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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/06/2025, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AL, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del
19.02.25, con la concessione di termini ridotti di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica, nella causa avente n. 1207/C/16
R.G.
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in AL, alla via G.A. Papio
n. 35, presso lo studio dell'avv. Viviana De Bello dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Postiglione (Sa), alla via I Trav. Martiri Postiglionesi n.5, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Acierno Arena, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
NONCHE'
, in persona del prefetto p.t.; Controparte_2
, in persona del prefetto p.t.; Controparte_3
in persona del prefetto p.t.; Controparte_4
PARTI APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione avverso intimazione di pagamento. CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al Giudice di Pace di Buccino, (poi Controparte_5 Controparte_6
per spiegare opposizione avverso l'intimazione di pagamento
[...]
n.09520169002840991000 - e le sottese cartelle esattoriali n. 09520100053292706001,
n.09520110021078802001 e n. 09520140003142174001 – emessa per il recupero della complessiva somma di € 7.666,40 a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada elevate, negli anni 2008, 2010 e 2012, dalle Prefetture di , e CP_2 CP_3 CP_4
Al riguardo, premetteva di aver avuto conoscenza del credito in questione unicamente a seguito della notifica – peraltro invalidamente eseguita a mezzo PEC - dell'opposta intimazione di pagamento e, dedotta l'omessa notificazione di tutti gli atti ad essa presupposti, contestava l'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione nonché l'illegittimità della maggiorazione ex lege 689/81. Domandava quindi accertarsi l'inesistenza del diritto dell'opposta di procedere alla riscossione del credito di cui alle cartelle di pagamento n. 09520100053292706001, n.09520110021078802001, n.
09520140003142174001 richiamate nell'intimazione di pagamento n.09520169002840991000 per maturata prescrizione, con condanna dell'esattore al pagamento delle spese di lite.
Nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Buccino si costituiva la quale Controparte_5 postulava l'inammissibilità ed in ogni caso l'infondatezza delle avverse censure dando conto della regolare notifica tanto dell'intimazione di pagamento quanto delle relative cartelle.
Non si costituivano gli enti impositori dei quali veniva quindi dichiarata la contumacia.
Con sentenza n. 28 depositata il 30.01.2017, il Giudice di Pace di Buccino accoglieva l'opposizione e, assumendo come non raggiunta la prova della notifica degli atti prodromici, dichiarava l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n.09520169002840991000 per intervenuta estinzione della pretesa ivi consacrata, con condanna delle parti convenute in solido al pagamento delle spese.
La convenuta , con atto di citazione notificato in data Parte_1
26.07.2017, interponeva appello avverso la sentenza sopra indicata: preliminarmente, deduceva la nullità della sentenza per la non corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori (evocati in primo grado di giudizio mediante notifica dell'atto di citazione presso le rispettive sedi in luogo dell'Avvocatura dello Stato); nel merito, censurava la statuizione del giudice di prime cure quanto alla ritenuta estinzione della pretesa per mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione asseritamente maturato alla data di notifica dell'intimazione, tenuto anche conto del periodo di sospensione dall'1.01.2014 al 15.06.2014 previsto dalla legge
147/2013 art. 1 co 623.
Con comparsa del 21.12.2017, si costituiva in giudizio l'appellato il quale, Controparte_1 eccepita l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., contestata l'infondatezza della adombrata violazione del contraddittorio (avuto riguardo alla rituale evocazione in giudizio degli enti creditori) e evidenziata la formazione del giudicato interno in ordine all'omessa notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada, ribadiva le difese di merito svolte in primo grado di giudizio domandando quindi la conferma integrale della appellata pronuncia.
Le Prefetture convenute, sebbene regolarmente citate, non si costituivano neppure nel presente grado: deve esserne pertanto dichiarata la contumacia.
§ 1.1. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.02.25 ed ivi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ridotti di giorni venti per gli scritti conclusionali.
§ 2. Tanto premesso, anzitutto deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c. sollevata da parte appellata.
Il gravame per come proposto è ammissibile in quanto dal tenore dell'atto e dalla interpretazione del suo contenuto possono ritenersi osservati i requisiti richiesti dall'art. 342
c.p.c. il quale prevede che: “per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Tanto chiarito, nel merito l'appello è fondato nei termini che seguono.
Invero, rigettata la censura relativa alla pretesa violazione del contraddittorio, ciò avuto riguardo alla documentazione versata in atti (ricevute PEC di accettazione e consegna del
13.12.2016) dalla quale emerge come, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante la notifica della citazione in primo grado agli enti impositori sia stata effettuata Pt_1 presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale deve svolgersi il giudizio, ovvero AL
( , deve ritenersi che il giudice di prime cure abbia errato Email_1 nel ritenere maturata la prescrizione dei crediti per i quali è causa.
Invero, dal compendio documentale versato in atti emerge come la notifica delle cartelle di pagamento sia stata curata dall'agente della riscossione a mezzo del servizio postale e da questi attestata mediante produzione in giudizio dei relativi avvisi di ricevimento della raccomandata informativa, spedita al destinatario per il perfezionamento del iter notificatorio.
Al riguardo, non pare fuor luogo osservare che a mente dell'art. 26 D.P.R. 602/1973: “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario”.
In tali casi, per costante indirizzo pretorio, la notifica postale si perfeziona con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ciò esclude la necessità che venga redatta un'apposita relata di notifica (cfr. tra le tante Cassazione 19 giugno 2009, n. 14327).
Se dunque la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento è sufficiente a ritenere provato il perfezionamento della notifica postale delle cartelle di pagamento, deve allora necessariamente seguire che la convenuta ha Parte_1 tempestivamente interrotto il termine di prescrizione previsto quantomeno per il recupero dei crediti iscritti al ruolo esattoriale n. 5681/2011 formato dalla ed al Controparte_3 ruolo esattoriale n. 3444/2013 formato dalla per i quali è stata notificata Controparte_4
l'opposta intimazione.
Invero, - in relazione alla sanzione amministrativa relativa all'anno 2010, dall'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67801285193-6 risulta che la notifica della cartella di pagamento n.
095201121078802001, di cui al ruolo esattoriale n. 5681/2011, formato dalla di CP_2
è stata notificata in data 25.11.2011, nelle mani del familiare convivente del CP_3 destinatario;
- in relazione alla sanzione amministrativa relativa all'anno 2012, dall'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67111796808-2 risulta che la notifica della cartella di pagamento n.
0952014000314277400, di cui al ruolo esattoriale n. 3444/2013 formato dalla Prefettura di
è stata eseguita in data 11.04.2014 nelle mani del familiare convivente del destinatario. CP_4
Così provata la valida notificazione delle sopra indicate cartelle di pagamento nel quinquennio successivo alla commissione delle infrazioni (relative agli anni 2010 e 2012) va da sé che alla data della notifica dell'opposta intimazione, intervenuta in data 26.09.2016, quanto ai crediti portati dalle cartelle n. 095201121078802001 e n. 0952014000314277400 non potesse prospettarsi alcuna prescrizione.
Di contro,
-in relazione alla sanzione amministrativa relativa all'anno 2008, dall'avviso di ricevimento della raccomandata n. n.6704590330-3 risulta che la notifica della cartella di pagamento n.
09520100053292706001, di cui al ruolo esattoriale n.4760/2010 formato dalla Prefettura di
, è stata eseguita in data 2.10.2010 nelle mani del familiare convivente del destinatario. CP_2
Ciò implica che, anche tenendo conto del semestre di sospensione invocato dall'agente della riscossione dal 1.01.2014 al 15.06.2014, alla data di notifica dell'intimazione quivi opposta, i crediti consacrati nella sopra indicata cartella di pagamento erano da ritenersi prescritti.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto con riforma parziale della sentenza di primo grado limitatamente ai crediti consacrati nelle cartelle n. 095201121078802001 e n. 0952014000314277400.
§ 3. Per quanto concerne il regolamento delle spese di giudizio, ritiene questo giudice che sussistano i presupposti ex art. 92, secondo comma, c.p.c. per la compensazione delle stesse, posto che l'esito del giudizio evidenzia una situazione lato sensu riconducibile alla
“soccombenza reciproca”. La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che tale particolare situazione ricorre anche nel caso di accoglimento parziale della domanda in termini meramente quantitativi (cfr., sul punto, Cass. 24 aprile 2018, n. 10113, a tenore della quale “la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo”).
P.Q.M.
Il Tribunale di AL, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia delle Prefetture di , e in persona del CP_2 CP_3 CP_4
prefetto p.t.
• ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• RIFORMA parzialmente la sentenza n. 28 depositata il 30.01.2017, del Giudice di
Pace di Buccino dichiarando l'esistenza del diritto delle originarie parti convenute,
e di Controparte_4 Controparte_3 Parte_1 procedere esecutivamente in danno per il recupero del credito di cui Controparte_1 ai ruoli esattoriali n. 5681/2011 e n. 3444/2013 sottesi alle cartelle di pagamento n.
095201121078802001 e n. 0952014000314277400 e alla intimazione n.
n.09520169002840991000.
• COMPENSA tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
AL, lì 11/06/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AL, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del
19.02.25, con la concessione di termini ridotti di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica, nella causa avente n. 1207/C/16
R.G.
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in AL, alla via G.A. Papio
n. 35, presso lo studio dell'avv. Viviana De Bello dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Postiglione (Sa), alla via I Trav. Martiri Postiglionesi n.5, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Acierno Arena, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
NONCHE'
, in persona del prefetto p.t.; Controparte_2
, in persona del prefetto p.t.; Controparte_3
in persona del prefetto p.t.; Controparte_4
PARTI APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione avverso intimazione di pagamento. CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al Giudice di Pace di Buccino, (poi Controparte_5 Controparte_6
per spiegare opposizione avverso l'intimazione di pagamento
[...]
n.09520169002840991000 - e le sottese cartelle esattoriali n. 09520100053292706001,
n.09520110021078802001 e n. 09520140003142174001 – emessa per il recupero della complessiva somma di € 7.666,40 a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada elevate, negli anni 2008, 2010 e 2012, dalle Prefetture di , e CP_2 CP_3 CP_4
Al riguardo, premetteva di aver avuto conoscenza del credito in questione unicamente a seguito della notifica – peraltro invalidamente eseguita a mezzo PEC - dell'opposta intimazione di pagamento e, dedotta l'omessa notificazione di tutti gli atti ad essa presupposti, contestava l'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione nonché l'illegittimità della maggiorazione ex lege 689/81. Domandava quindi accertarsi l'inesistenza del diritto dell'opposta di procedere alla riscossione del credito di cui alle cartelle di pagamento n. 09520100053292706001, n.09520110021078802001, n.
09520140003142174001 richiamate nell'intimazione di pagamento n.09520169002840991000 per maturata prescrizione, con condanna dell'esattore al pagamento delle spese di lite.
Nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Buccino si costituiva la quale Controparte_5 postulava l'inammissibilità ed in ogni caso l'infondatezza delle avverse censure dando conto della regolare notifica tanto dell'intimazione di pagamento quanto delle relative cartelle.
Non si costituivano gli enti impositori dei quali veniva quindi dichiarata la contumacia.
Con sentenza n. 28 depositata il 30.01.2017, il Giudice di Pace di Buccino accoglieva l'opposizione e, assumendo come non raggiunta la prova della notifica degli atti prodromici, dichiarava l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n.09520169002840991000 per intervenuta estinzione della pretesa ivi consacrata, con condanna delle parti convenute in solido al pagamento delle spese.
La convenuta , con atto di citazione notificato in data Parte_1
26.07.2017, interponeva appello avverso la sentenza sopra indicata: preliminarmente, deduceva la nullità della sentenza per la non corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori (evocati in primo grado di giudizio mediante notifica dell'atto di citazione presso le rispettive sedi in luogo dell'Avvocatura dello Stato); nel merito, censurava la statuizione del giudice di prime cure quanto alla ritenuta estinzione della pretesa per mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione asseritamente maturato alla data di notifica dell'intimazione, tenuto anche conto del periodo di sospensione dall'1.01.2014 al 15.06.2014 previsto dalla legge
147/2013 art. 1 co 623.
Con comparsa del 21.12.2017, si costituiva in giudizio l'appellato il quale, Controparte_1 eccepita l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., contestata l'infondatezza della adombrata violazione del contraddittorio (avuto riguardo alla rituale evocazione in giudizio degli enti creditori) e evidenziata la formazione del giudicato interno in ordine all'omessa notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada, ribadiva le difese di merito svolte in primo grado di giudizio domandando quindi la conferma integrale della appellata pronuncia.
Le Prefetture convenute, sebbene regolarmente citate, non si costituivano neppure nel presente grado: deve esserne pertanto dichiarata la contumacia.
§ 1.1. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.02.25 ed ivi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ridotti di giorni venti per gli scritti conclusionali.
§ 2. Tanto premesso, anzitutto deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c. sollevata da parte appellata.
Il gravame per come proposto è ammissibile in quanto dal tenore dell'atto e dalla interpretazione del suo contenuto possono ritenersi osservati i requisiti richiesti dall'art. 342
c.p.c. il quale prevede che: “per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Tanto chiarito, nel merito l'appello è fondato nei termini che seguono.
Invero, rigettata la censura relativa alla pretesa violazione del contraddittorio, ciò avuto riguardo alla documentazione versata in atti (ricevute PEC di accettazione e consegna del
13.12.2016) dalla quale emerge come, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante la notifica della citazione in primo grado agli enti impositori sia stata effettuata Pt_1 presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale deve svolgersi il giudizio, ovvero AL
( , deve ritenersi che il giudice di prime cure abbia errato Email_1 nel ritenere maturata la prescrizione dei crediti per i quali è causa.
Invero, dal compendio documentale versato in atti emerge come la notifica delle cartelle di pagamento sia stata curata dall'agente della riscossione a mezzo del servizio postale e da questi attestata mediante produzione in giudizio dei relativi avvisi di ricevimento della raccomandata informativa, spedita al destinatario per il perfezionamento del iter notificatorio.
Al riguardo, non pare fuor luogo osservare che a mente dell'art. 26 D.P.R. 602/1973: “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario”.
In tali casi, per costante indirizzo pretorio, la notifica postale si perfeziona con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ciò esclude la necessità che venga redatta un'apposita relata di notifica (cfr. tra le tante Cassazione 19 giugno 2009, n. 14327).
Se dunque la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento è sufficiente a ritenere provato il perfezionamento della notifica postale delle cartelle di pagamento, deve allora necessariamente seguire che la convenuta ha Parte_1 tempestivamente interrotto il termine di prescrizione previsto quantomeno per il recupero dei crediti iscritti al ruolo esattoriale n. 5681/2011 formato dalla ed al Controparte_3 ruolo esattoriale n. 3444/2013 formato dalla per i quali è stata notificata Controparte_4
l'opposta intimazione.
Invero, - in relazione alla sanzione amministrativa relativa all'anno 2010, dall'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67801285193-6 risulta che la notifica della cartella di pagamento n.
095201121078802001, di cui al ruolo esattoriale n. 5681/2011, formato dalla di CP_2
è stata notificata in data 25.11.2011, nelle mani del familiare convivente del CP_3 destinatario;
- in relazione alla sanzione amministrativa relativa all'anno 2012, dall'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67111796808-2 risulta che la notifica della cartella di pagamento n.
0952014000314277400, di cui al ruolo esattoriale n. 3444/2013 formato dalla Prefettura di
è stata eseguita in data 11.04.2014 nelle mani del familiare convivente del destinatario. CP_4
Così provata la valida notificazione delle sopra indicate cartelle di pagamento nel quinquennio successivo alla commissione delle infrazioni (relative agli anni 2010 e 2012) va da sé che alla data della notifica dell'opposta intimazione, intervenuta in data 26.09.2016, quanto ai crediti portati dalle cartelle n. 095201121078802001 e n. 0952014000314277400 non potesse prospettarsi alcuna prescrizione.
Di contro,
-in relazione alla sanzione amministrativa relativa all'anno 2008, dall'avviso di ricevimento della raccomandata n. n.6704590330-3 risulta che la notifica della cartella di pagamento n.
09520100053292706001, di cui al ruolo esattoriale n.4760/2010 formato dalla Prefettura di
, è stata eseguita in data 2.10.2010 nelle mani del familiare convivente del destinatario. CP_2
Ciò implica che, anche tenendo conto del semestre di sospensione invocato dall'agente della riscossione dal 1.01.2014 al 15.06.2014, alla data di notifica dell'intimazione quivi opposta, i crediti consacrati nella sopra indicata cartella di pagamento erano da ritenersi prescritti.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto con riforma parziale della sentenza di primo grado limitatamente ai crediti consacrati nelle cartelle n. 095201121078802001 e n. 0952014000314277400.
§ 3. Per quanto concerne il regolamento delle spese di giudizio, ritiene questo giudice che sussistano i presupposti ex art. 92, secondo comma, c.p.c. per la compensazione delle stesse, posto che l'esito del giudizio evidenzia una situazione lato sensu riconducibile alla
“soccombenza reciproca”. La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che tale particolare situazione ricorre anche nel caso di accoglimento parziale della domanda in termini meramente quantitativi (cfr., sul punto, Cass. 24 aprile 2018, n. 10113, a tenore della quale “la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo”).
P.Q.M.
Il Tribunale di AL, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia delle Prefetture di , e in persona del CP_2 CP_3 CP_4
prefetto p.t.
• ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• RIFORMA parzialmente la sentenza n. 28 depositata il 30.01.2017, del Giudice di
Pace di Buccino dichiarando l'esistenza del diritto delle originarie parti convenute,
e di Controparte_4 Controparte_3 Parte_1 procedere esecutivamente in danno per il recupero del credito di cui Controparte_1 ai ruoli esattoriali n. 5681/2011 e n. 3444/2013 sottesi alle cartelle di pagamento n.
095201121078802001 e n. 0952014000314277400 e alla intimazione n.
n.09520169002840991000.
• COMPENSA tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
AL, lì 11/06/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco