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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 14/06/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 503 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA CAGLIARI 190 in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv.
MARTINEZ MARCO che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
Ricorrente
contro
C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA POLVERIERA 25 in ELMAS, presso lo studio dell'Avv. MEDDA
TIZIANA che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“1) I genitori avranno l'affido condiviso ed eserciteranno la responsabilità genitoriale sui minori
e ; adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per gli Per_1 Per_2 stessi, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e il futuro uso dei mezzi di trasporto personali. I minori soggiorneranno prevalentemente con la madre, nel cui nucleo familiare verranno inseriti.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente;
2) I minori avranno la residenza formale presso la casa familiare, assegnata al padre, sita in Nurachi, nella Via Falliti, 25, in quanto la RA rinuncia all'assegnazione; Pt_1
3) salvo differenti accordi tra le parti, il padre starà coi bambini a settimane alterne, due giorni alla settimana, lunedì e venerdì, con pernottamento, e provvederà ad accompagnarli il giorno successivo presso gli istituti scolastici frequentati dai minori. Nella settimana di spettanza del weekend, il Signor starà coi bambini il venerdì, sabato e domenica. CP_1
4) per quanto attiene la ripartizione delle Festività, salvo differenti accordi, i minori staranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il 24 e il 25,26 dicembre, il 31 dicembre e il 1° gennaio, il 6 Gennaio,
e alternativamente tutte le Feste comandate. Per le Ferie estive, i minori staranno per 15 giorni con ciascun genitore esclusivamente e consecutivamente, salvo accordi e/o richieste dei minori. Il periodo verrà comunicato reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno, in qualsiasi forma di comunicazione prescelta dai genitori;
5) la RA risiederà presso un'unità abitativa, concessa in locazione, sita in Silì, Via Mal Pt_1 di Ventre, 10, ove soggiorneranno prevalentemente i minori. Il Signor corrisponderà gli oneri CP_1 di agenzia e per i mesi successivi 1/3 del canone locatizio, inoltre, egli corrisponderà, per il primo contratto di locazione, il deposito cauzionale che verrà restituito al alla scadenza del CP_1 contratto stipulato;
6) Il Signor corrisponderà alla RA a titolo di mantenimento per i propri figli, CP_1 Pt_1
l'importo mensile pari ad € 500,00, € 250,00 per ciascun figlio, adeguato annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT e verrà versato entro il 25 di ogni mese;
7) nei periodi di missione, il Signor integrerà l'assegno di mantenimento dei minori in CP_1 ragione di ulteriori € 75,00 per ciascun figlio. L'assegno unico verrà ripartito al 50%.
8) Ove possibile, i genitori dovranno partecipare insieme agli incontri con le insegnanti della scuola, in occasione dei colloqui ufficiali con le famiglie ed ogni qual volta le insegnanti lo ritenessero necessario;
9) I minori manterranno, inoltre, rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo parentale;
10) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli verranno ripartite al 50% tra ciascun genitore. Al fine di prevenire eventuali contrasti sull'individuazione delle spese straordinarie, e pertanto, si richiamano le spese individuate nelle Linee Guida dal Consiglio Nazionale Forense del
29 novembre 2017 e, in particolare: “sono comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (utenze incluse), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(compresi antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter, se già esistenti nell'organizzazione familiare); pre-scuola e dopo-scuola, se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere ed estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). Le spese straordinarie. Quanto alle spese extra assegno obbligatorie, quelle per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori, sono quelle riguardanti: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, invece, possono suddividersi in diverse categorie. Spese scolastiche Iscrizioni a rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo-scuola; servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Spese ludiche. Corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese festeggiamenti e medico sanitarie. Spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno esse debitamente documentate. Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, email, fax, PEC, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Altrimenti, in difetto di riscontro il silenzio si in tenderà come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, sarà dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta
11) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna.
12) I genitori si concedono sin d'ora l'autorizzazione per il rilascio e/o il rinnovo di documento valido per l'espatrio, consentendo che ciascuno possa altresì inserire i figli nel proprio passaporto.
I Signori e prestano sin d'ora il loro reciproco consenso solo a condizione che i Pt_1 CP_1 minori siano accompagnati esclusivamente dall'uno o dall'altro genitore, o da soli o in compagnia di terzi, previa autorizzazione dei genitori.
13) le parti dichiarano di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altra in dipendenza del loro rapporto o a qualsiasi altro titolo o ragione”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“esaminati gli atti del procedimento in oggetto, visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente indicate da
e ”. Parte_1 CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/06/2024 a chiesto la regolamentazione delle Parte_1
condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli nati dalla relazione con , CP_1
ossia i minori nato a [...] il [...], e , nata a [...], il Persona_3 Persona_4
giorno 21.10.2020.
La ricorrente ha allegato:
- che la relazione col sig. è cessata da diverso tempo;
CP_1
- di lavorare alle dipendenze di un'azienda privata e che il signor è un militare in forza al CP_1
Ministero della Difesa;
- che ambo le parti sono pertanto indipendenti dal punto di vista economico;
- di risiedere attualmente presso la casa familiare (di proprietà dei genitori del sig. sita in CP_1
Nurachi nella Via Falliti n° 25, unitamente ai minori.
Pertanto, parte ricorrente, nell'ottica di determinare congiuntamente con il sig. un accordo CP_1
che disciplini le condizioni di affidamento e mantenimento dei loro figli in conseguenza della rottura della loro relazione, ha concluso chiedendo di disporre le seguenti condizioni:
1. Affidamento congiunto dei minori a entrambi i genitori;
2. Collocazione prevalente dei minori presso il domicilio della madre, alla quale verrà assegnata all'uopo la casa familiare sita in Nurachi nella Via Falliti n° 25 sino al momento in cui la stessa non reperirà nuova abitazione;
3. Regolamentazione del diritto di visita da parte del padre: nel fine settimana a weekend alternati
(dal venerdì alla domenica sera); nella settimana di non spettanza nel weekend, per tre pomeriggi a settimana (nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dal proprio rientro al lavoro sino al dopocena); nei periodi in cui il dovesse essere impegnato in missioni militari all'estero, i CP_1
bambini potranno stare, durante i predetti pomeriggi infrasettimanali, con la zia paterna, a spese del dall'uscita dalla scuola materna sino al dopo cena;
durante i periodi di vacanza, CP_1 seguendo la regola dell'alternanza tra i genitori da invertirsi di anno in anno, i minori staranno con un genitore o con l'altro dal 22 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, il giorno di Pasqua oppure il lunedì dell'Angelo e, durante le vacanze estive, per 15 giorni continuativi con ciascun genitore, salvo diverso accordo;
4. Contributo di mantenimento dei figli a carico del sig. da versarsi entro il 5 di ogni CP_1 mese alla sig.ra determinato nella misura di euro 250,00 mensili per ciascun bambino e Pt_1 così per complessivi euro 500,00 al mese, sino al momento in cui la signora non avrà Pt_1 reperito nuova abitazione, dopodiché il contributo incrementerà a 325,00 euro per ciascun minore
(quantificato nella misura di 1/3 di un canone per un appartamento adeguato alle esigenze dei minori); nei periodi di missione, il signor integrerà l'assegno di mantenimento dei minori CP_1 di ulteriori 75,00 euro per ciascuno e così per 400,00 euro per ciascun figlio per complessivi
800,00 euro mensili;
5. Spese straordinarie divise al 50% tra i genitori.
Si è costituito il resistente, il quale si è opposto al collocamento prevalente dei minori presso la madre e alla conseguente assegnazione della casa familiare alla medesima.
Nello specifico, egli ha eccepito l'esigenza di trascorrere coi propri figli il medesimo tempo spettante alla madre nonché quella di accudire gli anziani genitori, disabili certificati, che vivono al piano terra dell'abitazione familiare, pertanto, ha concluso domandando di disporre un collocamento paritario con mantenimento diretto dei minori, nonché l'assegnazione in suo favore della casa familiare, offrendo, tuttavia, di sostenere economicamente la ricorrente nel pagamento di un canone di locazione, in particolare corrispondendo per intero il deposito cauzionale e il primo canone anticipato, poi la propria quota mensile pari ad 1/3 del canone per i propri figli.
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 14.11.2024 e in tale sede hanno rappresentato di essere addivenute a un accordo nei termini di cui alle conclusioni conformi sopra rassegnate, pertanto, hanno richiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., rinunciando alla comparizione e confermando il raggiungimento di un accordo di regolamentazione del diritto di visita e del mantenimento dei piccoli e Per_1
. Per_2
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti e la causa, con ordinanza del 12.3.2025, è stata trattenuta in decisione sulle suddette conclusioni, con riserva di riferire al Collegio.
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli minori.
Difatti, il previsto affidamento condiviso è idoneo a dare completa attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
La genitorialità condivisa, inoltre, garantisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
È, invero, lo stesso art. 337 ter c.c. a prevedere che debba valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.
Le parti hanno convenuto, inoltre, il collocamento prevalente dei bambini presso la madre, prevedendo, in particolare, l'assegnazione della casa familiare di Nurachi Via Dei Falliti 25 al padre, ove i bimbi manterranno la residenza formale, e il trasferimento della presso altra abitazione Pt_1
condotta in locazione e sita in Silì Via Mal di Ventre n. 10. Tale previsione può essere recepita previa parziale riqualificazione della medesima. Invero, sulla base degli accordi delle parti, come appena anticipato, i minori saranno collocati presso la madre, con la quale coabiteranno in misura prevalente.
Per principio generale, nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337-bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore (Cassazione civile sez. I, 02/08/2023, n.23501).
Nella soluzione prospettata dalle parti, pertanto, non è possibile disporre l'assegnazione della casa coniugale al padre, in quanto non sarà egli il genitore presso cui i minori saranno collocati in maniera prevalente: ciò non significa che quanto concordato non sia meritevole d'accoglimento.
Infatti, anche alla luce del lavoro del il quale è idoneo a tenerlo lontano da casa anche per CP_1
lunghi periodi, è condivisibile la scelta di collocare prevalentemente i minori presso la madre e nulla osta, considerata anche la proprietà dell'ex casa coniugale (riconducibile al ramo familiare del e la possibilità per la di trovare rapidamente un'altra soluzione abitativa, a ritenere CP_1 Pt_1
valido un accordo in forza del quale i minori figli conviveranno con la madre presso la nuova abitazione prendendo atto che sarà il resistente a continuare a disporre della abitazione precedentemente utilizzata dalla famiglia, sebbene tale previsione non possa qualificarsi come assegnazione.
Ciò detto, sono pienamente condivisibili le modalità di esercizio del diritto di visita paterno confluite nell'accordo, senz'altro attuabili in ragione della positiva collaborazione tra le parti nel garantire cura e assistenza ai minori. Esse, invero, prevedendo una frequentazione ampia e a cadenza settimanale presso il padre, con diritto al pernotto compreso, appaiono coerenti con il preminente interesse dei figli alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali, tutelando l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi di coppia.
Nel caso di specie, anche in caso di mancato accordo delle parti, i tempi di permanenza dei minori presso il risultano adeguati a garantire una proficua e stabile presenza paterna, idonea a CP_1
garantire la piena esplicazione del proprio ruolo genitoriale anche in relazione all'età dei minori.
L'età dei minori, peraltro, non è di ostacolo all'adozione del diritto al pernotto dei bambini presso il padre: ha già compiuto sette anni, mentre ne ha quasi cinque, ed entrambi hanno Per_1 Per_2
finora vissuto nella casa familiare assegnata al padre di talché la permanenza, anche notturna, presso tale abitazione del padre costituisce per loro alcuna forma di pregiudizio, trattandosi di un ambiente conosciuto e nel quale sono cresciuti.
Sotto il profilo economico, infine, si ritiene che l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre, così come concordato dalle parti, risulti conforme a soddisfare le esigenze di vita dei minori e, allo stato, debba ritenersi proporzionato alle attuali disponibilità economiche e alle condizioni lavorative e personali delle parti.
Invero, parte ricorrente svolge attualmente attività lavorativa alle dipendenze di una ditta privata
(datore di lavoro come risulta dall'unica CU in atti, relativa ai redditi 2021) con Persona_5
reddito annuale netto di euro 2.788,47, mentre parte resistente è militare presso il Ministero della
Difesa con reddito annuale netto più recente accertato nell'importo di euro 27.746,00 (cfr. modello
730/2023, relativo ai redditi 2022, allegato alla comparsa), con spese fisse riferite di euro 400,00 mensili per il mutuo (doc. 3 parte resistente), euro 300,00 mensili per il finanziamento richiesto per la ristrutturazione della casa ed euro 218,00 per un finanziamento precedente all'instaurazione della relazione sentimentale con la (doc. 8). Pt_1
Tale squilibrio economico, considerato unitamente ai tempi di permanenza dei minori, può ritenersi adeguatamente colmato dalla misura dell'assegno concordata, specialmente se si considera l'incremento di 75,00 euro per ciascun figlio previsto per quando il dovrà assentarsi per le CP_1 missioni all'estero, nonché il contributo del medesimo al pagamento del canone locatizio dell'abitazione in cui abiterà la unitamente ai minori. Pt_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, sull'accordo delle parti:
1) dispone che i genitori abbiano l'affidamento condiviso ed esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sui minori e;
essi adotteranno sempre Per_1 Per_2 consensualmente le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e il futuro uso dei mezzi di trasporto personali. I minori soggiorneranno prevalentemente con la madre, nel cui nucleo familiare verranno inseriti. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente;
2) dispone che i minori siano collocati presso la madre, prendendo atto che i minori continueranno ad avere la residenza formale presso la casa familiare, la quale rimarrà in utilizzo al padre, sita in Nurachi, nella Via Falliti, 25, in quanto la RA rinuncia Pt_1 all'assegnazione;
3) dispone che, salvo differenti accordi tra le parti, il padre stia coi bambini a settimane alterne con le seguenti modalità: la prima settimana per due giorni alla settimana, ossia il lunedì e venerdì, con pernottamento, e provvederà ad accompagnarli il giorno successivo presso gli istituti scolastici frequentati dai minori;
nella settimana seguente, in cui risulterà a egli di spettanza il weekend, il Signor starà coi bambini il venerdì, sabato e domenica. CP_1
4) dispone, per quanto attiene la ripartizione delle Festività, salvo differenti accordi, che i minori stiano con ciascun genitore, ad anni alterni, il 24 e il 25,26 dicembre, il 31 dicembre e il 1° gennaio, il 6 Gennaio, e alternativamente tutte le Feste comandate. Per le Ferie estive, i minori staranno per 15 giorni con ciascun genitore esclusivamente e consecutivamente, salvo accordi e/o richieste dei minori. Il periodo verrà comunicato reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno, in qualsiasi forma di comunicazione prescelta dai genitori;
5) prende atto che la RA isiederà presso un'unità abitativa, concessa in locazione, Pt_1 sita in Silì, Via Mal di Ventre, 10, ove soggiorneranno prevalentemente i minori. Prende atto, altresì, che il Signor corrisponderà gli oneri di agenzia e per i mesi successivi 1/3 del CP_1 canone locatizio, inoltre, egli corrisponderà, per il primo contratto di locazione, il deposito cauzionale che verrà restituito al alla scadenza del contratto stipulato;
CP_1
6) dispone che il Signor corrisponda alla RA a titolo di mantenimento per CP_1 Pt_1
i propri figli, l'importo mensile pari ad € 500,00, € 250,00 per ciascun figlio, adeguato annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT e verrà versato entro il 25 di ogni mese;
7) dispone che, nei periodi di missione, il Signor integri l'assegno di mantenimento CP_1 dei minori in ragione di ulteriori € 75,00 per ciascun figlio. Prende atto che l'assegno unico verrà ripartito al 50%.
8) prende atto che, ove possibile, i genitori dovranno partecipare insieme agli incontri con le insegnanti della scuola, in occasione dei colloqui ufficiali con le famiglie ed ogni qual volta le insegnanti lo ritenessero necessario;
9) dispone che i minori mantengano, inoltre, rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo parentale;
10) dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli vengano ripartite al 50% tra ciascun genitore. Al fine di prevenire eventuali contrasti sull'individuazione delle spese straordinarie, si richiamano le spese individuate nelle Linee Guida dal Consiglio Nazionale
Forense del 29 novembre 2017 e, in particolare: “sono comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (utenze incluse), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter, se già esistenti nell'organizzazione familiare); pre-scuola e dopo-scuola, se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere ed estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio)”. Quanto alle spese extra assegno obbligatorie, quelle per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori, sono quelle riguardanti: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, invece, possono suddividersi in diverse categorie. Spese scolastiche Iscrizioni a rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo- scuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Spese ludiche. Corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese festeggiamenti e medico sanitarie. Spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno esse debitamente documentate. Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, email, fax, PEC, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Altrimenti, in difetto di riscontro il silenzio si in tenderà come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, sarà dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta
11) prende atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna.
12) prende atto che i genitori si concedono sin d'ora l'autorizzazione per il rilascio e/o il rinnovo di documento valido per l'espatrio, consentendo che ciascuno possa altresì inserire i figli nel proprio passaporto. I Signori e prestano sin d'ora il loro reciproco Pt_1 CP_1 consenso solo a condizione che i minori siano accompagnati esclusivamente dall'uno o dall'altro genitore, o da soli o in compagnia di terzi, previa autorizzazione dei genitori.
13) prende atto che le parti dichiarano di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altra in dipendenza del loro rapporto o a qualsiasi altro titolo o ragione
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
12/06/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela