobre 2024) che ha confermato, intorno al 1997/1998 il montaggio delle porte nell'appartamento situato al secondo piano e dal il teste (udienza del Tes_4
10 ottobre 2024) che ha confermato l'installazione dei condizionatori nell'abitazione di CP_29
Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, ricollegandoli a eventi personali specifici, nonché in ragione dei rapporti di vicinato con i coniugi
(teste all'udienza del 3 ottobre 2024 e teste all'udienza del Controparte_31 Tes_2 Tes_3
10 ottobre 2024).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l' attrice abbia provato tutti gli elementi di cui ai disposti normativi degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e, in particolare anche la sua qualità di erede di CP_29
attraverso la produzione della documentazione versata in atti, e che, pertanto, possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà per usucapione del fabbricato sito in Ilbono in via Parte_1
Giovanni XXIII in forza di successione nel possesso del dante causa (art. 1146, comma 1 CP_29
c.c.).x
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. ) proprietaria del fabbricato distinto al Catasto Fabbricati e
[...] C.F._1
al Catasto Terreni del Comune di Ilbono al Foglio 22 particella 831, particella 2244, particella
2248 e particella 2249.
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 13 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 253 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Ilbono, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Silvia Contu, che la rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione, attori contro
, , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 [...]
, , CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 Controparte_11 [...]
, , , , , , CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16 Controparte_17 [...]
, , CP_18 CP_19 CP_20 CP_21 CP_22 CP_23 [...]
, , e CP_24 CP_25 CP_26 CP_27 CP_28
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento di acquisto per intervenuta usucapione.
Conclusioni nell'interesse degli attori (memorie ex art. 183, comma VI n. 1 c.p.c.)
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
1. dichiarare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art, 1146, comma 1 e 1158 e ss.
C.C., l'intervenuto acquisto di , per usucapione ultraventennale, il fabbricato sito Parte_1
in Ilbono alla Via Giovanni XIII, e distinto in Catasto Fabbricati ed al Catasto Terreni al F.22 part.
831, 2244, 2248 e 2249, con ogni consequenziale atto di legge.
2. In caso di contestazione, con vittoria di spese e competenze come per legge.”
***
pagina 1 di 5 Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1
proprietaria, per intervenuta usucapione, del fabbricato sito in Ilbono alla via Giovanni XXIII, distinto al Catasto Fabbricati e al Catasto Terreni del medesimo Comune Censuario al Foglio 22 particella 831, particella 2244, particella 2248 e particella 2249.
L'attrice ha dedotto di essere nel possesso dell'immobile sopra indicato, in modo pubblico, pacifico e continuato sin dall'anno 1975, dapprima unitamente al coniuge e successivamente - dopo CP_29 il decesso di quest'ultimo avvenuto in data 17.01.2020 - in via esclusiva.
Nelle prime memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., ha precisato che nel 1972 il Parte_1
marito, , con atto registrato il 9.1.1973, n. 38, aveva acquistato da il terreno dove CP_29 Per_1 poi i coniugi avevano edificato il fabbricato;
inoltre, ha dedotto di aver utilizzato l'immobile adibito ad abitazione familiare, di averne sostenuto le spese e di aver curato la manutenzione ordinaria e straordinaria (tinteggiatura periodica, manutenzione e sostituzione del sistema di riscaldamento e di refrigerazione).
L'attrice ha specificato che a seguito dell'incarico all'Ing. per accertare l'esatta Persona_2 conformazione dell'immobile e la corretta classificazione catastale, le particelle relative all'immobile oggetto dell'usucapione sono risultate variate in relazione all'ingombro effettivo.
Pertanto, l'immobile oggetto di domanda risulta composto dalle attuali particelle 831, 2244, 2248 e
2249.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
Le domande proposte dall'attrice meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del pagina 2 di 5 diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II - 18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intenda avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede.
L'attrice ha provato, in primis, documentalmente la sua qualità di erede di con la Persona_3
produzione del certificato di stato di famiglia originario (documento allegato al deposito del 30 maggio
2022), del certificato di morte e della dichiarazione di successione.
Nel caso di specie la prova orale espletata ha confermato gli assunti di e il Parte_1 possesso del bene per un periodo di oltre vent'anni prima unitamente al coniuge e poi in CP_29 capo all'attrice.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, di cui hanno fornito riscontro anche nelle fotografie esibitagli in udienza (dichiarazioni dei testi Tes_1
e , rese all'udienza del 3 ottobre 2024 e del teste resa all'udienza del 10
[...] Tes_2 Tes_3
pagina 3 di 5 ottobre 2024).
I testi hanno riferito che dal 1974/ 1975, dopo il rientro dal IO (teste ) e dal 1976 (teste Tes_2
i coniugi si erano trasferiti nell'abitazione di via Giovanni XXIII. Tes_3
Tes_ Test I testi e hanno riferito anche in merito alla struttura interna dell'immobile che si articola su due piani, oltre il piano terra dove è presente il garage e la cantina e un'area cortilizia;
dal cortile si accede al garage e all'abitazione. Tes_ L'immobile confina come specificato da con la proprietà , con la proprietà CP_30 Persona_4
e con le strade comunali che la circondano;
Lai, invece, ha specificato che l'abitazione risulta
[...]
circondata da quattro strade, dalla la via Ulestri, dalla via Giovanni XIII, e da altre due strade comunali di cui non ricordava il nome.
Infine, gli stessi testi hanno confermato, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile per cui è causa, prima da parte dei coniugi e dopo la morte Controparte_31
di da parte della moglie e di aver sempre visto solo loro utilizzarlo dalla metà degli anni CP_29
Settanta, comportandosi come gli unici proprietari.
I lavori eseguiti sull'immobile sono stati confermati dal teste , falegname Testimone_1
(dichiarazione resa all'udienza del 3 ottobre 2024) che ha confermato, intorno al 1997/1998 il montaggio delle porte nell'appartamento situato al secondo piano e dal il teste (udienza del Tes_4
10 ottobre 2024) che ha confermato l'installazione dei condizionatori nell'abitazione di CP_29
Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, ricollegandoli a eventi personali specifici, nonché in ragione dei rapporti di vicinato con i coniugi
(teste all'udienza del 3 ottobre 2024 e teste all'udienza del Controparte_31 Tes_2 Tes_3
10 ottobre 2024).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l' attrice abbia provato tutti gli elementi di cui ai disposti normativi degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e, in particolare anche la sua qualità di erede di CP_29
attraverso la produzione della documentazione versata in atti, e che, pertanto, possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà per usucapione del fabbricato sito in Ilbono in via Parte_1
Giovanni XXIII in forza di successione nel possesso del dante causa (art. 1146, comma 1 CP_29
c.c.).x
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. ) proprietaria del fabbricato distinto al Catasto Fabbricati e
[...] C.F._1
al Catasto Terreni del Comune di Ilbono al Foglio 22 particella 831, particella 2244, particella
2248 e particella 2249.
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 13 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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