Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2324/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (avv. GRECO Parte_1
GIANCARLOBRAMBILLE SIMONETTA ( ) VIA F. FERRARA C.F._1
N.8 PALERMO;
);
E
, nata a [...] il [...] (avv. CARONIA CP_1
ALESSANDRA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi note di trattazione scritta dell'udienza del
26/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 675 del 25/10/2024;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
- le parti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
- I coniugi, inoltre, hanno chiesto la conferma delle condizioni della separazione anche per la regolazione dei loro rapporti successivi al divorzio, condizioni che in questa sede integralmente si richiamano:
“2. Le parti concordano che il sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale di Parte_1
sua esclusiva proprietà, sita in Palermo in via Grazia Deledda n. 11/13, che gli resta assegnata con gli arredi che ivi si trovano, dallo stesso acquistati, fatta eccezione dei soli beni mobili di proprietà della sig.ra come da allegato elenco, che saranno prelevati CP_1
dalla stessa entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. Decorso detto termine,
il Sig. potrà provvedere all'eliminazione, a proprie spese e cura, degli eventuali Parte_1
beni residui.
3. La sig.ra preleverà i beni di sua esclusiva proprietà presenti nel garage e CP_1
garage/laboratorio, pertinenza della casa coniugale entro il termine di 180 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. Decorso detto termine, il Sig. potrà Parte_1
provvedere all'eliminazione, a proprie spese e cura, degli eventuali beni residui.
4. La sig.ra preleverà i beni di sua esclusiva proprietà presenti CP_1
nell'appartamento del piano seminterrato, pertinenza della casa coniugale entro il 15.7.2024.
Detto termine potrà essere prorogato ma sempre entro il termine massimo di 180 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. Decorso detto ultimo termine, il Sig. potrà Parte_1
provvedere all'eliminazione, a proprie spese e cura, degli eventuali beni residui.
5. Il pianoforte a un quarto di coda, di proprietà della sig.ra sarà prelevato CP_1
dalla sig.ra quando vorrà, a sua semplice richiesta, entro un anno dalla CP_1
sottoscrizione del presente accordo.
6. Tutte le spese per il trasloco di cui ai punti precedenti del presente accordo saranno poste a carico del Sig. Parte_1
7. Le chiavi dell'appartamento del seminterrato e del relativo portoncino interno di collegamento con la casa coniugale, del garage e del garage/laboratorio verranno consegnate entro il termine per il prelievo dei beni personali della Sig.ra CP_1
8. La sig.ra si impegna a trasferire la residenza altrove, entro 30 giorni dalla Parte_2
sottoscrizione del presente ricorso.
9. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma di € Parte_1 CP_1
1.200,00 (MILLEDUCENTO/00) mensile, a titolo di mantenimento per il periodo di separazione, entro il 15 del mese di maggio 2024 e sino al 15 del mese di gennaio 2025, sul seguente Iban [...] (Banca Sella) quindi per complessive nove mensilità, precisando che, dopo tale data, nelle more dell'attesa dello scioglimento del matrimonio non sarà corrisposto null'altro.
10. Il sig. e la sig.ra dichiarano di essere economicamente Parte_1 CP_1
autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni altra provvidenza economica e all'assegno divorzile.
11.Il sig. entro 7 giorni dal rilascio dell'attestazione di passaggio in giudicato Parte_1
ex art. 324 c.p.c. da parte della cancelleria della sentenza di scioglimento del matrimonio,
corrisponderà alla sig.ra la somma una tantum complessivamente CP_1 determinata in € 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) con bonifico alle coordinate bancarie di cui al punto n. 9 del presente accordo.
12.Il sig. al momento della sottoscrizione del presente accordo, corrisponderà Parte_1
alla sig.ra la somma di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00, per CP_1
rimborso spese sostenute, con bonifico alle coordinate bancarie di cui al punto n. 9 del presente accordo” (cfr. ricorso congiunto depositato in data 14/05/2024).
Dette condizioni, non contrarie alla legge o all'interesse della prole, possono essere poste alla base della decisione.
2. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
28/05/2003, da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nata a [...] il [...], iscritto nei registri dello CP_1
Stato civile di detto Comune al n. 13, parte I, dell'anno 2003, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 26/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.