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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/02/2024, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2185 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza del 6 febbraio 2024 e vertente tra
TRA (C.F. ) - in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma ex lege;
APPELLANTE
E
(, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_1
Milano n. ) –e per essa quale mandataria, - già P.IVA_2 CP_2 CP_3
(codice fiscale e registrazione al Registro delle Imprese di Verona n. ), rappresentata e P.IVA_3 difesa dall'Avv. Michele Ferrari per procura in atti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole da (oggi , quale procuratrice e mandataria di CP_3 CP_2 Parte_2
al fine di sentir “-nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 12912/2017 emesso dal
[...]
Tribunale Civile di Roma in data 26.5.2017 e notificato in data 1.6.2017. In ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'escussione della garanzia ovvero l'estinzione della stessa per fatto del creditore … -in via subordinata, qualora la dimostrasse la sussistenza dei CP_4 presupposti per l'escussione della garanzia e producesse la relativa documentazione anche con riguardo alla procedura concorsuale, revocare il decreto ingiuntivo n. 12912/17 emesso dal
Tribunale Civile di Roma in data 26.5.2017 e notificato in data 1.6.2017 per la somma eccedente quella di Euro 4.811.248,26 ovvero ridurre la pretesa nei limiti del giusto e dovuto tenendo conto della data di assoggettamento del debitore alla procedura di liquidazione coatta amministrativa”. La in qualità di mandataria di aveva ottenuto il decreto ingiuntivo CP_2 Parte_2
n. 12912/17 – opposto - per la somma di € 5.333.537,47, oltre interessi dal 4.3.2017 al soddisfo, al tasso di mora contrattualmente previsto, ricondotto ove superiore, nei limiti dei tassi soglia stabiliti dalla legge n. 108/96. A seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo si è costituita sempre la ma quale mandataria CP_2 della cessionaria dei crediti della Controparte_1 Parte_2
Nella domanda monitoria la ha riferito che alla data del 3.2.2012 era creditrice CP_2 Parte_2 della in liquidazione coatta amministrativa, della somma complessiva Organizzazione_1 di € 6.243.415,79, oltre interessi, in relazione alla quale si era insinuata al passivo della procedura concorsuale.
Parte opponente deduceva a fondamento delle suesposte domande in via principale, l'infondatezza della domanda avversaria per “mancanza di prova del diritto di escutere la garanzia” prestata dalla ed invocava, in via subordinata, l'erroneo computo degli Parte_1 interessi. In particolare prospettava la perdita della garanzia nel lasso di tempo tra il 30.6.2009 ed il
3.2.2012 - data quest'ultima di assoggettamento della cooperativa garantita a procedura concorsuale
- stante l'assenza di iniziative a tutela del credito da parte della e non essendo stata nemmeno CP_2 provata l'insinuazione al passivo e quindi la possibilità della garante di surrogarsi nell'ambito della procedura concorsuale nei diritti della banca. L'opponente ha comunque contestato il quantum della somma ingiunta in quanto alla data dell'ultimo piano di rimborso, in relazione al quale era stata rinnovata la garanzia in data 30.6.2009, gli importi da restituire in relazione ai due finanziamenti erano di € 3.618,968,81 e di € 1.192.279,35. Ha inoltre contestato la decorrenza di interessi, in assenza di atti di recupero del credito, e ha sostenuto che gli interessi erano sospesi per effetto dell'assoggettamento del debitore a procedura concorsuale. Si costituiva ma quale mandataria della cessionaria dei CP_2 Controparte_1 crediti della precisando – come già fatto in sede di domanda monitoria - che Parte_2 alla data del 3.2.2012 era creditrice della in liquidazione Parte_2 Organizzazione_1 coatta amministrativa, della somma complessiva di € 6.243.415,79, oltre interessi, in relazione alla quale si era insinuata al passivo della procedura concorsuale. Chiedeva, quindi, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto di tutte le domande avversarie inquanto infondate in fatto ed in diritto;
Con ordinanza riservata in data 1°.10.2018 il Tribunale, dopo aver respinto l'istanza ex art. 648
CPC, ingiungeva “ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. alla il Parte_1 pagamento in favore di parte opposta della somma di € 4.811.248,26, oltre interessi legali dal
4.3.2014 al saldo e condanna la al pagamento in favore di Parte_1 controparte delle spese di lite nella misura di € 6.000,00 per compensi”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ “1) In parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 4.811.248,26, oltre interessi legali dal 4.3.2014 al saldo;
3) Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite…” segnatamente liquidate.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice – dopo aver affermato che il credito ingiunto aveva ad oggetto le somme dovute a titolo di garanzia prestata dalla Parte_1 ai sensi dell'art. 2 L. n. 177/89 e dell'art. 4 L. n. 224/1998 per la restituzione di somme
[...] mutuate alla società cooperativa, in quanto operante nel campo dell'editoria e che, in particolare la garanzia prestata, rinnovata in data 30.6.2009, aveva a oggetto due contratti di finanziamento rinegoziati nel corso degli anni - ha posto le seguenti considerazioni: «[…
3. Si ritiene che sussistano i presupposti per l'escussione della garanzia, in quanto è stato rispettato il requisito dell'art. 4 L. n. 224/1998 secondo cui la garanzia statale può essere escussa a seguito di inizio di procedure concorsuali e non solo a seguito di accertata e ripetuta inadempienza da parte del concessionario. Dal provvedimento di ammissione al passivo risulta inoltre l'insinuazione del creditore per una somma comprensiva anche degli importi dei finanziamenti per cui è causa. La somma richiesta di € 5.333.537,47 è maggiore però della somma degli importi sopra indicati di € 3.618,968,81 e di € 1.192.279,35, pari ad € 4.811.248,26. Al riguardo il difensore di parte opposta ha chiarito che sono stati calcolati anche gli interessi nel frattempo decorsi. Tuttavia, a partire dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, è sospeso il corso degli interessi legali e convenzionali, in virtù del richiamo operato dall'art. 201 L. F. all'art. 55 L. F.. L'importo esigibile nei confronti del debitore, e di conseguenza anche nei confronti del garante, è quindi di € 4.811.248,26. Difatti, nella prima missiva indirizzata al garante, in data 4.3.2014, avente ad oggetto l'escussione della garanzia, si fa riferimento alla esigibilità dell'importo di € 4.811.248,26 e anche nella successiva diffida del 3.3.2017 viene richiesta la medesima somma, sebbene oltre interessi dal
3.2.2012 al saldo.
Dalla data del 4.3.2014 della prima diffida ad adempiere nei confronti del garante decorrono gli interessi moratori al tasso legale.
4. Dal parziale accoglimento della domanda monitoria deriva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, mentre non può esserne revocata la provvisoria esecuzione in quanto mai concessa. L'emissione della presente sentenza comporta l'automatica revoca della precedente ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., sebbene il contenuto della stessa sia sostanzialmente confermato]»
§ 2 — Ha proposto appello la contestando la sentenza di primo Parte_1 grado sotto vari profili e chiedendo “accogliere il presente appello ed, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'escussione della garanzia nei confronti della ovvero l'estinzione della stessa per fatto del Parte_1 creditore e, per l'ulteriore effetto rigettare la domanda proposta in primo grado dalla società in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque, non provata.Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Ha resistito –e per essa quale mandataria, Controparte_1 CP_2 eccependo preliminarmente “IMPROPONIBILITÀ E/O INAMMISSIBILITÀ E/O IMPROCEDIBI-
LITÀ DEL PRESENTE GIUDIZIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 342 e 348 BISC.P.C.” e chiedendo il rigetto dell'appello. All'udienza di prima comparizione (20.10.20) la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30 gennaio 2024.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 13 luglio 2023.
In data 30 gennaio 2024 parte appellante depositava le note conclusive e di trattazione scritta, riportandosi ai precedenti atti difensivi. Parte appellata ha depositato note di trattazione scritta in data 5 febbraio 2024, chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 CPC.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe -sostituita dalla trattazione cartolare – alla quale la causa è pervenuta da rinvio dell'ufficio - le parti hanno precisato le conclusioni con le note di trattazione Co scritta e Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi per il deposito di memorie conclusionali anticipate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in unico motivo – titolato “ ERRONEITÀ DELLA SENTENZA FONTE E NATURA GIURIDICA DELLA GARANZIA DELLO STATO. MANCANZA DI PROVA DEL
DIRITTO DI ESCUTERE LA GARANZIA. MANCANZA DI PROVA DELLE INIZIATIVE POSTE IN
ESSERE
CONTRO
IL DEBITORE FINO ALLA PROCEDURA CONCORSUALE. ESTINZIONE DELLA GARANZIA PER FATTO DEL CREDITORE” – con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri si duole della omessa valutazione, da parte del primo giudice, della eccezione di estinzione della garanzia per inerzia della banca e, quindi, della omessa valutazione della inattività del creditore, rimasto inerte dal 2009 al 2012, vale a dire dal nuovo piano di rimborso fino alla messa in liquidazione coattiva della società finanziata.
Parte appellante, sul punto, invoca l'applicabilità delle norme in materia di fideiussione, perché sarebbe mutata la natura della garanzia da primaria e solidale ad altra.
Aggiunge, ancora, l'appellante che il Tribunale aveva rilevato l'esistenza della procedura concorsuale come elemento dirimente, senza tenere in considerazione che la banca, fino a quel momento, aveva tenuto un comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede, invocando anche il disposto di cui all'art. 1461 e 1957 C.C.
§ 4 — Va premesso che la Corte, avendo già concesso termini anticipati per il deposito di atti difensivi finali nonché per le note di trattazione scritta, non ritiene di poter concedere – in assenza di specifiche allegazioni circa esigenze difensive ulteriori – i termini ex art. 190 CPC, anche in ragione del principio di ragionevole durata del procedimento.
Nel merito, l'appello è infondato.
Escluso che , nella fattispecie, possano configurarsi gli estremi per una declaratoria ai sensi degli artt.
342 e 348 bis CPC (invocata da parte appellata), atteso che nell'unico motivo di gravame la parte appellante ha invocato l'estinzione dell'obbligazione sulla base di una disciplina (quella della fideiussione) prospettata come applicabile nel caso in esame – senza che si debba necessariamente formulare un progetto di sentenza alternativo – si osserva quanto segue.
E' indubbio e ormai pacifico che la società cooperativa . Il - posta in liquidazione Organizzazione_1 con decreto ministeriale n. 208 del 3 febbraio 2012 – aveva ricevuto finanziamenti dall'allora garantiti dallo Stato secondo la disciplina speciale che è stata sopra riportata. Parte_2
Nessun dubbio può porsi, neppure in questa sede, circa la riconducibilità della garanzia statale a tale normativa speciale, atteso che le rinegoziazioni dei finanziamenti, con i nuovi piani di rimborso via via stipulati tra banca e società cooperativa, hanno visto sempre la conferma della garanzia che, dunque, non ha subito alcun mutamento nella sua natura.
Neppure parte appellante, peraltro, devolve una questione di “novazione” e/o di diversa imputabilità della garanzia medesima che, dunque, resta fondata sul combinato disposto di cui all'art. 2 L. n.
177/89 ed all'art. 4 L. n. 224/98.
Dunque, con il gravame la Presidenza del Consiglio dei ripropone la questione della CP_6 estinzione della garanzia per “negligenza” della banca che sarebbe rimasta inerte nel tempo, formulando le sue diffide solo il 17.2.14 ed il 3.3.17, senza dar conto delle iniziative assunte nei confronti della debitrice dal 2009 (ultima rinegoziazione del mutuo) al 2012 (messa in liquidazione coattiva della cooperativa debitrice principale).
All'uopo invoca le disposizioni proprie della disciplina della fideiussione e, comunque, i principi generali in materia di buona fede e correttezza contrattuale.
Di contro, parte appellata – invocando la qualificazione del rapporto come autonomo di garanzia – sostiene la assoluta inapplicabilità della detta disciplina, evidenziando di aver proposto tempestivamente istanza di insinuazione al passivo, peraltro accolta dai liquidatori.
Rileva la Corte che sulla materia si è espressa la Corte di Legittimità con la pronuncia n. 22157/21 su questione similare (sebbene non esattamente sovrapponibile per le ragioni che si diranno appresso), i cui condivisibili principi affermati su questione che è stata ritenuta di specifico interesse si riportano per completezza: “ Nel caso di garanzie concesse dallo Stato o poste comunque a carico del pubblico
IO da specifiche disposizioni di legge in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti, esse, in difetto di elementi testuali in tal senso nella disciplina istitutiva della specifica provvidenza, non possono intendersi quale garanzia escutibile a prima richiesta ed in via autonoma;
pertanto, trovano applicazione, in difetto di specifiche diverse espresse disposizioni, i principi generali in tema di garanzia quale prestazione accessoria, quali desunti dalla disciplina della fideiussione, sicché va ammessa l'attivazione della garanzia pubblica almeno previa una vana tempestiva diligente attivazione, ad opera del creditore, degli ordinari strumenti di tutela del credito a sua disposizione”.
La Corte ha così motivato la scelta interpretativa: “ deve affermarsi la sicura rilevanza generale della problematica dei principi applicabili alle garanzie prestate dallo Stato per i debiti di categorie ampie ed indifferenziate di soggetti quale forma di intervento a sostegno o autentico sussidio alle attività da quelli svolte: modalità, oltretutto, cui si è fatto sempre più ricorso negli ultimi tempi ed in special modo in occasione dell'ultima emergenza sanitaria.
Va dapprima precisato che, nel caso in cui sia una precisa disposizione di legge a prevedere una garanzia in favore di privati ed a carico di un ente pubblico, non possono trovare applicazione i canoni ermeneutici ordinari per la qualificazione del rapporto negoziale, ma occorre valutare se la previsione sia chiara od univoca in un senso, anziché in altro, soprattutto ai fini della precisa identificazione delle caratteristiche e dei presupposti della garanzia prestata.
La fattispecie in esame riguarda le garanzie concesse dallo Stato alle imprese editrici di quotidiani
o periodici che, attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento (ed alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento: rispettivamente, ai sensi della L. 25 febbraio 1987, n. 67, art. 9, comma 6 e art. 11, comma 2), relative ai mutui agevolati per l'estinzione dei debiti e disciplinate dalla L. 5 agosto 1988, art. 33 (disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), che istituiva un Fondo centrale di garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica (per i benefici regolati dal precedente art. 29).
Si tratta quindi di garanzie concesse direttamente dalla legge: ed a questo solo ambito va circoscritto
l'approfondimento che segue.
Orbene, la L. 8 maggio 1989, n. 177, art. 2, comma 1, secondo periodo, specifica che tali garanzie
(che al precedente comma 1 sono state estese all'intero ammontare del finanziamento concesso) devono intendersi di natura primaria e interamente sostitutive di quelle richiedibili dagli istituti di credito indicati dalla legge alle imprese in questione. Tale speciale forma di garanzia, concessa per evidenti fini pubblicistici a carico dell'erario, non può definirsi, in difetto di elementi univoci in tal senso, una garanzia a prima richiesta: infatti,
l'indiscutibile maggiore onerosità di tale qualificazione per il garante, se nei rapporti tra privati può essere desunta in base all'ordinaria ermeneutica negoziale e discende dal contenuto concreto dei patti intercorsi ed interpretati dal giudice del merito, nei rapporti istituiti in via diretta ed immediata dalla legge deve potersi dedurre con chiara immediatezza dal tenore testuale delle disposizioni che disciplinano la specifica provvidenza e, in difetto di tale possibilità, tali rapporti vanno regolati in applicazione dei principi generali in materia per la figura negoziale tipica di riferimento.
Nel caso di specie, gli indici normativi testuali pure richiamati dalla ricorrente (L. n. 67 del 1987, art. 12,L. n. 177 del 1989, art. 2 e L. n. 278 del 1991, art. 1), pur costituendo un corpus normativo speciale, non possono però interpretarsi nel senso da quella invocato, in quanto non sono tali da qualificare la garanzia come a prima richiesta: in primo luogo, la definizione di legge equipara la garanzia a quella di norma richiedibile dai mutuanti per la concessione dei finanziamenti, in modo da renderla del tutto sufficiente a tale scopo, ma proprio per questo non opera alcuna qualificazione sulle condizioni di attivazione;
in secondo luogo, la qualificazione di primarietà della garanzia non implica in modo automatico la parificazione del garante al debitore, poiché l'uno assume un'obbligazione che resta pur sempre accessoria rispetto a quella dell'altro; in terzo luogo, la solidarietà non esclude, come appunto accade nell'archetipo dei contratti di garanzia e cioè nella fideiussione, un onere di tempestiva attivazione del creditore, ai sensi dell'art. 1957 c.c. (norma reputata applicabile anche in caso di pattuizione di solidarietà tra fideiussore e debitore principale, la quale non può essere interpretata come implicita deroga alla disciplina di quella norma, poiché
l'esplicita esclusione del beneficium excussionis non è incompatibile con la liberazione del fideiussore per il caso in cui il creditore non agisca contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione: Cass. ord. 26/05/2020, n. 9862).
Risponde pertanto ad un corretto e generale criterio interpretativo che, in difetto di specifiche diverse esplicite disposizioni di legge, la garanzia concessa dallo Stato o comunque a carico del pubblico
IO (complessivamente ed indistintamente inteso) non possa qualificarsi come garanzia a prima richiesta e richieda invece, per la sua operatività, quanto meno la tempestiva attivazione del creditore garantito nei confronti del debitore principale (o, a tutto concedere, l'evidenza della non proficuità di tale attivazione per univoci sintomi di una sua insolvenza): tempestività che, sempre in difetto di analitiche diverse disposizioni di legge, bene può modularsi sul termine semestrale disegnato in via generale dall'art. 1957 c.c. e che corrisponde ad un del tutto tollerabile onere di diligenza del creditore nei confronti del garante, il quale resta pur sempre titolare di un'obbligazione accessoria rispetto a quella del debitore principale”.
Ciò posto, rileva il Collegio che, sulla questione, in realtà il Tribunale non ha omesso la delibazione, formulando piuttosto una precisa opzione interpretativa che tiene conto della situazione concreta oggetto di valutazione.
A differenza , infatti, del caso esaminato dalla Corte di Legittimità, la società cooperativa debitrice principale è stata sottoposta a procedura concorsuale e tale profilo è stato valorizzato dal Tribunale che, nell'esaminare l'art. 4 comma 2 L. n. 224/98, ha ritenuto che la preposizione “ovvero” avesse in primo luogo valore disgiuntivo.
Giova, a questo punto, riportare la norma integralmente: “ 2. La garanzia concessa a carico dello
Stato applicata per capitale, interessi anche di mora ed indennizzi contrattuali, è escutibile a seguito di accertata e ripetuta inadempienza da parte del concessionario ovvero a seguito di inizio di procedure concorsuali”. Ora, nella ordinanza ex art. 186 ter CPC espressamente richiamata dal primo giudice, quest'ultimo ha così affermato: visto il motivo di opposizione fondato sulla perdita della garanzia nel lasso di tempo tra il 30.6.2009 ed il 3.2.2012 - data quest'ultima di assoggettamento della cooperativa garantita a procedura concorsuale - stante l'assenza di iniziative a tutela del credito da parte della
ritenuto a tal proposito che sia stato rispettato il requisito dell'art. 4 L. n. 224/1998, secondo CP_3 cui la garanzia statale può essere escussa a seguito di inizio di procedure concorsuali e non solo a seguito di accertata e ripetuta inadempienza da parte del concessionario”, risulta chiara e manifesta l'argomentazione sul valore , appunto, disgiuntivo della preposizione “ovvero”, scelta che invero la parte appellante non ha affatto attaccato con allegazioni specifiche.
Ne consegue che, anche a voler applicare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità – come sopra riportati – così da superare le tesi di parte appellante in ordine alla natura autonoma della garanzia stessa, non è possibile accogliere il gravame in quanto la valutazione circa il comportamento diligente ex art. 1957 C.C. della banca va effettuata con riguardo alla peculiarità del caso, vale a dire l'apertura della procedura concorsuale con il decreto del 3 febbraio 2012, vicenda che assorbe ogni altra considerazione circa la precedente inadempienza del concessionario e la conseguente attività della banca concedente, non potendosi peraltro neppure affermare (come sembrerebbe profilare parte appellante) che l'eventuale inattività della banca nei confronti della cooperativa sia stata determinante per la sua messa in liquidazione coattiva, conclusione peraltro da escludersi alla luce delle relazioni dei liquidatori nella determinazione dell'elenco dei creditori ammessi.
Dunque, la banca si è insinuata nel passivo – come emerge chiaramente ma è pacifico dall'allegato n. 3 del fascicolo monitorio, contenente la lettera di dichiarazione di credito in data 13 giugno 2013, inviata via pec e via lettera raccomandata il 14 giugno 2013 ai liquidatori – ed è stata anche ammessa, sebbene senza soddisfazione.
Ne consegue che , come insegnato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'art. 1957 C.C.
– in caso di procedure concorsuali la condotta diligente del creditore va valutata con riguardo agli strumenti che dette procedure consentono, primo tra tutti l'insinuazione al passivo che è stata effettivamente proposta tempestivamente e ritualmente, tanto da essere il credito poi ammesso (v.
Cass. N. 18779/17; Cass. N. 24060/06).
Peraltro, rispetto ad una originaria contestazione della parte opponente circa l'avvenuta insinuazione, la questione è ormai acclarata nei termini che emergono pure documentalmente. Ed allora, rispetto a tale comportamento della banca, le diffide successive del 17.2.14 e del 3.3.17 trovano ragione nella mancata soddisfazione di quel credito pure fatto valere nella procedura concorsuale, con la ulteriore conseguenza che non sono ravvisabili comportamenti negligenti della banca creditrice principale idonei ad impedire l'escussione della garanzia.
Di qui la reiezione del gravame.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità alta
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00 Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 1037/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2185 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza del 6 febbraio 2024 e vertente tra
TRA (C.F. ) - in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma ex lege;
APPELLANTE
E
(, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_1
Milano n. ) –e per essa quale mandataria, - già P.IVA_2 CP_2 CP_3
(codice fiscale e registrazione al Registro delle Imprese di Verona n. ), rappresentata e P.IVA_3 difesa dall'Avv. Michele Ferrari per procura in atti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole da (oggi , quale procuratrice e mandataria di CP_3 CP_2 Parte_2
al fine di sentir “-nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 12912/2017 emesso dal
[...]
Tribunale Civile di Roma in data 26.5.2017 e notificato in data 1.6.2017. In ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'escussione della garanzia ovvero l'estinzione della stessa per fatto del creditore … -in via subordinata, qualora la dimostrasse la sussistenza dei CP_4 presupposti per l'escussione della garanzia e producesse la relativa documentazione anche con riguardo alla procedura concorsuale, revocare il decreto ingiuntivo n. 12912/17 emesso dal
Tribunale Civile di Roma in data 26.5.2017 e notificato in data 1.6.2017 per la somma eccedente quella di Euro 4.811.248,26 ovvero ridurre la pretesa nei limiti del giusto e dovuto tenendo conto della data di assoggettamento del debitore alla procedura di liquidazione coatta amministrativa”. La in qualità di mandataria di aveva ottenuto il decreto ingiuntivo CP_2 Parte_2
n. 12912/17 – opposto - per la somma di € 5.333.537,47, oltre interessi dal 4.3.2017 al soddisfo, al tasso di mora contrattualmente previsto, ricondotto ove superiore, nei limiti dei tassi soglia stabiliti dalla legge n. 108/96. A seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo si è costituita sempre la ma quale mandataria CP_2 della cessionaria dei crediti della Controparte_1 Parte_2
Nella domanda monitoria la ha riferito che alla data del 3.2.2012 era creditrice CP_2 Parte_2 della in liquidazione coatta amministrativa, della somma complessiva Organizzazione_1 di € 6.243.415,79, oltre interessi, in relazione alla quale si era insinuata al passivo della procedura concorsuale.
Parte opponente deduceva a fondamento delle suesposte domande in via principale, l'infondatezza della domanda avversaria per “mancanza di prova del diritto di escutere la garanzia” prestata dalla ed invocava, in via subordinata, l'erroneo computo degli Parte_1 interessi. In particolare prospettava la perdita della garanzia nel lasso di tempo tra il 30.6.2009 ed il
3.2.2012 - data quest'ultima di assoggettamento della cooperativa garantita a procedura concorsuale
- stante l'assenza di iniziative a tutela del credito da parte della e non essendo stata nemmeno CP_2 provata l'insinuazione al passivo e quindi la possibilità della garante di surrogarsi nell'ambito della procedura concorsuale nei diritti della banca. L'opponente ha comunque contestato il quantum della somma ingiunta in quanto alla data dell'ultimo piano di rimborso, in relazione al quale era stata rinnovata la garanzia in data 30.6.2009, gli importi da restituire in relazione ai due finanziamenti erano di € 3.618,968,81 e di € 1.192.279,35. Ha inoltre contestato la decorrenza di interessi, in assenza di atti di recupero del credito, e ha sostenuto che gli interessi erano sospesi per effetto dell'assoggettamento del debitore a procedura concorsuale. Si costituiva ma quale mandataria della cessionaria dei CP_2 Controparte_1 crediti della precisando – come già fatto in sede di domanda monitoria - che Parte_2 alla data del 3.2.2012 era creditrice della in liquidazione Parte_2 Organizzazione_1 coatta amministrativa, della somma complessiva di € 6.243.415,79, oltre interessi, in relazione alla quale si era insinuata al passivo della procedura concorsuale. Chiedeva, quindi, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto di tutte le domande avversarie inquanto infondate in fatto ed in diritto;
Con ordinanza riservata in data 1°.10.2018 il Tribunale, dopo aver respinto l'istanza ex art. 648
CPC, ingiungeva “ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. alla il Parte_1 pagamento in favore di parte opposta della somma di € 4.811.248,26, oltre interessi legali dal
4.3.2014 al saldo e condanna la al pagamento in favore di Parte_1 controparte delle spese di lite nella misura di € 6.000,00 per compensi”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ “1) In parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 4.811.248,26, oltre interessi legali dal 4.3.2014 al saldo;
3) Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite…” segnatamente liquidate.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice – dopo aver affermato che il credito ingiunto aveva ad oggetto le somme dovute a titolo di garanzia prestata dalla Parte_1 ai sensi dell'art. 2 L. n. 177/89 e dell'art. 4 L. n. 224/1998 per la restituzione di somme
[...] mutuate alla società cooperativa, in quanto operante nel campo dell'editoria e che, in particolare la garanzia prestata, rinnovata in data 30.6.2009, aveva a oggetto due contratti di finanziamento rinegoziati nel corso degli anni - ha posto le seguenti considerazioni: «[…
3. Si ritiene che sussistano i presupposti per l'escussione della garanzia, in quanto è stato rispettato il requisito dell'art. 4 L. n. 224/1998 secondo cui la garanzia statale può essere escussa a seguito di inizio di procedure concorsuali e non solo a seguito di accertata e ripetuta inadempienza da parte del concessionario. Dal provvedimento di ammissione al passivo risulta inoltre l'insinuazione del creditore per una somma comprensiva anche degli importi dei finanziamenti per cui è causa. La somma richiesta di € 5.333.537,47 è maggiore però della somma degli importi sopra indicati di € 3.618,968,81 e di € 1.192.279,35, pari ad € 4.811.248,26. Al riguardo il difensore di parte opposta ha chiarito che sono stati calcolati anche gli interessi nel frattempo decorsi. Tuttavia, a partire dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, è sospeso il corso degli interessi legali e convenzionali, in virtù del richiamo operato dall'art. 201 L. F. all'art. 55 L. F.. L'importo esigibile nei confronti del debitore, e di conseguenza anche nei confronti del garante, è quindi di € 4.811.248,26. Difatti, nella prima missiva indirizzata al garante, in data 4.3.2014, avente ad oggetto l'escussione della garanzia, si fa riferimento alla esigibilità dell'importo di € 4.811.248,26 e anche nella successiva diffida del 3.3.2017 viene richiesta la medesima somma, sebbene oltre interessi dal
3.2.2012 al saldo.
Dalla data del 4.3.2014 della prima diffida ad adempiere nei confronti del garante decorrono gli interessi moratori al tasso legale.
4. Dal parziale accoglimento della domanda monitoria deriva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, mentre non può esserne revocata la provvisoria esecuzione in quanto mai concessa. L'emissione della presente sentenza comporta l'automatica revoca della precedente ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., sebbene il contenuto della stessa sia sostanzialmente confermato]»
§ 2 — Ha proposto appello la contestando la sentenza di primo Parte_1 grado sotto vari profili e chiedendo “accogliere il presente appello ed, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'escussione della garanzia nei confronti della ovvero l'estinzione della stessa per fatto del Parte_1 creditore e, per l'ulteriore effetto rigettare la domanda proposta in primo grado dalla società in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque, non provata.Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Ha resistito –e per essa quale mandataria, Controparte_1 CP_2 eccependo preliminarmente “IMPROPONIBILITÀ E/O INAMMISSIBILITÀ E/O IMPROCEDIBI-
LITÀ DEL PRESENTE GIUDIZIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 342 e 348 BISC.P.C.” e chiedendo il rigetto dell'appello. All'udienza di prima comparizione (20.10.20) la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30 gennaio 2024.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 13 luglio 2023.
In data 30 gennaio 2024 parte appellante depositava le note conclusive e di trattazione scritta, riportandosi ai precedenti atti difensivi. Parte appellata ha depositato note di trattazione scritta in data 5 febbraio 2024, chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 CPC.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe -sostituita dalla trattazione cartolare – alla quale la causa è pervenuta da rinvio dell'ufficio - le parti hanno precisato le conclusioni con le note di trattazione Co scritta e Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi per il deposito di memorie conclusionali anticipate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in unico motivo – titolato “ ERRONEITÀ DELLA SENTENZA FONTE E NATURA GIURIDICA DELLA GARANZIA DELLO STATO. MANCANZA DI PROVA DEL
DIRITTO DI ESCUTERE LA GARANZIA. MANCANZA DI PROVA DELLE INIZIATIVE POSTE IN
ESSERE
CONTRO
IL DEBITORE FINO ALLA PROCEDURA CONCORSUALE. ESTINZIONE DELLA GARANZIA PER FATTO DEL CREDITORE” – con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri si duole della omessa valutazione, da parte del primo giudice, della eccezione di estinzione della garanzia per inerzia della banca e, quindi, della omessa valutazione della inattività del creditore, rimasto inerte dal 2009 al 2012, vale a dire dal nuovo piano di rimborso fino alla messa in liquidazione coattiva della società finanziata.
Parte appellante, sul punto, invoca l'applicabilità delle norme in materia di fideiussione, perché sarebbe mutata la natura della garanzia da primaria e solidale ad altra.
Aggiunge, ancora, l'appellante che il Tribunale aveva rilevato l'esistenza della procedura concorsuale come elemento dirimente, senza tenere in considerazione che la banca, fino a quel momento, aveva tenuto un comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede, invocando anche il disposto di cui all'art. 1461 e 1957 C.C.
§ 4 — Va premesso che la Corte, avendo già concesso termini anticipati per il deposito di atti difensivi finali nonché per le note di trattazione scritta, non ritiene di poter concedere – in assenza di specifiche allegazioni circa esigenze difensive ulteriori – i termini ex art. 190 CPC, anche in ragione del principio di ragionevole durata del procedimento.
Nel merito, l'appello è infondato.
Escluso che , nella fattispecie, possano configurarsi gli estremi per una declaratoria ai sensi degli artt.
342 e 348 bis CPC (invocata da parte appellata), atteso che nell'unico motivo di gravame la parte appellante ha invocato l'estinzione dell'obbligazione sulla base di una disciplina (quella della fideiussione) prospettata come applicabile nel caso in esame – senza che si debba necessariamente formulare un progetto di sentenza alternativo – si osserva quanto segue.
E' indubbio e ormai pacifico che la società cooperativa . Il - posta in liquidazione Organizzazione_1 con decreto ministeriale n. 208 del 3 febbraio 2012 – aveva ricevuto finanziamenti dall'allora garantiti dallo Stato secondo la disciplina speciale che è stata sopra riportata. Parte_2
Nessun dubbio può porsi, neppure in questa sede, circa la riconducibilità della garanzia statale a tale normativa speciale, atteso che le rinegoziazioni dei finanziamenti, con i nuovi piani di rimborso via via stipulati tra banca e società cooperativa, hanno visto sempre la conferma della garanzia che, dunque, non ha subito alcun mutamento nella sua natura.
Neppure parte appellante, peraltro, devolve una questione di “novazione” e/o di diversa imputabilità della garanzia medesima che, dunque, resta fondata sul combinato disposto di cui all'art. 2 L. n.
177/89 ed all'art. 4 L. n. 224/98.
Dunque, con il gravame la Presidenza del Consiglio dei ripropone la questione della CP_6 estinzione della garanzia per “negligenza” della banca che sarebbe rimasta inerte nel tempo, formulando le sue diffide solo il 17.2.14 ed il 3.3.17, senza dar conto delle iniziative assunte nei confronti della debitrice dal 2009 (ultima rinegoziazione del mutuo) al 2012 (messa in liquidazione coattiva della cooperativa debitrice principale).
All'uopo invoca le disposizioni proprie della disciplina della fideiussione e, comunque, i principi generali in materia di buona fede e correttezza contrattuale.
Di contro, parte appellata – invocando la qualificazione del rapporto come autonomo di garanzia – sostiene la assoluta inapplicabilità della detta disciplina, evidenziando di aver proposto tempestivamente istanza di insinuazione al passivo, peraltro accolta dai liquidatori.
Rileva la Corte che sulla materia si è espressa la Corte di Legittimità con la pronuncia n. 22157/21 su questione similare (sebbene non esattamente sovrapponibile per le ragioni che si diranno appresso), i cui condivisibili principi affermati su questione che è stata ritenuta di specifico interesse si riportano per completezza: “ Nel caso di garanzie concesse dallo Stato o poste comunque a carico del pubblico
IO da specifiche disposizioni di legge in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti, esse, in difetto di elementi testuali in tal senso nella disciplina istitutiva della specifica provvidenza, non possono intendersi quale garanzia escutibile a prima richiesta ed in via autonoma;
pertanto, trovano applicazione, in difetto di specifiche diverse espresse disposizioni, i principi generali in tema di garanzia quale prestazione accessoria, quali desunti dalla disciplina della fideiussione, sicché va ammessa l'attivazione della garanzia pubblica almeno previa una vana tempestiva diligente attivazione, ad opera del creditore, degli ordinari strumenti di tutela del credito a sua disposizione”.
La Corte ha così motivato la scelta interpretativa: “ deve affermarsi la sicura rilevanza generale della problematica dei principi applicabili alle garanzie prestate dallo Stato per i debiti di categorie ampie ed indifferenziate di soggetti quale forma di intervento a sostegno o autentico sussidio alle attività da quelli svolte: modalità, oltretutto, cui si è fatto sempre più ricorso negli ultimi tempi ed in special modo in occasione dell'ultima emergenza sanitaria.
Va dapprima precisato che, nel caso in cui sia una precisa disposizione di legge a prevedere una garanzia in favore di privati ed a carico di un ente pubblico, non possono trovare applicazione i canoni ermeneutici ordinari per la qualificazione del rapporto negoziale, ma occorre valutare se la previsione sia chiara od univoca in un senso, anziché in altro, soprattutto ai fini della precisa identificazione delle caratteristiche e dei presupposti della garanzia prestata.
La fattispecie in esame riguarda le garanzie concesse dallo Stato alle imprese editrici di quotidiani
o periodici che, attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento (ed alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento: rispettivamente, ai sensi della L. 25 febbraio 1987, n. 67, art. 9, comma 6 e art. 11, comma 2), relative ai mutui agevolati per l'estinzione dei debiti e disciplinate dalla L. 5 agosto 1988, art. 33 (disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), che istituiva un Fondo centrale di garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica (per i benefici regolati dal precedente art. 29).
Si tratta quindi di garanzie concesse direttamente dalla legge: ed a questo solo ambito va circoscritto
l'approfondimento che segue.
Orbene, la L. 8 maggio 1989, n. 177, art. 2, comma 1, secondo periodo, specifica che tali garanzie
(che al precedente comma 1 sono state estese all'intero ammontare del finanziamento concesso) devono intendersi di natura primaria e interamente sostitutive di quelle richiedibili dagli istituti di credito indicati dalla legge alle imprese in questione. Tale speciale forma di garanzia, concessa per evidenti fini pubblicistici a carico dell'erario, non può definirsi, in difetto di elementi univoci in tal senso, una garanzia a prima richiesta: infatti,
l'indiscutibile maggiore onerosità di tale qualificazione per il garante, se nei rapporti tra privati può essere desunta in base all'ordinaria ermeneutica negoziale e discende dal contenuto concreto dei patti intercorsi ed interpretati dal giudice del merito, nei rapporti istituiti in via diretta ed immediata dalla legge deve potersi dedurre con chiara immediatezza dal tenore testuale delle disposizioni che disciplinano la specifica provvidenza e, in difetto di tale possibilità, tali rapporti vanno regolati in applicazione dei principi generali in materia per la figura negoziale tipica di riferimento.
Nel caso di specie, gli indici normativi testuali pure richiamati dalla ricorrente (L. n. 67 del 1987, art. 12,L. n. 177 del 1989, art. 2 e L. n. 278 del 1991, art. 1), pur costituendo un corpus normativo speciale, non possono però interpretarsi nel senso da quella invocato, in quanto non sono tali da qualificare la garanzia come a prima richiesta: in primo luogo, la definizione di legge equipara la garanzia a quella di norma richiedibile dai mutuanti per la concessione dei finanziamenti, in modo da renderla del tutto sufficiente a tale scopo, ma proprio per questo non opera alcuna qualificazione sulle condizioni di attivazione;
in secondo luogo, la qualificazione di primarietà della garanzia non implica in modo automatico la parificazione del garante al debitore, poiché l'uno assume un'obbligazione che resta pur sempre accessoria rispetto a quella dell'altro; in terzo luogo, la solidarietà non esclude, come appunto accade nell'archetipo dei contratti di garanzia e cioè nella fideiussione, un onere di tempestiva attivazione del creditore, ai sensi dell'art. 1957 c.c. (norma reputata applicabile anche in caso di pattuizione di solidarietà tra fideiussore e debitore principale, la quale non può essere interpretata come implicita deroga alla disciplina di quella norma, poiché
l'esplicita esclusione del beneficium excussionis non è incompatibile con la liberazione del fideiussore per il caso in cui il creditore non agisca contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione: Cass. ord. 26/05/2020, n. 9862).
Risponde pertanto ad un corretto e generale criterio interpretativo che, in difetto di specifiche diverse esplicite disposizioni di legge, la garanzia concessa dallo Stato o comunque a carico del pubblico
IO (complessivamente ed indistintamente inteso) non possa qualificarsi come garanzia a prima richiesta e richieda invece, per la sua operatività, quanto meno la tempestiva attivazione del creditore garantito nei confronti del debitore principale (o, a tutto concedere, l'evidenza della non proficuità di tale attivazione per univoci sintomi di una sua insolvenza): tempestività che, sempre in difetto di analitiche diverse disposizioni di legge, bene può modularsi sul termine semestrale disegnato in via generale dall'art. 1957 c.c. e che corrisponde ad un del tutto tollerabile onere di diligenza del creditore nei confronti del garante, il quale resta pur sempre titolare di un'obbligazione accessoria rispetto a quella del debitore principale”.
Ciò posto, rileva il Collegio che, sulla questione, in realtà il Tribunale non ha omesso la delibazione, formulando piuttosto una precisa opzione interpretativa che tiene conto della situazione concreta oggetto di valutazione.
A differenza , infatti, del caso esaminato dalla Corte di Legittimità, la società cooperativa debitrice principale è stata sottoposta a procedura concorsuale e tale profilo è stato valorizzato dal Tribunale che, nell'esaminare l'art. 4 comma 2 L. n. 224/98, ha ritenuto che la preposizione “ovvero” avesse in primo luogo valore disgiuntivo.
Giova, a questo punto, riportare la norma integralmente: “ 2. La garanzia concessa a carico dello
Stato applicata per capitale, interessi anche di mora ed indennizzi contrattuali, è escutibile a seguito di accertata e ripetuta inadempienza da parte del concessionario ovvero a seguito di inizio di procedure concorsuali”. Ora, nella ordinanza ex art. 186 ter CPC espressamente richiamata dal primo giudice, quest'ultimo ha così affermato: visto il motivo di opposizione fondato sulla perdita della garanzia nel lasso di tempo tra il 30.6.2009 ed il 3.2.2012 - data quest'ultima di assoggettamento della cooperativa garantita a procedura concorsuale - stante l'assenza di iniziative a tutela del credito da parte della
ritenuto a tal proposito che sia stato rispettato il requisito dell'art. 4 L. n. 224/1998, secondo CP_3 cui la garanzia statale può essere escussa a seguito di inizio di procedure concorsuali e non solo a seguito di accertata e ripetuta inadempienza da parte del concessionario”, risulta chiara e manifesta l'argomentazione sul valore , appunto, disgiuntivo della preposizione “ovvero”, scelta che invero la parte appellante non ha affatto attaccato con allegazioni specifiche.
Ne consegue che, anche a voler applicare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità – come sopra riportati – così da superare le tesi di parte appellante in ordine alla natura autonoma della garanzia stessa, non è possibile accogliere il gravame in quanto la valutazione circa il comportamento diligente ex art. 1957 C.C. della banca va effettuata con riguardo alla peculiarità del caso, vale a dire l'apertura della procedura concorsuale con il decreto del 3 febbraio 2012, vicenda che assorbe ogni altra considerazione circa la precedente inadempienza del concessionario e la conseguente attività della banca concedente, non potendosi peraltro neppure affermare (come sembrerebbe profilare parte appellante) che l'eventuale inattività della banca nei confronti della cooperativa sia stata determinante per la sua messa in liquidazione coattiva, conclusione peraltro da escludersi alla luce delle relazioni dei liquidatori nella determinazione dell'elenco dei creditori ammessi.
Dunque, la banca si è insinuata nel passivo – come emerge chiaramente ma è pacifico dall'allegato n. 3 del fascicolo monitorio, contenente la lettera di dichiarazione di credito in data 13 giugno 2013, inviata via pec e via lettera raccomandata il 14 giugno 2013 ai liquidatori – ed è stata anche ammessa, sebbene senza soddisfazione.
Ne consegue che , come insegnato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'art. 1957 C.C.
– in caso di procedure concorsuali la condotta diligente del creditore va valutata con riguardo agli strumenti che dette procedure consentono, primo tra tutti l'insinuazione al passivo che è stata effettivamente proposta tempestivamente e ritualmente, tanto da essere il credito poi ammesso (v.
Cass. N. 18779/17; Cass. N. 24060/06).
Peraltro, rispetto ad una originaria contestazione della parte opponente circa l'avvenuta insinuazione, la questione è ormai acclarata nei termini che emergono pure documentalmente. Ed allora, rispetto a tale comportamento della banca, le diffide successive del 17.2.14 e del 3.3.17 trovano ragione nella mancata soddisfazione di quel credito pure fatto valere nella procedura concorsuale, con la ulteriore conseguenza che non sono ravvisabili comportamenti negligenti della banca creditrice principale idonei ad impedire l'escussione della garanzia.
Di qui la reiezione del gravame.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità alta
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00 Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 1037/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore