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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/02/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Lilia M. Ricucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del
21.01.2025, tenuta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.,
SENTENZA nel procedimento iscritto in primo grado al n. 6474/2021 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Tiziana Sponga e Parte_1
Gabriella Guida
RICORRENTE
E
, Controparte_1 Controparte_2
, in persona del in carica, rappresentato e difeso ex art. 417 bis
[...] CP_3
c.p.c. dal Dirigente dell Dott. Controparte_2 CP_4
RESISTENTE
Oggetto: clausola di salvaguardia – differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.09.2021, parte ricorrente, in epigrafe indicata, esponeva quanto segue in punto di fatto: “La IG.ra , in seguito chiamata ricorrente, è una docente abilitata per la scuola primaria con Parte_1 specializzazione nelle attività didattiche di sostegno.
La ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del in data 01.09.2011 retrodata al Controparte_1
01.09.2010, ed è attualmente in servizio presso il Circolo Didattico Statale “De Amicis” di San Severo (FG),come docente di sostegno per la scuola primaria.
La ricorrente, prima dell'immissione in ruolo, ha prestato servizio d'insegnamento alle dipendenze del in virtù di reiterati contratti CP_5
a tempo determinato come da prospetto riassuntivo che segue:
- a.s. 2007/2008-contratto dal 01.09.2007 al 07.09.2007, per n. 18ore di servizio settimanali, per attività didattiche di sostegno, presso l'Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Libetta” di Peschici (FG), ; contratto dal 08.09.2007 al 30.06.2008, C.F._1 per n. 24ore di servizio settimanali, per attività didattiche di sostegno, presso la Scuola Primaria Statale“San Domenico Savio” di San
Marco in Lamis (FG), ; C.F._2
pagina 1 di 5 - a.s. 2008/2009–contratto dal 12.09.2008 al 03.10.2010, per n. 24ore settimanali di servizio, per attività didattiche di sostegno, presso il Circolo Didattico Statale“De Amicis” di San Severo (FG), FGEE08301G;contratto dal 04.10.2008 al 30.06.2009, per n.
12ore settimanali di servizio, per attività didattiche di sostegno, presso l'Istituto Comprensivo Statale“Grimaldi” di San Paolo di
Civitate (FG), contratto dal 04.10.2008 al 30.06.2009, per n. 12ore settimanali di servizio, per attività didattiche di C.F._3 sostegno, presso il Circolo Didattico Statale“De Amicis” di , FGEE00200T; CP_2
- a.s. 2009/2010–contratto dal 01.09.2009al 30.06.2010, per n. 24ore settimanali di servizio, per attività didattiche di sostegno, presso la direzione Didattica Statale“Salandra” di Troia (FG), FGEE10101X;
Dopo l'assunzione a tempo indeterminato avvenuta in data 01.09.2011con retrodatazione giuridica al 01.09.2010, la ricorrente ha svolto i seguenti servizi di insegnamento:
- a.s. 2010/2011–contratto dal 07.09.2010al 31.08.2011, per n. 24 ore settimanali di servizio, per attività didattiche di sostegno, presso la Direzione Didattica Statale I Circolo “Tommasone”di Lucera (FG), FGEE03900C.
- a.s. 2011/2012-contratto dal 01.09.2011al 31.08.2012,per n. 24ore di servizio settimanali, per attività didattiche di sostegno, presso il Circolo Didattico Statale“De Amicis–S. Altamura”, plesso “De Amicis” di , FGIC86000Q, come da Controparte_2 contratto a tempo indeterminato allegato;
- a.s. 2012 / 2013 -contratto dal 01.09.2012 al 31.08.2013,per n. 24 ore di servizio settimanali, per attività didattiche di sostegno, presso il Circolo Didattico Statale “De Amicis -Altamura”, plesso “De Amicis” di , FGIC86000Q; CP_2
- a.s. 2013 / 2014 -contratto dal 01.09.2013 al 31.08.2014,per n. 24 ore di servizio settimanali, per attività didattiche di sostegno, presso il Circolo Didattico Statale “De Amicis -Altamura”, plesso “De Amicis” di , FGIC86000Q; CP_2
- a.s. 2014 / 2015 -contratto dal 01.09.2014 al 31.08.2015,per n. 24 ore di servizio settimanali, per attività didattiche di sostegno, presso il Circolo Didattico Statale “De Amicis -Altamura”, plesso “De Amicis” di , FGIC86000Q; CP_2
- a.s. 2015 / 2016 -contratto dal 01.09.2015 al 31.08.2016,per n. 24 ore di servizio settimanali, per attività didattiche di sostegno, presso il Circolo Didattico Statale “San Francesco”di San Severo (FG), FGEE106002;
- a.s. 2016 / 2017 -contratto dal 01.09.2016 al 31.08.2017,per n. 24 ore di servizio settimanali, per attività didattiche di sostegno, presso il Circolo Didattico Statale “San Francesco”di San Severo (FG), FGEE106002;
- a.s. 2017 / 2018 -contratto dal 01.09.2017 al 31.08.2018,per n. 24 ore di servizio settimanali, per attività didattiche di sostegno, presso il Circolo Didattico Statale “San Francesco”di San Severo (FG), FGEE106002;
- a.s. 2018 / 2019 -contratto dal 01.09.2018 al 31.08.2019,per n. 24 ore di servizio settimanali, per attività didattiche di sostegno, presso l'Istituto Comprensivo Statale “Tommasone -Alighieri” di Lucera (FG), FGIC876009;
- a.s. 2019 / 2020 -contratto dal 01.09.2019 al 31.08.2020,per n. 24 ore di servizio settimanali, per attività didattiche di sostegno, presso l'Istituto Comprensivo Statale “Tommasone -Alighieri” di Lucera (FG), FGIC876009;
- a.s. 2020 / 2021 -contratto dal 01.09.2020 fino alla data del deposito dell'odierno ricorso, per n. 24 ore di servizio settimanali, per attività didattiche di sostegno, presso il Circolo Didattico Statale “De Amicis” di San Severo (FG), FGEE112009.
Il convenuto, in sede di ricostruzione della carriera della ricorrente nel frattempo –e precisamente in data 01.09.2011–assunto CP_1
a tempo indeterminato, ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali (cfr. decreto Prot. n. 5 del
11/12/2012registrato presso la Tesoreria provinciale dello stato di Milano in data 20.01.2013), ha applicato il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, che ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8. pagina 2 di 5 Il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente, infatti, reca la seguente precisazione: “art. 1 a decorrere dal 01.09.2011, data di effettiva assunzione in servizio, all'ins. è attribuita la prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali Parte_1 vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni zero. (…) art.
2 -Per quanto esposto, alla data del 01/09/2013è inquadrato nella prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni 0 (...).
La collocazione della ricorrente nella fascia stipendiale zero dopo la sua immissione in ruolo viola il principio di non discriminazione tra dipendenti assunti a termine e dipendenti assunti a tempo indeterminato”.
Tanto premesso in fatto, chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”. Per l'effetto condannare il a pagare, in favore della Controparte_1 ricorrente, la somma di € 3.283,18 o la diversa somma, maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive così come quantificate al punto 2 dei motivi in diritto del ricorso e calcolate con il prospetto analitico allegato, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c.”.
Il resisteva al ricorso, eccependo la prescrizione quinquennale del credito retributivo e Controparte_1 contestando, altresì, l'applicabilità della clausola di salvaguardia al personale già immesso in ruolo. Forniva altresì delle ipotesi alternative di conteggio.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 21.1.2025 – tenuta ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati, potendosi richiamare le condivisibili motivazioni rese da questo Tribunale in un caso analogo al presente (sent. n. 1688/2022, est. dott. Caputo).
2.1. Com'è noto, il C.C.N.L. 4 agosto 2011 ha rimodulato le fasce stipendiali del personale della scuola sopprimendo la fascia retributiva 3-8 ed accorpandola alla fascia retributiva 0-2.
Per effetto di tale modifica, il docente immesso in ruolo permane nella fascia di ingresso per i primi otto anni di servizio, per poi passare nella successiva fascia stipendiale (9-14) al nono anno.
Lo stesso C.C.N.L. ha, tuttavia, previsto una norma di salvaguardia a tutela delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data del 1° settembre 2010, avessero maturato una legittima aspettativa alla progressione stipendiale secondo il precedente contratto collettivo.
È, infatti, previsto che: “2. Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-
14 anni””.
Il ricorrente, immesso in ruolo dal 1°.9.2011 (retrodatato al1°.9.2011), non potrebbe beneficiare di detta previsione, secondo la tesi del MIM.
pagina 3 di 5 Tale clausola contrattuale, tuttavia, è affetta da nullità nella parte in cui prevede che il servizio debba essere a tempo indeterminato, in quanto in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro;
non sussiste, infatti, alcuna ragione oggettiva che giustifichi l'esclusione dei precari dal novero dei beneficiari di detta disposizione di favore.
Il diritto alla fruizione della preesistente fascia stipendiale deve essere, dunque, ricollegato alla sussistenza del rapporto di servizio con il alla data del 1° settembre 2010, anche se con contratto a tempo determinato. CP_1
Sulla questione si è pronunciata la Suprema Corte, affermando che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile
(disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale” (Cass. Sez. Lav. n. 2924/2020).
2.2. Per altro verso, deve riconoscersi l'operatività della clausola di salvaguardia, con conservazione della fascia stipendiale 3-8 anni al personale in servizio alla data dell'1.9.2010 con contratto a tempo determinato, anche per il periodo successivo all'immissione in ruolo.
Tale assunto risulta avallato dalla Suprema Corte, che, con sentenza n. 31149 del 28.11.2019, ha espressamente dichiarato l'irrilevanza dell'immissione in ruolo rispetto alla questione della disparità di trattamento, così statuendo:
“6. Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto 43; Corte di Giustizia Per_1
18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)”.
2.3. In ordine alla quantificazione delle differenze retributive, possono essere condivisi i conteggi analitici elaborati dal secondo il prospetto contenuto nell'allegato 4, poiché conformi al quinquennio calcolato a ritroso CP_1 rispetto alla nota di costituzione in mora ricevuta il 26.5.2018 (quindi dal 27.5.2013), mentre quelli predisposti dalla parte ricorrente (all.0), pur astrattamente rispettosi delle annualità sottratte alla prescrizione (2013-2018), partono dall'anno scolastico 2012/2013 (quindi dal 1/9/2012 e non dal 27.5.2013).
Ne deriva - anche in assenza di ulteriori precisazioni ai fini del quantum - la condanna del Controparte_1
a corrispondere, in favore di il minor importo di euro 2.746,46 a titolo di differenze
[...] Parte_1 retributive per il periodo 26.5.2013-26.5.2018, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994.
pagina 4 di 5 3. Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 (cause di lavoro, scaglione “infra” € 5.200,00, valori minimi, stante la relativa semplicità delle questioni trattate) – seguono la soccombenza del e vengono CP_1 distratte in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Lilia M. Ricucci, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6474/2021 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni” in applicazione della clausola di salvaguardia di cui al C.C.N.L. 19 luglio 2011;
b) condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro Controparte_1
2.746,46, a titolo di differenze retributive per il periodo indicato in motivazione, oltre accessori di legge;
c) condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.314,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Foggia, all'esito dell'udienza del 21.1.2025
Il Giudice
Lilia M. Ricucci
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