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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 02/12/2024, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
Dott. Ettore Di Roberto Giudice rel.
Dott. Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura n. R.G. 10/2021 avente per oggetto: Divorzio Contenzioso promossa da:
, c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Rugantino Marcantoni
RICORRENTE nei confronti di:
, c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Raffaella Plicanti
CONVENUTA
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“… 2) affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido Per_1 Per_2 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione coniugale, sita in Vezzano Ligure (SP), alla Via Stazione n.73; per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative alla educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi.
3) assegnare la casa coniugale, sita in Vezzano Ligure (SP), alla Via Stazione n.73; di proprietà di entrambi, alla moglie , che la abiterà unitamente ai piccoli. Parte_2
4) Dichiarare il Sig. a corrispondere mensilmente, per il mantenimento ordinario dei figli, la Parte_1 somma globale di euro 400,00 e a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per i figli (spese mediche non coperte da S.S.N., scolastiche, sportive, ludiche e ricreative documentate o necessitate) e per le spese della baby sitter. Tali somme verranno pagate entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a , Bancoposta Postepay evolution con IBAN: Parte_2
[...].
5) Dichiarare il SInor non tenuto al versamento di alcun assegno di mantenimento per la Parte_1 OR . In subordine nella denegata ma non creduta ipotesi in cui non fosse accolta tale Parte_2 richiesta, dichiarare che il SInor versi interamente l'assegno unico previsto per il mantenimento dei Pt_1 figli alla OR esonerandolo dal pagamento dell'assegno di mantenimento alla resistente. In ulteriore Pt_2 subordine, nella denegata ma non creduta ipotesi in cui non fosse accolta tale richiesta, dichiarare il SInor
tenuto a versare alla OR la somma mensile di euro 50,00 o la diversa Parte_1 Parte_2 somma meglio vista all'esito dell'espletanda istruttoria.
6) Dichiarare la OR obbligata a pagare almeno una parte (individuata dal Tribunale adito Parte_2 all'esito dell'espletando istruttoria) del mutuo acceso presso la banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di
Sarzana, a rata variabile che si aggira in media intorno ad euro 600,00 mensili, con residuo di 140.000,00, intestato ad entrambi i coniugi, per l'acquisto della casa coniugale. In subordine, nella denegata ma non creduta ipotesi in cui non fosse accolta tale richiesta, dichiarare il SInor obbligato a pagare Parte_1 il mutuo acceso presso la banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Sarzana, a rata variabile che si aggira in media intorno ad euro 600,00, con residuo di 140.000,00, intestato ad entrambi i coniugi, per l'acquisto della casa coniugale.
7) potrà tenere i figli con sé almeno un week end al mese, prelevandoli presso la casa materna il venerdì Pt_1 sera prima di cena e riportandoli la domenica sera sempre presso la casa materna, ad orario da concordare
e comunque non oltre le 21.00; nel periodo estivo, terrà i figli da giugno a far data da 7 giorni successivi Pt_1 alla fine della scuola fino a settembre fino almeno una settimana prima dell'inizio della scuola; 8) Dichiarare che i beni mobili presenti nella casa coniugale resteranno nell'esclusiva proprietà e disponibilità della moglie che l'autovettura Ford Focus TG EX130XP rimarrà nella esclusiva disponibilità e proprietà della OR , impegnandosi il SI al pagamento della rata di finanziamento per Pt_2 Pt_1
l'acquisto di tale auto ammontante ad euro 306,00 mensili. Lo scooter Yamaha XENTER 150 TG EH82823 resterà nella esclusiva proprietà e disponibilità del SInor impegnandosi il medesimo al pagamento Pt_1 della rata di finanziamento. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre e avanzare richieste istruttorie”.
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo disporre: in via principale
…. 2) I figli minori, e , verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento degli stessi presso l'abitazione famigliare in Vezzano Ligure, via Stazione 73, che viene all'uopo assegnata alla madre.
Ex art. 337 ter c.c., la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza dei figli presso di sé. 3) Considerato l'avvenuto trasferimento del SI. presso Cagliari i figli, rimarranno con la madre dal Pt_1 lunedì al venerdì.
4) Il Sig. terrà con sé i figli almeno tre giorni al mese, preferibilmente nel fine settimana così da non Pt_1 ostacolare gli impegni scolastici dei minori, preventivamente concordati con preavviso di almeno dieci giorni.
5) Durante i periodi festivi la permanenza dei figli verrà concordata di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività ed in modo da garantire ad entrambi i genitori di stare pari tempo con i figli minori. Le festività principali verranno trascorse una volta con uno, un'altra volta con l'atro genitore, dall'inizio delle festività natalizie e fino al giorno 29 di dicembre con uno e dal giorno 30 alla fine alla fine delle festività natalizie con l'altro.
6) Durante il periodo estivo, il padre terrà con sé i figli dal 20 giugno al 01 settembre, previo consenso dei figli stessi. Libera la madre di poter vedere e tenere sé i minori per giorni 07 (sette) continuativi.
Ulteriori periodi di visita portano essere concordati tra i genitori. 7) Il SI. entro i primi cinque giorni del mese, verserà alla SI.ra , a titolo di mantenimento dei Pt_1 Pt_2 figli, l'assegno mensile di euro 375,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo indice Istat come per legge.
8) Le spese straordinarie relative ai figli verranno ripartite in misura pari al 75% a carico del padre e in misura pari al 25% a carico della madre.
Più specificatamente, si rinvia per la qualificazione e la ripartizione al protocollo in uso presso il Tribunale della Spezia depositato in data 13.12.2018 da considerarsi parte integrante del presente atto.
Il SI, concorrerà altresì nella misura del 50% alle spese di baby sitter. Pt_1 9) Il SI. verserà alla SI.ra ed in favore dei figli l'ulteriore somma a forfait di € 80,00 alla Pt_1 Pt_2 settimana in caso di missioni e/o navigazione o comunque di impossibilità (oggettiva) a tenere con sé i figli
(neppure) sei giorni al mese quale contributo per le maggiori spese e gli oneri posti a carico della madre durante l'assenza del padre. 10) Il SI. verserà in favore della SI.ra con decorrenza dalla domanda, a titolo di assegno Pt_1 Pt_1 divorzile, la somma di euro 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indice Istat come per legge
11) il SI. continuerà a pagare il mutuo acceso presso la banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Pt_1 Sarzana, a rata variabile intestato ad entrambi i coniugi, per l'acquisto della casa coniugale e la rata di finanziamento per l'acquisto dell'auto Ford Focus tg EX130XP a cui si è già obbligato in sede di separazione
12) I viaggi che i figli faranno con ciascun genitore rimarranno ad integrale carico del proponente.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda avversaria relativa alla contribuzione nel pagamento del mutuo a carico della SI.ra , Voglia il Tribunale prevedere un assegno Pt_2 di mantenimento in favore dei figli dell'importo di almeno € 500,00 per ciascun figlio e un assegno divorzile dell'importo di almeno € 300,00. Confermate le altre condizioni di cui sopra da intendersi integralmente ritrascritte In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 422/2024 questo Tribunale ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti il giorno 1.8.2009.
Occorre ora trattare del regime di affidamento relativo ai due figli, (19.4.2011) e Per_1 Per_2
(18.11.2013).
In sede di separazione (consensuale, come omologata con decreto del Tribunale della Spezia del
21.2.2020) è stato previsto: l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei due minori, con collocazione presso la madre nell'ex casa coniugale, sita in Vezzano Ligure;
la facoltà per il padre, compatibilmente con gli impegni di lavoro, di tenere con sé i figli tre giorni alla settimana, dalle ore
17.00 alle ore 21.00 e a fine settimana alternati, dal venerdì sera prima di cena alla domenica sera con rientro alle 21; la possibilità per ciascun genitore di tenere con sé i minori: per 15 giorni durante il periodo estivo (previa comunicazione, anche telefonica, all'altro genitore nei 15 giorni precedenti); durante le vacanze natalizie, alternativamente, dall'inizio delle stesse fino al giorno 29 di dicembre o dal giorno 30 alla fine delle festività; il giorno di Pasqua o di Pasquetta, sempre secondo il criterio dell'alternanza.
Tali condizioni non sono state oggetto di modifiche provvisorie di sorta nel corso del presente giudizio.
Invero, sulla condivisione dell'affidamento, così come sulla collocazione prevalente dei minori presso l'odierna convenuta, continua a non esservi discussione tra le parti. Il Collegio può, pertanto, disporre in conformità.
Ne consegue anche la conferma dell'assegnazione dell'ex casa coniugale in comproprietà, sita in
Vezzano Ligure, in favore di che continuerà ad abitare l'immobile unitamente ai figli. Pt_2
Con riguardo, invece, al regime delle visite di e con il padre, deve darsi atto del Per_1 Per_2
fatto che da luglio 2021 risulta essersi trasferito in Sardegna. Pt_1
La lontananza del nuovo luogo di residenza è evidentemente rilevante ai fini della determinazione del calendario di interesse, che non può più essere quello concordato dai coniugi all'epoca della separazione.
I minori sono stati ascoltati all'udienza del 26.6.2024, dopo che la causa era stata appositamente rimessa in istruttoria per consentire l'incombente.
Non sono emerse criticità nei rapporti;
i figli hanno confermato di riuscire a vedere poco il padre durante l'anno ( : “PA è spesso in navigazione … comunque se ci riusciamo lo stentiamo Per_1 anche tutti i giorni;
di solito ci vediamo quando riesce a prendere un po' di ferie;
viene lui da noi, prende un bed and breakfast;
andiamo anche a dormire con lui;
non riesce però a salire spesso, lui
è tanto impegnato con il lavoro;
questo inverno per esempio ci siamo visti quattro giorni in tutto. A me piacerebbe poterlo vedere di più. ma non vorrei andare a vivere in Sardegna”; “il resto Per_2 dell'anno PA invece lo vediamo poco, tipo due giorni in primavera e due giorni di inverno;
quando viene qui prende un b and b;
al telefono ci chiamiamo un po' tutti i giorni”); d'estate, invece, i fratelli sono soliti scendere in Sardegna per l'intero periodo di vacanza da scuola, facendo base presso i genitori di ( : “andiamo giù in Sardegna tutte le estati … lì ci sono sia i parenti lato Pt_1 Per_1
AM sia i parenti lato PA,; in particolare andiamo a stare dai nonni paterni;
PA per lo più dorme in nave o dalla sua compagna;
in pratica noi andiamo già per i tre mesi di vacanza e PA lo riusciamo a vedere non più della metà del tempo circa. La sua compagna ho avuto modo di Per_3 conoscerla e la trovo simpatica … AM …di solito non viene”; “d'estate andiamo giù in Per_2
Sardegna per tre mesi ogni anno, stiamo dai genitori di PA;
AM non viene giù, comunque la sentiamo tutte le sere;
i nonni materni li vediamo solo qualche volta quando andiamo giù; in questi mesi d'estate però PA non c'è sempre, perché naviga;
l'anno scorso l'avremo visto per un mesetto, forse due;
anche lui viene a stare dai nonni;
ho conosciuto anche la sua compagna, , che è Per_3 simpatica”).
All'esito le parti hanno aggiornato le rispettive conclusioni, che sul punto sono in buona sostanza analoghe. ha inoltre rappresentato, producendo la relativa documentazione, che il periodo di imbarco Pt_1 presso l'unità navale Sirio sarebbe terminato entro il 30.9.2024. Può, pertanto, prevedersi che il padre vedrà e terrà con sé i figli di regola almeno un week end al mese, prelevandoli presso la casa materna il venerdì sera prima di cena e riportandoli la domenica sera sempre presso la casa materna, ad orario da concordare e comunque non oltre le 21.00.
Durante le vacanze estive, poi, terrà con sé e di regola dal 20.6 all'1.9 (o Pt_1 Per_1 Per_2
comunque nel diverso periodo, anche più lungo, che sarà concordato dai genitori).
Nello stesso periodo, la madre potrà vedere i figli anche per sette giorni continuativi.
Per le festività principali sarà seguito il criterio dell'alternanza.
Venendo agli aspetti economici, è in discussione il diritto di di percepire l'assegno divorzile. Pt_2
Il riferimento normativo è costituito, come noto, dall'art. 5, comma 6, della l. 898/1970, come interpretato in modo innovativo dalla giurisprudenza di legittimità a partire dall'arresto dalla
Cassazione a Sezioni Unite, sent. n. 18287/18,
Si procede, dunque, all'accertamento delle rispettive condizioni economiche delle parti.
dipendente della Marina Militare, percepisce un reddito da lavoro di circa 38.000,00 euro Pt_1
lordi annui, con imposta netta di circa 9.000,00 euro (cfr. Certificazione Unica 2023).
La sua posizione è sostanzialmente rimasta stabile nel corso degli anni, a partire dal 2017, come da documentazione in atti;
solo nel 2021 è risultata una contrazione del reddito (comunque non particolarmente SInificativa).
