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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/11/2024, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n.
1230 del ruolo generale per l'anno 2015, tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Marco Giordano;
PARTE ATTRICE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Guzzetti e dall'Avv. Ugo Sorrentino;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società Controparte_1 affinché fosse accertata la nullità delle clausole del contratto di mutuo fondiario,
[...] stipulato in data 27.12.2007 a rogito del notaio (rep. 74154; racc. 11461), in ragione Per_1 del superamento del tasso soglia ai fini dell'usura. A tal riguardo esponeva che la banca avrebbe applicato un tasso di interesse pari al 13,20%, ottenuto sommando al TAEG la quota pattuita per l'interesse moratoria, mentre il tasso soglia alla data del 27.12.2007 era pari ad
9.945%. In forza di ciò, chiedeva condannarsi la banca convenuta a restituire la somma di €.
104.761,76, il tutto con vittoria di spese di lite. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.01.2015, la banca si costituiva in giudizio ed eccepiva in via preliminare la Controparte_2 nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione del petitum e della causa petendi; nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse domande, deducendo la genericità delle difese svolte dalla parte attrice nello scritto difensivo nonché rappresentando l'erroneità delle difese svolte dalla controparte nonché dei conteggi contenuti nella perizia di parte allegata all'atto introduttivo, essendo stato valutato il superamento del tasso soglia attraverso la sommatoria del tasso di interesse corrispettivo con quello moratorio.
Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione poiché la nullità della citazione comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero
4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (v. Cass. Civ., Sez. III, 15/05/2013, n. 11751).
Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice ha indicato sia il petitum (accertamento della nullità delle clausole applicative degli interessi) sia i fatti costituenti le ragioni delle domande, avendo dedotto i motivi di nullità per asserita violazione del tasso soglia usura.
Del resto, la minuziosa attività difensiva dispiegata dalla convenuta rende evidente che alcun dubbio poteva sussistere in ordine alla “editio actionis” con conseguente esclusione di qualsivoglia compromissione delle garanzie difensive della predetta parte processuale.
Ciò posto, le domande formulate da parte attrice non vanno accolte.
La parte ha dato atto che il tasso applicato al rapporto di mutuo sarebbe stato pari al 6,20% per gli interessi corrispettivi e pari al 8,515% per gli interessi moratori mentre il tasso di soglia applicabile in tale periodo sarebbe stato del 9,945%.
Sul punto, è necessario svolgere due ordini di osservazioni.
In primo luogo, parte attrice ha dedotto il superamento del tasso soglia, comparando a quest'ultimo il TAEG applicato al contratto di mutuo.
Tale operazione di confronto non è corretta poiché la giurisprudenza è chiara nel ritenere che
“la verifica di usurarietà dei tassi applicati dalla deve essere condotta raffrontando il CP_3 tasso soglia pro tempore vigente con il TEG contrattualmente pattuito, ciò per garantire l'omogeneità e la simmetria nel raffronto in quanto il tasso soglia è individuato sulla base del
TEGM e quindi della media dei TEG” (cfr. anche Cass. S.U. n. 16303/2018 e Cass. n.
39898/2021, Tribunale di Padova 1047/2024).
Ciò perché il TAEG indica solo il costo complessivo del finanziamento nell'arco temporale considerato (e comprende al suo interno anche le ulteriori spese e commissioni nonché i costi delle garanzie) mentre ciò che bisogna prendere in considerazione è solo il TEG che viene utilizzato quale parametro per determinare il tasso-soglia.
Ne consegue che la verifica di usurarietà condotta dalla parte attrice raffrontando il TAEG al tasso soglia usura porta ad esiti necessariamente non corretti e pertanto la doglianza si presenta già per questo infondata.
In secondo luogo, emerge sin da subito che le difese svolte da parte attrice sono fondate sull'erroneo assunto in base al quale occorrerebbe procedere alla sommatoria degli interessi moratori e corrispettivi al fine del calcolo dell'usura.
Ebbene, gli interessi moratori e gli interessi corrispettivi hanno funzioni giuridiche diverse: i primi rappresentano il corrispettivo della dazione di una somma di denaro dal mutuante al mutuatario mentre i secondi configurano una sorta di liquidazione anticipata e forfettaria del danno causato dal mancato o dal ritardato pagamento di un'obbligazione pecuniaria.
Parte della giurisprudenza sostiene che, nel calcolo del tasso soglia, si debba tener conto anche degli interessi moratori, in quanto, non esistendo una nozione civilistica di usura,
l'interprete deve necessariamente far riferimento all'art. 644 c.p. e alla Legge di interpretazione autentica della L. 108/1996 il cui articolo 1 considera usurari “gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
A sostegno della tesi, si richiama l'inciso contenuto nell'art. 1 della Legge di interpretazione autentica che espressamente riferisce la disposizione sopra indicata “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile” e, quindi, conferma implicitamente la riferibilità dell'articolo alla disciplina degli interessi usurari anche in ambito civile.
Tuttavia, vi sono ragioni giuridiche, prima ancora che tecnico-contabili, che ostano alla possibilità di computare gli interessi di mora nel tasso soglia.
Si sostiene, a tal proposito, che gli interessi di mora, lungi dal costituire il fisiologico corrispettivo del mutuo, configurano la sanzione per il solo eventuale e patologico inadempimento del contratto (sul punto, Trib. Frosinone ord. 9.12.2014, Trib. Monza sent.
13.01.2015, n. 94, Trib. Napoli ord. 15.4.2014, Trib. Milano ord. 28.1.2014) e la loro corresponsione trova giustificazione nel danno, eventuale e futuro, che il mutuatario cagiona al mutuante per l'inadempimento dell'obbligazione di restituzione della somma entro il tempo stabilito nel contratto.
Pertanto, non è corretto sommare gli interessi moratori agli interessi corrispettivi poiché in tal modo l'inadempimento potrebbe andare irragionevolmente a vantaggio della parte inadempiente dell'obbligazione di pagamento degli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti entro le relative soglie, atteso che, l'eventuale superamento delle soglie a seguito della mera sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, comporterebbe la sanzione di cui all'art. 1815, secondo comma, e, quindi, la debenza di alcuno interesse (Trib. Frosinone, ord.
9.12.2014).
Inoltre, come condivisibile giurisprudenza ha già affermato, la Suprema Corte, con la sentenza n. 350/2013 e con le successive, si è espressa in ordine alla necessità di considerare gli interessi moratori nel calcolo delle soglie anti-usura, senza tuttavia giungere alla conclusione voluta da parte attrice in ordine alla sommatoria degli interessi corrispettivi agli interessi moratori nel calcolo del tasso soglia (cosi' Trib. Frosinone, ord. 9.12.2014, Trib. Monza sent.
13.01.2015, n. 94, Trib. Napoli ord. 15.4.2014, Trib. Milano ord. 28.1.2014 e Trib. Padova,
13.01.2016).
Inoltre, va osservato anche che la giurisprudenza di legittimità non ha mai indicato il criterio logico-matematico da seguire nell'eventuale sommatoria degli interessi, trattandosi di grandezze per loro natura disomogenee, per le quali si è limitata a stabilire la necessità che si tenga conto degli interessi moratori nel calcolo delle soglie anti-usura.
Ed, invero, tale conclusione trova conforto sia nella circostanza che il legislatore non ha fissato per gli interessi moratori delle soglie anti usura risultanti dalla verifica trimestrale dei tassi applicati dagli operatori sul mercato – come per gli interessi corrispettivi – sia nelle istruzioni della Banca d'Italia del 3 luglio 2013.
In ordine a tale aspetto, l'Organo di Vigilanza ha precisato che “gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente” e l'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle
Finanze i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”( cfr. chiarimenti del 3 luglio 2013). Infine, va rilevato che le difese svolte da parte attrice sono strutturate in deduzioni e richieste formulate in termini vaghi e generici, senza dar conto delle specifiche contestazioni, anche di natura contabile, rispetto agli oneri applicati dalla nel corso del rapporto di mutuo. CP_3
Ed invero, nell'atto di citazione risultano richiamati diffusamente i principi espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza senza, tuttavia, offrire elementi da cui inferire la effettiva incidenza di quanto lamentato sui rapporti intrattenuti con la convenuta. CP_3
Pertanto, anche le deduzioni relative alle illegittime spese e commissioni applicate nel rapporto sono da rigettare, poiché del tutto generiche.
Da ultimo, è inammissibile l'eccezione proposta dalla parte attrice relativamente all'illegittimità del calcolo degli interessi in riferimento all'EURIBOR e all'essere stati gli interessi determinati a seguito di intese restrittive della concorrenza, poiché tale eccezione – essendo stata proposta solo con le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 09.09.2024 –è inammissibile per essere stata proposta una volta che le preclusioni segnate dai termini ex art. 183 c.p.c. erano maturate.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe medie previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento (cause comprese tra €. 52.000,00 ed €. 260.000,00), anche tenuto conto che parte attrice ha rifiutato la proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. con ordinanza depositata in data 28.06.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice nei confronti di parte convenuta, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
-condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in €. 5.077,00 oltre ad accessori di legge.
Così deciso il 19 novembre 2024
Il Giudice (dott.ssa Jone Galasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n.
1230 del ruolo generale per l'anno 2015, tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Marco Giordano;
PARTE ATTRICE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Guzzetti e dall'Avv. Ugo Sorrentino;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società Controparte_1 affinché fosse accertata la nullità delle clausole del contratto di mutuo fondiario,
[...] stipulato in data 27.12.2007 a rogito del notaio (rep. 74154; racc. 11461), in ragione Per_1 del superamento del tasso soglia ai fini dell'usura. A tal riguardo esponeva che la banca avrebbe applicato un tasso di interesse pari al 13,20%, ottenuto sommando al TAEG la quota pattuita per l'interesse moratoria, mentre il tasso soglia alla data del 27.12.2007 era pari ad
9.945%. In forza di ciò, chiedeva condannarsi la banca convenuta a restituire la somma di €.
104.761,76, il tutto con vittoria di spese di lite. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.01.2015, la banca si costituiva in giudizio ed eccepiva in via preliminare la Controparte_2 nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione del petitum e della causa petendi; nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse domande, deducendo la genericità delle difese svolte dalla parte attrice nello scritto difensivo nonché rappresentando l'erroneità delle difese svolte dalla controparte nonché dei conteggi contenuti nella perizia di parte allegata all'atto introduttivo, essendo stato valutato il superamento del tasso soglia attraverso la sommatoria del tasso di interesse corrispettivo con quello moratorio.
Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione poiché la nullità della citazione comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero
4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (v. Cass. Civ., Sez. III, 15/05/2013, n. 11751).
Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice ha indicato sia il petitum (accertamento della nullità delle clausole applicative degli interessi) sia i fatti costituenti le ragioni delle domande, avendo dedotto i motivi di nullità per asserita violazione del tasso soglia usura.
Del resto, la minuziosa attività difensiva dispiegata dalla convenuta rende evidente che alcun dubbio poteva sussistere in ordine alla “editio actionis” con conseguente esclusione di qualsivoglia compromissione delle garanzie difensive della predetta parte processuale.
Ciò posto, le domande formulate da parte attrice non vanno accolte.
La parte ha dato atto che il tasso applicato al rapporto di mutuo sarebbe stato pari al 6,20% per gli interessi corrispettivi e pari al 8,515% per gli interessi moratori mentre il tasso di soglia applicabile in tale periodo sarebbe stato del 9,945%.
Sul punto, è necessario svolgere due ordini di osservazioni.
In primo luogo, parte attrice ha dedotto il superamento del tasso soglia, comparando a quest'ultimo il TAEG applicato al contratto di mutuo.
Tale operazione di confronto non è corretta poiché la giurisprudenza è chiara nel ritenere che
“la verifica di usurarietà dei tassi applicati dalla deve essere condotta raffrontando il CP_3 tasso soglia pro tempore vigente con il TEG contrattualmente pattuito, ciò per garantire l'omogeneità e la simmetria nel raffronto in quanto il tasso soglia è individuato sulla base del
TEGM e quindi della media dei TEG” (cfr. anche Cass. S.U. n. 16303/2018 e Cass. n.
39898/2021, Tribunale di Padova 1047/2024).
Ciò perché il TAEG indica solo il costo complessivo del finanziamento nell'arco temporale considerato (e comprende al suo interno anche le ulteriori spese e commissioni nonché i costi delle garanzie) mentre ciò che bisogna prendere in considerazione è solo il TEG che viene utilizzato quale parametro per determinare il tasso-soglia.
Ne consegue che la verifica di usurarietà condotta dalla parte attrice raffrontando il TAEG al tasso soglia usura porta ad esiti necessariamente non corretti e pertanto la doglianza si presenta già per questo infondata.
In secondo luogo, emerge sin da subito che le difese svolte da parte attrice sono fondate sull'erroneo assunto in base al quale occorrerebbe procedere alla sommatoria degli interessi moratori e corrispettivi al fine del calcolo dell'usura.
Ebbene, gli interessi moratori e gli interessi corrispettivi hanno funzioni giuridiche diverse: i primi rappresentano il corrispettivo della dazione di una somma di denaro dal mutuante al mutuatario mentre i secondi configurano una sorta di liquidazione anticipata e forfettaria del danno causato dal mancato o dal ritardato pagamento di un'obbligazione pecuniaria.
Parte della giurisprudenza sostiene che, nel calcolo del tasso soglia, si debba tener conto anche degli interessi moratori, in quanto, non esistendo una nozione civilistica di usura,
l'interprete deve necessariamente far riferimento all'art. 644 c.p. e alla Legge di interpretazione autentica della L. 108/1996 il cui articolo 1 considera usurari “gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
A sostegno della tesi, si richiama l'inciso contenuto nell'art. 1 della Legge di interpretazione autentica che espressamente riferisce la disposizione sopra indicata “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile” e, quindi, conferma implicitamente la riferibilità dell'articolo alla disciplina degli interessi usurari anche in ambito civile.
Tuttavia, vi sono ragioni giuridiche, prima ancora che tecnico-contabili, che ostano alla possibilità di computare gli interessi di mora nel tasso soglia.
Si sostiene, a tal proposito, che gli interessi di mora, lungi dal costituire il fisiologico corrispettivo del mutuo, configurano la sanzione per il solo eventuale e patologico inadempimento del contratto (sul punto, Trib. Frosinone ord. 9.12.2014, Trib. Monza sent.
13.01.2015, n. 94, Trib. Napoli ord. 15.4.2014, Trib. Milano ord. 28.1.2014) e la loro corresponsione trova giustificazione nel danno, eventuale e futuro, che il mutuatario cagiona al mutuante per l'inadempimento dell'obbligazione di restituzione della somma entro il tempo stabilito nel contratto.
Pertanto, non è corretto sommare gli interessi moratori agli interessi corrispettivi poiché in tal modo l'inadempimento potrebbe andare irragionevolmente a vantaggio della parte inadempiente dell'obbligazione di pagamento degli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti entro le relative soglie, atteso che, l'eventuale superamento delle soglie a seguito della mera sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, comporterebbe la sanzione di cui all'art. 1815, secondo comma, e, quindi, la debenza di alcuno interesse (Trib. Frosinone, ord.
9.12.2014).
Inoltre, come condivisibile giurisprudenza ha già affermato, la Suprema Corte, con la sentenza n. 350/2013 e con le successive, si è espressa in ordine alla necessità di considerare gli interessi moratori nel calcolo delle soglie anti-usura, senza tuttavia giungere alla conclusione voluta da parte attrice in ordine alla sommatoria degli interessi corrispettivi agli interessi moratori nel calcolo del tasso soglia (cosi' Trib. Frosinone, ord. 9.12.2014, Trib. Monza sent.
13.01.2015, n. 94, Trib. Napoli ord. 15.4.2014, Trib. Milano ord. 28.1.2014 e Trib. Padova,
13.01.2016).
Inoltre, va osservato anche che la giurisprudenza di legittimità non ha mai indicato il criterio logico-matematico da seguire nell'eventuale sommatoria degli interessi, trattandosi di grandezze per loro natura disomogenee, per le quali si è limitata a stabilire la necessità che si tenga conto degli interessi moratori nel calcolo delle soglie anti-usura.
Ed, invero, tale conclusione trova conforto sia nella circostanza che il legislatore non ha fissato per gli interessi moratori delle soglie anti usura risultanti dalla verifica trimestrale dei tassi applicati dagli operatori sul mercato – come per gli interessi corrispettivi – sia nelle istruzioni della Banca d'Italia del 3 luglio 2013.
In ordine a tale aspetto, l'Organo di Vigilanza ha precisato che “gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente” e l'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle
Finanze i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”( cfr. chiarimenti del 3 luglio 2013). Infine, va rilevato che le difese svolte da parte attrice sono strutturate in deduzioni e richieste formulate in termini vaghi e generici, senza dar conto delle specifiche contestazioni, anche di natura contabile, rispetto agli oneri applicati dalla nel corso del rapporto di mutuo. CP_3
Ed invero, nell'atto di citazione risultano richiamati diffusamente i principi espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza senza, tuttavia, offrire elementi da cui inferire la effettiva incidenza di quanto lamentato sui rapporti intrattenuti con la convenuta. CP_3
Pertanto, anche le deduzioni relative alle illegittime spese e commissioni applicate nel rapporto sono da rigettare, poiché del tutto generiche.
Da ultimo, è inammissibile l'eccezione proposta dalla parte attrice relativamente all'illegittimità del calcolo degli interessi in riferimento all'EURIBOR e all'essere stati gli interessi determinati a seguito di intese restrittive della concorrenza, poiché tale eccezione – essendo stata proposta solo con le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 09.09.2024 –è inammissibile per essere stata proposta una volta che le preclusioni segnate dai termini ex art. 183 c.p.c. erano maturate.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe medie previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento (cause comprese tra €. 52.000,00 ed €. 260.000,00), anche tenuto conto che parte attrice ha rifiutato la proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. con ordinanza depositata in data 28.06.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice nei confronti di parte convenuta, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
-condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in €. 5.077,00 oltre ad accessori di legge.
Così deciso il 19 novembre 2024
Il Giudice (dott.ssa Jone Galasso)