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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/03/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 3391 dell'anno 2019 vertente
TRA
C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. entrambi elettivamente Pt_2 C.F._2
domiciliati in Casteldaccia, Via Messina n. 41 presso lo studio dell'Avv. Angelina La Monica che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
CONTRO
1 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
ART. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in Termini
Imerese, Via Taormina n. 6 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Farruggia giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludono come da note a trattazione scritta a cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato i signori
[...]
e hanno convenuto in giudizio la “ Pt_1 Parte_2 [...]
- società che gestisce “La Fenice Ricevimenti” per CP_1
sentirla condannare alla restituzione della somma di € 7.750,00, oltre interessi legali, corrisposta a titolo di acconto relativamente al contratto di banqueting concluso il 21.05.2017 per l'evento nuziale che si sarebbe dovuto celebrare il giorno 15.06.2019 e che successivamente veniva disdettato.
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Precisato di aver preventivamente instaurato il procedimento di mediazione, conclusosi negativamente stante l'assenza ingiustificata della società invitata, parte attrice fondava la propria domanda sulla qualificazione giuridica degli importi versati quali acconti e in quanto tali restituibili in caso di disdetta, realizzandosi in caso contrario, un indebito arricchimento in danno degli attori, in difetto di diversa indicazione della espressa dicitura di “caparra” in seno al sottoscritto contratto.
Si costituiva in giudizio la che contestava le Controparte_1
domande spiegate da parte attrice chiedendone il rigetto;
eccepiva che gli importi ricevuti dovevano qualificarsi quale caparra ed in quanto tale legittimamente trattenuti ai sensi dell'articolo 2 del sottoscritto contratto a mente del quale “L'acconto viene versato a
titolo di caparra e verrà integralmente incamerato dalla in Controparte_1
caso di disdetta del ricevimento”.
Con memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. parte attrice,
reiterando la domanda di restituzione rassegnata in atto di citazione e “limitatamente alla domanda in subordine di restituzione dell'indebito
arricchimento” formulava in via subordinata la seguente domanda:
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“premesso che nel contratto tra le parti è prevista una caparra che non può
superare il 10% del totale si chiede ordinare alla società convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pt, Controparte_2
di restituire in favore degli attori tutte le somme versate oltre la soglia del
10% dell'importo pattuito (soglia prevista nelle condizioni generali di
contratto)”.
La causa veniva istruita con prova testimoniale, mentre non compariva il legale rappresentante della società convenuta per rendere interrogatorio formale e all'udienza del 03.05.2023 veniva posta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c.-.
Preliminarmente deve darsi atto che l'esperito procedimento di mediazione, al momento dell'instaurazione del presente giudizio,
non costituiva condizione di procedibilità della domanda di restituzione promossa dagli attori, in quanto non rientrante tra le materie tassativamente previste dall'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
Pertanto, pur assimilando il contratto di banqueting al contratto di appalto di servizio o somministrazione, l'obbligatorietà del preventivo esperimento del procedimento di mediazione nella
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relativa materia è stato introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022, con entrata in vigore il 30.06.2023. Ne consegue l'inapplicabilità della sanzione di cui all'art 12 bis in quanto anch'esso introdotto dalla riforma
Cartabia di cui al menzionato D.Lgs. n. 149/2022.
Nel merito la domanda di parte attrice merita parziale accoglimento nei termini che seguono.
Giova premettere che il c.d. contratto di banqueting è una figura di negozio innominato di larga diffusione nella prassi che ha un oggetto misto, tanto che, di solito, viene ricondotto, al pari del c.d.
catering, nello schema dell'appalto di servizi, in ragione della peculiare duttilità di tale figura negoziale, ma che presenta indubbi profili di comunanza con la vendita e la somministrazione.
La prestazione principale della parte nel banqueting è quella di assicurare che, nel giorno prestabilito, la sala ricevimenti sia a disposizione dei nubendi per la celebrazione del banchetto,
rimanendo accessorie, anche se non meno importanti, le ulteriori prestazioni della somministrazione di cibi e bevande e dell'intrattenimento; è quindi normale che tale prestazione principale sia assicurata con molto anticipo, per le ragioni
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evidenziate, mentre è di solito a ridosso dell'evento che vengono specificati i dettagli, ovvero la consistenza del menù, la disposizione dei tavoli in ragione del numero degli invitati che hanno confermato la loro presenza e la conseguente predisposizione del servizio e anche dell'eventuale intrattenimento.
È peraltro uso comune prenotare con largo anticipo la sala del ricevimento nuziale, in ragione della possibile concomitanza di altra celebrazione nel medesimo giorno, concludendo un vero e proprio contratto, esattamente come nel caso di specie, in cui non è
contestato che le parti addivennero all'accordo di massima consacrato nel documento sottoscritto in data 21.05.2017 per l'evento che si sarebbe celebrato il giorno 15.06.2019.
Orbene, dirimente nella fattispecie sottoposta al vaglio di questo
Tribunale è la corretta qualificazione giuridica degli importi corrisposti in più soluzioni dagli attori alla società convenuta.
In linea di principio l'acconto costituisce soltanto un'anticipazione del prezzo dovuto e non può essere trattenuto in caso di risoluzione del contratto per inadempimento.
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In assenza di indicazioni, ogni somma versata come anticipo di pagamento è sempre considerata “acconto” mentre può
considerarsi “caparra” solo se risulta espressamente identificata come tale.
Ciò posto, deve rilevarsi come già lo stesso schema contrattuale predisposto dalla società convenuta prevedeva esclusivamente la dicitura “acconto” in tutte le righe compilabili in caso di pagamenti in più soluzioni, in corrispondenza delle quali indicare l'ammontare degli importi corrisposti dai clienti che, pertanto, già per la espressa dicitura, devono essere considerati versati a titolo di acconto sul costo definitivo e non quale caparra.
Peraltro, nonostante la società abbia apposto delle specificazioni a penna in corrispondenza dei pagamenti eseguiti dagli attori,
nessuna precisazione in ordine alla qualificazione di detti importi come caparra, e men che mai confirmatoria, è stata annotata.
Da ciò conseguirebbe, secondo un'interpretazione strettamente letterale del contratto intercorso tra le parti, che tutti gli importi corrisposti dagli attori devono essere considerati acconti ed in quanto tali integralmente restituibili a seguito dell'avvenuto recesso.
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Tuttavia, deve procedersi anche ad una interpretazione integrale del contratto ai sensi dell'art. 1363 cod. civ. che recita “Le clausole del
contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a
ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”.
L'articolo 1 delle condizioni generali del contratto intercorso tra le parti prevedeva il pagamento del 10% del totale all'accettazione del preventivo, il 50% un mese prima della data del ricevimento ed il saldo a fine ricevimento;
i signori hanno versato Pt_1
all'accettazione del preventivo € 2.000,00, successivamente in data
27.01.2018 € 2.000,00, in data 06.05.2018 € 3.250,00 e nella stessa data
€ 500,00.
L'articolo 2 delle condizioni generali del contratto prevedeva che
“l'acconto viene versato a titolo di caparra…” dovendosi, comunque,
intendere per tale, secondo la previsione dell'articolo precedente solo quello del 10% del totale da corrispondersi “all'accettazione”
del preventivo/proposta pari ad € 2.000,00 così come previsto dall'art.
1. Infatti, i successivi versamenti sono stati effettuati volontariamente ben prima della scadenza contrattualmente prevista per il pagamento del 50% da effettuarsi un mese prima
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della data del ricevimento e come tali devono essere considerati acconti versati sul prezzo e non a titolo di caparra.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio espresso dalla
Cassazione che “il titolo di "caparra" della somma data deve risultare
formalmente o potersi desumere dall'effettiva intenzione delle parti, non
essendo sufficiente neppure il mero elemento formale della denominazione
come "caparra" adoperata dalle parti in riferimento al versamento. Nel
dubbio se la somma di denaro sia stata versata a titolo di acconto sul prezzo
o a titolo di caparra si deve ritenere che il versamento sia avvenuto a titolo
di acconto sul prezzo” (Cassazione del 23/12/2005 n. 28697).
Dalla complessiva interpretazione del contratto intercorso tra le parti deve, pertanto, ritenersi che solo l'iniziale importo di € 2.000,00
corrisposto al momento dell'accettazione della proposta in data
21.05.2017 possa essere considerato versato a titolo di caparra, in virtù del richiamo operato dall'articolo 2 del medesimo contratto;
al contrario, gli ulteriori importi corrisposti da parte attrice, annotati quali “acconto”, in difetto dell'espressa dicitura “caparra” o di altra precisazione rinvenibile nelle ulteriori clausole contrattuali,
costituiscono solo un'anticipazione del prezzo originariamente
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dovuto e non possono essere trattenuti in conseguenza della avvenuta risoluzione del contratto.
Di nessuna rilevanza sono le dichiarazioni rese all'udienza del
22.09.2022 dalla teste escussa relative a Testimone_1
circostanze documentali e ulteriormente confermate ex art. 232 c.p.c.
dalla mancata comparizione del legale rappresentante della società
convenuta all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale.
Pertanto, in applicazione dei suddetti principi la domanda di parte attrice può trovare parziale accoglimento con diritto degli attori alla restituzione degli importi corrisposti a titolo di acconto come innanzi qualificati pari ad €. 5.750,00.
Ne consegue che la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore deve essere condannata alla restituzione in favore degli attori e Parte_1 Parte_2
della somma di € 5.750,00, oltre interessi legali maturati dalla data della messa in mora (18.03.2019) fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza della società convenuta e vengono liquidate in favore di parte attrice in €. 3.387,00 oltre
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rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Angelina La Monica,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara che la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore è tenuta alla restituzione a parte attrice e dell'importo di € 5,750,00, oltre Parte_1 Parte_2
interessi legali maturati dalla data della messa in mora (18.03.2019)
fino al soddisfo;
- Condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, al pagamento in favore di parte attrice Parte_1
e dell'importo di € 5.750,00, oltre interessi legali Parte_2
maturati dalla data della messa in mora (18.03.2019) fino al soddisfo;
- Condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice che si liquidano in complessivi €. 3.387,00 oltre rimborso
11 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Angelina La Monica.
Così deciso in Termini Imerese il 29 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24,
e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
del 21/2/2011 n. 44.
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