Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 13118/2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3176/2023 emesso in data 18/04/2023 e pubblicato in data 18/04/23 per il mancato pagamento di compensi professionali e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lucio Libero Mazza
Attrice Opponente
e
(C.F. , nato a [...], il CP_1 C.F._2
30/03/1961, rappresentato e difeso dall' Avv. Andrea Martino
Convenuto Opposto
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
A) Revocare il decreto ingiuntivo n. 3176 del 18/04/2023.
Per l'opposto:
1) Dichiarare inammissibile e/o rigettare l'opposizione;
2) Condannare ex art. 96 c.p.c. parte opponente al pagamento di una somma di denaro ritenuta equa secondo giustizia per tutti i motivi in fatto e diritto esposti;
3) In subordine, accertare l'attività svolta dal Dott. CP_1
e condannare l'opponente al pagamento degli onorari ritenuti
[...] giusti ed equi secondo giustizia;
4) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, rimborso spese generali al 15%, CPA come per legge dovuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
15519,90 sostenendo: che l'opposto era stato nominato quale ctp nel processo iscritto al n.r.g. 14612/2004; che dopo l'incarico l'opposto non aveva svolto nessuna attività ed il C.T.U., Per_1
, si era relazionato esclusivamente con gli Avv.ti Alfredo e
[...]
Nathalye Mensitieri;
che l'opposto non aveva provato la propria opera professionale né la qualità della stessa;
che
[...]
, proprio ctp, nello svolgimento delle operazioni della CP_2 seconda consulenza, quella affidata al dott. in assenza di Per_2 ogni forma di collaborazione con l'opposto, aveva elaborato le critiche preliminari al quesito posto dal Tribunale di Napoli ed aveva predisposto le osservazioni alle risultanze peritali espresse in bozza dal C.T.U; che le stesse critiche ed osservazioni erano state depositate a firma congiunta con
[...]
ma nessun impegno era stato demandato allo stesso;
che CP_1
l'opposto aveva partecipato passivamente a tre delle sedute delle operazioni peritali presso lo studio del C.T.U che la Per_2 determinazione del compenso era errata e comunque sproporzionata rispetto all'attività svolta.
L'opposto ha resistito all'opposizione deducendo: di CP_1 avere svolto il ruolo di CTP di nelle CTU del Parte_1 dott. e del nel giudizio iscritto al n.r.g. Per_1 Per_2
14612/2004 del Tribunale di Napoli;
che aveva partecipato attivamente e personalmente alle attività richieste dalle due ctu;
che aveva analizzato la documentazione, aveva presentato deduzioni e aveva interloquito con le parti e con i ctu incaricati;
che aveva più volte richiesto il pagamento dei compensi professionali;
che aveva mostrato la sua disponibilità per un accordo bonario;
che aveva svolto il proprio incarico con correttezza secondo i dettami deontologici del proprio ordine professionale.
All'esito della prima udienza del 16.11.2023, il giudice ha formulato una proposta conciliativa in base alla quale l'opponente avrebbe versato all'opposto la somma di euro 8000,00, oltre un contributo per le spese legali di euro 2500,00.
La proposta è stata accettata dall'opposto ed è stata rifiutata dall'opponente.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione.
Tutto ciò premesso, quanto all'eccezione dell'improcedibilità della domanda, premesso che la stessa è stata sollevata per la prima volta con l'istanza del 3.10.2024, va richiamato quanto osservato con l'ordinanza del 7.10.2024 laddove si è posto in evidenza: che le modifiche alla mediazione sono entrate in vigore il
30.6.2023 e non possono operare per le azioni introdotte in precedenza;
che la previsione di cui all'art. 5, comma 6, lett. a, del d.lgs.
28/2010 è riferita alle controversie soggette all'obbligo di mediazione, ovvero quelle relative alle materie indicate dall'art. 5 e che sono iniziate dopo il 30.6.2023, ed implica che laddove le stesse siano proposte mediante il procedimento monitorio l'obbligo della mediazione è rimandato al momento successivo a quello in cui il giudice si pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
che la pretesa dell'opposto è stata azionata con il ricorso monitorio dell'11.4.2023, data antecedente a quella di entrata in vigore delle nuove norme sulla mediazione, cosicché il presente giudizio, che è la prosecuzione del procedimento monitorio e non è autonomo rispetto allo stesso, non è soggetto all'obbligo di mediazione;
che il mancato esperimento della mediazione deve essere eccepito dal convenuto e rilevato dal giudice non oltre la prima udienza.
Passando al merito del giudizio, l'opposizione non è fondata.
Non è contestato che ha svolto il ruolo di CP_1 consulente di parte di nel giudizio iscritto al Parte_1
n.r.g. 14612/2004. Nell'espletamento del suo compito l'opposto ha partecipato nella veste di ctp a due consulenze che avevano ad oggetto la valutazione del valore economico di una farmacia.
La prima l'indagine è stata svolta per verificare il valore dell'azienda sia al momento dell'apertura della successione che al momento della redazione dell'elaborato.
La seconda è stata eseguita per aggiornare il valore dell'azienda alla luce di nuovi arresti della giurisprudenza di legittimità.
La deduzione di uno scarso impegno dell'opposto trova una prima smentita di ordine logico.
L' dopo essere stato nominato ctp nella prima indagine è stato CP_1 rinominato nella seconda.
Nessun documento conferma l'insoddisfazione della rispetto Pt_1 all'attività dell' . CP_1
I documenti depositati da entrambe le parti confermano lo svolgimento dell'attività di consulente dell'opposto.
Consegue che l'opposto ha diritto al pagamento del compenso per l'attività svolta.
Quanto alla misura del compenso deve ritenersi applicabile al caso in esame il D.M. 140/2012 tenuto conto che, sebbene non ancora in vigore al momento del conferimento del primo incarico, lo era al momento in cui l'attività è stata svolta ed è stata portata a termine.
Il D.M. 140 era poi vigente al momento del conferimento del secondo incarico.
Le somme richieste dall' e riconosciute con l'ingiunzione CP_1 opposta sono congrue in quanto corrispondono a quelle previste dall'art. 21 del D.M. 140/2012 tenuto conto che nella prima consulenza il valore della farmacia è stata stimato in euro
1750993,00 e nella seconda l'incremento di valore è stato indicato in euro 372961,51.
L'importo riconosciuto è stato inoltre valutato positivamente dal
Consiglio dell' Controparte_3
di Napoli.
[...] La conclusione raggiunta non è inficiata dalla considerazione che prima dell'introduzione del giudizio l'opposto avesse chiesto l'attribuzione di importi minori.
Le richieste di pagamento avanzate prima del giudizio non sono state riscontrate positivamente dall'opponente.
Costretto ad instaurare un giudizio per riscuotere il pagamento dei compensi maturati l'opposto ha legittimamente calcolato gli stessi in base ai parametri legali.
Alla luce dei rilievi che precedono l'opposizione deve essere respinta.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le causa di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro 26000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3176/2023 proposta da nei Parte_1 confronti di ogni diversa istanza, difesa ed CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3176 del 18/04/2023 emesso nel procedimento monitorio iscritto al n.r.g. 9236/2023, e ne dichiara l'esecutorietà ex art.653 c.p.c.;
2) Condanna al pagamento delle spese del Parte_1 giudizio di opposizione che liquida in euro 5077,00, oltre rimborso forfettario cpa ed iva con attribuzione all'Avv.
Andrea Martino.
Napoli, 12.3.2025
Il Giudice dott. Mauro Impresa