Articolo 2 della Legge 4 luglio 1950, n. 629
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 settembre 1950
Art. 2.
Per gli effetti di cui all' art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, all'onere derivante dalla presente legge sara' fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 8 ottobre 1949, n. 731 , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quello della spesa di vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1948-1949 (nonaprovvedimento).
Entrata in vigore il 13 settembre 1950