Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3490 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Matilde Carpinella, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6731/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Bonsera Anna e Febbo Domenico per procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma, Rep. N. 55418, Racc. n. 16104, registrato a Roma in Persona_1 data 04.05.2022, n. 5514, appellante e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._4 Parte_4
C.F._5 rappresentati e difesi dagli avv.ti Costa Monica e Tocco Anna Laura per procura in calce alla comparsa di risposta appellati oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Cassino n.1570/2022, pubblicata il 24.11.2022.
FATTO E DIRITTO
La vicenda oggetto di causa è esposta come segue nella sentenza impugnata.
“Con atto di citazione in data 17.07.2017, notificato il 17.07.2017, gli attori hanno dichiarato di aver Cont sottoscritto con i seguenti Buoni Postali Fruttiferi cartacei: LETTERA “A”: Parte_1 già riscossi:
1. serie BA n. 05.273.021.13 a termine di lire 5.000.000 emesso in data 07.03.1998, riscosso in data 08.03.2012; 2. serie BA n. 05.273.022.13 a termine di lire 5.000.000 emesso in data
07.03.1998, riscosso in data 08.03.2012; 3. serie O/N (ex N) n. 001.158 emesso in data 02.09.1981 di lire 1.000.000 riscosso in data 03.09.2011; 4. serie O/N (ex N) n. 000.961 emesso in data
13.11.1981 di lire 500.000 riscosso in data 14.11.2011; 5. serie O/N (ex N) n. 000.962 emesso in data
13.11.1981 di lire 500.000 riscosso in data 14.11.2011; 6. serie N n. 001.114 emesso in data
29.07.1981 di lire 1.000.000 riscosso in data 14.11.2011; 7. serie N n. 001.140 emesso in data
14.08.1981 di lire 1.000.000 riscosso in data 14.11.2011; 8. serie O n. 000.012 emesso in data
15.09.1982 di lire 2.000.000 riscosso in data 17.09.2012; 9. serie O n. 000.032 emesso in data
1
22.06.1983 di lire 1.000.000 riscosso in data 14.03.2013; 11. serie O n. 000.078 emesso in data 05.01.1984 di lire 2.000.000 riscosso in data 07.11.2014; 12. serie O n. 000.890 emesso in data
02.03.1984 di lire 1.000.000 riscosso in data 12.05.2014; 13. serie P/O (ex O) n. 001.159 emesso in data 06.11.1984 di lire 1.000.000 riscosso in data 07.11.2014; 14. serie P/O (ex O) n. 001.160 emesso in data 06.11.1984 di lire 1.000.000 riscosso in data 07.11.2014; 15. serie P/O (ex O) n. 000.640 emesso in data 21.12.1984 di lire 500.000 riscosso in data 22.12.2014; 16. serie P/O (ex O) n. 000.641 emesso in data 21.12.1984 di lire 500.000 riscosso in data 22.12.2014; 17. serie P (ex O) n.
000.039 emesso in data 12.07.1985 di lire 2.000.000 riscosso in data 17.11.2015; 18. serie P n.
000.083 emesso in data 12.07.1985 di lire 1.000.000 riscosso in data 14.07.2015; 19. serie P (ex O)
n. 000.079 emesso in data 01.10.1985 di lire 2.000.000 riscosso in data 02.12.2015; 20. serie P (ex
O) n. 000.115 emesso in data 20.12.1985 di lire 2.000.000 riscosso in data 22.12.2015; LETTERA Cont
“B”: riscossi dopo lettera di messa in mora: 21. serie P (ex O) n. 000.161 emesso in data 05.02.1986 di lire 2.000.000 riscosso in data 20.04.2017; 22. serie P n. 000.222 emesso in data
03.06.1986 di lire 2.000.000 riscosso in data 20.04.2017; 23. serie Q/P (ex P) n. 000.297 emesso in data 23.07.1986 di lire 1.000.000 riscosso in data 18.04.2017; 24. serie Q/P (ex P) n. 000.365 emesso in data 15.11.1986 di lire 1.000.000 riscosso in data 20.04.2017; 25. serie Q/P (ex P) n. 000.289 emesso in data 21.11.1986 di lire 2.000.000 riscosso in data 18.04.2017; 26. serie Q/P (ex P) n.
000.373 emesso in data 25.11.1986 di lire 1.000.000 riscosso in data 20.04.2017; 27. serie Q/P (ex
P) n. 000.395 emesso in data 12.12.1986 di lire 1.000.000 riscosso in data 20.04.2017; 28. serie Q/P
(ex P) n. 000.394 emesso in data 12.12.1986 di lire 1.000.000 riscosso in data 20.04.2017; 29. serie
Q/P (ex P) n. 000.297 emesso in data 10.12.1986 di lire 2.000.000 riscosso in data 20.04.2017; Cont LETTERA “C”: a scadere: 1) serie “Q” n. 000. 081 “Ordinario” di lire 1.000.000 emesso il 30.04.1987 da riscuotere il 30.12.2017; 2) serie “Q” n. 000. 028 “Ordinario” di lire 2.000.000 emesso il 30.04.1987 da riscuotere il 30.12.2017; 3) serie “Q” n. 000. 036 “Ordinario” di lire 2.000.000 emesso il 01.06.1987 da riscuotere il 31.12.2017; 4) serie “Q” n. 000.168 “Ordinario” di lire 5.000.000 emesso il 05.09.1987 da riscuotere il 31.12.2017; 5) serie “Q” n. 000.144
“Ordinario” di lire 2.000.000 emesso il 05.03.1988 da riscuotere il 31.12.2018; 6) serie “Q” n. 000.016 “Ordinario” di lire 5.000.000 emesso il 28.07.1988 da riscuotere il 31.12.2018; 7) serie
“Q” n. 000.331 “Ordinario” di lire 2.000.000 emesso il 21.03.1989 da riscuotere il 31.12.2019; 8) serie “Q” n. 000.652 “Ordinario” di lire 1.000.000 emesso il 27.06.1989 da riscuotere il 27.12.2019; 9) serie “Q” n. 000.653 “Ordinario” di lire 1.000.000 emesso il 27.06.1989 da riscuotere il 27.12.2019; 10) serie “Q” n. 000.074 “Ordinario” di lire 250.000 emesso il 28.02.1990 da riscuotere il 31.12.2020; 11) serie “Q” n. 000.075 “Ordinario” di lire 250.000 emesso il 28.02.1990 da riscuotere il 31.12.2020; 12) serie “Q” n. 01.761.732 05 “Ordinario” di lire 1.000.000 emesso il 29.12.1993 da riscuotere il 31.12.2023; 13) serie “Q” n. 01.761.733 05 “Ordinario” di lire 1.000.000 emesso il 29.12.1993 da riscuotere il 31.12.2023; 14) serie “Q” n. 01.761.734 05
“Ordinario” di lire 1.000.000 emesso il 29.12.1993 da riscuotere il 31.12.2023; 15) serie “Q” n. 02.745.731 05 “Ordinario” di lire 1.000.000 emesso il 19.07.1994 da riscuotere il 31.12.2024; 16) serie “Q” n. 02.750.949 05 “Ordinario” di lire 1.000.000 emesso il 20.01.1995 da riscuotere il 31.12.2025; 17) serie “Q” n. 02.750.950 05 “Ordinario” di lire 1.000.000 emesso il 20.01.1995 da riscuotere il 31.12.2025; 18) serie “Q” n. 03.521.888 05 “Ordinario” di lire 1.000.000 emesso il 21.07.1995 da riscuotere il 31.12.2025; 19) serie “Q” n. 03.521.889 05 “Ordinario” di lire 1.000.000 emesso il 21.07.1995 da riscuotere il 31.12.2025; 20) serie “Q” n. 04.349.690 05
“Ordinario” di lire 1.000.000 emesso il 18.10.1995 da riscuotere il 31.12.2025; 21) serie “Q” n. 04.349.691 05 “Ordinario” di lire 1.000.000 emesso il 18.10.1995 da riscuotere il 31.12.2025; 22) serie “R” n. 02.770.123 06 “Ordinario” di lire 2.000.000 emesso il 18.01.1996 da riscuotere il 31.12.2026; 23) serie “R” n. 02.770.124 06 “Ordinario” di lire 2.000.000 emesso il 18.01.1996 da riscuotere il 31.12.2026; 24) serie “R” n. 02.776.708 06 “Ordinario” di lire 2.000.000 emesso il 22.04.1996 da riscuotere il 31.12.2026; 25) serie “R” n. 02.776.709 06 “Ordinario” di lire 2.000.000 emesso il 22.04.1996 da riscuotere il 31.12.2026; 26) serie “R” n. 03.232.191 06 “Ordinario” di lire
2 2.000.000 emesso il 19.10.1996 da riscuotere il 31.12.2026; 27) serie “R” n. 03.232.190 06
“Ordinario” di lire 2.000.000 emesso il 19.10.1996 da riscuotere il 31.12.2026. Gli attori citato in giudizio la società chiedendo, di accertare e dichiarare in relazione ai BPF Parte_1 indicati in premessa alle lettere a) e b) il diritto degli attori al rimborso dei titoli in conformità alle condizioni riportate sul retro dei BPF e conseguentemente, accertato che è stata corrisposta all'atto della riscossione una somma inferiore a quella dovuta, condannare a Parte_1 corrispondere la somma ancora dovuta di € 227.228,26 o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà individuata in corso di giudizio;
in relazione ai restanti 27 BPF elencati alla lettera c) accertare e dichiarare il diritto di parte attrice al rimborso dei titoli alle condizioni riportate sul retro dei BPF in conformità del calcolo degli interessi e al lordo della ritenuta fiscale di pertinenza e, per l'effetto, condannare al pagamento degli stessi, alla scadenza dei titoli, di una somma Parte_1 integrativa di € 58.184,94 o alla somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. In via subordinata, si chiede di accertare il quantum del rimborso dovuto da alla parte Parte_1 attrice alla scadenza e nel caso di anticipata riscossione di titoli autorizzando gli istanti alla provvisoria riscossione, con salvezza di eventuali ulteriori diritti in attesa di definizione del giudizio, con vittoria di spese e competenze professionali. Gli attori hanno dichiarato che tutti i buoni postali elencati sotto la lettera “A” sono stati riscossi alle scadenze previste dai singoli titoli e che, solo successivamente alla riscossione, verificavano che per i suddetti buoni, a loro parere, era stato incassato un importo inferiore a quanto stabilito nella tabella apposta sul retro dei titoli. Pertanto, prima di procedere alla riscossione dei buoni indicati sotto la lettera “B” hanno provveduto, in data 23.03.2017, tramite raccomandata a.r. indirizzata all'ufficio postale di S. Vittore del Lazio e tramite pec recapitata alla sede legale della società ad avvisare l'Ente che, laddove Parte_1 fossero state corrisposte somme inferiori a quelle risultanti dalle pattuizioni indicate sul retro dei titoli, tali somme sarebbero state trattenute quale acconto sul maggior importo dovuto, riservandosi il diritto ad agire per la differenza. A tal proposito gli attori hanno rilevato che sul retro dei buoni postali non vi è alcun riferimento circa la possibilità che i rendimenti dei titoli potessero subire variazioni: in particolare, sul retro di tutti i buoni è chiaramente stabilito il rendimento previsto alla scadenza sia del ventesimo anno successivo alla sottoscrizione sia per il decennio compreso tra il ventunesimo ed il trentesimo anno dalla data di sottoscrizione. Gli attori hanno rilevato che una modifica unilaterale del rendimento dei buoni, una volta sottoscritti, non è ammissibile, stante il rapporto contrattuale privato che sorge in virtù della sottoscrizione del titolo: hanno richiamato sul punto la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13979/2007 e ritengono, pertanto, di aver diritto a ricevere l'ulteriore somma non corrisposta poiché la modifica contrattuale avrebbe dovuto essere autorizzata e sottoscritta anche da loro stessi. Gli istanti riferiscono che dai conteggi effettuati in applicazione delle condizioni originariamente previste si determinano differenze a loro vantaggio di circa € 227.228,26 per i buoni elencati sotto la lettera “A” e “B” e di € 58.140,94 per quelli indicati alla lettera “C”, questi ultimi ancora in scadenza alla data di presentazione dell'atto di citazione per i quali, asseriscono, si determinerà una differenza, rispetto a quanto calcolato da come risultante dall'applicazione del programma di calcolo disponibile sul sito Parte_1 internet gestito dallo stesso Ente, di € 58.140,94. Gli attori hanno concluso chiedendo la condanna di al pagamento della somma di € 227.228,26 per interessi maturati sui buoni Parte_1 postali già riscossi e in relazione ai restanti buoni indicati alla lettera “C” di accertare e dichiarare il diritto al rimborso dei titoli in conformità del calcolo degli interessi in applicazione delle condizioni indicate sul retro degli stessi buoni.
Si è costituita affermando che, in ordine ai buoni postali appartenenti alle serie Parte_1
“Q” ed “R”, indicati nell'elenco sotto la lettera “C” dell'atto di citazione (n. 27 BPF), non intende accettare il contraddittorio poiché nessuna contestazione sorgerà al momento dell'incasso e la società mai si rifiuterà di eseguire la propria prestazione in relazione a tali buoni poiché la serie
“Q” non risulta essere stata modificata e pertanto la domanda di condanna appare ingiusta e temeraria. Per quanto concerne i buoni postali fruttiferi a termine serie “BA”, indicati ai numeri 1 e 2 dell'elenco lettera “A”, dichiara che non presentano errate indicazioni sul Parte_1
3 retro mentre i buoni dal n. 3 al n. 7 rientrano nella fattispecie di variazioni di rendimento in pejus come previsto dal DM del 13.06.1986; per i buoni emessi nell'anno 1981 è stata utilizzata una carta stampata per la precedente serie “N” con la sovrapposizione di timbri di aggiornamento;
pertanto tali buoni devono considerarsi come appartenenti alla serie “O” e, con riferimento ai buoni dal n. 8 al n. 29 di cui alla lettera “A” dell'atto di citazione, dichiara che rientrano Parte_1 anch'essi nella fattispecie prevista dal DM del 13.06.1986. La convenuta, inoltre, riferisce che i moduli stampati per le serie precedenti alla “Q” ed alla “R” riportavano a tergo una tabella stampigliata con la specifica degli importi maturati per ogni bimestre, ovviamente diversa in ragione del taglio sottoscritto;
sin dal provvedimento di istituzione dei buoni fruttiferi postali (RDL 26 dicembre 1924 n. 2106) è stata sancita la regola secondo la quale la misura dell'interesse da corrispondere e le eventuali variazioni saranno stabilite con decreti del Ministro per le Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Pertanto, il timbro di aggiornamento apposto sul retro Cont dei , oltre a variare i rendimenti tra il primo ed il ventesimo anno, dovrebbe variare anche i rendimenti previsti tra il ventunesimo ed il trentesimo anno. inoltre, ritiene Parte_1 infondate le richieste di parte attrice per insussistenza del diritto di credito azionato affermando che le variazioni dei tassi d'interesse intervenute sui buoni in possesso delle controparti sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale;
pertanto, reputa che il rimborso spettante relativo ai buoni per cui è causa sia determinato sulla base degli interessi calcolati secondo gli scaglioni previsti dal DM del 30.06.1986”.
§ 2. - Disposta ed eseguita c.t.u. tecnico contabile, all'esito del giudizio il Tribunale ha parzialmente accolto le domande, condannando al pagamento a favore degli attori della somma di € Parte_1
182.522,33, oltre interessi dalla domanda al saldo, e alla rifusione delle spese processuali. La sentenza
è motivata come segue.
“Per questo Giucie le domande attoree possono accogliersi solo in parte. Una prima divisone deve farsi fra i buoni della serie “O” ed “ex O” , serie “N” o “ex “N”, serie
“P” anteriori al 1 luglio 1986 (in sostanza tutti quelli indicati alla lettera A dell'atto di citazione) e quelli successivi: per quanto riguarda i primi vale la sentenza Sezioni Unite della Cassazione n.
3963/2019 pubblicata in data 11.02.19: la portata di tale sentenza non può andare oltre il caso esaminato che in quella sede coincideva con il buono della serie “O” e precedenti, come ben specificato dalla sentenza stessa nella parte riportata dalla stessa . Parte_1
Per il resto, invece, ossia con riferimento ai seguenti buoni della lettera B) serie Q/P (ex P) n. 000.297 emesso in data 23.07.1986 di lire 1.000.000 riscosso in data 18.04.2017; 24. serie Q/P (ex P) n.
000.365 emesso in data 15.11.1986 di lire 1.000.000 riscosso in data 20.04.2017; 25. serie Q/P (ex
P) n. 000.289 emesso in data 21.11.1986 di lire 2.000.000 riscosso in data 18.04.2017; 26. serie Q/P
(ex P) n. 000.373 emesso in data 25.11.1986 di lire 1.000.000 riscosso in data 20.04.2017; 27. serie
Q/P (ex P) n. 000.395 emesso in data 12.12.1986 di lire 1.000.000 riscosso in data 20.04.2017; 28. serie Q/P (ex P) n. 000.394 emesso in data 12.12.1986 di lire 1.000.000 riscosso in data 20.04.2017;
29. serie Q/P (ex P) n. 000.297 emesso in data 10.12.1986 di lire 2.000.000 riscosso in data Cont 20.04.2017; e a tutti quelli della lettera C) ossia i seguenti: a scadere: 1) serie “Q” n. 000. 081
“Ordinario” di lire 1.000.000 emesso il 30.04.1987 da riscuotere il 30.12.2017; 2) serie “Q” n. 000. 028 “Ordinario” di lire 2.000.000 emesso il 30.04.1987 da riscuotere il 30.12.2017; 3) serie “Q” n. 000. 036 “Ordinario” di lire 2.000.000 emesso il 01.06.1987 da riscuotere il 31.12.2017; 4) serie
“Q” n. 000.168 “Ordinario” di lire 5.000.000 emesso il 05.09.1987 da riscuotere il 31.12.2017; 5) serie “Q” n. 000.144 “Ordinario” di lire 2.000.000 emesso il 05.03.1988 da riscuotere il 31.12.2018; 6) serie “Q” n. 000.016 “Ordinario” di lire 5.000.000 emesso il 28.07.1988 da riscuotere il 31.12.2018; 7) serie “Q” n. 000.331 “Ordinario” di lire 2.000.000 emesso il 21.03.1989 da riscuotere il 31.12.2019; 8) serie “Q” n. 000.652 “Ordinario” di lire1.000.000 emesso il 27.06.1989 da riscuotere il 27.12.2019; 9) serie “Q” n. 000.653 “Ordinario” di lire 1.000.000 emesso il 27.06.1989 da riscuotere il 27.12.2019; 10) serie “Q” n. 000.074 “Ordinario” di lire 250.000 emesso il 28.02.1990 da riscuotere il 31.12.2020; 11) serie “Q” n. 000.075 “Ordinario” di lire 250.000
4 emesso il 28.02.1990 da riscuotere il 31.12.2020; 12) serie “Q” n. 01.761.732 05 “Ordinario” di lire 1.000.000 emesso il 29.12.1993 da riscuotere il 31.12.2023; 13) serie “Q” n. 01.761.733 05
“Ordinario” di lire 1.000.000 emesso il 29.12.1993 da riscuotere il 31.12.2023; 14) serie “Q” n. 01.761.734 05 “Ordinario” di lire 1.000.000 emesso il 29.12.1993 da riscuotere il 31.12.2023; 15) serie “Q” n. 02.745.731 05 “Ordinario” di lire 1.000.000 emesso il 19.07.1994 da riscuotere il 31.12.2024; 16) serie “Q” n. 02.750.949 05 “Ordinario” di lire 1.000.000 emesso il 20.01.1995 da riscuotere il 31.12.2025; 17) serie “Q” n. 02.750.950 05 “Ordinario” di lire 1.000.000 emesso il 20.01.1995 da riscuotere il 31.12.2025; 18) serie “Q” n. 03.521.888 05 “Ordinario” di lire 1.000.000 emesso il 21.07.1995 da riscuotere il 31.12.2025; 19) serie “Q” n. 03.521.889 05
“Ordinario” di lire 1.000.000 emesso il 21.07.1995 da riscuotere il 31.12.2025; 20) serie “Q” n. 04.349.690 05 “Ordinario” di lire 1.000.000 emesso il 18.10.1995 da riscuotere il 31.12.2025; 21) serie “Q” n. 04.349.691 05 “Ordinario” di lire 1.000.000 emesso il 18.10.1995 da riscuotere il 31.12.2025; 22) serie “R” n. 02.770.123 06 “Ordinario” di lire 2.000.000 emesso il 18.01.1996 da riscuotere il 31.12.2026; 23) serie “R” n. 02.770.124 06 “Ordinario” di lire 2.000.000 emesso il 18.01.1996 da riscuotere il 31.12.2026; 24) serie “R” n. 02.776.708 06 “Ordinario” di lire 2.000.000 emesso il 22.04.1996 da riscuotere il 31.12.2026; 25) serie “R” n. 02.776.709 06 “Ordinario” di lire 2.000.000 emesso il 22.04.1996 da riscuotere il 31.12.2026; 26) serie “R” n. 03.232.191 06
“Ordinario” di lire 2.000.000 emesso il 19.10.1996 da riscuotere il 31.12.2026; 27) serie “R” n. 03.232.190 06 “Ordinario” di lire 2.000.000 emesso il 19.10.1996 da riscuotere il 31.12.2026”, le domande possono accogliersi, perché tali buoni postali sono stati collocati in periodo successivo al
1° luglio 1986 (data di entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 istitutivo della serie Q). A tale riguardo bisogna premettere che nelle more di questo giudizio sul tema trattato è intervenuta la Corte di Cassazione, che con l'ordinanza n. 4384/2022 della Prima sezione pubblicata il 10 febbraio 2022 e identica ad altri tre provvedimenti resi nella medesima Camera di Consiglio (n. 4748/2022; n.
4751/2022; n. 4763/2022), ha negato ai sottoscrittori di buoni fruttiferi postali della serie Q/P il diritto di vedersi riconoscere, per il periodo corrente tra il 21° ed il 30° anno dell'investimento, i rendimenti sul retro dei titoli. L'ordinanza non è condivisibile perché si pone in contrasto con una serie di precedenti della giurisprudenza di merito e di legittimità e anche con i principi posti da Cass. sez. un. sent. n. 13979/2007, pur citata nella stessa ordinanza, portatrice in realtà di un principio di portata generale, specie sull'affidamento. Il rapporto che si stabilisce tra sottoscrittore e
[...]
è un rapporto di diritto privato, anche se caratterizzato da particolarità per le norme Parte_1 speciali che lo regolano e sicuramente può affermarsi che il contratto è “per adesione”, ossia concluso tramite moduli o formulari. Ciò premesso, deve ritenersi applicabile l'art. 1342 c.c. per il quale le clausole aggiunte al modulo primeggiano su quelle originarie nel caso siano incompatibili.
Per questi motivi
, a buon diritto si introducono nel contratto i rendimenti previsti per la successiva serie Q, nel caso che sia stato stampigliato il timbro modificativo sul retro, ma solo per il periodo già specificato mentre, a causa della condotta omissiva del collocatore per il periodo concernente l'ultimo decennio di maturazione del titolo, dovranno inevitabilmente essere accordati gli importi pattuiti, previsti e non modificati in sede di collocamento del titolo. A suffragio di tale tesi, oltre agli artt. 1173 c.c., 1175 c.c., 1176 c.c., 1337 c.c. 1375 c.c. in tema di esecuzione in buona fede del contratto, sovviene anche l'art. 1370 c.c. per il quale nei contratti conclusi tramite moduli o formulari le clausole inserite s'interpretano, nel dubbio, in favore di chi non ha partecipato alla formazione del contratto, in questo caso il risparmiatore. Nell'attesa di una pronuncia delle Sezioni Unite esprimente un principio di diritto che consideri gli elementi critici appena riportati, oltre a quelli espressi da un notevole filone giurisprudenziale e dalla dottrina, questo Giudice intende aderire alla giurisprudenza più favorevole al risparmiatore, persino successiva alla predetta ordinanza del 2022
(ex plurimis, Corte di Appello di Brescia sentenza n. 1262 del 7 ottobre 2021; Trib. Trapani, 16 febbraio 2022, n. 174; Corte di Appello di Firenze, sentenza 21 giugno 2022, n. 1308; Trib. Cassino 6 luglio 2022 n. 982; Trib. Cassino, sentenza 5 ottobre 2022 n. 1343). Anche l'Arbitro Bancario Finanziario nella seduta del 8 febbraio 2022 ha confermato, con argomentazioni condivisibili, il suo orientamento in favore del risparmiatore: in effetti , la procedura più equa sarebbe avvisare il
5 risparmiatore con raccomandata o email, convocarlo presso l'ufficio postale, spiegargli in maniera accurata la questione e lasciargli tempo per una decisione trattandosi di materia tecnica, o altro mezzo che lo metta in condizione (effettiva e consapevole e non solo formale) di conoscere e decidere altrimenti l'intermediario finanziario agirà sempre in maniera autoreferenziale. Persino la stessa
, nella comparsa di costituzione, aveva assicurato che in ordine ai buoni postali Parte_1 Cont fruttiferi appartenenti alla serie Q e alla serie R. di cui all'elenco C dell'atto di citazione (27 ) nessuna contestazione sarebbe sorta al momento dell'incasso. Nel merito, soprattutto per quanto concerne la quantificazione, questo Giudice intende riportarsi alla
CT , che non è stata neppure specificamente contestata da alcuno.
Non può riconoscersi la rivalutazione monetaria trattandosi di debiti di valuta, mentre possono riconoscersi gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del D.M.55 del 2014 e successive modificazioni e al valore definitivamente accertato”.
§ 3. – La sentenza è stata impugnata da con un atto di appello articolato formalmente Parte_1 in otto motivi, contenente istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1570/2022, emessa dal Tribunale Civile di Cassino, Giudice Dott. Federico Eramo, resa nella causa
RG. 3000/2017, depositata in data 24 novembre 2022 e notificata a mezzo pec in pari data ed in accoglimento del presente appello così giudicare:
- nel merito: accertare e dichiarare – in applicazione del D.M. 13.06.1986 e del DM 23.06.1997 – infondata in fatto e in diritto la maggiore pretesa di pagamento di parte appellata e conseguentemente respingere tutte le domande da essa formulate. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”. Si sono costituiti gli appellati, che hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza e ne hanno comunque chiesto il rigetto nel merito, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese. All'esito della prima udienza di comparizione del 26.5.2023 la Corte ha accolto l'istanza ex art.283 c.p.c. dell'appellante e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.4.2025. Disposta la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e assegnato alle parti termine per note conclusive prima dell'udienza, l'appellante ha tenuto ferme le conclusioni dell'atto introduttivo, mentre gli appellati le hanno riformulate come segue:
“La difesa pertanto conclude preliminarmente chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese e competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio e, nella denegata ipotesi in cui venisse accolto l'appello, anche rispetto alla modalità di calcolo della ritenuta fiscale, per il quale ad oggi nessun intervento chiarificatore sembrerebbe essere intervenuto dalla Suprema Corte, e in considerazione del contrasto giurisprudenziale risolto dalle recenti sentenze della Cassazione, da ultimo quella del 2024, vista la particolarità della materia , Voglia , ai sensi dell'art 92 cpc, compensare le spese del giudizio”. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 18.4.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – Con il primo motivo critica la sentenza nella parte concernente i b.p.f. emessi Parte_1 prima dell'entrata in vigore del D.M.13.6.1986, ossia quelli elencati ai numeri da 3 a 20 della lettera A e ai numeri 21 e 22 della lettera B dell'atto di citazione avversario. Lamenta che il Tribunale, pur facendo riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite n.3963/2019, non abbia riconosciuto la correttezza degli importi liquidati da e abbia, comunque, commesso Pt_1 un errore nella quantificazione del valore della domanda riferita ai titoli in questione, che era pari a €
6 201.416,64, per cui, sottraendo tale valore a quello della domanda di pagamento della differenza asseritamente dovuta su tutti i titoli incassati, pari a € 227.228,26, l'accoglimento dell'eccezione di riferita ai titoli in questione avrebbe comportato la riduzione a soli € 25.811,62 dell'importo Pt_1 della condanna al pagamento delle differenze sui titoli incassati.
Il motivo è fondato. Con riferimento ai buoni suddetti, il Tribunale si è limitato ad affermare che “vale la sentenza Sezioni Unite della Cassazione n. 3963/2019 pubblicata in data 11.02.19: la portata di tale sentenza non può andare oltre il caso esaminato che in quella sede coincideva con il buono della serie “O” e precedenti, come ben specificato dalla sentenza stessa nella parte riportata dalla stessa
[...]
”, tuttavia non ha chiarito quali determinazioni abbia tratto da tale premessa. Pt_1
Se fosse vero, come affermano gli appellati, che per i titoli antecedenti il D.M. 13.6.1986 il giudice di primo grado ha condiviso la tesi dell'opponibilità ai risparmiatori dei peggioramenti dei tassi di rendimento disposti con vari decreti ministeriali successivi all'emissione dei titoli, la domanda avrebbe dovuto essere pressoché totalmente respinta, dato che il valore delle differenze di rendimento pretese rispetto ai titoli già riscossi, riferito ai titoli suddetti, era di € 180.726,91 (vedi relazione di c.t.u., tabelle riepilogative delle somme dovute da in relazione a ciascun titolo secondo Parte_1 la prospettazione degli attori, pagine 57 e 58).
Comunque, le Sezioni Unite, con la sentenza n.3963/2019 in materia di buoni postali fruttiferi, hanno affermato un principio di diritto riferito non solo ai buoni della serie O, ma a tutti i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del D.M. Tesoro 19.12.2000: “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore”. Pertanto, per quanto riguarda tutti i buoni emessi prima del 28.6.1986, data di entrata in vigore del
D.M. 13.6.1986, che ha modificato la regolamentazione degli interessi vigente al momento della emissione - trovando applicazione l'art. 173 D.P.R. n. 156/1973, modificato dall'art. 1 del D.L. n. 460/1974, convertito in legge n. 588/1974 – all'esito dell'entrata in vigore del D.M. suddetto era consentito al risparmiatore riscuoterli, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, oppure non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvi gli interessi maturati fino al 28.6.1986 al tasso originario, e lo stesso principio si applica alle variazioni peggiorative dei rendimenti disposte con i decreti ministeriali precedenti.
Poiché, in base alle difese svolte dagli appellati in questo grado, non risulta controverso che i buoni in questione siano stati liquidati in conformità ai suddetti criteri, la domanda degli attori sul punto deve essere respinta.
§ 5. – Con il secondo motivo lamenta l'omessa pronuncia del Tribunale sui b.p.f. della serie Pt_1 BA, elencati ai numeri 1 e 2 della lettera A nell'elenco di cui all'atto di citazione avversario. Osserva che si tratta di titoli a termine che non presentano errate indicazioni sul retro e i cui rendimenti non hanno subito variazioni peggiorative. Osserva che tali rendimenti sono comunque indicati al
7 lordo dell'imposizione fiscale e dell'imposta di bollo, ove dovuta e che essa ha corrisposto ai titolari l'intera somma dovuta secondo la tabella di rendimento di cui al DM istitutivo, per cui la somma pretesa dai titolari con riferimento a tali buoni, pari a € 5.810,14, non è dovuta.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale non si è pronunciato con riferimento a tali buoni, con riferimento ai quali, non sussistendo alcuna delle problematiche relative al rendimento e alla sua variazione esposte dagli attori a fondamento della domanda di condanna di al pagamento di una somma integrativa per i buoni Pt_1 già riscossi, la domanda degli attori, oggi appellati, deve essere respinta.
§ 6. – Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'errata pronuncia del primo giudice circa gli importi dovuti per i b.p.f. della serie Q/P emessi dopo il 13.6.1986, elencati ai numeri da 23 a 29 della lettera B dell'atto di citazione, in quanto resa in violazione del DPR n.156/73 e del D.M.13.6.1986. Osserva che la sentenza è errata in primo luogo perché equipara i b.p.f. suddetti a quelli delle serie Q
e R, per i quali la questione riguarda esclusivamente il criterio di computo del prelievo fiscale sui rendimenti, mentre per i titoli della serie Q/P emessi dopo il 13.6.1986 la questione attiene al differenziale di rendimento dell'ultimo decennio di durata dei titoli, non previsto dal timbro apposto sul retro degli stessi. Osserva che il D.M. 13.6.1986, nel prevedere l'emissione di una nuova serie di titoli, distinti dalla lettera Q, e nel prevedere che fossero a tutti gli effetti titoli della nuova serie quelli già emessi e distinti dalla lettera P, ha consentito, per l'emissione dei nuovi titoli, l'impiego delle modulistica già stampata per la serie P, prevedendo che i moduli fossero corretti con l'apposizione di due timbri: uno sulla parte anteriore recante la dicitura Q/P e uno sul retro recante l'indicazione dei nuovi tassi. Osserva di avere puntualmente seguito le prescrizioni del D.M. suddetto nell'emissione dei titoli in questione, apponendo i timbri che indicano la nuova serie Q/P e i tassi applicabili secondo il decreto per il primo ventennio di durata dei titoli. Per il periodo successivo al ventesimo anno il
D.M.13.6.1986 prevedeva rendimenti fissi a bimestre diversi a seconda del taglio dei titoli, sicché si era reso necessario per l'Amministrazione rimandare alla lettura del D.M. per l'individuazione dei rendimenti.
§ 6.1. – Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'erronea applicazione data dal primo giudice al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n.13979/2007 e la violazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n.3963/2019.
Osserva che, come chiarito dalle SS.UU. nel 2019, la precedente sentenza del 2007 riguardava una fattispecie del tutto peculiare, non assimilabile a quelle in esame, in cui era stato emesso un b.p.f. utilizzando un modulo di una serie non più in emissione, omettendo l'apposizione del timbro di aggiornamento sul retro.
I due motivi vengono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono fondati. La questione concerne il rendimento dell'ultimo decennio di durata dei titoli delle serie Q/P, emessi utilizzando la modulistica dei titoli della precedente serie P aggiornata al D.M. 13.6.1986 mediante l'apposizione sul retro dei buoni di un timbro che indica i rendimenti della nuova serie, ma omette l'ultimo decennio. Sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte, la quale ha chiarito che: “In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie
(Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione
8 materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” (Cass. 4384 del 10/2/2022). Nello stesso senso si è pronunciata Cass. n. 22619/2023: “in tema di buoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa,
l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo”. Osserva il Collegio che a questo orientamento risulta essersi conformata la successiva giurisprudenza di legittimità (ordinanze nn. 25583/2023, 25587/2023, 25620/2023, 25624/2023, 25718/2023 e 26740/2023) che ha escluso l'applicazione a tale tipologia di buoni, per l'ultimo decennio, del tasso di interesse della serie P (da ultimo anche Cass. n. 29665/2024 pubblicata il 19/11/2024).
I buoni della serie Q/P successivi al D.M. 13.6.1986 recano sul retro il timbro che indica i tassi di rendimento applicabili fino al ventesimo anno di durata del titolo in conformità alle disposizioni del D.M.13.6.1986. E' vero che il timbro non copre per intero la tabella stampata sul retro del modulo e non indica i tassi di rendimento applicabili dal ventunesimo anno e fino al trentesimo, tuttavia per tale periodo, trattandosi con ogni evidenza di titoli della nuova serie prevista dal D.M. citato, si applicano i rendimenti fissati dalle relative tabelle, le quali prevedono espressamente che il tasso previsto per il ventesimo anno debba valere anche “per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.
Il riferimento del primo giudice al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n.13979/2007 non è pertinente. Come già affermato da queta Corte “con la sentenza n. 13979 del
2007, la Corte a Sezioni Unite - nell'esaminare una fattispecie in cui si trattava di definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla P.A. con un decreto ministeriale del 1984, ha affermato che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non può far ritenere che l'accordo negoziale abbia un contenuto divergente da quello enunciato dai titoli, ma non ha affatto affermato la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e ciò non avrebbero potuto fare, avendolo anzi esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c.” (Corte Appello Roma, sentenza n.1488/2022). Pertanto, non essendo controverso che i buoni siano stati rimborsati alle scadenze con il pagamento di una somma corrispondente, per l'ultimo decennio di durata di ciascuno di essi, ai rendimenti previsti dal D.M. 13.6.1986, la domanda degli appellati deve essere respinta.
9 § 7. – Con il quinto motivo lamenta che il Tribunale abbia erroneamente assimilato ai buoni Pt_1 della serie Q/P quelli della serie Q, per i quali non era richiesto aggiornamento essendo emessi su moduli di nuova emissione, già conformi alle prescrizioni del D.M. istitutivo del 13.6.1986, fermo restando che per i rendimenti dell'ultimo decennio occorresse comunque far riferimento al D.M. suddetto, non essendo ancora stata emanata la L.n.154/1992 sulla trasparenza dei servizi bancari e finanziari. Osserva inoltre che i rendimenti dei b.p.f. della serie Q non hanno subito variazioni e che, per essi, la differenza riscontrata dai titolari rispetto al rendimento atteso riguarda l'applicazione della ritenuta fiscale. Osserva, a riguardo che : “Come stabilito dal DM Tesoro 23 giugno 1997, pubblicato sulla G.U. 145/97 istitutivo della serie ordinaria “T” e a termine “AG” all'art 7, gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 30/06/1997 (appartenenti alle serie “Q”,
“R” e “S”), per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale e ciò determina la differenza di rendimento.
Solo a partire dai BFP emessi dal 1° luglio 1997 in poi, gli interessi per i primi venti anni di vita del titolo, sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva. Sul medesimo argomento si espresse anche l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 58 del 09/05/2000 con la quale vengono indicate le modalità da seguire per la capitalizzazione degli interessi nei BFP collocati fino al 31 dicembre 1996”.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale non ha fatto distinzioni tra i titoli della serie Q/P, per i quali si ponevano i problemi scaturenti dall'impiego della vecchia modulistica, e quelli della nuova serie Q per i quali tali problemi non sono mai sorti.
Per quanto concerne il criterio di calcolo della ritenuta fiscale, gli appellati hanno contestato la legittimità dell'applicazione annuale della ritenuta fiscale del 12,5%, in tal modo incidente sulla capitalizzazione degli interessi, osservando che le disposizioni del D.M. Tesoro 23.6.1997 non possono prevalere sulla normativa primaria che disciplina la tassazione, secondo la quale la ritenuta fiscale dovrebbe essere applicata in un'unica soluzione al momento del rimborso dei buoni. Si tratta di una tesi non condivisibile, perché trascura di considerare che il D.L. 556/1986, conv. in
L.759/1986, istitutivo della ritenuta erariale sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del DPR n. 601/1973 ed equiparati, disciplina la riscossione delle ritenute da parte dell'amministrazione postale prevedendo il versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ex art.3 II comma lett.d) ed f) del DPR n.602/1973. Queste ultime disposizioni, oggi abrogate ma applicabili ratione temporis, stabiliscono che devono essere versate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le ritenute alla fonte sui redditi “maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”. Pertanto, non c'è alcun contrasto tra il D.M. Tesoro 23.6.1997 e la normativa di rango primario istitutiva della ritenuta erariale: l'obbligo dell'amministrazione postale di versare annualmente all'Erario la ritenuta fiscale maturata sui redditi dei buoni, ancorché non corrisposti, implicava che l'importo della ritenuta dovesse essere decurtato da quello dei redditi da capitalizzare.
§ 8. – Con il sesto motivo Poste estende le considerazioni che precedono ai b.p.f. della serie R, elencati alla lettera C dell'atto di citazione avversario. Osserva che, con riferimento a detti titoli, gli attori avevano formulato domanda volta alla predeterminazione del valore che avrebbero incassato alla scadenza, trattandosi di titoli non ancora scaduti, e che tuttavia si trattava di titoli emessi su moduli della serie R, che riportavano sul retro una tabella indicativa dei rendimenti lordi conforme al DM istitutivo. Osserva che la domanda degli attori riferita a questi titoli non tiene conto della ritenuta fiscale, per la quale richiama le considerazioni esposte nel motivo precedente.
10 Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, perché il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda degli attori relativa ai titoli non ancora riscossi. Si trattava di una domanda di mero accertamento, con la quale gli attori chiedevano la determinazione dell'importo che avrebbero avuto diritto di riscuotere alla scadenza di ciascun titolo, al netto della ritenuta fiscale. Non avendo gli attori, oggi appellati, impugnato l'omessa pronuncia, né riproposto la domanda in questo grado, ma essendosi essi limitati a chiedere la conferma della sentenza di primo grado, l'appellante non ha alcun interesse all'accertamento richiesto relativamente ai titoli non ancora riscossi.
§ 9. – Con il settimo motivo critica le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. osservando che si Pt_1 tratta di meri calcoli secondo le prospettazioni delle parti, e con l'ottavo motivo chiede, in ragione dell'auspicato accoglimento dell'appello, la rideterminazione delle spese processuali a carico della controparte. Si tratta quindi di due motivi solo apparenti, che contengono mere argomentazioni accessorie e non critiche alla sentenza.
§ 10. – Conclusivamente, in accoglimento dell'appello, la domanda di condanna proposta dagli attori, oggi appellati, nei confronti di deve essere respinta. Parte_1
Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00 quindi in € 14.103,00 per il giudizio di primo grado e € 14.317,00 per il giudizio d'appello oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Cassino n.1570/2022 , pubblicata in data 24/11/2022 , così decide:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di condanna proposta da , , Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
e nei confronti di Parte_3 Parte_4 Parte_1
- condanna , , e Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 Parte_3
in solido tra loro, a rifondere a le spese processuali Parte_4 Parte_1 dei due gradi di giudizio, liquidate per compensi in € 14.103,00 per il giudizio di primo grado e € 14.317,00 per il giudizio d'appello, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 4/06/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo
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