In forza degli impegni assunti in sede di separazione, lo stipendio del ricorrente sconta una ritenuta mensile di 307,00 euro per il pagamento delle rate (con scadenza a novembre 2025) del finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura Ford di proprietà della moglie.
inoltre, sta continuando a pagare (di nuovo come da condizione concordata nel 2020) il mutuo Pt_1 acceso presso banca Monte dei Paschi di Siena per l'acquisto della casa ex coniugale;
la rata, variabile, ammonta mediamente a 600,00 euro al mese.
La parte, ancora, ha documentato un onere di circa 260,00 euro al mese legato al finanziamento stipulato nel febbraio del 2022 per l'acquisto di un'autovettura Renault Clio.
Da ultimo, ha dedotto che a breve dovrà trovarsi un alloggio in affitto, in quanto quello fornito Pt_1
dalla Marina Militare non sarà più disponibile.
Tuttavia, tale circostanza, in quanto non attuale, ai presenti fini non viene presa in considerazione.
Passando ad esaminare la posizione di ella ha lavorato presso in forza di Pt_2 CP_1 contratti a tempo determinato, dalla fine del 2019 al novembre del 2023, quando a seguito dell'ultima scadenza il rapporto non è stato rinnovato.
I redditi percepiti per tale impiego emergono dalla documentazione fiscale versata in atti: circa
9.000,00 euro per il 2020 e circa 7.000,00 euro per il 2022. Con la propria comparsa conclusione la convenuta ha documentato il proprio attuale stato di disoccupazione;
la domanda per la NASpI risulta essere stata presentata in data 7.12.2023.
La parte, come anticipato, vive con i figli nell'ex casa coniugale e non sta pagando la sua quota di mutuo.
Per il resto, ha fatto rilevare: di aver lavorato, prima del fidanzamento, a Bologna presso Pt_2
con un buon guadagno;
di aver seguito il futuro marito alla , dove si Parte_3 Pt_4 Pt_1
era trasferito;
di aver sempre rinvenuto, durante i primi anni vissuti in Liguria, occasioni di impiego non corrispondenti alla propria qualifica professionale;
di aver poi concordato con il coniuge, a seguito della nascita dei bambini e considerata l'assenza delle famiglie di origine, di lasciare il lavoro per accudire i piccoli;
di aver dovuto far fronte all'impegno senza particolare sostegno da parte dell'odierno ricorrente, che per motivi di lavora restava fuori sede anche per lunghi periodi;
di non aver dunque potuto coltivare le proprie ambizioni in campo lavorativo, essendosi sempre dedicata alla famiglia e al coniuge, supportandolo e consentendogli di occuparsi con la più totale dedizione alla sua attività; dopo la separazione, di aver cercato di rientrare nel mondo del lavoro con tutte le difficoltà del caso, considerata l'età, la professionalità non più aggiornata e il carico famigliare. ha contestato, deducendo: che non avrebbe rinunciato alle sue ambizioni lavorative;
di Pt_1 Pt_2 non aver mai impedito alla moglie di cercare un'occupazione, tanto che nel corso degli anni ella avrebbe svolto in più occasioni attività come commessa (nel 2010 in un negozio della Sergio
Tacchini, dal quale si sarebbe licenziata;
poi il negozio “Pasquinucci” all'interno del centro commerciale “Le Terrazze”, di nuovo licenziandosi;
nel 2017, nel negozio della “Original Marines” di Sarzana); di averla anche aiutata economicamente nel 2007, chiedendo un prestito di euro
20.000,00 per permetterle di aprire un negozio di oggettistica, poi chiuso dopo pochi mesi.
In corso di giudizio è stata svolta istruttoria orale (cfr. verbali d'udienza del 30.11.2022 e del
31.1.2023)
Le dichiarazioni più SInificative sono quelle di due amiche della coppia, NE
( ha sempre svolto lavori come commessa nel corso degli anni. Mi viene detto di Pasquinucci, Pt_2
confermo che lavorò anche lì; non saprei dire però in che periodo. Erano sempre contratti a chiamata o a termine. Io ero la loro baby sitter. Ho lavoro per loro fino a giugno scorso, questo per
3-4 anni;
sempre in base agli impegni lavorativi della madre. Lei ha lavorato anche da Original
Marine, l'ultima volta era circa due anni fa nel periodo natalizio. Era di nuovo un contratto a chiamato dopo Natale fino all'epifania. A volte è capitato che dicesse alla moglie di lasciare Pt_1 il lavoro del momento per non pagare la baby sitter … tipo una decina di anni prima, lui conSIliò di lasciare il lavoro da commessa;
stavano pagando 500 euro di baby sitter e non valeva la pena continuare a lavorare;
lei in quel caso effettivamente lasciò il lavoro”) e (“So che Persona_4 Pt_2 ha lavorato presso Original Marines nel periodo natalizio non ricordo l'anno; comunque il contratto
è scaduto e non fu rinnovato;
e poi da Pasquinucci alle Terrazze, per qualche mese, ma dovette lasciare perché spendeva più di babysitter che quello guadagnava di stipendio;
il padre era sempre in navigazione;
c'erano già tutte e due i bambini a quel tempo. Io so che i coniugi si erano confrontati sul punto”)
Alla luce del complesso di tali risultanze può ritenersi, anzitutto, che sussista una disparità di condizione economica tra le parti rilevante ai presenti fini.
Tanto anche presupponendo gli oneri in capo a in ordine al pagamento integrale del mutuo Pt_1 relativo all'ex casa coniugale e del finanziamento sull'auto della convenuta.
Tali oneri originano del resto da impegni: liberamente assunti all'epoca della separazione;
integranti il contenuto solo eventuale di quell'accordo; tuttora efficaci, secondo la disciplina propria dei negozi giuridici.
Di essi, dunque, in questa sede ci si deve limitare a prendere atto (cfr. Cass. ord, n. 20034/2024).
Ciò detto, si ritiene che abbia diritto a percepire l'assegno di 200,00 euro mensili richiesto, Pt_2
tenuto conto: sia della sua precaria condizione lavorativa;
sia di un'eSIenza di tipo compensativo/perequativa, pure da tutelare (per le aspettative professionali sacrificate e per il contributo fornito alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge, come richiesto dalla giurisprudenza) nell'ambito di un matrimonio dalla durata comunque SInificativa.
Si ritiene in particolare di valorizzare ai presenti fini la ripartizione dei ruoli attuata in ambito familiare, per cui per parecchi anni è stato di fatto costretta a impieghi sempre precari, i soli Pt_2
compatibili con gli oneri – prevalentemente a suo carico, considerati gli impegni di in Marina Pt_1
Militare - di cura e accudimento della prole.
Quanto, infine, al mantenimento di e si ritiene congruo - tenuto conto dei costi Per_1 Per_2
che dovrà sostenere per recarsi una volta al mese in Liguria per vedere i figli – un contributo Pt_1
di 400,00 euro, con l'eccezione dei mesi di luglio e agosto di ogni anno, quando i minori non frequentano la madre e il padre, dunque, nulla dovrà corrisponderà a tale titolo.
Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei due minori sono da ripartire al 50% tra le parti.
L'assegno unico per il nucleo spetta sia al ricorrente, sia alla convenuta, in pari quota.
Le spese di lite, infine, vanno compensate, considerati natura ed esito del giudizio.
PQM
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, dato atto della sentenza parziale n. 422/2024 che ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti, così provvede: dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei due figli, e con Per_1 Per_2
residenza degli stessi presso la madre;
dispone l'assegnazione dell'ex casa coniugale, sita in Vezzano Ligure, via Stazione 73, in favore di
Pt_2
dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli di regola almeno un week end al mese, prelevandoli presso la casa materna il venerdì sera prima di cena e riportandoli la domenica sera sempre presso la casa materna, ad orario da concordare e comunque non oltre le 21.00; dispone che durante le vacanze estive terrà con sé e di regola dal 20.6 Pt_1 Per_1 Per_2 all'1.9 (o comunque nel diverso periodo, anche più lungo, che sarà concordato dai genitori) e che in quel periodo la madre potrà vedere i figli per sette giorni pure continuativi;
dispone che per le festività principali sia seguito il criterio dell'alternanza; pone a carico di un contributo per il mantenimento dell'ex moglie di 200,00 euro, da versarsi Pt_1
entro il 5 di ogni mese, con adeguamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT;
pone a carico di con effetto dall'odierna sentenza, un contributo a titolo di mantenimento dei Pt_1
figli, da versare alla convenuta entro il giorno 5 di ogni mese, di 400,00 euro complessivi (200,00 euro per ciascun figlio), con adeguamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT, fatta eccezione per i mesi di luglio e agosto di ogni anno, quando nulla dovrà essere corrisposto a tale titolo;
dispone che ciascun genitore contribuisca in pari misura al pagamento delle spese straordinarie da effettuare nell'interesse dei figli, secondo quanto specificato nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della Spezia e dal ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati della in data 13.12.18; Pt_4 dispone che l'assegno unico sia ripartito al 50% tra i genitori;
dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso alla Spezia, nella camera di conSIlio in data 28.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani