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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 18/12/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 854/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 854\2021 r.g.
TRA
in Parte_1 liquidazione con sede in Capo d'Orlando, via Vittorio Veneto n. 125, codice fiscale , in persona del liquidatore p.t., dott. P.IVA_1 Parte_2 nato a [...] il [...], c.f. , rappr.ta e difesa CodiceFiscale_1 dall'avv. Walter Mangano, (c.f.: , giusta procura in C.F._2 atti pec: Email_1
APPELLANTE
E
con sede in Milano, Piazza F. Meda n. 4, codice fiscale Controparte_1
, partita iva , società costituita a seguito della P.IVA_2 P.IVA_3 fusione tra la e il Controparte_2 [...]
– società quest'ultima incorporante la Controparte_3 [...]
, in persona del suo procuratore speciale, rappresentato e Controparte_4 difeso, per procura in calce all'atto di costituzione, dall'Avv. Michelangelo
ZZ AL, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina,
Via Dei Verdi n. 13,
Email_2
APPELLATA Nonché, nei confronti nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_2
d'Orlando in Via XXVII Settembre n. 20, c.f. ; CodiceFiscale_3
APPELLATO -
Contumace
E DI
in persona del legale rappresentante, codice fiscale Controparte_5
, - cessionaria della (a sua volta cessionaria del P.IVA_4 Controparte_6
- e per essa, quale mandataria, la CP_1 Controparte_7
rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di costituzione
[...] dall'Avv. Michelangelo ZZ AL, codice fiscale C.F._4
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, Via Dei Verdi
[...]
n. 13
Email_2
appellata intervenuta
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 362\2021 del 28.04.2021
CONCLUSIONI: come da verbale del 18.11.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Patti ha accolto parzialmente la domanda della con Controparte_8 cui, premettendo di aver stipulato in data 14 ottobre 2008 un mutuo agrario ipotecario con la all'unico scopo concordato con Controparte_4
l'istituto di coprire le esposizioni debitorie di e della Parte_2 società , citava in giudizio la Parte_3 [...]
affermando la nullità del mutuo agrario ipotecario Controparte_9 determinata dalla colpevole deviazione dello scopo legale e chiedendone la dichiarazione di nullità e conseguentemente la nullità della fideiussione rilasciata da e la nullità dell'ipoteca iscritta all'immobile Parte_2 oggetto dell'atto di vendita del 14 ottobre 2008 in favore della Controparte_4
[...] Il Tribunale, pur riconoscendo la nullità del mutuo per la colpevole deviazione dello scopo legale accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta e convertiva il mutuo fondiario agrario in mutuo ipotecario ordinario affermando che nel caso in esame ricorrevano tutti i requisiti sostanziali e formali per dar luogo alla conversione.
Rigettava, invece, la eccezione di nullità delle garanzie ritenendo che la fideiussione stipulata secondo lo schema ABI non è nulla a valle ma solo ne va allegato il danno conseguente alla violazione. Rilevava inoltre che parte attrice non avrebbe allegato né precisato gli elementi a sostegno della dedotta nullità ( se per violazione di norme imperative, nullità testuale o nullità predisposte a tutela del consumatore ) e statuiva la compensazione delle spese.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Controparte_2 chiedendo che in riforma della sentenza impugnata, la Corte accogliesse le eccezioni di nullità del mutuo e delle garanzie con condanna della alle CP_4 spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la e resisteva al gravame chiedendo la conferma CP_1 dell'impugnata sentenza.
Si costituiva con atto di intervento la in persona del legale Controparte_5 rappresentante, - cessionaria della (a sua volta cessionaria del Controparte_6
- e per essa, quale mandataria, la CP_1 Controparte_7 aderendo alle difese della
[...] CP_1
All'udienza del 18.11.2024 la causa è stata assegnata a sentenza con i termini per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata con provvedimento del 07.10.2022
Con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta che il primo
Giudice, seppur ha correttamente ritenuto che la violazione dello scopo legale del mutuo fondiario agricolo comporta la nullità del negozio, ha poi ritenuto errando, che esso poteva essere convertito in mutuo ipotecario ordinario sussistendo i presupposti di legge per la conversione del negozio nullo.
Afferma il Tribunale tutte volessero porre in essere un contratto di mutuo e garantirlo, e , così come previsto dall'articolo 1424 cc, per realizzare quel concreto negozio e ottenere una somma di denaro da restituire al fine di ripianare l'esposizione debitoria di (socio della Cooperativa e congiunto delle altre due Parte_2 socie) avrebbero stipulato il corrispondente contratto e non quello affetto da nullità, essendo il contratto nullo improduttivo di effetti e dunque elidendo il diritto di parte mutuataria a ( ottenere e) trattenere l'importo mutuato, essendo questa la causa concreta del collegamento negoziale realizzato: ottenere la liquidità necessaria a ripianamento dei debiti di . Parte_2
Rileva l'appellante che ha errato il Tribunale perché nel caso in esame non sussistono i requisiti di cui all'art. 1424 cc, e dalla istruttoria è emerso che non vi era la volontà delle parti di stipulare il contratto di mutuo ordinario e che essi non ignoravano la nullità del mutuo agrario che, se stipulato, avrebbe eluso lo scopo legale.
Quindi ad avviso dell'appellante nel caso in esame non poteva essere disposta la conversione del contratto nullo. Con il secondo motivo l'appellante rileva che osta alla conversione del contratto nullo anche la mancata consegna delle somme al mutuatario.
Afferma l'appellante che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1813 cc per il perfezionarsi del contratto e per il sorgere degli obblighi di restituzione è necessaria la traditio delle somme erogate.
Deduce l'appellante che nel caso in esame la BANCA mutuante ha preteso l'autorizzazione al versamento delle somme corrisposte al mutuatario a mezzo bonifico nel conto di e da questi in quello in sofferenza della Parte_2 società con l'unico scopo di risanare il debito di Parte_4 quest'ultima oltre ridurre la scopertura del . Parte_2
Pertanto nell'operazione messa in atto dalla banca non vi è stata la consegna del denaro ed esso non è entrato nella disponibilità della Cooperativa mutuataria.
Ad avviso dell'appellante, la mancanza di tale elemento non consente la conversione del mutuo nullo in mutuo ordinario e anche per tale ragione la statuizione del primo giudice è errata e deve essere riformata.
In replica ai motivi di gravame, parte convenuta evidenzia che il mutuo agricolo è stato validamente e correttamente erogato in favore della
Cooperativa che ha acquistato da e Parte_2 Parte_5
un terreno agricolo con annesso fabbricato rurale;
che quindi la Per_1 mutuataria ha avuto la disponibilità del denaro mutuato che è stato versato dalla giusta autorizzazione delle altre parti venditrici, sul conto CP_4 intestato solo a ( socio della il quale ha Parte_2 Parte_1 poi disposto un versamento in favore della stessa Banca mutuante ad estinzione dei debiti della unipersonale dello stesso Parte_6
. Parte_2
Ad avviso di parte appellata il primo giudice correttamente ha dichiarato la conversione del mutuo poiché sussistono tutti gli elementi indicati dalla norma dell'art. 1424 cc posto che le parti volevano realmente contrarre il mutuo, vi
è stata la traditio delle somme e non erano a conoscenza della nullità del mutuo agrario.
Quindi conclude l'appellata che i motivi di appello sono infondati e vanno rigettati Con il terzo e il quarto dei motivi l'appellante lamenta che il primo giudice ha errato a non dichiarare la nullità delle garanzie prestate al mutuante come corollario della nullità del mutuo fondiario agrario.
Inoltre deduce che la fideiussione prestata andava comunque dichiarata nulla perché era stata sottoscritta su contratti che riprendono lo schema ABI .
Rileva l'appellante che non è condivisibile la statuizione del primo giudice il quale ha affermato che la conformità allo schema ABI non comporta automaticamente la nullità della fideiussione in mancanza di allegazione da parte del consumatore di aver subito un danno dalla mancata contrattazione specifica con la . CP_4
Afferma l'appellante che la nullità della fideiussione andava dichiarata solo per la conformità della fideiussione allo schema ABI a prescindere da qualunque altro elemento .
