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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/05/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Olimpia Abet Giudice viste le richieste delle parti ed udito il Giudice relatore, riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 1685 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, Parte_1 C.F._1 alla Via Fiume Busento n. 25/C, presso lo studio dell'Avv. Antonio Raione che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. , elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Controparte_1 C.F._2
Via Stretto Antico, n. 2/C, presso lo studio dell'Avv. Anna Musacchio che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE:
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catanzaro, il
28/02/1971, tra la sig.ra ed il sig. , trascritto negli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio, nel registro dello stato civile dell'anno 1971, del Comune di Catanzaro, con atto
RGAC n. 1685/2024 - Pagina 1 di 11 n. 28 parte 2 serie A ufficio e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
”
- stabilire che, il sig. provvederà al proprio sostentamento e mantenimento senza nulla _1
pretendere dalla sig.ra a nessun titolo;
Pt_1
- disporre in favore della ricorrente ed a carico del resistente, un assegno divorzile, pari ad €
200,00/mese ed o della somma maggiore ed o minore ritenuta di giustizia in corso di causa, annualmente rivalutati secondo indici ISTAT, da corrispondersi, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, autorizzando la sig.ra a chiederne il relativo Parte_1 pagamento direttamente all'INPS, ovvero all'ente erogatore delle pensioni ecc. di cui è titolare il sig. ed o disponendo già sin d'ora che, il medesimo istituto vi provveda Controparte_1
direttamente (la corrisponda già direttamente alla ricorrente);
- con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge”.
PER IL RESISTENTE:
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catanzaro il
28/02/1971 tra la signora ed il signor , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del comune di Catanzaro parte 2 serie A n. 28 e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di procedersi alle dovute annotazioni ed incombenze;
2. Disporre che nulla è dovuto a titolo di mantenimento da parte del signor in favore _1
della signora Parte_1
3. In subordine e nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della su estesa richiesta, disporre a carico del signor un assegno divorzile nella misura massima di euro 100,00 _1
da corrispondersi in via anticipata il 5 di ogni mese;
4. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 4 aprile 2024, adiva l'intestato Tribunale al Parte_1
fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
in Catanzaro il 28 febbraio 1971, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Deduceva, in particolare:
1) che dall'unione matrimoniale erano nati due figli: Anna, nata il [...] e , Per_1
nato il [...], entrambi coniugati ed economicamente autosufficienti;
2) che incardinato un primo giudizio per la separazione giudiziale, l'intestato Tribunale aveva pronunciato la separazione dei coniugi, giusta sentenza n. 1088/2004 depositata il 10 settembre
RGAC n. 1685/2024 - Pagina 2 di 11 2004, con la quale veniva, altresì, posto a carico del l'obbligo di versare all'odierna _1 ricorrente, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di € 200,00 rivalutata annualmente secondo gli indici Istat e corrisposta direttamente dall'Inps;
3) che traferitasi presso il Comune di Randazzo nell'anno 2010, veniva raggiunta dal resistente, con il quale si riconciliava facendo così cessare gli effetti della separazione;
4) che rientrati nel Comune di Catanzaro nel febbraio 2011, la convivenza diveniva nuovamente intollerabile “a causa del comportamento del sig. il quale, costantemente, _1 rimproverava la moglie per futili motivi”, sicché i coniugi incardinavano un secondo giudizio di separazione conclusosi con il raggiungimento di un accordo, il quale prevedeva quanto segue:
“1) La casa adibita a residenza coniugale (condotta in locazione da resta assegnata a _1
; Controparte_1
2) I mobili di arredo presenti nella suindicata abitazione di esclusiva proprietà della Pt_1
vengono rilasciati nella disponibilità del;
Controparte_1
3) si obbliga a corrispondere a una somma mensile di euro Controparte_1 Parte_1
200,00 per il mantenimento entro giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutare secondo gli indici istat e che sarà richiesta per volontà comune delle parti direttamente dall'avente diritto all'ente erogatore delle pensioni di cui è titolare il _1
4) Le parti si danno reciprocamente atto che i figli nati dal matrimonio sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti e le parti rinunciano ad ogni altra domanda nel presente giudizio che si ponga in contrasto con l'accordo raggiunto nella scrittura privata e quindi anche alle reciproche domande di addebito della separazione”. Il Tribunale di Catanzaro pronunciava, pertanto, la separazione dei coniugi con sentenza n. 1291/2015 pubblicata in data
31 agosto 2015;
5) che, da allora, i coniugi non si erano più riconciliati, di talché ricorrevano tutte le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/70 per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione essendo rimaste immutate le rispettive situazioni economiche e non essendo possibile – in ragione dell'età della ricorrente (di anni 69) -il suo inserimento nel mondo del lavoro.
Rassegnava, pertanto, le conclusioni sopra riportate.
1.2. Costituitosi in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 luglio 2024, - pur non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti Controparte_1
RGAC n. 1685/2024 - Pagina 3 di 11 civili del matrimonio – contestava la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda avanzata dalla ricorrente di riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile.
In particolare, rappresentava l'estrema precarietà delle proprie condizioni economiche e di salute, tant'è che -in ragione delle “diverse patologie” da cui era affetto (Depressione maggiore ricorrente cronica e disturbo di personalità bordeline. Cardiopatia cronica trattata con ptca più stent. Esiti di prostatectomia radicale per k prostata e successivo trattamento radioterapico
(…)tumore maligno nella zona vescicale”) ben note alla ricorrente e che gli impedivano di provvedere alle più elementari esigenze di vita – percepiva dall'INPS pensione di invalidità e di accompagnamento. Esponeva, inoltre, di dover provvedere, al pagamento delle utenze, del canone locazione ammontante ad € 325,00 e di un finanziamento contratto con GO DU di
€ 159,87.
Sulla scorta di tali argomentazioni, chiedeva che nulla venisse riconosciuto alla ricorrente a titolo di assegno divorzile.
1.3. Con memoria ex art. 473 bis. 17, n.1, c.p.c. la ricorrente contestava le avverse deduzioni ed eccezioni, deducendo che le condizioni economiche, reddituali e di salute del resistente erano identiche e già esistenti all'epoca della separazione e, pertanto, del tutto irrilevanti.
1.4. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza dell'11 settembre 2024, con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 12 settembre 2024 il Giudice relatore, delegato alla trattazione del procedimento, rilevava l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, stante la sostanziale equivalenza delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi.
Rigettava, altresì, le richieste istruttorie e fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa l'udienza dell'08 gennaio 2025, disponendo al contempo la sostituzione della medesima ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte di trattazione.
All'esito, ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., con provvedimento del 7 febbraio 2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da , Parte_1
alla quale il resistente non si è opposto, è fondata e deve trovare accoglimento, atteso che il
Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
RGAC n. 1685/2024 - Pagina 4 di 11 Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70 essendosi la separazione protratta ininterrottamente, sin da quando – a seguito della comparizione personale dei coniugi all'udienza presidenziale – il Tribunale di Catanzaro ha pronunciato la sentenza di separazione n. 1291/2015 pubblicata il 31 agosto 2015 alle condizioni concordate dai medesimi.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la notevole durata della separazione, nonché la ferma volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra questi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, avuto riguardo anche al lasso di tempo trascorso, il Collegio pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi indicati in epigrafe.
3. Deve, invece, rigettarsi la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente.
Non appare superfluo rammentare che l'art. 5, comma 6, L. 898/70 statuisce che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La norma deve essere letta ed interpretata alla luce della giurisprudenza e, in particolare, della sentenza resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte n. 18287 dell'11 luglio 2018 che, con un radicale cambio di rotta, ha rivoluzionato l'interpretazione della norma in esame fino ad allora imperante.
Ed invero, se per circa trent'anni l'orientamento unanime della giurisprudenza, inaugurato con le Sezioni Unite n. 11490 del 29 novembre 1990 e consolidatosi con le pronunce successive, ha attribuito all'assegno divorzile la funzione di consentire al coniuge - privo di mezzi e nell'impossibilità di procurarseli – di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, con una prima pronuncia risalente al 2017 (n. 11504 del 10 maggio 2017) e poi con la rivoluzionaria sentenza resa a Sezioni Unite nel 2018, il Supremo Collegio afferma la
RGAC n. 1685/2024 - Pagina 5 di 11 natura assistenziale e perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, “che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà”.
Nella citata sentenza si affermano, infatti, i seguenti principi di diritto:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma
6, della I. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Dovendo, dunque, fare applicazione degli stessi al fine di determinare e quantificare l'assegno divorzile, il Giudice, una volta accertata l'inadeguatezza dei mezzi e l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive da parte del coniuge richiedente, dovrà tenere conto di tutti i criteri dettati dall'art. 5 L.898/70 - quali le condizioni dei coniugi (età, stato di salute), il contributo personale ed economico fornito da ognuno di essi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di ciascuno, la situazione economico-reddituale di entrambi,
l'inadeguatezza di mezzi propri del richiedente e dell'impossibilità a procurarseli per ragioni
RGAC n. 1685/2024 - Pagina 6 di 11 oggettive, valutandoli - non già alla luce del criterio del mantenimento del medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio - ma della funzione assistenziale, compensativa-perequativa e riequilibratrice dell'assegno medesimo.
Principi confermati nella più recente pronuncia della Suprema Corte, ove si ribadisce quanto segue: “Secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U.
18287/2019 e, tra le tante successive conformi, da ultimo Cass. n. 9144/2023), la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Inoltre, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cassazione civile sez. I, n.5148 del 27/02/2024).
Ed ancora, il Supremo Collegio precisa che “in definitiva, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare,
RGAC n. 1685/2024 - Pagina 7 di 11 senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale,
l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.
Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa”. (Cass.
Cassazione civile sez. I, n. 35434 del 19/12/2023).
Per quel che concerne, in particolare, il presupposto dell'inidoneità dei mezzi e delle risorse economiche del richiedente nonché dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli, la
Cassazione in una recente pronuncia precisa, altresì, che il giudice del merito, “deve tenere conto, utilizzando i criteri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1979, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale ma è oramai irrilevante, ai fini della determinazione dell'assegno e l'entità
RGAC n. 1685/2024 - Pagina 8 di 11 del reddito e/o del patrimonio dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione alle sue sostanze.” (Cass. civile sez. I, 04/05/2022, n.14160).
In altri termini, “il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Si è, quindi, precisato che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo - compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente. Ciò presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale, perché, in assenza della prova di questo nesso causale,
l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.” (Cass. Cassazione civile sez. I, 24/11/2023, n.32669).
3.2. Compiute tali doverose precisazioni e sulla scorta degli invocati principi di diritto, il
Tribunale ritiene che la domanda di riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno divorzile avanzata dalla ricorrente non trovi margini di accoglimento sia sotto il profilo perequativo-compensativo che assistenziale.
Quanto alla componente compensativo-perequativa, il Tribunale osserva che la richiedente nulla deduce e dimostra in ordine alla necessità di dover essere compensata per il particolare contributo dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla il Collegio ritiene che la domanda sia infondata Pt_1
anche sotto il profilo assistenziale, giacché le odierne parti in causa risultano percepire redditi sostanzialmente equivalenti: ed invero, dalla documentazione riversata in atti, nonché dalle dichiarazioni rese all'udienza dell'11 settembre 2024, emerge che la ricorrente gode di un
RGAC n. 1685/2024 - Pagina 9 di 11 reddito annuo medio di circa € 15.648,00 derivante dalla percezione di trattamento pensionistico (pari ad € 6.039,00 annui) e dal reddito di inclusione (ammontante ad € 780,00 mensili).
Il resistente percepisce a titolo di pensione un importo annuo medio di € 6.700,00/7.000,00 (cfr.
CU 2022, 2023 e 2024 e relativi Modelli 730), oltre ad € 160,00 mensili a titolo di reddito di inclusione.
Entrambe le parti, inoltre, sono gravate da oneri economici sostanzialmente equipollenti, giacché entrambi sono gravati dal pagamento di contratti di finanziamento e di un canone di locazione pressoché eguale: ed infatti, la ricorrente corrisponde a titolo di canone di locazione
€ 3.600,00 all'anno (cfr. contratto allegato al ricorso) comprensivo di oneri condominiali, mentre il resistente di € 3.900,00 annui (cfr. contratto allegato al ricorso).
Dunque, la comparazione delle rispettive condizioni economiche e reddituali consente di accertare l'insussistenza di una rilevante sperequazione tra le parti, sicché - considerato che la ricorrente non ha neppure dimostrato la fondatezza della domanda sotto il profilo della necessità di essere compensata per i sacrifici reddituali e professionali sopportati in costanza di matrimonio per dedicarsi solamente alla famiglia, rinunciando ad affermarsi nel mondo del lavoro, né la mancanza di redditi propri e l'oggettiva impossibilità di procurarseli – il Tribunale ritiene che la domanda di assegno divorzile avanzata dalla debba essere rigettata. Pt_1
4. Per quel che concerne le spese di lite, in considerazione degli interessi coinvolti, della natura della controversia e del suo esito, il Collegio ritiene sussistenti giustificate ragioni per la integrale compensazione tra le parti delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catanzaro, il 28 febbraio
1971 tra , nata a [...] il [...] e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
il 14.05.1948, trascritto nei registi dello stato civile di medesimo Comune (Anno n. 1971, Parte
II, Serie A, N. 28);
2) rigetta la domanda di assegno divorzile;
RGAC n. 1685/2024 - Pagina 10 di 11 3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 2 aprile
2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 1685/2024 - Pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Olimpia Abet Giudice viste le richieste delle parti ed udito il Giudice relatore, riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 1685 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, Parte_1 C.F._1 alla Via Fiume Busento n. 25/C, presso lo studio dell'Avv. Antonio Raione che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. , elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Controparte_1 C.F._2
Via Stretto Antico, n. 2/C, presso lo studio dell'Avv. Anna Musacchio che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE:
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catanzaro, il
28/02/1971, tra la sig.ra ed il sig. , trascritto negli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio, nel registro dello stato civile dell'anno 1971, del Comune di Catanzaro, con atto
RGAC n. 1685/2024 - Pagina 1 di 11 n. 28 parte 2 serie A ufficio e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
”
- stabilire che, il sig. provvederà al proprio sostentamento e mantenimento senza nulla _1
pretendere dalla sig.ra a nessun titolo;
Pt_1
- disporre in favore della ricorrente ed a carico del resistente, un assegno divorzile, pari ad €
200,00/mese ed o della somma maggiore ed o minore ritenuta di giustizia in corso di causa, annualmente rivalutati secondo indici ISTAT, da corrispondersi, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, autorizzando la sig.ra a chiederne il relativo Parte_1 pagamento direttamente all'INPS, ovvero all'ente erogatore delle pensioni ecc. di cui è titolare il sig. ed o disponendo già sin d'ora che, il medesimo istituto vi provveda Controparte_1
direttamente (la corrisponda già direttamente alla ricorrente);
- con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge”.
PER IL RESISTENTE:
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catanzaro il
28/02/1971 tra la signora ed il signor , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del comune di Catanzaro parte 2 serie A n. 28 e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di procedersi alle dovute annotazioni ed incombenze;
2. Disporre che nulla è dovuto a titolo di mantenimento da parte del signor in favore _1
della signora Parte_1
3. In subordine e nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della su estesa richiesta, disporre a carico del signor un assegno divorzile nella misura massima di euro 100,00 _1
da corrispondersi in via anticipata il 5 di ogni mese;
4. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 4 aprile 2024, adiva l'intestato Tribunale al Parte_1
fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
in Catanzaro il 28 febbraio 1971, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Deduceva, in particolare:
1) che dall'unione matrimoniale erano nati due figli: Anna, nata il [...] e , Per_1
nato il [...], entrambi coniugati ed economicamente autosufficienti;
2) che incardinato un primo giudizio per la separazione giudiziale, l'intestato Tribunale aveva pronunciato la separazione dei coniugi, giusta sentenza n. 1088/2004 depositata il 10 settembre
RGAC n. 1685/2024 - Pagina 2 di 11 2004, con la quale veniva, altresì, posto a carico del l'obbligo di versare all'odierna _1 ricorrente, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di € 200,00 rivalutata annualmente secondo gli indici Istat e corrisposta direttamente dall'Inps;
3) che traferitasi presso il Comune di Randazzo nell'anno 2010, veniva raggiunta dal resistente, con il quale si riconciliava facendo così cessare gli effetti della separazione;
4) che rientrati nel Comune di Catanzaro nel febbraio 2011, la convivenza diveniva nuovamente intollerabile “a causa del comportamento del sig. il quale, costantemente, _1 rimproverava la moglie per futili motivi”, sicché i coniugi incardinavano un secondo giudizio di separazione conclusosi con il raggiungimento di un accordo, il quale prevedeva quanto segue:
“1) La casa adibita a residenza coniugale (condotta in locazione da resta assegnata a _1
; Controparte_1
2) I mobili di arredo presenti nella suindicata abitazione di esclusiva proprietà della Pt_1
vengono rilasciati nella disponibilità del;
Controparte_1
3) si obbliga a corrispondere a una somma mensile di euro Controparte_1 Parte_1
200,00 per il mantenimento entro giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutare secondo gli indici istat e che sarà richiesta per volontà comune delle parti direttamente dall'avente diritto all'ente erogatore delle pensioni di cui è titolare il _1
4) Le parti si danno reciprocamente atto che i figli nati dal matrimonio sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti e le parti rinunciano ad ogni altra domanda nel presente giudizio che si ponga in contrasto con l'accordo raggiunto nella scrittura privata e quindi anche alle reciproche domande di addebito della separazione”. Il Tribunale di Catanzaro pronunciava, pertanto, la separazione dei coniugi con sentenza n. 1291/2015 pubblicata in data
31 agosto 2015;
5) che, da allora, i coniugi non si erano più riconciliati, di talché ricorrevano tutte le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/70 per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione essendo rimaste immutate le rispettive situazioni economiche e non essendo possibile – in ragione dell'età della ricorrente (di anni 69) -il suo inserimento nel mondo del lavoro.
Rassegnava, pertanto, le conclusioni sopra riportate.
1.2. Costituitosi in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 luglio 2024, - pur non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti Controparte_1
RGAC n. 1685/2024 - Pagina 3 di 11 civili del matrimonio – contestava la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda avanzata dalla ricorrente di riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile.
In particolare, rappresentava l'estrema precarietà delle proprie condizioni economiche e di salute, tant'è che -in ragione delle “diverse patologie” da cui era affetto (Depressione maggiore ricorrente cronica e disturbo di personalità bordeline. Cardiopatia cronica trattata con ptca più stent. Esiti di prostatectomia radicale per k prostata e successivo trattamento radioterapico
(…)tumore maligno nella zona vescicale”) ben note alla ricorrente e che gli impedivano di provvedere alle più elementari esigenze di vita – percepiva dall'INPS pensione di invalidità e di accompagnamento. Esponeva, inoltre, di dover provvedere, al pagamento delle utenze, del canone locazione ammontante ad € 325,00 e di un finanziamento contratto con GO DU di
€ 159,87.
Sulla scorta di tali argomentazioni, chiedeva che nulla venisse riconosciuto alla ricorrente a titolo di assegno divorzile.
1.3. Con memoria ex art. 473 bis. 17, n.1, c.p.c. la ricorrente contestava le avverse deduzioni ed eccezioni, deducendo che le condizioni economiche, reddituali e di salute del resistente erano identiche e già esistenti all'epoca della separazione e, pertanto, del tutto irrilevanti.
1.4. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza dell'11 settembre 2024, con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 12 settembre 2024 il Giudice relatore, delegato alla trattazione del procedimento, rilevava l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, stante la sostanziale equivalenza delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi.
Rigettava, altresì, le richieste istruttorie e fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa l'udienza dell'08 gennaio 2025, disponendo al contempo la sostituzione della medesima ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte di trattazione.
All'esito, ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., con provvedimento del 7 febbraio 2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da , Parte_1
alla quale il resistente non si è opposto, è fondata e deve trovare accoglimento, atteso che il
Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
RGAC n. 1685/2024 - Pagina 4 di 11 Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70 essendosi la separazione protratta ininterrottamente, sin da quando – a seguito della comparizione personale dei coniugi all'udienza presidenziale – il Tribunale di Catanzaro ha pronunciato la sentenza di separazione n. 1291/2015 pubblicata il 31 agosto 2015 alle condizioni concordate dai medesimi.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la notevole durata della separazione, nonché la ferma volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra questi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, avuto riguardo anche al lasso di tempo trascorso, il Collegio pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi indicati in epigrafe.
3. Deve, invece, rigettarsi la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente.
Non appare superfluo rammentare che l'art. 5, comma 6, L. 898/70 statuisce che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La norma deve essere letta ed interpretata alla luce della giurisprudenza e, in particolare, della sentenza resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte n. 18287 dell'11 luglio 2018 che, con un radicale cambio di rotta, ha rivoluzionato l'interpretazione della norma in esame fino ad allora imperante.
Ed invero, se per circa trent'anni l'orientamento unanime della giurisprudenza, inaugurato con le Sezioni Unite n. 11490 del 29 novembre 1990 e consolidatosi con le pronunce successive, ha attribuito all'assegno divorzile la funzione di consentire al coniuge - privo di mezzi e nell'impossibilità di procurarseli – di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, con una prima pronuncia risalente al 2017 (n. 11504 del 10 maggio 2017) e poi con la rivoluzionaria sentenza resa a Sezioni Unite nel 2018, il Supremo Collegio afferma la
RGAC n. 1685/2024 - Pagina 5 di 11 natura assistenziale e perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, “che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà”.
Nella citata sentenza si affermano, infatti, i seguenti principi di diritto:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma
6, della I. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Dovendo, dunque, fare applicazione degli stessi al fine di determinare e quantificare l'assegno divorzile, il Giudice, una volta accertata l'inadeguatezza dei mezzi e l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive da parte del coniuge richiedente, dovrà tenere conto di tutti i criteri dettati dall'art. 5 L.898/70 - quali le condizioni dei coniugi (età, stato di salute), il contributo personale ed economico fornito da ognuno di essi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di ciascuno, la situazione economico-reddituale di entrambi,
l'inadeguatezza di mezzi propri del richiedente e dell'impossibilità a procurarseli per ragioni
RGAC n. 1685/2024 - Pagina 6 di 11 oggettive, valutandoli - non già alla luce del criterio del mantenimento del medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio - ma della funzione assistenziale, compensativa-perequativa e riequilibratrice dell'assegno medesimo.
Principi confermati nella più recente pronuncia della Suprema Corte, ove si ribadisce quanto segue: “Secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U.
18287/2019 e, tra le tante successive conformi, da ultimo Cass. n. 9144/2023), la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Inoltre, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cassazione civile sez. I, n.5148 del 27/02/2024).
Ed ancora, il Supremo Collegio precisa che “in definitiva, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare,
RGAC n. 1685/2024 - Pagina 7 di 11 senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale,
l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.
Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa”. (Cass.
Cassazione civile sez. I, n. 35434 del 19/12/2023).
Per quel che concerne, in particolare, il presupposto dell'inidoneità dei mezzi e delle risorse economiche del richiedente nonché dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli, la
Cassazione in una recente pronuncia precisa, altresì, che il giudice del merito, “deve tenere conto, utilizzando i criteri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1979, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale ma è oramai irrilevante, ai fini della determinazione dell'assegno e l'entità
RGAC n. 1685/2024 - Pagina 8 di 11 del reddito e/o del patrimonio dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione alle sue sostanze.” (Cass. civile sez. I, 04/05/2022, n.14160).
In altri termini, “il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Si è, quindi, precisato che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo - compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente. Ciò presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale, perché, in assenza della prova di questo nesso causale,
l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.” (Cass. Cassazione civile sez. I, 24/11/2023, n.32669).
3.2. Compiute tali doverose precisazioni e sulla scorta degli invocati principi di diritto, il
Tribunale ritiene che la domanda di riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno divorzile avanzata dalla ricorrente non trovi margini di accoglimento sia sotto il profilo perequativo-compensativo che assistenziale.
Quanto alla componente compensativo-perequativa, il Tribunale osserva che la richiedente nulla deduce e dimostra in ordine alla necessità di dover essere compensata per il particolare contributo dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla il Collegio ritiene che la domanda sia infondata Pt_1
anche sotto il profilo assistenziale, giacché le odierne parti in causa risultano percepire redditi sostanzialmente equivalenti: ed invero, dalla documentazione riversata in atti, nonché dalle dichiarazioni rese all'udienza dell'11 settembre 2024, emerge che la ricorrente gode di un
RGAC n. 1685/2024 - Pagina 9 di 11 reddito annuo medio di circa € 15.648,00 derivante dalla percezione di trattamento pensionistico (pari ad € 6.039,00 annui) e dal reddito di inclusione (ammontante ad € 780,00 mensili).
Il resistente percepisce a titolo di pensione un importo annuo medio di € 6.700,00/7.000,00 (cfr.
CU 2022, 2023 e 2024 e relativi Modelli 730), oltre ad € 160,00 mensili a titolo di reddito di inclusione.
Entrambe le parti, inoltre, sono gravate da oneri economici sostanzialmente equipollenti, giacché entrambi sono gravati dal pagamento di contratti di finanziamento e di un canone di locazione pressoché eguale: ed infatti, la ricorrente corrisponde a titolo di canone di locazione
€ 3.600,00 all'anno (cfr. contratto allegato al ricorso) comprensivo di oneri condominiali, mentre il resistente di € 3.900,00 annui (cfr. contratto allegato al ricorso).
Dunque, la comparazione delle rispettive condizioni economiche e reddituali consente di accertare l'insussistenza di una rilevante sperequazione tra le parti, sicché - considerato che la ricorrente non ha neppure dimostrato la fondatezza della domanda sotto il profilo della necessità di essere compensata per i sacrifici reddituali e professionali sopportati in costanza di matrimonio per dedicarsi solamente alla famiglia, rinunciando ad affermarsi nel mondo del lavoro, né la mancanza di redditi propri e l'oggettiva impossibilità di procurarseli – il Tribunale ritiene che la domanda di assegno divorzile avanzata dalla debba essere rigettata. Pt_1
4. Per quel che concerne le spese di lite, in considerazione degli interessi coinvolti, della natura della controversia e del suo esito, il Collegio ritiene sussistenti giustificate ragioni per la integrale compensazione tra le parti delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catanzaro, il 28 febbraio
1971 tra , nata a [...] il [...] e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
il 14.05.1948, trascritto nei registi dello stato civile di medesimo Comune (Anno n. 1971, Parte
II, Serie A, N. 28);
2) rigetta la domanda di assegno divorzile;
RGAC n. 1685/2024 - Pagina 10 di 11 3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 2 aprile
2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 1685/2024 - Pagina 11 di 11