Chiede quindi che la Corte ne dichiari la nullità.
Con il quinto motivo parte appellante censura la statuizione del primo giudice che ha compensato le spese di lite e ne chiede la riforma con la condanna della alle spese per entrambi i gradi di giudizio. CP_4
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di che Parte_2 regolarmente citato non è costituito nel presente giudizio.
Sempre preliminarmente va esaminata la eccezione sollevata dall'appellante di carenza di legittimazione attiva dell'intervenuta CP_5
Afferma l'appellante che la intervenuta è cessionaria dei crediti della CP_1 ma nel caso in esame non si verte di credito ma di contratto nullo e non risulta che la abbia avuto la cessione del contratto de quo, se non nei CP_5 limiti del credito in sofferenza ad esso collegato, mentre la titolarità del rapporto rimane in capo alla cedente.
Pertanto chiede l'appellante che la Corte dichiari la carenza di legittimazione passiva della Controparte_5
Replica l'appellata eccependo in primo luogo la tardività dell'eccezione, sollevata dopo due anni dalla costituzione e nel merito ne chiede il rigetto per essere essa cessionaria del credito nei confronti della appellante .
In primo luogo va evidenziato che la Cassazione ha chiarito che “ Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” ( sez, un. 2951\16).
Pertanto l'eccezione non è tardiva e nel merito è fondata .
Non vi è dubbio che la e per essa quale mandataria, la Controparte_5
è intervenuta nel presente giudizio Controparte_7 affermandosi cessionaria del credito nei confronti della Parte_1
, per averlo acquisito, giusta operazione di cartolarizzazione, da
[...]
Cont che, a sua volta, aveva acquisito il credito da . Controparte_6
E sulla avvenuta cessione del credito non vi è contestazione anche perché
ha fornito adeguata documentazione per dimostrare la sua CP_5 qualifica di cessionaria.
Orbene seppur nel caso in esame non si discute del credito ma della validità del titolo su cui si fonda il credito ceduto, sussiste nella cessionaria un interesse a tutelare il creduto ceduto.
Pertanto deve concludersi che la cessionaria dei crediti in CP_5 sofferenza ha la legittimazione attiva nel presente giudizio per tutelare il suo credito.
Passando all'esame dei motivi di gravame, i primi due vengono esaminati congiuntamente per connessione.
Va rilevato come la statuizione con cui il primo giudice ha dichiarato la nullità del mutuo fondiario agrario è coperta da giudicato.
Infatti seppur parte appellata contesta la predette decisione e a prescindere che l'atto non rechi la titolazione di “appello incidentale” dovendosi valutare dalla sostanza del contenuto se esso possa essere qualificato come tale, rileva la
Corte che dalle conclusioni formulate da parte appellata, che conclude chiedendo “ Rigettare, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello proposto e, per l'effetto confermare la sentenza n. 362/2021” debba concludersi che non sia stata impugnata la predetta statuizione con conseguente giudicato sulla stessa.
Ciò premesso va richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il negozio nullo ove sussistono i requisiti per la conversione può essere convertito e correttamente il primo giudice ha verificato nel caso in esame la esistenza dei requisiti necessari per pervenire alla conversione del negozio nullo in mutuo ordinario.
Risulta infatti dalla sequenza degli atti e dai comportamenti assunti dalla parti che la ha fatto ricorso al mutuo fondiario agrario Parte_1 per l'acquisto di un terreno con annesso fabbricato rurale, ma non ha perseguito lo scopo legale del mutuo ottenuto.
Ciò perché è pacifico che il avesse bisogno di sanare i debiti della Parte_2 sua Società e che il mutuo avrebbe avuto lo scopo di ripianare i debiti.
Risulta quindi che la volontà di tutte le parti è confluita nel negozio contratto con lo scopo di fare ottenere a il mutuo per risanare la situazione Parte_2 debitoria della sua Società.
Anche le autorizzazioni concesse dai venditori alla per versare le CP_4 somme ottenute a mutuo nel conto intestato a piuttosto che sul Parte_2 conto della confermano che la volontà di tutte le parti era quella Parte_1 di stipulare un mutuo e che, quindi, le parti avrebbero comunque voluto gli effetti del nuovo negozio frutto della conversione.
Diversamente da quanto deduce parte appellante, ciò che rileva per la conversione del negozio non è tanto la prova della non conoscenza della nullità, come sostiene l'appellante, quanto la prova dell'intento delle parti a perseguire comunque gli effetti del nuovo negozio frutto della conversione.
In tal senso si è espressa la Cassazione con la sentenza richiamata dalla stessa parte appellante e allegata alla comparsa conclusionale ( Cass. 19\2025) che afferma che “ Ai fini della conversione del negozio nullo ai sensi dell'art. 1424
c.c., non occorre l'accertamento della volontà concreta delle parti di accettare il diverso contratto frutto della conversione – poiché ciò comporterebbe la coscienza della nullità dell'atto compiuto, ostativa alla stessa conversione – ma è sufficiente che l'intento pratico originariamente perseguito dalle parti sia soddisfatto, anche solo in parte, dagli effetti del nuovo negozio frutto della conversione.”.
Risultando soddisfatto tale requisito, l'atto nullo con la coesistenza degli ulteriori requisiti ( forma scritta, passaggio di denaro , volontà di ottenere un mutuo con l'unico scopo comune di risanare i debiti della società del
) può essere convertito in mutuo ordinario. Parte_2 Pertanto i motivi di appello sono infondati e deve essere confermata la statuizione impugnata.
Il rigetto dei superiori motivi e la legittima conversione del negozio nullo assorbono la censura sulla validità delle garanzie personali prestate sotto il primo profilo ma deve essere esaminata la eccezione sotto il profilo della nullità della garanzia in quanto conforme allo schema ABI.
Va preliminarmente affermato che ad avviso della Corte sussiste ai sensi e per gli effetti dell'art. 1421 cc l'interesse del debitore principale ad eccepire la nullità della garanzia prestata da terzi.
Nel merito però l'eccezione deve essere rigettata.
E' pacifico che le fideiussioni stipulati in violazione delle norme antitrust sono parzialmente nulle e lo hanno affermato le Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021, chiarendo che “ I contratti di fideiussione
"a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della
l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Tale nullità però non può essere semplicemente eccepita ma di esse si deve fornire la prova con il deposito del provvedimento della Banca D' TA.
Afferma la Cassazione che “ La natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca d'TA n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti (
Cass. n. 7387\2025).
Nel caso in esame la appellante con l'atto di opposizione Controparte_2 ha eccepito genericamente la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust ma senza aver prodotto il provvedimento della Banca
D'TA .
Anche in questa sede l'appellante, seppur ha richiamato le clausole censurate che richiamano lo schema ABI non ha prodotto il provvedimento n. 55 del
2005.
E sul punto la Cassazione con recenti pronunce ha affermato la necessità della predetta produzione che non è suscettibile di equipollenti .
Né parte appellante avrebbe potuto adempiere in questa sede.
Infatti chiarisce la Cassazione che “In tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in senso lato",
è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa” (Cass. civ. 416\2025).
L'eccezione pertanto deve essere rigettata.
Le spese di lite del giudizio, seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo applicando le tariffe medie del DM 147\22 dello scaglione compreso tra E. 260.000 ed E.
520.000
P.Q.M
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Controparte_8 sentenza n.362\21 emessa dal Tribunale di Patti nel giudizio rg.
100679\2009 così decide:
- dichiara la contumacia di Parte_2
- rigetta l'appello
- condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell' appellata intervenuta che si liquidano in complessivi euro 20.119,00 (di cui €. 4.389,00 per studio;
€ 2.552,00 per fase introduttiva, € 5.880,00 per trattazione ed € 7.298,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Così deciso nella Camera di Consiglio (da remoto) della prima sezione in data 10.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 854\2021 r.g.
TRA
in Parte_1 liquidazione con sede in Capo d'Orlando, via Vittorio Veneto n. 125, codice fiscale , in persona del liquidatore p.t., dott. P.IVA_1 Parte_2 nato a [...] il [...], c.f. , rappr.ta e difesa CodiceFiscale_1 dall'avv. Walter Mangano, (c.f.: , giusta procura in C.F._2 atti pec: Email_1
APPELLANTE
E
con sede in Milano, Piazza F. Meda n. 4, codice fiscale Controparte_1
, partita iva , società costituita a seguito della P.IVA_2 P.IVA_3 fusione tra la e il Controparte_2 [...]
– società quest'ultima incorporante la Controparte_3 [...]
, in persona del suo procuratore speciale, rappresentato e Controparte_4 difeso, per procura in calce all'atto di costituzione, dall'Avv. Michelangelo
ZZ AL, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina,
Via Dei Verdi n. 13,
Email_2
APPELLATA Nonché, nei confronti nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_2
d'Orlando in Via XXVII Settembre n. 20, c.f. ; CodiceFiscale_3
APPELLATO -
Contumace
E DI
in persona del legale rappresentante, codice fiscale Controparte_5
, - cessionaria della (a sua volta cessionaria del P.IVA_4 Controparte_6
- e per essa, quale mandataria, la CP_1 Controparte_7
rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di costituzione
[...] dall'Avv. Michelangelo ZZ AL, codice fiscale C.F._4
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, Via Dei Verdi
[...]
n. 13
Email_2
appellata intervenuta
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 362\2021 del 28.04.2021
CONCLUSIONI: come da verbale del 18.11.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Patti ha accolto parzialmente la domanda della con Controparte_8 cui, premettendo di aver stipulato in data 14 ottobre 2008 un mutuo agrario ipotecario con la all'unico scopo concordato con Controparte_4
l'istituto di coprire le esposizioni debitorie di e della Parte_2 società , citava in giudizio la Parte_3 [...]
affermando la nullità del mutuo agrario ipotecario Controparte_9 determinata dalla colpevole deviazione dello scopo legale e chiedendone la dichiarazione di nullità e conseguentemente la nullità della fideiussione rilasciata da e la nullità dell'ipoteca iscritta all'immobile Parte_2 oggetto dell'atto di vendita del 14 ottobre 2008 in favore della Controparte_4
[...] Il Tribunale, pur riconoscendo la nullità del mutuo per la colpevole deviazione dello scopo legale accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta e convertiva il mutuo fondiario agrario in mutuo ipotecario ordinario affermando che nel caso in esame ricorrevano tutti i requisiti sostanziali e formali per dar luogo alla conversione.
Rigettava, invece, la eccezione di nullità delle garanzie ritenendo che la fideiussione stipulata secondo lo schema ABI non è nulla a valle ma solo ne va allegato il danno conseguente alla violazione. Rilevava inoltre che parte attrice non avrebbe allegato né precisato gli elementi a sostegno della dedotta nullità ( se per violazione di norme imperative, nullità testuale o nullità predisposte a tutela del consumatore ) e statuiva la compensazione delle spese.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Controparte_2 chiedendo che in riforma della sentenza impugnata, la Corte accogliesse le eccezioni di nullità del mutuo e delle garanzie con condanna della alle CP_4 spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la e resisteva al gravame chiedendo la conferma CP_1 dell'impugnata sentenza.
Si costituiva con atto di intervento la in persona del legale Controparte_5 rappresentante, - cessionaria della (a sua volta cessionaria del Controparte_6
- e per essa, quale mandataria, la CP_1 Controparte_7 aderendo alle difese della
[...] CP_1
All'udienza del 18.11.2024 la causa è stata assegnata a sentenza con i termini per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata con provvedimento del 07.10.2022
Con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta che il primo
Giudice, seppur ha correttamente ritenuto che la violazione dello scopo legale del mutuo fondiario agricolo comporta la nullità del negozio, ha poi ritenuto errando, che esso poteva essere convertito in mutuo ipotecario ordinario sussistendo i presupposti di legge per la conversione del negozio nullo.
Afferma il Tribunale tutte volessero porre in essere un contratto di mutuo e garantirlo, e , così come previsto dall'articolo 1424 cc, per realizzare quel concreto negozio e ottenere una somma di denaro da restituire al fine di ripianare l'esposizione debitoria di (socio della Cooperativa e congiunto delle altre due Parte_2 socie) avrebbero stipulato il corrispondente contratto e non quello affetto da nullità, essendo il contratto nullo improduttivo di effetti e dunque elidendo il diritto di parte mutuataria a ( ottenere e) trattenere l'importo mutuato, essendo questa la causa concreta del collegamento negoziale realizzato: ottenere la liquidità necessaria a ripianamento dei debiti di . Parte_2
Rileva l'appellante che ha errato il Tribunale perché nel caso in esame non sussistono i requisiti di cui all'art. 1424 cc, e dalla istruttoria è emerso che non vi era la volontà delle parti di stipulare il contratto di mutuo ordinario e che essi non ignoravano la nullità del mutuo agrario che, se stipulato, avrebbe eluso lo scopo legale.
Quindi ad avviso dell'appellante nel caso in esame non poteva essere disposta la conversione del contratto nullo. Con il secondo motivo l'appellante rileva che osta alla conversione del contratto nullo anche la mancata consegna delle somme al mutuatario.
Afferma l'appellante che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1813 cc per il perfezionarsi del contratto e per il sorgere degli obblighi di restituzione è necessaria la traditio delle somme erogate.
Deduce l'appellante che nel caso in esame la BANCA mutuante ha preteso l'autorizzazione al versamento delle somme corrisposte al mutuatario a mezzo bonifico nel conto di e da questi in quello in sofferenza della Parte_2 società con l'unico scopo di risanare il debito di Parte_4 quest'ultima oltre ridurre la scopertura del . Parte_2
Pertanto nell'operazione messa in atto dalla banca non vi è stata la consegna del denaro ed esso non è entrato nella disponibilità della Cooperativa mutuataria.
Ad avviso dell'appellante, la mancanza di tale elemento non consente la conversione del mutuo nullo in mutuo ordinario e anche per tale ragione la statuizione del primo giudice è errata e deve essere riformata.
In replica ai motivi di gravame, parte convenuta evidenzia che il mutuo agricolo è stato validamente e correttamente erogato in favore della
Cooperativa che ha acquistato da e Parte_2 Parte_5
un terreno agricolo con annesso fabbricato rurale;
che quindi la Per_1 mutuataria ha avuto la disponibilità del denaro mutuato che è stato versato dalla giusta autorizzazione delle altre parti venditrici, sul conto CP_4 intestato solo a ( socio della il quale ha Parte_2 Parte_1 poi disposto un versamento in favore della stessa Banca mutuante ad estinzione dei debiti della unipersonale dello stesso Parte_6
. Parte_2
Ad avviso di parte appellata il primo giudice correttamente ha dichiarato la conversione del mutuo poiché sussistono tutti gli elementi indicati dalla norma dell'art. 1424 cc posto che le parti volevano realmente contrarre il mutuo, vi
è stata la traditio delle somme e non erano a conoscenza della nullità del mutuo agrario.
Quindi conclude l'appellata che i motivi di appello sono infondati e vanno rigettati Con il terzo e il quarto dei motivi l'appellante lamenta che il primo giudice ha errato a non dichiarare la nullità delle garanzie prestate al mutuante come corollario della nullità del mutuo fondiario agrario.
Inoltre deduce che la fideiussione prestata andava comunque dichiarata nulla perché era stata sottoscritta su contratti che riprendono lo schema ABI .
Rileva l'appellante che non è condivisibile la statuizione del primo giudice il quale ha affermato che la conformità allo schema ABI non comporta automaticamente la nullità della fideiussione in mancanza di allegazione da parte del consumatore di aver subito un danno dalla mancata contrattazione specifica con la . CP_4
Afferma l'appellante che la nullità della fideiussione andava dichiarata solo per la conformità della fideiussione allo schema ABI a prescindere da qualunque altro elemento .
Chiede quindi che la Corte ne dichiari la nullità.
Con il quinto motivo parte appellante censura la statuizione del primo giudice che ha compensato le spese di lite e ne chiede la riforma con la condanna della alle spese per entrambi i gradi di giudizio. CP_4
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di che Parte_2 regolarmente citato non è costituito nel presente giudizio.
Sempre preliminarmente va esaminata la eccezione sollevata dall'appellante di carenza di legittimazione attiva dell'intervenuta CP_5
Afferma l'appellante che la intervenuta è cessionaria dei crediti della CP_1 ma nel caso in esame non si verte di credito ma di contratto nullo e non risulta che la abbia avuto la cessione del contratto de quo, se non nei CP_5 limiti del credito in sofferenza ad esso collegato, mentre la titolarità del rapporto rimane in capo alla cedente.
Pertanto chiede l'appellante che la Corte dichiari la carenza di legittimazione passiva della Controparte_5
Replica l'appellata eccependo in primo luogo la tardività dell'eccezione, sollevata dopo due anni dalla costituzione e nel merito ne chiede il rigetto per essere essa cessionaria del credito nei confronti della appellante .
In primo luogo va evidenziato che la Cassazione ha chiarito che “ Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” ( sez, un. 2951\16).
Pertanto l'eccezione non è tardiva e nel merito è fondata .
Non vi è dubbio che la e per essa quale mandataria, la Controparte_5
è intervenuta nel presente giudizio Controparte_7 affermandosi cessionaria del credito nei confronti della Parte_1
, per averlo acquisito, giusta operazione di cartolarizzazione, da
[...]
Cont che, a sua volta, aveva acquisito il credito da . Controparte_6
E sulla avvenuta cessione del credito non vi è contestazione anche perché
ha fornito adeguata documentazione per dimostrare la sua CP_5 qualifica di cessionaria.
Orbene seppur nel caso in esame non si discute del credito ma della validità del titolo su cui si fonda il credito ceduto, sussiste nella cessionaria un interesse a tutelare il creduto ceduto.
Pertanto deve concludersi che la cessionaria dei crediti in CP_5 sofferenza ha la legittimazione attiva nel presente giudizio per tutelare il suo credito.
Passando all'esame dei motivi di gravame, i primi due vengono esaminati congiuntamente per connessione.
Va rilevato come la statuizione con cui il primo giudice ha dichiarato la nullità del mutuo fondiario agrario è coperta da giudicato.
Infatti seppur parte appellata contesta la predette decisione e a prescindere che l'atto non rechi la titolazione di “appello incidentale” dovendosi valutare dalla sostanza del contenuto se esso possa essere qualificato come tale, rileva la
Corte che dalle conclusioni formulate da parte appellata, che conclude chiedendo “ Rigettare, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello proposto e, per l'effetto confermare la sentenza n. 362/2021” debba concludersi che non sia stata impugnata la predetta statuizione con conseguente giudicato sulla stessa.
Ciò premesso va richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il negozio nullo ove sussistono i requisiti per la conversione può essere convertito e correttamente il primo giudice ha verificato nel caso in esame la esistenza dei requisiti necessari per pervenire alla conversione del negozio nullo in mutuo ordinario.
Risulta infatti dalla sequenza degli atti e dai comportamenti assunti dalla parti che la ha fatto ricorso al mutuo fondiario agrario Parte_1 per l'acquisto di un terreno con annesso fabbricato rurale, ma non ha perseguito lo scopo legale del mutuo ottenuto.
Ciò perché è pacifico che il avesse bisogno di sanare i debiti della Parte_2 sua Società e che il mutuo avrebbe avuto lo scopo di ripianare i debiti.
Risulta quindi che la volontà di tutte le parti è confluita nel negozio contratto con lo scopo di fare ottenere a il mutuo per risanare la situazione Parte_2 debitoria della sua Società.
Anche le autorizzazioni concesse dai venditori alla per versare le CP_4 somme ottenute a mutuo nel conto intestato a piuttosto che sul Parte_2 conto della confermano che la volontà di tutte le parti era quella Parte_1 di stipulare un mutuo e che, quindi, le parti avrebbero comunque voluto gli effetti del nuovo negozio frutto della conversione.
Diversamente da quanto deduce parte appellante, ciò che rileva per la conversione del negozio non è tanto la prova della non conoscenza della nullità, come sostiene l'appellante, quanto la prova dell'intento delle parti a perseguire comunque gli effetti del nuovo negozio frutto della conversione.
In tal senso si è espressa la Cassazione con la sentenza richiamata dalla stessa parte appellante e allegata alla comparsa conclusionale ( Cass. 19\2025) che afferma che “ Ai fini della conversione del negozio nullo ai sensi dell'art. 1424
c.c., non occorre l'accertamento della volontà concreta delle parti di accettare il diverso contratto frutto della conversione – poiché ciò comporterebbe la coscienza della nullità dell'atto compiuto, ostativa alla stessa conversione – ma è sufficiente che l'intento pratico originariamente perseguito dalle parti sia soddisfatto, anche solo in parte, dagli effetti del nuovo negozio frutto della conversione.”.
Risultando soddisfatto tale requisito, l'atto nullo con la coesistenza degli ulteriori requisiti ( forma scritta, passaggio di denaro , volontà di ottenere un mutuo con l'unico scopo comune di risanare i debiti della società del
) può essere convertito in mutuo ordinario. Parte_2 Pertanto i motivi di appello sono infondati e deve essere confermata la statuizione impugnata.
Il rigetto dei superiori motivi e la legittima conversione del negozio nullo assorbono la censura sulla validità delle garanzie personali prestate sotto il primo profilo ma deve essere esaminata la eccezione sotto il profilo della nullità della garanzia in quanto conforme allo schema ABI.
Va preliminarmente affermato che ad avviso della Corte sussiste ai sensi e per gli effetti dell'art. 1421 cc l'interesse del debitore principale ad eccepire la nullità della garanzia prestata da terzi.
Nel merito però l'eccezione deve essere rigettata.
E' pacifico che le fideiussioni stipulati in violazione delle norme antitrust sono parzialmente nulle e lo hanno affermato le Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021, chiarendo che “ I contratti di fideiussione
"a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della
l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Tale nullità però non può essere semplicemente eccepita ma di esse si deve fornire la prova con il deposito del provvedimento della Banca D' TA.
Afferma la Cassazione che “ La natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca d'TA n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti (
Cass. n. 7387\2025).
Nel caso in esame la appellante con l'atto di opposizione Controparte_2 ha eccepito genericamente la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust ma senza aver prodotto il provvedimento della Banca
D'TA .
Anche in questa sede l'appellante, seppur ha richiamato le clausole censurate che richiamano lo schema ABI non ha prodotto il provvedimento n. 55 del
2005.
E sul punto la Cassazione con recenti pronunce ha affermato la necessità della predetta produzione che non è suscettibile di equipollenti .
Né parte appellante avrebbe potuto adempiere in questa sede.
Infatti chiarisce la Cassazione che “In tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in senso lato",
è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa” (Cass. civ. 416\2025).
L'eccezione pertanto deve essere rigettata.
Le spese di lite del giudizio, seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo applicando le tariffe medie del DM 147\22 dello scaglione compreso tra E. 260.000 ed E.
520.000
P.Q.M
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Controparte_8 sentenza n.362\21 emessa dal Tribunale di Patti nel giudizio rg.
100679\2009 così decide:
- dichiara la contumacia di Parte_2
- rigetta l'appello
- condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell' appellata intervenuta che si liquidano in complessivi euro 20.119,00 (di cui €. 4.389,00 per studio;
€ 2.552,00 per fase introduttiva, € 5.880,00 per trattazione ed € 7.298,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Così deciso nella Camera di Consiglio (da remoto) della prima sezione in data 10.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini